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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2223/2024, estensore dott. Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 27/02/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MUSICO' CAROLINA, elettivamente domiciliato in VIA SBARRE CENTRALI TRAV. PRIV. I FERROVIERI, 1 REGGIO CALABIRA, presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAURO Controparte_1 P.IVA_1 MARCO, elettivamente domiciliata in VIA MACRI', 6 MESSINA presso il difensore
(C.F. ), - CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), - CONTUMACE CP_3 P.IVA_3 APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In riforma della Sentenza di primo grado: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di euro 1.381,25 sul tfr corrisposto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e per l'effetto:
- condannare i resistenti in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al versamento a dell'importo di euro 1381,25 , o in CP_2 subordine al pagamento al ricorrente del medesimo importo , a titolo di Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
- condannare i resistenti in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e cpa al sottoscritto avvocato distrattario
B) In subordine:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di euro 1.381,25 sul tfr corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e per l'effetto: 1 - condannare i resistenti in solido ex art. 1676 c.c. o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al versamento a dell'importo di euro 1.381,25, o in CP_2 subordine al pagamento al ricorrente del medesimo importo, a titolo di Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
- condannare i resistenti in solido ex art. 1676 c.c. o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e cpa al sottoscritto avvocato distrattario”
Per parte appellata: “rigettare le domande proposte da perché del tutto destituite Parte_1 di fondamento per i motivi di cui alla presente comparsa, avendo la correttamente versato quanto CP_1 effettivamente dovuto sia per una tantum per i periodi richiesti che per TFR, oltre alle somme aggiuntive di cui al condannatorio della sentenza di primo grado che dovrà essere confermata in tutte le sue parti.
- rigettare altresì la richiesta di pagamento proposte dal ricorrente per tutte le somme calcolate dal Carluccio.
- In via subordinata e nella deprecata ipotesi di soccombenza limitare l'importo da liquidare in favore del ricorrente a quello ritenuto equo e di giustizia in considerazione della corretta condotta tenuta dalla , CP_1 e comunque nei limiti minimi previsti dalla legge, ed in ogni caso con detrazione di quanto percepito e solo per il periodo di competenza della . CP_1
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, compensi e onorari dell'odierno giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi ed onorari, anche per la temerarietà dell'appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2223/2024 ha parzialmente accolto il ricorso del lavoratore, dipendente di ed addetto all'appalto , in relazione alla richiesta di esatto pagamento CP_1 CP_3 delle una tantum 2018-2020 e 2021-2022, mentre ha rigettato la ulteriore domanda di esatto pagamento del Tfr, con condanna al versamento in favore del Fondo CP_2 Il primo giudice ha ritenuto il ricorso sul punto del tutto carente poiché è stato unicamente richiamato l'art. 84 CCNL e prodotto un conteggio che consiste in un semplice elenco degli importi ritenuti dovuti per ogni mese del rapporto, senza alcuna specificazione atta ad illustrare quali errati calcoli abbiano originato la differenza rivendicata. Infatti, la società datrice di lavoro ha sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto, in considerazione dell'effettiva attività lavorativa eseguita, con applicazione dei parametri del contratto di solidarietà applicato, contratto di solidarietà a cui il lavoratore non fa alcun riferimento.
Ha proposto appello , avverso il capo che ha respinto la domanda relativa al Tfr, rilevando Parte_1 che questo, anche quando vi è un contratto di solidarietà, deve essere corrisposto per intero, e che nel computo debbono essere conteggiate anche le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità; inoltre per gli importi che eccedono il contratto di solidarietà l'azienda avrebbe comunque dovuto corrispondere il dovuto. Ha richiamato a sostegno del gravame l'art. 21 co. 5 d.lgs. 148/2015 a mente del quale “Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza”
Ha, poi, prodotto una serie di verbali di conciliazione di altri dipendenti di , colleghi di lavoro, CP_1 e un prospetto di liquidazione Tfr che ha depositato in una diversa causa promossa da altro CP_1 lavoratore, dal quale si evincerebbe che la società calcolava il Tfr sulla sola retribuzione base.
Ha resistito , difendendo la sentenza, opponendosi alla produzione tardiva, e rilevando che CP_1 l'appellante non ha mai chiesto CTU contabile, evidenziando come nei calcoli del lavoratore sia
“omessa la detrazione relativa alla contribuzione aggiuntiva pari allo 0,5% dell'imponibile sociale”, sia stata inserita la retribuzione delle ferie, venga calcolato il Tfr su 13° e 14° mensilità per l'intero e
2 non per l'importo percepito e proporzionato alle ore effettivamente lavorate. La solidarietà pagata da CP_ è pari all'80% e non può superare il massimale previsto per ciascun anno.
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato merita accoglimento.
