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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 767/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.Paolo Madaro, presso il cui studio in Lecce, v.le Marco- ni 4, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, in proprio nonché rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Corrado resta, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ge- nova, V.le Villa Giori 1/15,
APPELLATO
E contro
, in proprio e in qualità di erede di , Controparte_2 Persona_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv. Sandra lanzi e
Andrea Ganzer, presso il cui studio in Genova, V. XX Settembre 10/8,
è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
E contro
1 , in qualità di erede di , rappresen- CP_3 Persona_1 tato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Ganzer, presso il cui studio in Genova, V. XX Settembre 10/8 è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1711/2022 del Tribunale Civile di Genova: - accertare e dichiarare la natura giuridica di “pegno regolare” del dossier titoli n.005/8780821 intestato ai sigg. e e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 Persona_1 sig. al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di €.55.521,43 oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di 5 punti dal 28.03.2018 al soddisfo;
- accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui dichiara l'omessa documentazione da parte della CP_4
[..
dell' “impegno a mantenere”, nonché la mancata consegna ai garanti della co- pia del c.d. “impegno a mantenere” e della relativa procura a vendere le azioni in questione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova confermi la natura di “pegno irregolare” del suddetto dossier titoli n.005/8780821, accertare e dichiarare l'erroneità della impugnata sentenza nella parte relativa alla determinazione delle somme liquidate in favore dei garanti a seguito della compensazione operata dal Giudice di I° tra il credito della
[...]
, le n. 12.195 azioni della , le n.821
Parte_1 Parte_1 obbligazioni della e le n.5940 azioni della Banca Popola-
Parte_1 re di Puglia e Basilicata e, per l'effetto, ridurre tale compensazione avendo a rife- rimento soltanto il credito della e le n. 12.195 azioni del-
Parte_1 la , con conseguente rideterminazione del saldo finale;
-
Parte_1 sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di pri- mo grado nella parte in cui dispone la compensazione tenendo conto del valore nominale dei titoli de quibus in luogo del valore di mercato degli stessi ovvero di quello attribuito dall'assemblea in sede di approvazione dell'ultimo bilancio, con conseguente rideterminazione del saldo finale;
- condannare, in ogni caso, gli ap- pellati alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio o, in subordine, compensare integralmente le stesse.”.
Per la parte LA : “Piaccia all'Ecc. Collegio - contrariis reiectis CP_1
- Nel merito respingere e rigettare integralmente il gravame ex adverso proposto, confermando in toto la sentenza n. 1711/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 4.7.2022. Vinte le spese del presente giudizio comprensive di quelle della fa-
2 se cautelare.”.
Per la parte LA : “Piaccia all'Ecc. Collegio - contrariis reiec- Controparte_2 tis - Nel merito respingere e rigettare integralmente il gravame ex adverso propo- sto, confermando in toto la sentenza n. 1711/2022 emessa dal Tribunale di Geno- va in data 4.7.2022. Vinte le spese del presente giudizio comprensive di quelle della fase cautelare.”.
Per la parte LA : “Piaccia all'Ecc. Collegio - contrariis reiec- CP_3 tis - Nel merito respingere e rigettare integralmente il gravame ex adverso propo- sto, confermando in toto la sentenza n. 1711/2022 emessa dal Tribunale di Geno- va in data 4.7.2022. Vinte le spese del presente giudizio comprensive di quelle della fase cautelare.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il CP_1
Tribunale di Genova gli aveva ingiunto di pagare a Controparte_5
(nel prosieguo anche soltanto Banca)
[...] CP_6
l'importo di € 24.262,96 oltre interessi legali e spese, quale residuo capitale di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 30 luglio 2014 per l'importo di € 54.000,00, per il quale i genitori e Controparte_2 Persona_1
avevano costituito in garanzia il dossier titoli n. 0058780821 a loro in-
[...] testato per un controvalore di € 102.017,26, conferendo alla banca procura a vendere e costituendo pegno sui titoli rappresentativi del capitale della BPP
(n. 5940 azioni per un valore di € 38.253,60).
La non aveva dato seguito all'ordine di porre in vendita i titoli conferiti Pt_1 in garanzia e di procedere al pagamento delle rate scadute e all'estinzione del prestito, così aggravando gli interessi debitori di mora e cagionando all'opponente un danno per l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi del- la Banca d'Italia.
proponeva domanda riconvenzionale in relazione a detti CP_1 danni e chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in manleva i garanti. Cont
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e precisando che l'importo di cui al finanziamento era stato accreditato su conto corrente inte- stato ad e a fronte di un “impegno a mante- CP_1 Controparte_2 nere” presso la Banca medesima un dossier titoli e le azioni in esso conte-
3 nute, sottoscritto da e , per tutta la durata Controparte_2 Persona_1 dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da essi derivanti. Impe- gnandosi “a mantenere”, e si erano costi- Controparte_2 Persona_1 Cont tuiti garanti per procura a vendere azioni della in favore del medesimo istituto e nell'interesse dell'opponente.
I terzi chiamati si costituivano affermando di non avere ricevuto copia del c.d. ”impegno a mantenere” e della procura a vendere le azioni e sostenen- do che la garanzia da essi prestata costituiva un vero e proprio pegno irre- golare ex art. 1851 c.c..
Con sentenza n. 1711 del 4 luglio 2022 il Tribunale di Genova così sta- tuiva:
“definitivamente pronunciando, sull'opposizione e sulla domanda riconven- zionale proposta da con atto di citazione notificato il CP_1
6.11.2018 nei confronti di Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., e di e
[...] Controparte_2 [...]
, terzi chiamati, avverso il decreto ingiuntivo n. 3668/2018 del CP_8
27.9.2019, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, re- voca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 3668/2018; dichiara l'illegittimità della segnalazione del nominativo dell'opponente alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia e ordina all'opposta l'immediata cancel- lazione con effetto retroattivo dal settembre 2018 della segnalazione a soffe- renza della posizione di . Persona_2
Previa compensazione, condanna l'opposta a restituire ai terzi chiamati €
46.495,83, oltre interessi legali dal 28.2.2018 al saldo effettivo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.534,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, tanto in favore dell'opponente, quanto dei terzi chiamati, ol- tre ad € 145.50 per spese in favore dell'opponente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e terzi chia- mati.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva che, dal momento che la stessa banca, pur affermando che “alcuna garanzia copriva il finanziamento”, aveva però dedotto che l'importo del finanziamento era stato accreditato sul conto corrente cointestato a e soltanto a fronte CP_1 Controparte_2
4 dell'”impegno a mantenere” presso la banca medesima un dossier titoli, rite- neva condivisibile la deduzione dell'opponente che detto impegno confer- masse l'esistenza di una garanzia.
Che si trattasse di un “impegno a mantenere” non era peraltro dimostrato, posto che i garanti avevano dichiarato di non aver ricevuto copia di detto im-
pegno e della relativa procura e non erano stati sul punto contraddetti dalla che neppure in giudizio aveva prodotto documentazione contrattuale Pt_1 che potesse avvalorare la qualificazione di “forma di garanzia assolutamente atipica e non di natura reale, creata dalla prassi al fine di beneficiare il ri- chiedente il credito di migliori condizioni”.
Dal documento 4 risultava invece “il conferimento di un “mandato a vendere su nostre azioni” e che sia , sia costituivano Persona_1 Controparte_2 la banca proprio procuratore speciale affinché in loro nome, vece e conto avesse a trasferire a chiunque con uno o più atti le azioni possedute al prez- zo determinato per l'esecuzione degli ordini nell'ambito del servizio di nego- ziazione per proprio conto” secondo quanto previsto da apposita pricing po- licy , ecc.”.
In tale previsione il Tribunale ravvisava la volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene nella quale consiste la caratteristica essenziale del pegno irregolare.
Nel documento in oggetto c'era anche scritto che il controvalore delle azioni risultante dal trasferimento doveva essere utilizzato per estinguere o ridurre eventuali obbligazioni derivanti dalle linee di credito, con il che le parti ave- vano posto un vincolo di destinazione della garanzia costituita finalizzandola all'estinzione del finanziamento.
Il pregno irregolare comporta la possibilità di compensazione tra il valore dei beni vincolati e il debito che essi garantivano e le deduzioni svolte dalla
Banca circa i cambiamenti del sistema che avrebbero impedito la negozia- zione dei titoli non erano persuasive e non era neppure sostenibile che la compensazione fosse rimessa all'iniziativa della parte che poteva anche non avvalersene.
La banca non avrebbe pertanto dovuto azionare procedure monitorie escu- tendo il debitore principale, bensì soddisfarsi direttamente sui titoli azionari andati in garanzia e dei quali non era contestato che avesse ancora la di- sponibilità.
5 Avverso tale decisione interponeva appello Parte_2
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 agosto
[...]
2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio e , con com- CP_1 Controparte_2 parse di costituzione depositate rispettivamente in data 12 dicembre 2022 e
14 dicembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Non si costituiva, nonostante rituale notifica, , del cui de- Persona_1 cesso intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio di appello e prima della costituzione in giudizio davano atto gli avvocati Lanzi e Garner, che l'avevano assistita in primo grado.
Con ordinanza 21 dicembre 2022 la Corte dichiarava l'interruzione del pro- cesso, che veniva riassunto dalla parte appellante con ricorso depositato in data 27 dicembre 2022, a seguito del quale la Corte fissava udienza per la prosecuzione del processo al 20 settembre 2023.
