Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2077/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/03/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Daria De Maio e Marianna
Formica è presente: l'avvocato Liliana Troisi per delega dell'avvocato Antonio Todisco
e dell'avvocato Francesco Criscitiello per la ricorrente dell'RI PA. L'avv. Troisi si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Si evidenzia di aver provveduto a depositare il ricorso notificato al convenuto nonché prova della permanenza in ruolo della Professoressa dell'RI. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e dedotto dal convenuto, in quanto la costituzione è avvenuta tardivamente.
Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese diritti onorari con attribuzione.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore. il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gòi adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2077/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
ELRI AO (c.f. indicato: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonio Todisco e Francesco Criscitiello, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Avellino al Viale Italia n. 25 (indirizzo pec indicato: antonio.todisco@avvocatiavellinopec.it);
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO ELISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania – Ufficio VII A.T. di Avellino (c.f.
80004890648), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l'Ufficio VII dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M., sito in
Avellino, alla via Giuseppe Marotta (indirizzo pec indicato: uspav@postacert.istruzione.it);
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2024 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha
2 diritto ad usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge
n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui, per ciascuno degli Anni Scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/20224 per un totale di € 2000,00, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
2) per effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro dell'Istruzione e del
Merito pro tempore, a consentire al ricorrente di usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui, per ciascuno degli Anni Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/20224 per un totale di € 2000,00 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
3) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro dell'Istruzione e del Merito pro tempore, al pagamento del compenso professionale per la presente lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipatari.”
A sostegno del ricorso esponeva di essere docente di sostegno psicofisico a tempo determinato presso l'I.C. Luigi Perna di Avellino e di aver stipulato con il Ministero convenuto contratti a tempo determinato nei seguenti anni:
- per l'a.s. 2020/2021 dal 14/10/2020 al 24/10/2020 presso l'Istituto
Comprensivo I.C di Pratola Serra;
dal 26/10/2020 al 21/12/2020, dal
22/12/2020 al 22/12/2020, dal 7/01/2021 al 30/04/2021 e dall'1/05/2021 al
12/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo I.C Aiello Del Sabato;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. R. Margherita -L. Vinci Avellino;
dal 21/03/2022 al
21/03/2022 e dal 23/03/2022 al 08/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo I.C
R. Margherita -L. Vinci Avellino;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 4/10/2022 al 4/10/2022 presso la scuola primaria
5°circolo di Avellino;
dal 5/10/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto
Comprensivo I.C G Tentindo di Chiusano di san Domenico;
dal 16/11/2022 al
19/12/2022, dal 20/12/2022 al 23/01/2023, dal 24/01/2023 al 27/02/2023, dal 28/02/2023 al 29/03/2023, dal 30/03/2023 al 26/04/2023, dal
27/04/2023 al 30/05/2023, dal 31/05/2023 al 09/06/2023 e dal 10/06/2023 al 13/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo I.C. R. Margherita -L. Vinci
Avellino
- per l'a.s. 2023/2024 dal 7/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “Perna-Dante” di Avellino.
3 Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari.
Evidenziava che la ricorrente aveva esteso la richiesta all'anno scolastico 2020/2021 durante il quale aveva prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o aveva sostituito personale in congedo di maternità o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente.
Rappresentava che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo e che la ricorrente non aveva dato prova di esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative relativamente agli anni pregressi.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto all'anno scolastico 2020/2021, per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
4
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
5 l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il
6 diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la
7 quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero».
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
8 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio
9 formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
5.Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dai contratti prodotti dalla ricorrente, è emerso che la docente LLRI PA ha stipulato contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dall'11/09/2024 e cessazione al 30/06/2025 con l'I.C. R. Margherita – L. Vinci di Avellino.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
È emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la
Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta
Docente. Con riguardo all'a.s. 2023-2024, l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il beneficio solamente in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale fino al 31/08/2024. Tale norma va disapplicata in applicazione di principi sopra richiamati.
6. Per l'a.s. 2020/2021 l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dai contratti dalla stessa allegati al ricorso, e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
10 Pertanto, LLRI PA in relazione all'anno scolastico 2020/2021 non è stata destinataria di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6), ponendosi le relative fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Non può pertanto ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate, atteso che le supplenze assegnate sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche (cfr. sulla specifica questione delle supplenze temporanee la recente ordinanza della Suprema Corte n.7254/24, che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità degli indicatori provenienti dalla pronuncia dell'ottobre 2023 che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo).
Sulla base di tali indicatori, risulta evidente, pertanto, che per questo anno scolastico non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd. carta docenti viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche, (cfr. per una ricostruzione in questi termini, Corte di Appello di Napoli sentenza n. 543/2025 del
18/2/2025).
7. In conclusione, in ragione di tutte le ragioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere in parte accolto con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore di LLRI PA, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 della carta docente con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto a carico della parte
11 convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022
(cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00), in applicazione del principio di causalità (cfr. Corte appello Napoli sentenza n.
3102/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2077/2024 R.G
Lavoro, proposto da LLRI PA con ricorso depositato il 24.06.2024 nei confronti di Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1)in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di LLRI PA all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
2)condanna il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di €#1.500,00# (euromillecinquecento/00);
3)rigetta per il resto il ricorso;
4) previa compensazione di un terzo, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in #€687,00#
(euroseicentottantasette/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, il 18.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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