La domanda proposta dal lavoratore si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo del trattamento di fine rapporto ed in buona sostanza lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver esattamente adempiuto. Orbene, a fronte della allegazione da parte del lavoratore di un preciso calcolo della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto (pari ad € 1.381,56), con indicazione delle poste retributive non conteggiate o conteggiate erroneamente, la società si è limitata in maniera del tutto generica a richiamare alcune norme in tema di contratto di solidarietà e a contestare che il computo delle mensilità aggiuntive andava eseguito tenendo conto delle ore effettivamente lavorate, senza, tuttavia, produrre detto contratto di solidarietà, documentare le ore effettivamente lavorate da o dimostrare che l'importo liquidato a titolo di tfr era quello massimo consentito dalla Parte_1 normativa in tema di contratto di solidarietà. Inoltre, la , anziché produrre il cedolino paga relativo al versamento del tfr o – quanto meno - CP_1 un proprio conteggio alternativo che desse conto degli elementi retributivi considerati per il calcolo del tfr, ha unicamente contestato che il lavoratore non ha domandato l'ammissione di CTU contabile, così dimenticando che era un suo preciso onere dimostrare la correttezza della somma corrisposta e non viceversa. Posto che l'appellante ha dedotto, senza contestazioni sul punto, di aver optato per il versamento delle quote di Tfr al Fondo pensione ed ha, correttamente, domandato la condanna al pagamento CP_2 in favore del Fondo, non essendo contestato in causa che per l'intera durata del rapporto di lavoro fosse stato addetto unicamente all'appalto , quest'ultima va condannata in solido Parte_1 CP_3 con la società datrice di lavoro al pagamento in favore del fondo pensione dell'importo di € CP_2 1.381,25 lordi a titolo di TFR, oltre accessori ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, che espressamente dispone che il committente sia tenuto al pagamento anche delle quote di Tfr non corrisposte.
La sentenza appellata va, quindi, riformata sul punto, mentre restano confermate (in quanto non oggetto di gravame) le ulteriori statuizioni di merito.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di e in solido, liquidate in base al DM 10.3.2014 Controparte_1 CP_5 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2223/2024 del Tribunale di Milano dichiara tenute e conseguentemente condanna e , in solido al versamento, in favore di Controparte_1 CP_3 della ulteriore somma di € 1.381,25 lordi, a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dal CP_2 dovuto al saldo. 3 Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna e in solido a rifondere le spese del doppio grado di Controparte_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 1.100 per il primo grado ed in € 1.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazioni in favore del difensore antistatario.
Milano, 27/02/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2223/2024, estensore dott. Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 27/02/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MUSICO' CAROLINA, elettivamente domiciliato in VIA SBARRE CENTRALI TRAV. PRIV. I FERROVIERI, 1 REGGIO CALABIRA, presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAURO Controparte_1 P.IVA_1 MARCO, elettivamente domiciliata in VIA MACRI', 6 MESSINA presso il difensore
(C.F. ), - CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), - CONTUMACE CP_3 P.IVA_3 APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In riforma della Sentenza di primo grado: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di euro 1.381,25 sul tfr corrisposto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e per l'effetto:
- condannare i resistenti in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al versamento a dell'importo di euro 1381,25 , o in CP_2 subordine al pagamento al ricorrente del medesimo importo , a titolo di Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
- condannare i resistenti in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e cpa al sottoscritto avvocato distrattario
B) In subordine:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di euro 1.381,25 sul tfr corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e per l'effetto: 1 - condannare i resistenti in solido ex art. 1676 c.c. o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al versamento a dell'importo di euro 1.381,25, o in CP_2 subordine al pagamento al ricorrente del medesimo importo, a titolo di Trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
- condannare i resistenti in solido ex art. 1676 c.c. o per quanto di ragione in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e cpa al sottoscritto avvocato distrattario”
Per parte appellata: “rigettare le domande proposte da perché del tutto destituite Parte_1 di fondamento per i motivi di cui alla presente comparsa, avendo la correttamente versato quanto CP_1 effettivamente dovuto sia per una tantum per i periodi richiesti che per TFR, oltre alle somme aggiuntive di cui al condannatorio della sentenza di primo grado che dovrà essere confermata in tutte le sue parti.
- rigettare altresì la richiesta di pagamento proposte dal ricorrente per tutte le somme calcolate dal Carluccio.
