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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 22.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1616 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017, nonché nella causa civile iscritta al n. 1677 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 riunita alla precedente e promosse
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Adriano Di Sabatino, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sant'Omero (TE), Via Vittorio Emanuele II, n. 12 NONCHE' DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso in Parte_3 opposizione, dall'Avv. Sergio Menna, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Teramo, alla Circonvallazione Spalato, n. 12
Opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo
Lancione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), alla Via
Arezzo, n. 4
Opposta
E
CP_2
Contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 7 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2017, immediatamente esecutivo, che intimava loro, in qualità di fideiussori, in solido con (ulteriore fideiussore) e Parte_3 con la società (debitrice principale) il pagamento in favore della CP_2 Controparte_1 della somma pari ad € 50.802,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo
[...] di canoni di locazione insoluti dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato in data
9.06.2015 (procedimento r.g. 1617/2017).
Hanno richiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
quali amministratori unici della unitamente alla medesima società, affinché
[...] CP_2 gli stessi li manlevassero in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la loro responsabilità in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, autorizzazione che è stata negata dal Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 19.05.2017.
In tale giudizio, si è costituita la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso il sopracitato decreto ingiuntivo ha proposto una diversa Parte_3 opposizione chiedendone, per le ragioni che saranno esaminate, la revoca (procedimento r.g.
1677/2017).
Si è costituita in tale giudizio la società la quale ha insistito per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il ricorso in opposizione è stato notificato anche alla società debitrice principale, CP_2 la quale non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
3. All'udienza del 5.12.2017 il Giudice precedente assegnatario dei procedimenti ha disposto la riunione dei due procedimenti ed il mutamento del rito ex artt. 447bis – 426 c.p.c. concedendo termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
4 Con provvedimento del 16.10.2019 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. La causa, istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della e produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data Controparte_1
23.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza.
Il contratto di locazione del 9.06.2015
6. Dagli atti di causa risulta che la società con contratto stipulato in Controparte_1 data 9.06.2015 ha concesso in locazione alla società (in persona dei legali CP_2 rappresentanti p.t. e l'immobile urbano Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad uso commerciale sito in Teramo, Viale Mazzini n. 1, censito al NCEU del Catasto Fabbricati di
Teramo, foglio 69, part. 102 sub. 10, 103 sub. 25 graffata con la part. 103 sub 26 per la sola attività di bar e vendita prodotti alimentari con durata di anni 6 decorrenti dal 10.05.2015 (art. 1) e previsione del canone mensile di € 3.500,00 oltre oneri di legge per il primo anno, € 4.420,00 oltre oneri di legge per il secondo anno ed € 4.920,00 mensili dal terzo anno (art. 2).
L'art. 17 di tale contratto prevede che “a garanzia del puntuale pagamento di tutte le somme dovute a tutolo di canoni, interessi, rimborsi, risarcimento danni ed altro, la parte conduttrice si pagina 2 di 7 impegna a consegnare alla parte locatrice, nel perentorio termine di mesi due dall'inizio della locazione, separata lettera fideiussoria a prima richiesta di primario istituto bancario per l'importo pari alla metà del canone annuo (…) rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del contratto”, fideiussione che “dovrà prevedere la dispensa della parte locatrice dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. con il preciso impegno della garante e della parte conduttrice di rimanere obbligate, in deroga a tale disposizione, anche se la locatrice non proponga le proprie istanze contro la debitrice e gli eventuali coobbligati e/o non le continui e con l'obbligo, quindi, per la garante di essere tenuta al pagamento immediato in favore della locatrice medesima, a prima richiesta, anche in caso di opposizione della debitrice, di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e dando atto che la fideiussione mantiene i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” e che “sarà estinta al termine della locazione e precisamente tre mesi dopo l'avvenuta riconsegna e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare”. La stessa disposizione prevede che “la violazione della presente obbligazione e il mancato rinnovo della fideiussione, in caso di sua scadenza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del presente contratto” e che “per il pagamento delle obbligazioni di pagamento, sorte a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di locazione, fino all'acquisizione della garanzia fideiussoria, rimarranno solidalmente obbligati, nei confronti della società locatrice, i signori , Parte_1
e ”. Parte_2 Parte_4
La posizione di Parte_2
7. Quanto alla posizione di deve essere preliminarmente esaminata Parte_2
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (o meglio di titolarità del rapporto) dalla stessa sollevata per non aver sottoscritto il contratto, la quale, costituendo un elemento costitutivo della domanda (in particolare un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento), costituisce una mera difesa (e, quindi, proponibile in ogni stato del processo) nonché questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Orbene, non essendo il contratto in oggetto stato sottoscritto da non può Parte_2 ritenersi dallo stesso validamente assunto l'obbligo fideiussorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta e revoca, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo opposto.
