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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.23 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vincenzo Scimone Parte_1
appellante
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vittoria Sitra appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto riformare in toto la sentenza n.780/2021, pubblicata il 27 settembre
2021, conclusiva del procedimento RGN. 1027/20, emessa dal Tribunale di ON … e per l'effetto in accoglimento della domanda di risarcimento proposta da condannare parte Parte_1
appellata alla rifusione dell'importo di euro 23.505,94, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo entro i limiti dello scaglione relativo al contributo unificato. Condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
e difensore revocando, mediante revisione della sentenza, la condanna alle spese di parte attorea statuita in primo grado”. Per l'appellato: “rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 780/2021 pronunziata dal Tribunale di ON tra le parti in data 27 settembre 2021, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ON, il Parte_1 Controparte_1
esponendo che: in data 24.10.16, alle ore 8,30 circa, mentre camminava sul marciapiede, adiacente all'Ufficio Postale di sito in via Discesa San Leonardo, improvvisamente, inciampava in CP_1 una buca costituita dall'assenza di due piastrelle;
che a causa della caduta, subiva un violento impatto, soprattutto agli arti inferiori;
che, la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi al convenuto, ex art. 2051 c.c., per omessa manutenzione;
ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 25.505,94, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda proposta. Controparte_1
La causa, istruita con la sola prova testi, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 780/21, pubblicata il 27.09.21, il Tribunale di ON rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un unico ed Parte_1
articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 18.07.22, la Corte dichiarava rinunciata l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata da . Parte_1
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 26.10.23.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellato al deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico ed articolato motivo chiede la rivisitazione della sentenza Parte_1
impugnata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provati i fatti di causa, senza tener conto, peraltro, che il convenuto non ha dimostrato, così come previsto dall'art.2051 c.c. e dall'art 14 CdS, che la cattiva manutenzione del marciapiede era dovuta al caso fortuito e quindi a situazioni non prevedibili dallo stesso, anzi, avrebbe aggravato la propria posizione affermando che non vi erano soltanto due piastrelle mancanti, ma che l'intero marciapiede era interessato da un ampio dissesto.
I fatti di causa, invero, sarebbero stati provati dalla deposizione dell'unico teste escusso - il quale ha confermato la caduta rovinosa al suolo a causa dell'assenza di due piastrelle che, dopo l'occorso, erano state riparate con del cemento - nonché a mezzo delle riproduzioni fotografiche prodotte dalle quali si evincerebbe che il marciapiede, adiacente all'ufficio postale, non può che essere quello ove è avvenuto l'evento dannoso.
Peraltro, il al quale il primo giudice ha rigettato la richiesta di prova testi a causa CP_1
delle genericità dei capitoli, all'udienza di escussione del teste di parte attrice non avrebbe contestato alcunché.
L'appellante contesta, inoltre, la mancata ammissione della c.t.u. ritenendola l'unico mezzo esperibile per la quantificazione delle lesioni e soprattutto per il riscontro del nesso di causalità.
Infine, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la scarsa diligenza della danneggiata abbia provocato l'occorso non essendo possibile richiedere all'utente della strada un'attenzione particolare, senza considerare, peraltro, che nelle ore diurne il marciapiede è molto frequentato in quanto posto al centro della città e vicino ad un ufficio postale.
1.-1 L'appello non merita accoglimento.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U.
n. 20943/22; Cass. n. 18518/24).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01). Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
Ebbene, come giustamente rilevato dal primo giudice, non ha fornito prova Parte_1 alcuna dei fatti di causa e della dinamica dell'evento. Invero, l'unico teste escusso, si è limitato a confermare la caduta a terra dell' e che, Pt_1
successivamente all'occorso, la porzione di marciapiede ove mancavano le mattonelle è stata riparata con del cemento.
Tuttavia, non risulta identificato il luogo del sinistro non avendo l'attrice indicato il punto esatto in cui sarebbe caduta;
si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “è rimasto non meglio identificato il luogo del sinistro, atteso che parte attrice ha depositato le fotografie del luogo, ma non ha indicato un numero civico ove sarebbe stato cagionatole il sinistro, è stato solo dichiarato che sul marciapiede vi erano due piastrelle sconnesse”.
Né possono giovare, ai fini probatori, le riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa dalle quali si evince un diffuso ammaloramento del marciapiede che riguardava l'intera parte calpestabile, non quindi l'assenza di due mattonelle, come correttamente rilevato dal Tribunale.
In ogni caso, anche a voler dare credito alla versione dei fatti fornita dall' correttamente Pt_1
è stata esclusa la responsabilità del tenuto conto della condotta di quest'ultima, valutata alla CP_1
luce delle condizioni di tempo e di luogo del sinistro.
Infatti, il giudice di prime cure ha rilevato che: “il marciapiede di via Discesa San Leonardo in come riferito dalla difesa del nella zona indicata dall'attrice era esteso e vi era CP_1 CP_1
un unico, diffuso, dissesto, e non soltanto la mancanza di due mattonelle, condizioni tali che il pedone che avesse prestato la diligenza dovuta nell'uso del bene pubblico avrebbe dovuto rilevare la presenza di eventuali insidie”.
Invero, l'occorso si è verificato in ore diurne, in condizioni, dunque, di perfetta visibilità che avrebbero consentito all' di avvistare ed evitare eventuali anomalie del marciapiede ove stava Pt_1
transitando; né essa ha provato l'impossibilità di percepire l'allegata anomalia a causa della presenza di numerose persone sul marciapiede in questione.
La Corte condivide, pertanto, la motivazione sul punto laddove si legge: “in altri termini, se parte attrice avesse conformato la propria condotta al rispetto delle normali regole precauzionali, avrebbe potuto avvedersi tempestivamente della sconnessione della pavimentazione del marciapiede
e adottato tutte le misure idonee a salvaguardare la propria incolumità”.
È dunque evidente che la buca nella quale l'attrice è caduta, era pienamente visibile ed evitabile, sicché l' passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla Pt_1 normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio, data l'ampiezza del marciapiede e l'assenza di ostacoli alla visuale.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9315/19).
Infine, correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di espletamento di c.t.u. medico- legale che - in considerazione delle carenze probatorie e dell'insufficienza delle allegazioni - chiaramente, avrebbe avuto finalità meramente esplorativa.
Per le medesime ragioni, questo Collegio rigetta la richiesta di c.t.u., formulata dall'appellante.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
780/21, pubblicata il 27.09.21, emessa dal Tribunale di ON, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore del Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi €.
2.906 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)