- In via subordinata e nella deprecata ipotesi di soccombenza limitare l'importo da liquidare in favore del ricorrente a quello ritenuto equo e di giustizia in considerazione della corretta condotta tenuta dalla , CP_1 e comunque nei limiti minimi previsti dalla legge, ed in ogni caso con detrazione di quanto percepito e solo per il periodo di competenza della . CP_1
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, compensi e onorari dell'odierno giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi ed onorari, anche per la temerarietà dell'appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2223/2024 ha parzialmente accolto il ricorso del lavoratore, dipendente di ed addetto all'appalto , in relazione alla richiesta di esatto pagamento CP_1 CP_3 delle una tantum 2018-2020 e 2021-2022, mentre ha rigettato la ulteriore domanda di esatto pagamento del Tfr, con condanna al versamento in favore del Fondo CP_2 Il primo giudice ha ritenuto il ricorso sul punto del tutto carente poiché è stato unicamente richiamato l'art. 84 CCNL e prodotto un conteggio che consiste in un semplice elenco degli importi ritenuti dovuti per ogni mese del rapporto, senza alcuna specificazione atta ad illustrare quali errati calcoli abbiano originato la differenza rivendicata. Infatti, la società datrice di lavoro ha sostenuto di aver corrisposto quanto dovuto, in considerazione dell'effettiva attività lavorativa eseguita, con applicazione dei parametri del contratto di solidarietà applicato, contratto di solidarietà a cui il lavoratore non fa alcun riferimento.
Ha proposto appello , avverso il capo che ha respinto la domanda relativa al Tfr, rilevando Parte_1 che questo, anche quando vi è un contratto di solidarietà, deve essere corrisposto per intero, e che nel computo debbono essere conteggiate anche le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità; inoltre per gli importi che eccedono il contratto di solidarietà l'azienda avrebbe comunque dovuto corrispondere il dovuto. Ha richiamato a sostegno del gravame l'art. 21 co. 5 d.lgs. 148/2015 a mente del quale “Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza”
Ha, poi, prodotto una serie di verbali di conciliazione di altri dipendenti di , colleghi di lavoro, CP_1 e un prospetto di liquidazione Tfr che ha depositato in una diversa causa promossa da altro CP_1 lavoratore, dal quale si evincerebbe che la società calcolava il Tfr sulla sola retribuzione base.
Ha resistito , difendendo la sentenza, opponendosi alla produzione tardiva, e rilevando che CP_1 l'appellante non ha mai chiesto CTU contabile, evidenziando come nei calcoli del lavoratore sia
“omessa la detrazione relativa alla contribuzione aggiuntiva pari allo 0,5% dell'imponibile sociale”, sia stata inserita la retribuzione delle ferie, venga calcolato il Tfr su 13° e 14° mensilità per l'intero e
2 non per l'importo percepito e proporzionato alle ore effettivamente lavorate. La solidarietà pagata da CP_ è pari all'80% e non può superare il massimale previsto per ciascun anno.
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato merita accoglimento.
La domanda proposta dal lavoratore si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo del trattamento di fine rapporto ed in buona sostanza lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver esattamente adempiuto. Orbene, a fronte della allegazione da parte del lavoratore di un preciso calcolo della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto (pari ad € 1.381,56), con indicazione delle poste retributive non conteggiate o conteggiate erroneamente, la società si è limitata in maniera del tutto generica a richiamare alcune norme in tema di contratto di solidarietà e a contestare che il computo delle mensilità aggiuntive andava eseguito tenendo conto delle ore effettivamente lavorate, senza, tuttavia, produrre detto contratto di solidarietà, documentare le ore effettivamente lavorate da o dimostrare che l'importo liquidato a titolo di tfr era quello massimo consentito dalla Parte_1 normativa in tema di contratto di solidarietà. Inoltre, la , anziché produrre il cedolino paga relativo al versamento del tfr o – quanto meno - CP_1 un proprio conteggio alternativo che desse conto degli elementi retributivi considerati per il calcolo del tfr, ha unicamente contestato che il lavoratore non ha domandato l'ammissione di CTU contabile, così dimenticando che era un suo preciso onere dimostrare la correttezza della somma corrisposta e non viceversa. Posto che l'appellante ha dedotto, senza contestazioni sul punto, di aver optato per il versamento delle quote di Tfr al Fondo pensione ed ha, correttamente, domandato la condanna al pagamento CP_2 in favore del Fondo, non essendo contestato in causa che per l'intera durata del rapporto di lavoro fosse stato addetto unicamente all'appalto , quest'ultima va condannata in solido Parte_1 CP_3 con la società datrice di lavoro al pagamento in favore del fondo pensione dell'importo di € CP_2 1.381,25 lordi a titolo di TFR, oltre accessori ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, che espressamente dispone che il committente sia tenuto al pagamento anche delle quote di Tfr non corrisposte.
La sentenza appellata va, quindi, riformata sul punto, mentre restano confermate (in quanto non oggetto di gravame) le ulteriori statuizioni di merito.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di e in solido, liquidate in base al DM 10.3.2014 Controparte_1 CP_5 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2223/2024 del Tribunale di Milano dichiara tenute e conseguentemente condanna e , in solido al versamento, in favore di Controparte_1 CP_3 della ulteriore somma di € 1.381,25 lordi, a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dal CP_2 dovuto al saldo. 3 Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna e in solido a rifondere le spese del doppio grado di Controparte_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 1.100 per il primo grado ed in € 1.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazioni in favore del difensore antistatario.
Milano, 27/02/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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