La posizione di Parte_3
8. Con riferimento alla posizione di assorbente è la questione relativa Parte_3 all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. ai sensi del quale «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Tale disposizione, imponendo al creditore di proporre (e di continuare diligentemente) istanze nei confronti del debitore principale a pena di decadenza dal suo diritto verso il fideiussore, tende a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore.
Quanto alla decorrenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – qualora, come nel caso di specie trattandosi di contratto di locazione, il pagina 3 di 7 debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 11 luglio 2014, n. 15902; Cass. civ., sez. III, 06 agosto 2002, n.11759;
Tribunale Arezzo, 26 aprile 2024, n. 432).
8.1. In applicazione di tali principi nel caso di specie deve ritenersi che il fideiussore è liberato dalla propria prestazione di garanzia con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in quanto la morosità risale pacificamente al mese di
Novembre 2015 (vd. pag. 1 del ricorso monitorio) mentre le procedure di recupero del credito sono iniziate nel mese di Agosto-Settembre 2016 con l'avvio del procedimento di sfratto per morosità (vd. doc. 2 allegato al ricorso monitorio).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta:
- irrilevanti sono le diffide stragiudiziali di pagamento inviate alla società debitrice principale in data 18.03.2016 e in data 12.04.2016 (vd. doc. allegati alla comparsa di costituzione nel procedimento r.g. 1677/2017) in quanto il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 1724) e solo nell'ipotesi – insussistente nel caso di specie – di garanzia a prima richiesta con applicazione dell'art. 1957 co. 1
c.c. “il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma”
“con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale” atteso che, in questo caso, “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 settembre 2017, n. 22346);
- non può ritenersi che l'operatività dell'art. 1957 c.c. sia stata implicitamente derogata dall'art. 17 del contratto di locazione nella parte in cui prevede che la società conduttrice si impegna ad ottenere una fideiussione a prima richiesta da parte di un istituto bancario, la quale “dovrà prevedere la dispensa della parte locatrice dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c. con il preciso impegno della garante e della parte conduttrice di rimanere obbligate, in deroga a tale disposizione, anche se la locatrice non proponga le proprie istanze contro la debitrice e gli eventuali coobbligati e/o non le continui” in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. deve essere espressamente prevista in relazione alla fideiussione rilasciata dai singoli soci e l'art. 17 del pagina 4 di 7 contratto, nello stabilire in capo ai soci firmatari la sussistenza della garanzia fideiussoria, non menziona in alcun modo la paventata deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.;
- il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. comporta, trattandosi di un'ipotesi di decadenza (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 ottobre 1979, n. 5572) e stante la sopraesposta ratio, il venir meno dell'intera garanzia fideiussoria, non potendo – quindi – ritenersi la stessa operante quantomeno con riferimento ai canoni scaduti nei sei mesi antecedenti al deposito dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
La posizione di Parte_1
9. Con riferimento alla posizione di l'eccezione ex art. 1957 c.c. – benché in Parte_1 ipotesi fondata (vd. par.
8-8.1. della motivazione) – non legittima l'accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta in quanto essa è stata tardivamente proposta solo nella memoria integrativa ex art. 426 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. – trattandosi di un'ipotesi di decadenza (cfr. Cass. civ. n. 5572/1979 cit.) - ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa che, in quanto tale, deve essere tempestivamente eccepita (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 marzo 2024, n. 8023 che richiama Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 1963, n. 1613 secondo cui “ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art
1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in
Cassazione”).
Nel caso di specie ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo con rito Parte_1 ordinario (ossia con atto di citazione) e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove – come nel caso di specie – sia stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33178; Cass. civ., sez. 6-2, 18 maggio 2019, n.
13472; Cass. civ., sez. 6-3, 25 novembre 2022, n. 34814; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio
2024, n. 2318).
10. Con riferimento alla sua posizione è, tuttavia, assorbente la questione relativa all'esatta interpretazione dell'art. 17 del contratto di locazione in quanto secondo la prospettazione dell'opponente la garanzia dallo stesso rilasciata sarebbe limitata ai soli primi due mesi di durata del contratto – termine perentorio entro il quale la società conduttrice avrebbe dovuto reperire valida fideiussione bancaria a pena di risoluzione ipso iure del contratto – mentre secondo la prospettazione della società locatrice la garanzia prestata dai singoli soci perdurerebbe fino pagina 5 di 7 all'acquisizione della garanzia fideiussoria bancaria, non avendo la suddetta società manifestato la volontà di avvalersi della risoluzione di diritto prevista nel contratto (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
3, 08 aprile 2024, n. 9369).
A tal fine occorre procedere all'interpretazione del contratto facendo applicazione del criterio di interpretazione letterale di cui all'art. 1362 co. 1 c.c. (secondo cui che «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»), al cd. criterio di interpretazione globale del contratto di cui all'art. 1362 co. 2 c.c. (in forza del quale «per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto») nonché (e soprattutto) al criterio di interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c. ai sensi del quale «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto».
Invero, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11475).
Orbene ritiene il Tribunale che la previsione contenuta nell'art. 17 del contratto secondo cui
“per il pagamento delle obbligazioni di pagamento, sorte a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di locazione, fino all'acquisizione della garanzia fideiussoria, rimarranno solidalmente obbligati, nei confronti della società locatrice, i signori , e Parte_1 Parte_2
” deve essere letta in stretto collegamento con il periodo precedente, Parte_3 contenuto nel medesimo art. 17, secondo cui “la parte conduttrice si impegna a consegnare alla parte locatrice, nel perentorio termine di mesi due dall'inizio della locazione, separata lettera fideiussoria a prima richiesta di primario istituto bancario per l'importo pari alla metà del canone annuo” e secondo cui “la violazione della presente obbligazione e il mancato rinnovo della fideiussione, in caso di sua scadenza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del presente contratto”. Alla luce dell'interpretazione sistematica dell'atto deve, pertanto, ritenersi che le parti avevano previsto il termine perentorio di due mesi affinché la società conduttrice rilasciasse alla controparte una garanzia fideiussoria bancaria – termine durante il quale a garanzia del pagamento dei canoni di locazione avrebbero risposto anche i singoli soci – e che, in mancanza del rilascio di tale garanzia fideiussoria bancaria la società locatrice avrebbe potuto risolvere il contratto.
Dal tenore complessivo del contratto non appare, invece, sostenibile la tesi di parte opposta secondo cui la stessa, in caso di mancato ottenimento della fideiussione bancaria, avrebbe alternativamente potuto avvalersi della risoluzione del contratto ovvero agire nei confronti dei pagina 6 di 7 singoli soci e che, pertanto, avendo deciso di non risolvere il contratto, automaticamente si estenderebbe la garanzia fideiussoria prestata dai singoli soci.
11. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società opposta Controparte_1
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, alla non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali si liquidano in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_ 2) condanna la società opposta . al pagamento delle spese di lite in Controparte_5 favore di e che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1 Parte_2
7.616,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna la opposta al pagamento delle spese di lite in CP_6 Controparte_1 favore di che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni oltre rimborso spese Parte_3 forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge
Teramo, il 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 22.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1616 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017, nonché nella causa civile iscritta al n. 1677 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 riunita alla precedente e promosse
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Adriano Di Sabatino, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sant'Omero (TE), Via Vittorio Emanuele II, n. 12 NONCHE' DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso in Parte_3 opposizione, dall'Avv. Sergio Menna, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Teramo, alla Circonvallazione Spalato, n. 12
Opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo
Lancione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), alla Via
Arezzo, n. 4
Opposta
E
CP_2
Contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 7 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2017, immediatamente esecutivo, che intimava loro, in qualità di fideiussori, in solido con (ulteriore fideiussore) e Parte_3 con la società (debitrice principale) il pagamento in favore della CP_2 Controparte_1 della somma pari ad € 50.802,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo
[...] di canoni di locazione insoluti dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato in data
9.06.2015 (procedimento r.g. 1617/2017).
Hanno richiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
quali amministratori unici della unitamente alla medesima società, affinché
[...] CP_2 gli stessi li manlevassero in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la loro responsabilità in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, autorizzazione che è stata negata dal Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 19.05.2017.
In tale giudizio, si è costituita la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso il sopracitato decreto ingiuntivo ha proposto una diversa Parte_3 opposizione chiedendone, per le ragioni che saranno esaminate, la revoca (procedimento r.g.
1677/2017).
Si è costituita in tale giudizio la società la quale ha insistito per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il ricorso in opposizione è stato notificato anche alla società debitrice principale, CP_2 la quale non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
3. All'udienza del 5.12.2017 il Giudice precedente assegnatario dei procedimenti ha disposto la riunione dei due procedimenti ed il mutamento del rito ex artt. 447bis – 426 c.p.c. concedendo termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
4 Con provvedimento del 16.10.2019 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. La causa, istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della e produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data Controparte_1
23.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza.
Il contratto di locazione del 9.06.2015
6. Dagli atti di causa risulta che la società con contratto stipulato in Controparte_1 data 9.06.2015 ha concesso in locazione alla società (in persona dei legali CP_2 rappresentanti p.t. e l'immobile urbano Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad uso commerciale sito in Teramo, Viale Mazzini n. 1, censito al NCEU del Catasto Fabbricati di
Teramo, foglio 69, part. 102 sub. 10, 103 sub. 25 graffata con la part. 103 sub 26 per la sola attività di bar e vendita prodotti alimentari con durata di anni 6 decorrenti dal 10.05.2015 (art. 1) e previsione del canone mensile di € 3.500,00 oltre oneri di legge per il primo anno, € 4.420,00 oltre oneri di legge per il secondo anno ed € 4.920,00 mensili dal terzo anno (art. 2).
L'art. 17 di tale contratto prevede che “a garanzia del puntuale pagamento di tutte le somme dovute a tutolo di canoni, interessi, rimborsi, risarcimento danni ed altro, la parte conduttrice si pagina 2 di 7 impegna a consegnare alla parte locatrice, nel perentorio termine di mesi due dall'inizio della locazione, separata lettera fideiussoria a prima richiesta di primario istituto bancario per l'importo pari alla metà del canone annuo (…) rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del contratto”, fideiussione che “dovrà prevedere la dispensa della parte locatrice dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. con il preciso impegno della garante e della parte conduttrice di rimanere obbligate, in deroga a tale disposizione, anche se la locatrice non proponga le proprie istanze contro la debitrice e gli eventuali coobbligati e/o non le continui e con l'obbligo, quindi, per la garante di essere tenuta al pagamento immediato in favore della locatrice medesima, a prima richiesta, anche in caso di opposizione della debitrice, di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e dando atto che la fideiussione mantiene i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” e che “sarà estinta al termine della locazione e precisamente tre mesi dopo l'avvenuta riconsegna e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare”. La stessa disposizione prevede che “la violazione della presente obbligazione e il mancato rinnovo della fideiussione, in caso di sua scadenza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del presente contratto” e che “per il pagamento delle obbligazioni di pagamento, sorte a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di locazione, fino all'acquisizione della garanzia fideiussoria, rimarranno solidalmente obbligati, nei confronti della società locatrice, i signori , Parte_1
e ”. Parte_2 Parte_4
La posizione di Parte_2
7. Quanto alla posizione di deve essere preliminarmente esaminata Parte_2
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (o meglio di titolarità del rapporto) dalla stessa sollevata per non aver sottoscritto il contratto, la quale, costituendo un elemento costitutivo della domanda (in particolare un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento), costituisce una mera difesa (e, quindi, proponibile in ogni stato del processo) nonché questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Orbene, non essendo il contratto in oggetto stato sottoscritto da non può Parte_2 ritenersi dallo stesso validamente assunto l'obbligo fideiussorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta e revoca, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo opposto.