Con comparsa depositata in data 18 settembre 2023 si costituiva nel giudi- zio riassunto , in proprio e in qualità di erede di Controparte_2 Persona_1
e, con comparsa depositata in data 19 settembre 2023, si costituiva
[...] altresì nel giudizio riassunto , in qualità di erede di CP_3 Per_1
, tutti chiedendo la reiezione del gravame. Per_1
Con ordinanza 4 ottobre 2023 la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 2 ottobre 2024, incombente poi rinviato al 22 gennaio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Primo motivo d'appello: Erroneità della sentenza di primo grado nel- la parte in cui qualifica “pegno irregolare” la garanzia prestata da
[...]
e e, per l'effetto, dichiara che “la Banca Parte_3 Persona_1 non avrebbe dovuto azionare procedure monitorie escutendo il debito- re principale, ma soddisfarsi direttamente sui titoli azionari andati in garanzia e dei quali non è contestato che abbia tuttora la disponibilità”.
Con tale motivo la dopo avere esposto i criteri distintivi tra pe- Pt_1 gno regolare e pegno irregolare secondo la giurisprudenza di legittimi-
6 tà, evidenzia che dal documento 4 e da quanto esposto dai garanti a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta (ovverosia che essi avevano ordinato alla la vendita dei titoli per estinguere o ridur- Pt_1 re le eventuali obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento sot- toscritto da ) emerge che la medesima non ave- CP_1 Pt_1 va acquisito la titolarità immediata dei titoli costituiti in pegno e che, pertanto, non si trattava di pegno irregolare.
E', infatti, nel pegno regolare che il creditore non si soddisfa tratte- nendo il bene già a lui trasferito ma deve custodirlo in attesa dell'adempimento e restituirlo se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto chiederne la vendita o l'assegnazione ma non la compensa- zione.
Secondo motivo d'appello: Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'omessa documentazione da parte della dell”impegno a mantenere” nonché la mancata consegna ai ga- Pt_1 ranti della copia del c.d. impegno a mantenere e della relativa procura
a vendere le azioni in questione”.
Con tale motivo l'appellante evidenzia che il doc. 4, cui la sentenza di primo grado nega l'efficacia probatoria circa l'Impegno a mantenere, riporta, testualmente: “il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere pres- so la il dossier e le azioni in esso contenute per tutta la durata Pt_1 dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da esso derivanti” ed ivi i garanti dichiaravano e sottoscrivevano di avere ricevuto copia del documento di sintesi e del contratto e di non essersi avvalsi del diritto di ricevere copia completa del contratto a titolo di informazione precon- trattuale.
I primi due motivi di gravame, che per ragioni di connessione devo- no essere trattati congiuntamente, si palesano, ad avviso del Pt_4
[...
, fondati.
Conformemente a quanto argomentato dall'odierna appellante, il co- stante orientamento del Supremo Collegio è nel senso che si ha pegno irregolare soltanto nel caso in cui le somme di denaro o titoli depositati in garanzia presso il creditore diventino immediatamente di proprietà di quest'ultimo, che può immediatamente disporne (cfr. tra le molte, Sez.
VI - 1, Ordinanza, 03/10/2018, n. 24137; Sez. I, Sentenza n. 2456 del
1 febbraio 2008; Sez. I, Sentenza n. 5111 del 3 aprile 2003, nonché,
7 da ultimo, Sez. I, Ordinanza n. 9811 del 14 aprile 2025, nella cui moti- vazione si legge: “ ... il pegno di cose fungibili è irregolare esclusiva- mente nel caso in cui, a differenza di quanto accertato nel caso in esame, il contratto costitutivo abbia attributo al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cass. n. 22096 del
2020); - nel pegno irregolare, invero, le somme di danaro o i titoli de- positati in garanzia presso il creditore diventano sin da subito di pro- prietà del medesimo, il quale, pertanto, sin da questo momento può senz'altro disporne, mentre, in caso d'inadempimento del debitore, è tenuto, come inequivocamente prevede l'art. 1851 c.c., soltanto a resti- tuire l'eventuale eccedenza rispetto alle somme garantite;
- nel pegno regolare, invece, il creditore ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno, come, in particolare, prevede l'art. 2797 c.c., che, al suo secondo comma, disciplina l'ipotesi della vendita a prezzo corren- te del bene preso in garanzia (Cass. n. 24137 del 2018).”).
Nel caso che ci occupa, rileva pertanto che i garanti e Controparte_2
non hanno trasferito la proprietà dei titoli a favore della Persona_1 banca odierna appellante, che, sebbene munita di procura a vendere rilasciata dai garanti (doc. 4 fascicolo I grado , non poteva di- Pt_1 sporne immediatamente, salvo l'obbligo di restituire la somma o la par- te dei titoli eccedente l'ammontare del credito garantito (come previsto dall'art. 1851 c.c.).
La circostanza che, in relazione ai titoli che si erano impegnati a man- tenere presso la banca “per tutta la durata dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da essi derivanti”, i garanti avessero conferito alla medesima procura irrevocabile a vendere (doc. 4 Pt_1 fascicolo I grado appellante) non depone nel senso della costituzione di un pegno irregolare, posto che, secondo Cass., sez. I, Sentenza n.
12964 del 16 giugno 2005, “ né a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza l'argomento che la parte ricorrente intende trarre dalla clausola n. 8 del contrattato, relativa al conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile
a vendere i titoli. L'esistenza del mandato, piuttosto, poteva essere ar- gomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pe- gno regolare, poiché è pacifico (Cass., n. 19054/2003; Cass., n.
13779/2002;Cass., n. 5981/2001) che il mandato a vendere in rem
8 propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non deter- mina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato”.
La decisione di primo grado, che ha qualificato come pegno irregolare la garanzia prestata dai terzi chiamati ed ha ritenuto che la convenuta opposta avesse l'obbligo di operare la compensazione tra i titoli conte- nuti nel dossier e il credito vantato nei confronti del garantito e di rim- borsare ai garanti l'eccedenza, non è pertanto condivisibile e deve es- sere integralmente riformata.
Stante l'accoglimento dei primi due motivi di gravame e tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo opposto è ormai stato definitivamente
[... revocato dal Tribunale, l'originario opponente e odierno appellato deve essere condannato al pagamento, in favore della Parte_5 banca opposta odierna appellante, dell'importo di € 55.521,43 (di cui €
27.872,41 per rate scadute dal 30.08.2015 al 28.02.2018 ed €
24.262,96 per residuo capitale al 28.02.2018, € 106,27 per rateo inte- ressi al 27.03.18, € 3.259,79 per interessi di mora al 27.03.18, € 20,00 per commissioni e spese), oltre interessi di mora ulteriormente matu- rati nella misura prevista dal contratto di finanziamento.
L'importo del debito, così come determinato dal primo Giudice e da questi erroneamente compensato con i titoli depositati nel dossier n.
005878082 intestato a e (cfr. pag. 9 Controparte_2 Persona_1 della decisione di primo grado) non è infatti stato contestato dagli ap- pellati, che non hanno sul punto interposto gravame incidentale.
Né gli appellati hanno fornito prova alcuna della vendita dei titoli in re- lazione ai quali era stata conferita alla procura a vendere e del Pt_1 conseguente incasso del ricavato, da portare eventualmente in detra- zione sul credito. Quale fatto estintivo del credito azionato, eccepito dal debitore e dai garanti, è chiaro infatti che il relativo onere probato- rio grava sui medesimi, il che esime la Corte dal valutare l'ammissibilità delle produzioni effettuate dalla in questa sede. Pt_1
L'accoglimento dei primi due motivi di gravame esime la Corte dall'esaminare i rimanenti motivi, che sono espressamente svolti in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento dei primi due.
9 Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico, in via solidale, degli appellati , e in qualità CP_1 Controparte_2 CP_3 di erede di . Persona_1
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi tenuto conto del valore (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia, con la ri- duzione del 30% per tenere conto del fatto che l'importo oggetto di condanna si colloca nella fascia inferiore dello scaglione e ad esclu- sione, per il giudizio di II grado, della fase decisionale, non avendo l'appellante depositato scritti conclusivi:
I grado
1. fase di studio € 1.786,00
2. fase introduttiva € 1.139,00
3. fase di trattazione € 3.969,00
4. fase decisionale € 2.977,00
Totale complessivi € 9.871,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 2.083,00
2. fase introduttiva € 1.337,00
3. fase di trattazione € 3.028,20
Totale complessivi € 6.448,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
a. Dichiara tenuto e condanna a pagare a CP_1 [...]
l'importo di € 55.521,43 (di cui € Controparte_9
27.872,41 per rate scadute dal 30.08.2015 al 28.02.2018 ed €
24.262,96 per residuo capitale al 28.02.2018, € 106,27 per rateo inte- ressi al 27.03.18, € 3.259,79 per interessi di mora al 27.03.18, € 20,00 per commissioni e spese), oltre interessi di mora ulteriormente matu- rati nella misura prevista dal contratto di finanziamento inter partes 30 luglio 2014;
10 b. Rigetta le domande tutte svolte in primo grado dall'opponente e dai terzi chiamati;
2) Dichiara tenuti e condanna , e CP_1 Controparte_2 [...]
in qualità di erede di del Prete, in via tra loro solida- Parte_6 Per_1 le, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 9.871,00 per compensi di avvo- cato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e, quanto al se- condo grado, in € 6.448,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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