Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 497
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa notifica, dato che la Regione ha depositato l'avviso di accertamento e la prova della sua notifica avvenuta in data 31/01/2022, interrompendo così la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La notifica dell'avviso di accertamento in data 31/01/2022 ha interrotto la prescrizione triennale, rendendo tempestiva la cartella di pagamento successiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e prova del credito

    La Corte ha confermato la legittimità della cartella per l'annualità 2019.

  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Regione Calabria non ha prodotto alcun atto di accertamento prodromico per l'annualità 2021, invocando una norma regionale priva di efficacia retroattiva. La mancanza dell'atto presupposto determina la nullità della cartella per tale annualità, ledendo il diritto al contraddittorio preventivo.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La mancanza dell'atto presupposto ha determinato la nullità della cartella per l'annualità 2021.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e prova del credito

    La mancanza dell'atto presupposto ha determinato la nullità della cartella per l'annualità 2021.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 497
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 497
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo