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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7109 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9003/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice rel Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 12/03/1985 in BRASILE Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA BARTOLINI 9 a MILANO rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CIAPPETTA presso il cui studio in Cinisello Balsamo Piazza Turati n. 6 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) CP_1
Nata il 10/01/1974 in BRASILE Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 a MILANO ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 23.09.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento della domanda di status formulata in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio a RHO (MI) il 03/09/2018 con rito civile (iscritto a Rho anno 2018, atto n127, parte serie C);
Dall'unione coniugale non sono nati figli I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3198/2024 emessa dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 08/03/2025 DA
[...]
ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio Parte_1
All'udienza del_23.09.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025
******* ritenuto Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile ( se ricorso dopo 1 agosto 2022) Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 09.05.2023 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. n. 3198/2024 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 07/03/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra DA
[...]
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e Parte_1 CP_1 diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra DA Parte_1
e a RHO (MI) il 03/09/2018 , atto iscritto negli atti di
[...] CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di RHO (MI) (anno 2018, atto n127, parte , serie C);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice rel Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 12/03/1985 in BRASILE Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA BARTOLINI 9 a MILANO rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CIAPPETTA presso il cui studio in Cinisello Balsamo Piazza Turati n. 6 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) CP_1
Nata il 10/01/1974 in BRASILE Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 a MILANO ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 23.09.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento della domanda di status formulata in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio a RHO (MI) il 03/09/2018 con rito civile (iscritto a Rho anno 2018, atto n127, parte serie C);
Dall'unione coniugale non sono nati figli I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3198/2024 emessa dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 08/03/2025 DA
[...]
ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio Parte_1
All'udienza del_23.09.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025
******* ritenuto Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile ( se ricorso dopo 1 agosto 2022) Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 09.05.2023 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. n. 3198/2024 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 07/03/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra DA
[...]
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e Parte_1 CP_1 diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra DA Parte_1
e a RHO (MI) il 03/09/2018 , atto iscritto negli atti di
[...] CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di RHO (MI) (anno 2018, atto n127, parte , serie C);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato