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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Forciniti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al corso Italia n. 55b, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Emilio Tavani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2023 del 23.01.2023 (R.G. n. 172/2023), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 15.954,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 05.02.2007 con
Agos, il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'emissione dello stesso, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e l'insufficienza della documentazione versata in atti, ai fini della prova della fondatezza della pretesa creditoria;
nelle note scritte depositate per l'udienza del
03.07.2025 eccepiva, altresì, la mancata comunicazione della cessione del credito e disconosceva la sottoscrizione apposta alla richiesta di salso e stralcio del 25.01.2012 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e, per l'effetto, di rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, c. III, c.p.c.; nel merito, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 7 4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione della nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta, secondo cui l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c. non era conforme al paradigma normativo, avendo invitato l'opposta a costituirsi nel termine di settanta giorni e non nel termine di venti giorni antecedenti all'udienza indicata, come previsto per il rito ratione temporis applicabile (ante D.L. 149/2022).
Invero, a prescindere dalla ritenuta applicabilità del rito disciplinato dal D.L. 149/2022, si ritiene di aderire ai principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione.” (Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 21910/2014).
Il legislatore, infatti, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche a una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
In presenza di una difesa completamente articolata, la fissazione dell'udienza sarebbe priva di scopo.
Infatti, quando al convenuto viene notificata una citazione senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163, c. III, n. 7), c.p.c., questi può o scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione o di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi o, ancora, costituirsi e limitarsi ad eccepirla.
Lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità della citazione, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere, altresì, le sue difese.
Si aggiunga che consentire al convenuto di costituirsi, sollevare l'eccezione di nullità e nel contempo svolgere le proprie difese equivarrebbe a rimettere a questi lo spostamento dell'udienza.
In definitiva, allorché il convenuto si difenda, come nel caso di specie, oltre la soglia del difetto di rito (alla cui correzione è finalizzato l'art. 164, c. III, c.p.c.,), tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dallo stesso, tanto più ove si consideri che, laddove la pagina 3 di 7 costituzione del convenuto sia stata tempestiva, a maggior ragione il rinvio dell'udienza non risponde ad alcuna esigenza difensiva.
Ebbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, va disattesa l'eccezione sollevata da parte resistente, essendosi quest'ultima costituita in data 22.09.2023, ossia tempestivamente, ed essendosi ampiamente difesa nel merito.
5. Ciò detto, si rileva che, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di sessanta giorni dal momento della comunicazione del deposito dello stesso, detto decreto va dichiarato inefficace e revocato.
Tuttavia, detta inefficacia non esime il giudice dell'opposizione dal decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo può essere, comunque, qualificato come domanda giudiziale, in quanto la notifica del monitorio, ancorché tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione.
Invero, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3908/2016).
6. Orbene, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 4 di 7 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento stipulato da parte opponente con Agos in data 05.02.2007 e ritualmente sottoscritto dalla stessa, l'estratto conto relativo al rapporto negoziale, la lettera del 20.04.2017 con cui essa opposta comunicava all'opponente l'avvenuta cessione del credito in proprio favore.
L'opponente, non contestando l'inadempimento e l'erogazione del credito, si è limitato a eccepire, oltre all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, l'insufficienza della documentazione in atti a provare la fondatezza della pretesa creditoria e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
8. Del tutto priva di pregio è l'eccezione circa la mancata prova della fondatezza della pretesa creditoria, atteso che, come visto, la documentazione depositata dall'opposta risulta idonea a tali fini.
9. Va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo pagina 5 di 7 debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data della decadenza del beneficio del termine (atteso che da tale momento il debitore è tenuto a pagare tutte le rate), avvenuta in data 10.02.2009, come si rileva dalla stessa documentazione depositata da parte opposta.
Ebbene, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale, atteso che parte opposta ha inviato la missiva, ricevuta dall'opponente in data 04.05.2017, con cui informava il debitore della cessione del credito per cui
è causa in proprio favore e lo invitava al pagamento delle somme insolute.
L'atto in parola risulta idoneo a interrompere la prescrizione, atteso che indicava il soggetto obbligato e conteneva la richiesta di adempimento, volta a far valere la pretesa creditoria. Invero, nella citata missiva l'opposta comunicava che “Alla data del 30/12/2016 il Suo debito nei nostri confronti ammonta ad € 5.751,55 in linea capitale ed € 1.659,29 per interessi. Potrà effettuare il pagamento di quanto sopra entro dieci giorni dal ricevimento della presente sul conto corrente intestato ad presso BNL Gruppo BNP Paribas, avente il seguente codice Controparte_1
IBAN”.
Invero, a tal proposito, la Suprema corte ha precisato che “Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”
(Cass. Civ., sez. II, sent. n. 13430/2025).
10. Inammissibili sono l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione del credito e il disconoscimento della lettera del 25.01.2012, in quanto proposte tardivamente nelle sole note scritte di discussione depositate per l'udienza del 03.07.2025.
11. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 15.954,55, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla corresponsione, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 15.954,55, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
3) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Forciniti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al corso Italia n. 55b, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Emilio Tavani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2023 del 23.01.2023 (R.G. n. 172/2023), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 15.954,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 05.02.2007 con
Agos, il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'emissione dello stesso, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e l'insufficienza della documentazione versata in atti, ai fini della prova della fondatezza della pretesa creditoria;
nelle note scritte depositate per l'udienza del
03.07.2025 eccepiva, altresì, la mancata comunicazione della cessione del credito e disconosceva la sottoscrizione apposta alla richiesta di salso e stralcio del 25.01.2012 (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e, per l'effetto, di rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, c. III, c.p.c.; nel merito, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 7 4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione della nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta, secondo cui l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c. non era conforme al paradigma normativo, avendo invitato l'opposta a costituirsi nel termine di settanta giorni e non nel termine di venti giorni antecedenti all'udienza indicata, come previsto per il rito ratione temporis applicabile (ante D.L. 149/2022).
Invero, a prescindere dalla ritenuta applicabilità del rito disciplinato dal D.L. 149/2022, si ritiene di aderire ai principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione.” (Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 21910/2014).
Il legislatore, infatti, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche a una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
In presenza di una difesa completamente articolata, la fissazione dell'udienza sarebbe priva di scopo.
Infatti, quando al convenuto viene notificata una citazione senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163, c. III, n. 7), c.p.c., questi può o scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione o di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi o, ancora, costituirsi e limitarsi ad eccepirla.
Lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità della citazione, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere, altresì, le sue difese.
Si aggiunga che consentire al convenuto di costituirsi, sollevare l'eccezione di nullità e nel contempo svolgere le proprie difese equivarrebbe a rimettere a questi lo spostamento dell'udienza.
In definitiva, allorché il convenuto si difenda, come nel caso di specie, oltre la soglia del difetto di rito (alla cui correzione è finalizzato l'art. 164, c. III, c.p.c.,), tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dallo stesso, tanto più ove si consideri che, laddove la pagina 3 di 7 costituzione del convenuto sia stata tempestiva, a maggior ragione il rinvio dell'udienza non risponde ad alcuna esigenza difensiva.
Ebbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, va disattesa l'eccezione sollevata da parte resistente, essendosi quest'ultima costituita in data 22.09.2023, ossia tempestivamente, ed essendosi ampiamente difesa nel merito.
5. Ciò detto, si rileva che, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di sessanta giorni dal momento della comunicazione del deposito dello stesso, detto decreto va dichiarato inefficace e revocato.
Tuttavia, detta inefficacia non esime il giudice dell'opposizione dal decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo può essere, comunque, qualificato come domanda giudiziale, in quanto la notifica del monitorio, ancorché tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione.
Invero, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3908/2016).
6. Orbene, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 4 di 7 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento stipulato da parte opponente con Agos in data 05.02.2007 e ritualmente sottoscritto dalla stessa, l'estratto conto relativo al rapporto negoziale, la lettera del 20.04.2017 con cui essa opposta comunicava all'opponente l'avvenuta cessione del credito in proprio favore.
L'opponente, non contestando l'inadempimento e l'erogazione del credito, si è limitato a eccepire, oltre all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, l'insufficienza della documentazione in atti a provare la fondatezza della pretesa creditoria e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
8. Del tutto priva di pregio è l'eccezione circa la mancata prova della fondatezza della pretesa creditoria, atteso che, come visto, la documentazione depositata dall'opposta risulta idonea a tali fini.
9. Va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo pagina 5 di 7 debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data della decadenza del beneficio del termine (atteso che da tale momento il debitore è tenuto a pagare tutte le rate), avvenuta in data 10.02.2009, come si rileva dalla stessa documentazione depositata da parte opposta.
Ebbene, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale, atteso che parte opposta ha inviato la missiva, ricevuta dall'opponente in data 04.05.2017, con cui informava il debitore della cessione del credito per cui
è causa in proprio favore e lo invitava al pagamento delle somme insolute.
L'atto in parola risulta idoneo a interrompere la prescrizione, atteso che indicava il soggetto obbligato e conteneva la richiesta di adempimento, volta a far valere la pretesa creditoria. Invero, nella citata missiva l'opposta comunicava che “Alla data del 30/12/2016 il Suo debito nei nostri confronti ammonta ad € 5.751,55 in linea capitale ed € 1.659,29 per interessi. Potrà effettuare il pagamento di quanto sopra entro dieci giorni dal ricevimento della presente sul conto corrente intestato ad presso BNL Gruppo BNP Paribas, avente il seguente codice Controparte_1
IBAN”.
Invero, a tal proposito, la Suprema corte ha precisato che “Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”
(Cass. Civ., sez. II, sent. n. 13430/2025).
10. Inammissibili sono l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione del credito e il disconoscimento della lettera del 25.01.2012, in quanto proposte tardivamente nelle sole note scritte di discussione depositate per l'udienza del 03.07.2025.
11. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 15.954,55, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla corresponsione, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 15.954,55, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
3) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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