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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2826/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 882-2024 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 882/2024, notificato il 2 luglio 2024, con cui il Comune di Monopoli richiedeva il pagamento dell'IMU per gli anni 2012-2016, in relazione a un immobile sito in agro di Monopoli, catasto fabbricati foglio Numero_X, particella Numero_XX sub 3. Con il ricorso la società chiedeva, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'atto impugnato e, nel merito, la dichiarazione di nullità del sollecito di pagamento IMU per gli anni d'imposta
2012-2016.
Sosteneva la ricorrente che si trattava di immobile con il carattere della ruralità e che essendo utilizzato come abitazione dal legale rappresentante della società in qualità di coltivatore diretto, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio sin dal 28.02.2000, dovesse ritenersi esente dal tributo.
Il Comune di Monopoli si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto per infondatezza della pretesa.
Rigettata con ordinanza la richiesta di sospensiva, la causa veniva riservata per la decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sollecito impugnato è atto meramente sollecitatorio e non contiene una nuova pretesa tributaria;
infatti gli atti presupposti (ingiunzione n. 213/2021, n. 1884/2022 e n. 40/2023 che si riferiscono ad altrettandti avvisi di accertamento) risultano regolarmente notificati, né parte ricorrente ha neppure allegato la loro mancata conoscenza, e non essendo stati impugnati sono divenuti definitivi.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, il sollecito di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri o per mancata notifica degli atti presupposti.
Nel caso di specie la società ricorrente non allega alcun vizio formale del sollecito né alcuna irregolarità nelle notifiche.
Infatti il ricorso investe esclusivamente questioni attinenti al merito della pretesa impositiva (pretesa esenzione IMU), non più contestabili in questa fase.
Pur ritenendosi assorbente tale profilo, ad abundantiam si osserva che la pretesa è infondata anche nel merito.
L'omessa presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge impedisce ex lege la fruizione dell'agevolazione IMU.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 24200/2024) ha ribadito il carattere decadenziale dell'obbligo dichiarativo, necessario perché l'ente possa verificare la sussistenza delle condizioni di esenzione.
Inoltre esaminado la natura del fabbricato, al fine di accertarne la sua esenzione dal pagamento IMU, va osservato che l'immobile risulta riportato come fabbricato rurale ad uso abitativo, non rientrante tra quelli strumentali ex art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993.
L'esenzione IMU spetta esclusivamente ai fabbricati rurali strumentali, cioè destinati ad attività agricole o all'abitazione di dipendenti agricoli con oltre 100 giornate annue.
Nel caso di specie, la stessa ricorrente afferma che l'immobile è utilizzato dal legale rappresentante della società agricola, condizione rientrante nella disciplina dei rurali abitativi, dunque non esenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €1.500, in favore della resistente.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2826/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 882-2024 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 882/2024, notificato il 2 luglio 2024, con cui il Comune di Monopoli richiedeva il pagamento dell'IMU per gli anni 2012-2016, in relazione a un immobile sito in agro di Monopoli, catasto fabbricati foglio Numero_X, particella Numero_XX sub 3. Con il ricorso la società chiedeva, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'atto impugnato e, nel merito, la dichiarazione di nullità del sollecito di pagamento IMU per gli anni d'imposta
2012-2016.
Sosteneva la ricorrente che si trattava di immobile con il carattere della ruralità e che essendo utilizzato come abitazione dal legale rappresentante della società in qualità di coltivatore diretto, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio sin dal 28.02.2000, dovesse ritenersi esente dal tributo.
Il Comune di Monopoli si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto per infondatezza della pretesa.
Rigettata con ordinanza la richiesta di sospensiva, la causa veniva riservata per la decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sollecito impugnato è atto meramente sollecitatorio e non contiene una nuova pretesa tributaria;
infatti gli atti presupposti (ingiunzione n. 213/2021, n. 1884/2022 e n. 40/2023 che si riferiscono ad altrettandti avvisi di accertamento) risultano regolarmente notificati, né parte ricorrente ha neppure allegato la loro mancata conoscenza, e non essendo stati impugnati sono divenuti definitivi.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, il sollecito di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri o per mancata notifica degli atti presupposti.
Nel caso di specie la società ricorrente non allega alcun vizio formale del sollecito né alcuna irregolarità nelle notifiche.
Infatti il ricorso investe esclusivamente questioni attinenti al merito della pretesa impositiva (pretesa esenzione IMU), non più contestabili in questa fase.
Pur ritenendosi assorbente tale profilo, ad abundantiam si osserva che la pretesa è infondata anche nel merito.
L'omessa presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge impedisce ex lege la fruizione dell'agevolazione IMU.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 24200/2024) ha ribadito il carattere decadenziale dell'obbligo dichiarativo, necessario perché l'ente possa verificare la sussistenza delle condizioni di esenzione.
Inoltre esaminado la natura del fabbricato, al fine di accertarne la sua esenzione dal pagamento IMU, va osservato che l'immobile risulta riportato come fabbricato rurale ad uso abitativo, non rientrante tra quelli strumentali ex art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993.
L'esenzione IMU spetta esclusivamente ai fabbricati rurali strumentali, cioè destinati ad attività agricole o all'abitazione di dipendenti agricoli con oltre 100 giornate annue.
Nel caso di specie, la stessa ricorrente afferma che l'immobile è utilizzato dal legale rappresentante della società agricola, condizione rientrante nella disciplina dei rurali abitativi, dunque non esenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €1.500, in favore della resistente.