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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6842/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032819543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032819543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 26/09/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento specificata in epigrafe, notificata il 23/07/2024, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021.
Il ricorrente deduceva:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti;
2) La prescrizione del credito tributario ex art. 5 D.L. n. 953/1982;
3) Difetto di motivazione e prova del credito.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito.
Si costituiva, altresì, la Regione Calabria producendo avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2019 e sostenendo la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo per l'anno
2021 ai sensi della L.R. n. 56/2023.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'esame degli atti di causa Il ricorso va parzialmente accolto.
Va confermata la legittimazione di entrambi i resistenti: l'ADER per i vizi propri della cartella e della sua notifica, la Regione Calabria per le contestazioni afferenti la pretesa sostanziale (notifica atti prodromici e prescrizione).
Per l'anno d'imposta 2019, l'eccezione di omessa notifica è infondata.
La Regione ha depositato copia dell'avviso di accertamento n. 3900794 e l'avviso di ricevimento
(raccomandata n. 61634921922-7) che prova il perfezionamento della notifica in data 31/01/2022. Trattandosi di "notifica diretta" ex art. 26 DPR 602/73, non è richiesto l'invio della CAN.
Secondo la Cassazione, quando l'ufficio si avvale della facoltà di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ex art. 26 DPR 602/73 o art. 60 DPR 600/73), si applicano le norme del regolamento postale ordinario (DPR 655/1982 e successive modifiche) e non quelle della Legge n. 890/1982. Poiché il regolamento postale ordinario non prevede l'invio della CAN in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (ma pur sempre legittimata al ritiro, come un familiare o un addetto alla casa), la notifica si perfeziona con la sola firma dell'avviso di ricevimento.
La S.C. di Cassazione con la Sent. n. 10037/2019, ha chiarito che nella notifica diretta non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa (CAN), poiché l'art. 26 del DPR 602/73 prevede una procedura speciale che si esaurisce con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ed ha ribadito con l'
Ordinanza n. 13217/2024, che il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica per questo tipo di procedimento semplificato . Dunque, il perfezionamento della notifica, in data 31/01/2022, dell'avviso di accertamento presupposto ha validamente interrotto -art. 2943 c.c.- la prescrizione triennale normativamente prevista dall' art. 5 D.L. n.
953/1982, rendendo la successiva cartella del 2024 tempestiva.
Per l'anno 2021, la Regione non ha prodotto alcun atto di accertamento prodromico, invocando l'art. 6 della
L.R. Calabria n. 56/2023 che autorizza l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione. Tuttavia, come già statuito da questa Corte (cfr. Sent. n. 7647/2025 e n. 7400/2025), tale norma regionale non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.
Per i crediti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (come l'annualità 2021), persiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento a pena di nullità dell'atto successivo.
La mancanza di tale atto presupposto lede il diritto al contraddittorio preventivo, determinando la nullità della cartella limitatamente a tale annualità.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva, limitatamente alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2021 e per il resto conferma la legittimità della cartella di pagamento per l'annualità 2019. Spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6842/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032819543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032819543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 26/09/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento specificata in epigrafe, notificata il 23/07/2024, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021.
Il ricorrente deduceva:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti;
2) La prescrizione del credito tributario ex art. 5 D.L. n. 953/1982;
3) Difetto di motivazione e prova del credito.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito.
Si costituiva, altresì, la Regione Calabria producendo avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2019 e sostenendo la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo per l'anno
2021 ai sensi della L.R. n. 56/2023.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'esame degli atti di causa Il ricorso va parzialmente accolto.
Va confermata la legittimazione di entrambi i resistenti: l'ADER per i vizi propri della cartella e della sua notifica, la Regione Calabria per le contestazioni afferenti la pretesa sostanziale (notifica atti prodromici e prescrizione).
Per l'anno d'imposta 2019, l'eccezione di omessa notifica è infondata.
La Regione ha depositato copia dell'avviso di accertamento n. 3900794 e l'avviso di ricevimento
(raccomandata n. 61634921922-7) che prova il perfezionamento della notifica in data 31/01/2022. Trattandosi di "notifica diretta" ex art. 26 DPR 602/73, non è richiesto l'invio della CAN.
Secondo la Cassazione, quando l'ufficio si avvale della facoltà di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ex art. 26 DPR 602/73 o art. 60 DPR 600/73), si applicano le norme del regolamento postale ordinario (DPR 655/1982 e successive modifiche) e non quelle della Legge n. 890/1982. Poiché il regolamento postale ordinario non prevede l'invio della CAN in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (ma pur sempre legittimata al ritiro, come un familiare o un addetto alla casa), la notifica si perfeziona con la sola firma dell'avviso di ricevimento.
La S.C. di Cassazione con la Sent. n. 10037/2019, ha chiarito che nella notifica diretta non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa (CAN), poiché l'art. 26 del DPR 602/73 prevede una procedura speciale che si esaurisce con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ed ha ribadito con l'
Ordinanza n. 13217/2024, che il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica per questo tipo di procedimento semplificato . Dunque, il perfezionamento della notifica, in data 31/01/2022, dell'avviso di accertamento presupposto ha validamente interrotto -art. 2943 c.c.- la prescrizione triennale normativamente prevista dall' art. 5 D.L. n.
953/1982, rendendo la successiva cartella del 2024 tempestiva.
Per l'anno 2021, la Regione non ha prodotto alcun atto di accertamento prodromico, invocando l'art. 6 della
L.R. Calabria n. 56/2023 che autorizza l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione. Tuttavia, come già statuito da questa Corte (cfr. Sent. n. 7647/2025 e n. 7400/2025), tale norma regionale non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.
Per i crediti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (come l'annualità 2021), persiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento a pena di nullità dell'atto successivo.
La mancanza di tale atto presupposto lede il diritto al contraddittorio preventivo, determinando la nullità della cartella limitatamente a tale annualità.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva, limitatamente alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2021 e per il resto conferma la legittimità della cartella di pagamento per l'annualità 2019. Spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.