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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 08/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 52/2024 R.G. promossa
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIALE XX SETTEMBRE, 43, Catania, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SEMINARA DARIO (C.F.
- PEC: C.F._2 Email_1
e dall'avv. LEO MARCO (C.F. -PEC: C.F._3 Ema_2 [...]
Email_3
ATTRICE
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._4
VIA P. MATTARELLA, 16, GIOIOSA MAREA - SAN GI (ME), presso lo studio dell'avv. SEGRETO MARIACONCETTA (C.F.
[...]
– PEC: che la C.F._5 Email_4 rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Sono comparsi: l'avv. Marco Leo, anche in sostituzione dell'avv. Seminara per la ricorrente e l'avv. Maria Concetta Segreto per la resistente, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa. IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi per sentire dichiarare l'inefficacia della revoca tardiva CP_1
della rinuncia all'eredità del de cuius , con cancellazione Persona_1 delle trascrizioni effettuate e condanna alle spese e ai compensi di lite.
Deduceva la ricorrente che, per effetto della rinunzia all'eredità (resa presso la cancelleria del Tribunale di Patti in data 16.09.2021) da parte della figlia - convenuta nel presente procedimento - nonché del di lei fratello e del figlio della resistente, le quote di questi ultimi si erano accresciute in suo favore determinandosi, così, l'acquisto in capo alla stessa dell'intero asse ereditario.
In particolare, la rilevava di aver compiuto - tra la rinunzia Parte_1 all'eredità da parte dei figli e del nipote e nelle more della revoca della rinunzia all'eredità effettuata dalla il 9.01.2023 - atti di disposizione CP_1 comprovanti l'acquisto di tutto il patrimonio ereditario (quali la presentazione della dichiarazione di successione del defunto marito, la richiesta di volture catastali e l'estinzione di un conto corrente del consorte con accredito delle somme residue su un conto personale) e, quindi, idonei a escludere l'efficacia della suddetta revoca della rinunzia.
Integrato il contraddittorio, si costituiva parte resistente contestando il ricorso avverso e chiedendo preliminarmente la comparizione personale delle parti per tentare una conciliazione stante i rapporti di consanguineità; nel merito, domandava il rigetto delle avverse domande ritenendo valida la revoca della rinunzia effettuata nei termini di legge e in assenza dell'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi. La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
Sulla questione che ci occupa, ovvero sull'efficacia o meno della revoca della rinuncia all'eredità, la Suprema Corte si è più volte pronunziata (ex multis v. sentenza Cass. civ. 6 ottobre 2022, n. 29146) e ha avuto modo di rilevare che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione, ma sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che “il venir meno della delazione” si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità in forma espressa o tacita. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia diventa irrevocabile
(art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità.
Nel caso in specie la ricorrente - a fronte della rinunzia all'eredità del de cuius, effettuata, innanzi al cancelliere del Tribunale di Patti in data
16.09.2021, dalla resistente, da suo figlio (chiamato in rappresentazione) e da suo fratello - è divenuta titolare, oltre che della propria quota, anche delle quote degli altri coeredi rinunzianti in virtù dell'istituto dell'accrescimento.
Ma v'è di più poiché dalla documentazione in atti è agevole evincere che parte ricorrente ha, altresì, accettato tacitamente l'eredità a essa devoluta a seguito della morte del marito e della rinunzia degli altri chiamati, non solo presentando la dichiarazione di successione - ove si dà specificatamente atto della predetta rinunzia da parte degli altri eredi - ma anche con la voltura a suo nome dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, come risulta dall'ispezione ipotecaria prodotta. Ebbene, se è vero che la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce di per sé accettazione tacita d'eredità, trattandosi di atto avente natura amministrativa e fiscale, diversa è, invece, l'ipotesi di volturazione catastale degli immobili ereditati.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del
14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità.
Del pari, la volontà della ricorrente di accettare integralmente l'eredità del defunto marito, a seguito della rinunzia dei figli e del nipote, è desumibile altresì dalla chiusura -avvenuta in data 27.1.2022- del conto corrente personale del de cuius, con accredito delle somme residue su proprio conto personale (cfr. allegato al ricorso); comportamento, anch'esso, indicativo di accettazione tacita di eredità.
Ciò posto, va accolta la domanda attorea di inefficacia della rinunzia all'eredità effettuata dalla resistente in data 9.1.2023 in Notar poiché Per_2 successiva agli atti di accettazione tacita della suddetta eredità da parte della ricorrente.
La resistente è altresì tenuta a richiedere al competente Conservatore dei
RRII la cancellazione delle trascrizioni contrarie al legittimo acquisto dell'integrale eredità di cui sopra da parte della ricorrente.
Per il caso di inadempimento, va autorizzata la ricorrente a provvedervi direttamente, a spese della resistente stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché della particolare semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e dichiara l'inefficacia della revoca della rinunzia all'eredità effettuata dalla resistente;
-condanna altresì la resistente a procedere alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e contrarie al legittimo acquisto dell'integrale eredità di cui sopra da parte della ricorrente, autorizzando, la ricorrente a provvedervi direttamente in caso di inadempimento della resistente;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di €
5.810,00 per compensi ed € 528,86 per spese, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 08/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 52/2024 R.G. promossa
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIALE XX SETTEMBRE, 43, Catania, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SEMINARA DARIO (C.F.
