TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/02/2024, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20319/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20319/2020 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 2 febbraio 2024 ad ore 12:47 innanzi al dott. Lucio Fredella, sono comparsi:
Per l'avv. ALESSANDRO PIERI in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCO SAVERIO INSABATO.
Per 'avv. VALERIO DI GIORGIO. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice si riporta a quelle rassegnate in atti. Specifica che i danni patiti dall'attore sono stati liquidati dalla sentenza n. 8205/2023 in € 16.822,26. Il procuratore di parte convenuta reitera le conclusioni già spiegate nei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Verbale chiuso ad ore 17:37.
Il Giudice
dott. Lucio Fredella
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 20319/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO Parte_1
INSABATO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Mazzini, n. 41, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO INSABATO;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_2
VALERIO GIORGIO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Degli Scipioni, n. 126, presso lo studio dell'avv. VALERIO DI GIORGIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deducendo l'inesatto Parte_1 adempimento da parte di al contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione Controparte_2 di lavori di ristrutturazione riguardanti il bagno dell'appartamento di sua proprietà, ha chiesto di essere manlevato da ogni conseguenza patrimoniale della causa risarcitoria di cui al n.r.g 72095/2019, promossa ex art. 2051 c.c.da ed CP_3 Parte_2
Si è costituita con comparsa la società convenuta, che ha contestato le avverse deduzioni, deducendo l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ed ha chiesto il rigetto della domanda. All'esito della ctu espletata dall'arch. la domanda risulta fondata, sì da essere Persona_1 accolta.
pagina 2 di 4 In ordine all'inesatto adempimento dell'appaltatore, secondo il ctu la posa in opera del flessibile di connessione tra il wc e il tubo di carico all'interno di una parete del bagno non è avvenuta a regola d'arte.
Secondo l'arch. nel caso in esame il tubo non è stratto serrato sufficientemente e non è stata Per_1 utilizzata un'adeguata quantità di canapa al fine di rivestire il serraggio del tubo.
Secondo il ctu,, se il tubo flessibile fosse stato posto in opera secondo le regole dell'arte, non si sarebbe verificato alcun distacco.
L'ausiliare del giudice, inoltre, ha segnalato l'assenza di un connettore rubinetto tra il flessibile maschio e il tubo dell'impianto del muro di carico dell'acqua, componente idonea a permettere l'arresto immediato del flusso idrico.
Tale assenza, secondo il ctu, è esemplificativa della superficialità una superficialità con cui è stata progettata la posa in opera del flessibile in questione.
L'arch. infine, ha documentato fotograficamente la fatiscenza dell'impianto idrico, Persona_1 sporco e mal rifinito.
Deve ritenersi, conseguentemente, che l'esecuzione da parte della dei lavori Controparte_2 appaltati non sia avvenuta correttamente, con conseguente responsabilità risarcitoria dei danni subiti dall'odierno attore in conseguenza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi; questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione afferente non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (cfr. Cass. 11289/2018; Cass. n. 30607/2018; Cass. n.
5153/2019); in verità il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (cfr. Cass. 7467/2020).
Si noti che nel caso di danni a terzi di cui, come nel caso di specie, venga richiesto il risarcimento al proprietario del bene sul quale le opere sono state eseguite, secondo la Corte di Cassazione i lavori appaltati rappresentano la mera occasione dalla quale il pregiudizio è derivato, con la conseguenza che da un punto di vista sistematico appare più coerente rimanere nell'ambito delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì un'ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 16830/23018).
Con il proprio atto introduttivo, l'attore non ha quantificato il danno ma ha fatto riferimento per relationem alle conseguenze patrimoniali della causa di cui al n.r.g 72095/2019.
Incidentalmente, occorre evidenziare come ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno sia sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile.
pagina 3 di 4 Per le Sezioni Unite non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur, prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio (Cass. SS.UU. 29862/2022).
A maggior ragione, dunque, deve ritenersi che il quantum debeatur relativo alla domanda risarcitoria spiegata dal committente nei confronti dell'appaltatore e relativa ad ogni conseguenza patrimoniale derivante dall'inesatta esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, sia stabilito dal giudice sulla base di quanto corrisposto in conformità della sopravvenuta sentenza che ha deciso la causa risarcitoria nella quale chi ha formula la domanda di manleva è stato convenuto ex art. 2051 c.c.
Sulla base della documentazione di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il cui deposito è stato autorizzato dal giudicante all'udienza del 6 ottobre 2023, risulta provato l'esborso da parte dell'attore di € 16.822,26 in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 8205/2023, pronunziata all'esito del giudizio n. 72095/2019 r.g..
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento (a Controparte_2 titolo di risarcimento del danno da inesatto adempimento) in favore del signor Parte_1 di € 16.822,26 più interessi legali;
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in Controparte_2 favore del signor delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 Parte_1 per onorari, € 545,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, li 2 di febbraio 2024.
Il giudice Lucio Fredella
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20319/2020 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 2 febbraio 2024 ad ore 12:47 innanzi al dott. Lucio Fredella, sono comparsi:
Per l'avv. ALESSANDRO PIERI in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCO SAVERIO INSABATO.
Per 'avv. VALERIO DI GIORGIO. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice si riporta a quelle rassegnate in atti. Specifica che i danni patiti dall'attore sono stati liquidati dalla sentenza n. 8205/2023 in € 16.822,26. Il procuratore di parte convenuta reitera le conclusioni già spiegate nei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Verbale chiuso ad ore 17:37.
Il Giudice
dott. Lucio Fredella
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 20319/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO Parte_1
INSABATO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Mazzini, n. 41, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO INSABATO;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_2
VALERIO GIORGIO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Degli Scipioni, n. 126, presso lo studio dell'avv. VALERIO DI GIORGIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deducendo l'inesatto Parte_1 adempimento da parte di al contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione Controparte_2 di lavori di ristrutturazione riguardanti il bagno dell'appartamento di sua proprietà, ha chiesto di essere manlevato da ogni conseguenza patrimoniale della causa risarcitoria di cui al n.r.g 72095/2019, promossa ex art. 2051 c.c.da ed CP_3 Parte_2
Si è costituita con comparsa la società convenuta, che ha contestato le avverse deduzioni, deducendo l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ed ha chiesto il rigetto della domanda. All'esito della ctu espletata dall'arch. la domanda risulta fondata, sì da essere Persona_1 accolta.
pagina 2 di 4 In ordine all'inesatto adempimento dell'appaltatore, secondo il ctu la posa in opera del flessibile di connessione tra il wc e il tubo di carico all'interno di una parete del bagno non è avvenuta a regola d'arte.
Secondo l'arch. nel caso in esame il tubo non è stratto serrato sufficientemente e non è stata Per_1 utilizzata un'adeguata quantità di canapa al fine di rivestire il serraggio del tubo.
Secondo il ctu,, se il tubo flessibile fosse stato posto in opera secondo le regole dell'arte, non si sarebbe verificato alcun distacco.
L'ausiliare del giudice, inoltre, ha segnalato l'assenza di un connettore rubinetto tra il flessibile maschio e il tubo dell'impianto del muro di carico dell'acqua, componente idonea a permettere l'arresto immediato del flusso idrico.
Tale assenza, secondo il ctu, è esemplificativa della superficialità una superficialità con cui è stata progettata la posa in opera del flessibile in questione.
L'arch. infine, ha documentato fotograficamente la fatiscenza dell'impianto idrico, Persona_1 sporco e mal rifinito.
Deve ritenersi, conseguentemente, che l'esecuzione da parte della dei lavori Controparte_2 appaltati non sia avvenuta correttamente, con conseguente responsabilità risarcitoria dei danni subiti dall'odierno attore in conseguenza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi; questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione afferente non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (cfr. Cass. 11289/2018; Cass. n. 30607/2018; Cass. n.
5153/2019); in verità il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (cfr. Cass. 7467/2020).
Si noti che nel caso di danni a terzi di cui, come nel caso di specie, venga richiesto il risarcimento al proprietario del bene sul quale le opere sono state eseguite, secondo la Corte di Cassazione i lavori appaltati rappresentano la mera occasione dalla quale il pregiudizio è derivato, con la conseguenza che da un punto di vista sistematico appare più coerente rimanere nell'ambito delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì un'ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 16830/23018).
Con il proprio atto introduttivo, l'attore non ha quantificato il danno ma ha fatto riferimento per relationem alle conseguenze patrimoniali della causa di cui al n.r.g 72095/2019.
Incidentalmente, occorre evidenziare come ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno sia sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile.
pagina 3 di 4 Per le Sezioni Unite non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur, prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio (Cass. SS.UU. 29862/2022).
A maggior ragione, dunque, deve ritenersi che il quantum debeatur relativo alla domanda risarcitoria spiegata dal committente nei confronti dell'appaltatore e relativa ad ogni conseguenza patrimoniale derivante dall'inesatta esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, sia stabilito dal giudice sulla base di quanto corrisposto in conformità della sopravvenuta sentenza che ha deciso la causa risarcitoria nella quale chi ha formula la domanda di manleva è stato convenuto ex art. 2051 c.c.
Sulla base della documentazione di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il cui deposito è stato autorizzato dal giudicante all'udienza del 6 ottobre 2023, risulta provato l'esborso da parte dell'attore di € 16.822,26 in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 8205/2023, pronunziata all'esito del giudizio n. 72095/2019 r.g..
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento (a Controparte_2 titolo di risarcimento del danno da inesatto adempimento) in favore del signor Parte_1 di € 16.822,26 più interessi legali;
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in Controparte_2 favore del signor delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 Parte_1 per onorari, € 545,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, li 2 di febbraio 2024.
Il giudice Lucio Fredella
pagina 4 di 4