La posizione di Parte_3
8. Con riferimento alla posizione di assorbente è la questione relativa Parte_3 all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. ai sensi del quale «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Tale disposizione, imponendo al creditore di proporre (e di continuare diligentemente) istanze nei confronti del debitore principale a pena di decadenza dal suo diritto verso il fideiussore, tende a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore.
Quanto alla decorrenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – qualora, come nel caso di specie trattandosi di contratto di locazione, il pagina 3 di 7 debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 11 luglio 2014, n. 15902; Cass. civ., sez. III, 06 agosto 2002, n.11759;
Tribunale Arezzo, 26 aprile 2024, n. 432).
8.1. In applicazione di tali principi nel caso di specie deve ritenersi che il fideiussore è liberato dalla propria prestazione di garanzia con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in quanto la morosità risale pacificamente al mese di
Novembre 2015 (vd. pag. 1 del ricorso monitorio) mentre le procedure di recupero del credito sono iniziate nel mese di Agosto-Settembre 2016 con l'avvio del procedimento di sfratto per morosità (vd. doc. 2 allegato al ricorso monitorio).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta:
- irrilevanti sono le diffide stragiudiziali di pagamento inviate alla società debitrice principale in data 18.03.2016 e in data 12.04.2016 (vd. doc. allegati alla comparsa di costituzione nel procedimento r.g. 1677/2017) in quanto il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 1724) e solo nell'ipotesi – insussistente nel caso di specie – di garanzia a prima richiesta con applicazione dell'art. 1957 co. 1
c.c. “il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma”
“con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale” atteso che, in questo caso, “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 settembre 2017, n. 22346);
- non può ritenersi che l'operatività dell'art. 1957 c.c. sia stata implicitamente derogata dall'art. 17 del contratto di locazione nella parte in cui prevede che la società conduttrice si impegna ad ottenere una fideiussione a prima richiesta da parte di un istituto bancario, la quale “dovrà prevedere la dispensa della parte locatrice dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c. con il preciso impegno della garante e della parte conduttrice di rimanere obbligate, in deroga a tale disposizione, anche se la locatrice non proponga le proprie istanze contro la debitrice e gli eventuali coobbligati e/o non le continui” in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. deve essere espressamente prevista in relazione alla fideiussione rilasciata dai singoli soci e l'art. 17 del pagina 4 di 7 contratto, nello stabilire in capo ai soci firmatari la sussistenza della garanzia fideiussoria, non menziona in alcun modo la paventata deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.;
- il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. comporta, trattandosi di un'ipotesi di decadenza (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 ottobre 1979, n. 5572) e stante la sopraesposta ratio, il venir meno dell'intera garanzia fideiussoria, non potendo – quindi – ritenersi la stessa operante quantomeno con riferimento ai canoni scaduti nei sei mesi antecedenti al deposito dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
La posizione di Parte_1
9. Con riferimento alla posizione di l'eccezione ex art. 1957 c.c. – benché in Parte_1 ipotesi fondata (vd. par.
8-8.1. della motivazione) – non legittima l'accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta in quanto essa è stata tardivamente proposta solo nella memoria integrativa ex art. 426 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. – trattandosi di un'ipotesi di decadenza (cfr. Cass. civ. n. 5572/1979 cit.) - ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa che, in quanto tale, deve essere tempestivamente eccepita (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 marzo 2024, n. 8023 che richiama Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 1963, n. 1613 secondo cui “ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art
1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in
Cassazione”).
Nel caso di specie ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo con rito Parte_1 ordinario (ossia con atto di citazione) e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove – come nel caso di specie – sia stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33178; Cass. civ., sez. 6-2, 18 maggio 2019, n.
13472; Cass. civ., sez. 6-3, 25 novembre 2022, n. 34814; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio
2024, n. 2318).
10. Con riferimento alla sua posizione è, tuttavia, assorbente la questione relativa all'esatta interpretazione dell'art. 17 del contratto di locazione in quanto secondo la prospettazione dell'opponente la garanzia dallo stesso rilasciata sarebbe limitata ai soli primi due mesi di durata del contratto – termine perentorio entro il quale la società conduttrice avrebbe dovuto reperire valida fideiussione bancaria a pena di risoluzione ipso iure del contratto – mentre secondo la prospettazione della società locatrice la garanzia prestata dai singoli soci perdurerebbe fino pagina 5 di 7 all'acquisizione della garanzia fideiussoria bancaria, non avendo la suddetta società manifestato la volontà di avvalersi della risoluzione di diritto prevista nel contratto (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
3, 08 aprile 2024, n. 9369).
A tal fine occorre procedere all'interpretazione del contratto facendo applicazione del criterio di interpretazione letterale di cui all'art. 1362 co. 1 c.c. (secondo cui che «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»), al cd. criterio di interpretazione globale del contratto di cui all'art. 1362 co. 2 c.c. (in forza del quale «per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto») nonché (e soprattutto) al criterio di interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c. ai sensi del quale «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto».
Invero, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11475).
Orbene ritiene il Tribunale che la previsione contenuta nell'art. 17 del contratto secondo cui
“per il pagamento delle obbligazioni di pagamento, sorte a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di locazione, fino all'acquisizione della garanzia fideiussoria, rimarranno solidalmente obbligati, nei confronti della società locatrice, i signori , e Parte_1 Parte_2
” deve essere letta in stretto collegamento con il periodo precedente, Parte_3 contenuto nel medesimo art. 17, secondo cui “la parte conduttrice si impegna a consegnare alla parte locatrice, nel perentorio termine di mesi due dall'inizio della locazione, separata lettera fideiussoria a prima richiesta di primario istituto bancario per l'importo pari alla metà del canone annuo” e secondo cui “la violazione della presente obbligazione e il mancato rinnovo della fideiussione, in caso di sua scadenza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del presente contratto”. Alla luce dell'interpretazione sistematica dell'atto deve, pertanto, ritenersi che le parti avevano previsto il termine perentorio di due mesi affinché la società conduttrice rilasciasse alla controparte una garanzia fideiussoria bancaria – termine durante il quale a garanzia del pagamento dei canoni di locazione avrebbero risposto anche i singoli soci – e che, in mancanza del rilascio di tale garanzia fideiussoria bancaria la società locatrice avrebbe potuto risolvere il contratto.
Dal tenore complessivo del contratto non appare, invece, sostenibile la tesi di parte opposta secondo cui la stessa, in caso di mancato ottenimento della fideiussione bancaria, avrebbe alternativamente potuto avvalersi della risoluzione del contratto ovvero agire nei confronti dei pagina 6 di 7 singoli soci e che, pertanto, avendo deciso di non risolvere il contratto, automaticamente si estenderebbe la garanzia fideiussoria prestata dai singoli soci.
11. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società opposta Controparte_1
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, alla non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali si liquidano in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_ 2) condanna la società opposta . al pagamento delle spese di lite in Controparte_5 favore di e che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1 Parte_2
7.616,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna la opposta al pagamento delle spese di lite in CP_6 Controparte_1 favore di che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni oltre rimborso spese Parte_3 forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge
Teramo, il 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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