- PEC: C.F._2 Email_1
e dall'avv. LEO MARCO (C.F. -PEC: C.F._3 Ema_2 [...]
Email_3
ATTRICE
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._4
VIA P. MATTARELLA, 16, GIOIOSA MAREA - SAN GI (ME), presso lo studio dell'avv. SEGRETO MARIACONCETTA (C.F.
[...]
– PEC: che la C.F._5 Email_4 rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Sono comparsi: l'avv. Marco Leo, anche in sostituzione dell'avv. Seminara per la ricorrente e l'avv. Maria Concetta Segreto per la resistente, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa. IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi per sentire dichiarare l'inefficacia della revoca tardiva CP_1
della rinuncia all'eredità del de cuius , con cancellazione Persona_1 delle trascrizioni effettuate e condanna alle spese e ai compensi di lite.
Deduceva la ricorrente che, per effetto della rinunzia all'eredità (resa presso la cancelleria del Tribunale di Patti in data 16.09.2021) da parte della figlia - convenuta nel presente procedimento - nonché del di lei fratello e del figlio della resistente, le quote di questi ultimi si erano accresciute in suo favore determinandosi, così, l'acquisto in capo alla stessa dell'intero asse ereditario.
In particolare, la rilevava di aver compiuto - tra la rinunzia Parte_1 all'eredità da parte dei figli e del nipote e nelle more della revoca della rinunzia all'eredità effettuata dalla il 9.01.2023 - atti di disposizione CP_1 comprovanti l'acquisto di tutto il patrimonio ereditario (quali la presentazione della dichiarazione di successione del defunto marito, la richiesta di volture catastali e l'estinzione di un conto corrente del consorte con accredito delle somme residue su un conto personale) e, quindi, idonei a escludere l'efficacia della suddetta revoca della rinunzia.
Integrato il contraddittorio, si costituiva parte resistente contestando il ricorso avverso e chiedendo preliminarmente la comparizione personale delle parti per tentare una conciliazione stante i rapporti di consanguineità; nel merito, domandava il rigetto delle avverse domande ritenendo valida la revoca della rinunzia effettuata nei termini di legge e in assenza dell'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi. La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
Sulla questione che ci occupa, ovvero sull'efficacia o meno della revoca della rinuncia all'eredità, la Suprema Corte si è più volte pronunziata (ex multis v. sentenza Cass. civ. 6 ottobre 2022, n. 29146) e ha avuto modo di rilevare che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione, ma sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che “il venir meno della delazione” si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità in forma espressa o tacita. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia diventa irrevocabile
(art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità.
Nel caso in specie la ricorrente - a fronte della rinunzia all'eredità del de cuius, effettuata, innanzi al cancelliere del Tribunale di Patti in data
16.09.2021, dalla resistente, da suo figlio (chiamato in rappresentazione) e da suo fratello - è divenuta titolare, oltre che della propria quota, anche delle quote degli altri coeredi rinunzianti in virtù dell'istituto dell'accrescimento.
Ma v'è di più poiché dalla documentazione in atti è agevole evincere che parte ricorrente ha, altresì, accettato tacitamente l'eredità a essa devoluta a seguito della morte del marito e della rinunzia degli altri chiamati, non solo presentando la dichiarazione di successione - ove si dà specificatamente atto della predetta rinunzia da parte degli altri eredi - ma anche con la voltura a suo nome dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, come risulta dall'ispezione ipotecaria prodotta. Ebbene, se è vero che la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce di per sé accettazione tacita d'eredità, trattandosi di atto avente natura amministrativa e fiscale, diversa è, invece, l'ipotesi di volturazione catastale degli immobili ereditati.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del
14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità.
Del pari, la volontà della ricorrente di accettare integralmente l'eredità del defunto marito, a seguito della rinunzia dei figli e del nipote, è desumibile altresì dalla chiusura -avvenuta in data 27.1.2022- del conto corrente personale del de cuius, con accredito delle somme residue su proprio conto personale (cfr. allegato al ricorso); comportamento, anch'esso, indicativo di accettazione tacita di eredità.
Ciò posto, va accolta la domanda attorea di inefficacia della rinunzia all'eredità effettuata dalla resistente in data 9.1.2023 in Notar poiché Per_2 successiva agli atti di accettazione tacita della suddetta eredità da parte della ricorrente.
La resistente è altresì tenuta a richiedere al competente Conservatore dei
RRII la cancellazione delle trascrizioni contrarie al legittimo acquisto dell'integrale eredità di cui sopra da parte della ricorrente.
Per il caso di inadempimento, va autorizzata la ricorrente a provvedervi direttamente, a spese della resistente stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché della particolare semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e dichiara l'inefficacia della revoca della rinunzia all'eredità effettuata dalla resistente;
-condanna altresì la resistente a procedere alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e contrarie al legittimo acquisto dell'integrale eredità di cui sopra da parte della ricorrente, autorizzando, la ricorrente a provvedervi direttamente in caso di inadempimento della resistente;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di €
5.810,00 per compensi ed € 528,86 per spese, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella