TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 518/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA DE BACCI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CERALLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' a far data dal Parte_1 CP_1
28.12.2001 con mansioni di tecnologo III livello e di avere lavorato come ricercatore, precedentemente alla stabilizzazione, in virtù di reiterati contratti a termine succedutisi nel periodo dall'1.12.1993 al 27.12.2001, ha convenuto avanti all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel corso della reiterazione dei contratti.
Ritualmente costituitosi, l ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando la sussistenza di CP_1 lassi temporali tra i vari contratti a termine e la diversità delle mansioni svolte dal ricorrente, sollevando, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, oltre che l'esclusione delle pretese inerenti il rapporto di lavoro a termine cessato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o pagina 1 di 4 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia, nell'interpretare il disposto, ha avuto modo di affermare che “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola [n. 4 ndr] dell'accordo quadro” (sentenza del 22 dicembre 2010 nell'ambito dei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09).
Parimenti, come rilevato nella giurisprudenza di merito segnalata da parte ricorrente, l'art. 6 d.lvo. 368/2001 laddove prevede che “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” ricomprende anche i trattamenti economici legati all'anzianità nell'espressione “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, ciò risultando coerente con la ratio di equiparazione tra lavoratori, in mancanza di incompatibilità tra le norme che regolano la progressione economica e la natura del contratto a termine, specie se più volte reiterato tra le parti per le medesime mansioni.
Nel caso di specie, invero, non si ravvisano le ragioni oggettive richieste per l'eventuale deroga, accertato che il ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni, così come emerge dalla documentazione in atti e dalle risultanze testimoniali, spendendo competenze e capacità professionali immutate rispetto a quelle possedute al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, così come emerge dal medesimo inquadramento attribuito e alla sostanziale identità delle clausole pattuite.
(In tal senso le dichiarazioni del teste “sono un dipendente dal 1997 dell'ISPES, poi Tes_1 accorpato all' , ma non ricordo la data dell'accorpamento; forse si è verificato nel 2010. Io CP_1 lavoro insieme al ricorrente nella stessa sede, se non ricordo male, dal 2000. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Premetto che io posso riferire solo con riguardo al periodo in cui io ho lavorato con il ricorrente, ossia dal 2000. Che io sappia il ricorrente ha sempre svolto le stesse mansioni. Io ne sono a conoscenza per averlo appreso dalle conversazioni intercorse con il ricorrente medesimo. Infatti, anche se lavoriamo nella stessa sede ci occupiamo di attività specifiche differenti.
ADR: io ed il ricorrente avevamo i nostri uffici nello stesso piano e nella stessa sede. Noi parlavamo del nostro lavoro quando ci incontravamo in sede. Che noi ci incontrassimo e parlassimo capitava di frequente. Ognuno di noi poi lavorava su impianti diversi. Capo 2) Io dalle conversazioni di cui ho appena riferito ho appreso dal ricorrente che lui si occupava dell'omologazione degli impianti di sollevamento per persone, cose e materiali. Tale attività è inserita nel macro settore della sicurezza.
ADR: io non ho mai visto il ricorrente svolgere l'attività di cui ho riferito;
come ho detto io ne sono a conoscenza per avermelo riferito lui stesso . Capo 3) Io so che il ricorrente ha sempre svolto l 'attività omologativa o perlomeno dalle nostre conversazioni non è mai emerso il contrario. Capo 4) come ho detto da quanto di mia conoscenza il ricorrente ha sempre svolto le stese mansioni (…); nonché le dichiarazioni del teste “io sono un dipendente dell' dal 08.01.1994. Io sono Testimone_2 CP_1
Direttore dell'UOT di Cagliari con la qualifica di Dirigente Tecnologo. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Io posso confermare dal 08.01.1994 il ricorrente abbia svolto ed ancora svolga sostanzialmente le stesse mansioni. Capo 2) il ricorrente si occupa della verifica e omologazione degli impianti per i quali è prescritta la verifica a cura dell'Ente Pubblico. All'inizio lui
pagina 2 di 4 si occupava della verifica degli ascensori e d elle impianti di sollevamento cose e persone. Per quanto riguarda gli ascensori se ne è occupato fino a quando di tale verifica si occupava l' e per quanto CP_2 riguarda gli impianti di sollevamento cose e persone sene oc cupa ancora oggi. Il ricorrente si occupa anche dei grandi rischi industriali. ADR: io so che il ricorrente si sia occupato e si occupi delle attività da me riferite in quanto fino al 1997 noi siamo stati colleghi di stanza, con scrivanie a fianco l'una all'altra. Da tale data in poi noi comunque abbiamo lavorato nella stessa sede. Inoltre, dal 2006, ero io in quanto Responsabile ad assegnare al ricorrente le pratiche di cui lui doveva occuparsi. Capo 3) è vero precisando che tale attività veniva svolta dal ricorrente anche prima del 1995, quando lavoravamo come dipendente dell' . Quest 'ultima poi è stata accorpata il 30.05.2010 all' . CP_2 CP_1
A seguito dell'accorpamento le mansioni del ricorrente non sono mutate. Capo 4) ho già risposto. Il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di cui ho riferito prima. ADR: il ricorrente aveva iniziato a lavorare a tempo determinato come ricercatore fino al 2002 o comunque fino all'assunzione in ruolo, se non ricordo male. Da tale data venne assunto a tempo indeterminato con la qualifica di tecnologo.
Le mansioni che il ricorrente svolgeva nei due diversi inquadramenti erano esattamente le stesse, ossia quelle che ho riferito prima. La differenza di inquadramento era e legata semplicemente al fatto che chi veniva assunto a tempo determinato veniva inquadrato come ricercatore, ma di fatto le attività svolte erano uguali a quelle dell'inquadramento di tecnologo acquisto con l'assunzione a tempo indeterminato”).
Al ricorrente devono dunque essere riconosciuti gli effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio al pari dei dipendenti a tempo indeterminato (tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati), con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
A riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, ha infatti stabilito che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Ebbene, la notifica all' dell'avverso ricorso è avvenuta in data 8 settembre 2022, e da tale data CP_1 decorre, a ritroso, il calcolo dei termini prescrizionali, atteso che il più risalente e valido atto interruttivo, inviato all' il 21 gennaio 2014 (cfr. all. 76 produzione ricorrente), non è preceduto, CP_3 né seguito, da altri atti validi a tal fine (la lettera del 21 giugno 2012 -doc. n. 75 ricorrente- non è stata inviata ad , bensì all'Organizzazione Sindacale CISL, mentre gli altri documenti riportano CP_1 soltanto ricevuta di spedizione senza alcun testo o nominativo (doc. 77), lettere di diffida senza sottoscrizione, lettere di diffida senza attestazione di ricevimento, lettere di diffida con testo da cui non si evince il nominativo del ricorrente, ricevuta pec priva del messaggio di testo (docc. 77a,b,c,d).
E' quindi prescritto il diritto a differenze retributive anteriori all'8.09.2017, ovvero ai cinque anni antecedenti alla data dell'8.09.2022 (notifica del ricorso).
Non rileva, infine, la circostanza che parte dell'anzianità di servizio oggetto di rivendicazione sia stata maturata anteriormente alla ricezione nel nostro ordinamento, avvenuto con l'art. 6 del D. Lgs. n.368 del 2001, del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva CE 99/70 (in vigore dal 24/10/2001).
Si richiama a tale proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 15231/2020), per la quale: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della pagina 3 di 4 progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”.
La stessa Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. C -439/24 del 19 settembre 2024, ha del resto dichiarato che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di responsabilità contrattuale, mancando tanto l'allegazione quanto la prova di un maggior danno.
Si decide quindi come da dispositivo, dandosi atto che nessun conteggio delle retribuzioni è stato elaborato da parte ricorrente, né è altrimenti individuabile un ammontare determinato, non risultando la produzione del doc. 78, di cui nondimeno si fa menzione in ricorso, in ordine a calcoli e retribuzioni.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa indeterminabile basso;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), compensate per metà avuto riguardo alla prescrizione maturata ed al parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto applicabile in base all'anzianità di servizio maturata in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con dall'1.12.1993 al 27.12.2001; CP_1
- condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dall'8.9.2017, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna a rimborsare alla parte ricorrente la restante CP_1 metà, che si liquida in € 150,00 per spese ed € 2.350,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 21/05/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 518/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA DE BACCI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CERALLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' a far data dal Parte_1 CP_1
28.12.2001 con mansioni di tecnologo III livello e di avere lavorato come ricercatore, precedentemente alla stabilizzazione, in virtù di reiterati contratti a termine succedutisi nel periodo dall'1.12.1993 al 27.12.2001, ha convenuto avanti all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel corso della reiterazione dei contratti.
Ritualmente costituitosi, l ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando la sussistenza di CP_1 lassi temporali tra i vari contratti a termine e la diversità delle mansioni svolte dal ricorrente, sollevando, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, oltre che l'esclusione delle pretese inerenti il rapporto di lavoro a termine cessato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o pagina 1 di 4 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia, nell'interpretare il disposto, ha avuto modo di affermare che “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola [n. 4 ndr] dell'accordo quadro” (sentenza del 22 dicembre 2010 nell'ambito dei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09).
Parimenti, come rilevato nella giurisprudenza di merito segnalata da parte ricorrente, l'art. 6 d.lvo. 368/2001 laddove prevede che “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” ricomprende anche i trattamenti economici legati all'anzianità nell'espressione “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, ciò risultando coerente con la ratio di equiparazione tra lavoratori, in mancanza di incompatibilità tra le norme che regolano la progressione economica e la natura del contratto a termine, specie se più volte reiterato tra le parti per le medesime mansioni.
Nel caso di specie, invero, non si ravvisano le ragioni oggettive richieste per l'eventuale deroga, accertato che il ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni, così come emerge dalla documentazione in atti e dalle risultanze testimoniali, spendendo competenze e capacità professionali immutate rispetto a quelle possedute al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, così come emerge dal medesimo inquadramento attribuito e alla sostanziale identità delle clausole pattuite.
(In tal senso le dichiarazioni del teste “sono un dipendente dal 1997 dell'ISPES, poi Tes_1 accorpato all' , ma non ricordo la data dell'accorpamento; forse si è verificato nel 2010. Io CP_1 lavoro insieme al ricorrente nella stessa sede, se non ricordo male, dal 2000. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Premetto che io posso riferire solo con riguardo al periodo in cui io ho lavorato con il ricorrente, ossia dal 2000. Che io sappia il ricorrente ha sempre svolto le stesse mansioni. Io ne sono a conoscenza per averlo appreso dalle conversazioni intercorse con il ricorrente medesimo. Infatti, anche se lavoriamo nella stessa sede ci occupiamo di attività specifiche differenti.
ADR: io ed il ricorrente avevamo i nostri uffici nello stesso piano e nella stessa sede. Noi parlavamo del nostro lavoro quando ci incontravamo in sede. Che noi ci incontrassimo e parlassimo capitava di frequente. Ognuno di noi poi lavorava su impianti diversi. Capo 2) Io dalle conversazioni di cui ho appena riferito ho appreso dal ricorrente che lui si occupava dell'omologazione degli impianti di sollevamento per persone, cose e materiali. Tale attività è inserita nel macro settore della sicurezza.
ADR: io non ho mai visto il ricorrente svolgere l'attività di cui ho riferito;
come ho detto io ne sono a conoscenza per avermelo riferito lui stesso . Capo 3) Io so che il ricorrente ha sempre svolto l 'attività omologativa o perlomeno dalle nostre conversazioni non è mai emerso il contrario. Capo 4) come ho detto da quanto di mia conoscenza il ricorrente ha sempre svolto le stese mansioni (…); nonché le dichiarazioni del teste “io sono un dipendente dell' dal 08.01.1994. Io sono Testimone_2 CP_1
Direttore dell'UOT di Cagliari con la qualifica di Dirigente Tecnologo. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Io posso confermare dal 08.01.1994 il ricorrente abbia svolto ed ancora svolga sostanzialmente le stesse mansioni. Capo 2) il ricorrente si occupa della verifica e omologazione degli impianti per i quali è prescritta la verifica a cura dell'Ente Pubblico. All'inizio lui
pagina 2 di 4 si occupava della verifica degli ascensori e d elle impianti di sollevamento cose e persone. Per quanto riguarda gli ascensori se ne è occupato fino a quando di tale verifica si occupava l' e per quanto CP_2 riguarda gli impianti di sollevamento cose e persone sene oc cupa ancora oggi. Il ricorrente si occupa anche dei grandi rischi industriali. ADR: io so che il ricorrente si sia occupato e si occupi delle attività da me riferite in quanto fino al 1997 noi siamo stati colleghi di stanza, con scrivanie a fianco l'una all'altra. Da tale data in poi noi comunque abbiamo lavorato nella stessa sede. Inoltre, dal 2006, ero io in quanto Responsabile ad assegnare al ricorrente le pratiche di cui lui doveva occuparsi. Capo 3) è vero precisando che tale attività veniva svolta dal ricorrente anche prima del 1995, quando lavoravamo come dipendente dell' . Quest 'ultima poi è stata accorpata il 30.05.2010 all' . CP_2 CP_1
A seguito dell'accorpamento le mansioni del ricorrente non sono mutate. Capo 4) ho già risposto. Il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di cui ho riferito prima. ADR: il ricorrente aveva iniziato a lavorare a tempo determinato come ricercatore fino al 2002 o comunque fino all'assunzione in ruolo, se non ricordo male. Da tale data venne assunto a tempo indeterminato con la qualifica di tecnologo.
Le mansioni che il ricorrente svolgeva nei due diversi inquadramenti erano esattamente le stesse, ossia quelle che ho riferito prima. La differenza di inquadramento era e legata semplicemente al fatto che chi veniva assunto a tempo determinato veniva inquadrato come ricercatore, ma di fatto le attività svolte erano uguali a quelle dell'inquadramento di tecnologo acquisto con l'assunzione a tempo indeterminato”).
Al ricorrente devono dunque essere riconosciuti gli effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio al pari dei dipendenti a tempo indeterminato (tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati), con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
A riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, ha infatti stabilito che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Ebbene, la notifica all' dell'avverso ricorso è avvenuta in data 8 settembre 2022, e da tale data CP_1 decorre, a ritroso, il calcolo dei termini prescrizionali, atteso che il più risalente e valido atto interruttivo, inviato all' il 21 gennaio 2014 (cfr. all. 76 produzione ricorrente), non è preceduto, CP_3 né seguito, da altri atti validi a tal fine (la lettera del 21 giugno 2012 -doc. n. 75 ricorrente- non è stata inviata ad , bensì all'Organizzazione Sindacale CISL, mentre gli altri documenti riportano CP_1 soltanto ricevuta di spedizione senza alcun testo o nominativo (doc. 77), lettere di diffida senza sottoscrizione, lettere di diffida senza attestazione di ricevimento, lettere di diffida con testo da cui non si evince il nominativo del ricorrente, ricevuta pec priva del messaggio di testo (docc. 77a,b,c,d).
E' quindi prescritto il diritto a differenze retributive anteriori all'8.09.2017, ovvero ai cinque anni antecedenti alla data dell'8.09.2022 (notifica del ricorso).
Non rileva, infine, la circostanza che parte dell'anzianità di servizio oggetto di rivendicazione sia stata maturata anteriormente alla ricezione nel nostro ordinamento, avvenuto con l'art. 6 del D. Lgs. n.368 del 2001, del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva CE 99/70 (in vigore dal 24/10/2001).
Si richiama a tale proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 15231/2020), per la quale: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della pagina 3 di 4 progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”.
La stessa Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n. C -439/24 del 19 settembre 2024, ha del resto dichiarato che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di responsabilità contrattuale, mancando tanto l'allegazione quanto la prova di un maggior danno.
Si decide quindi come da dispositivo, dandosi atto che nessun conteggio delle retribuzioni è stato elaborato da parte ricorrente, né è altrimenti individuabile un ammontare determinato, non risultando la produzione del doc. 78, di cui nondimeno si fa menzione in ricorso, in ordine a calcoli e retribuzioni.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa indeterminabile basso;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), compensate per metà avuto riguardo alla prescrizione maturata ed al parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto applicabile in base all'anzianità di servizio maturata in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con dall'1.12.1993 al 27.12.2001; CP_1
- condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dall'8.9.2017, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna a rimborsare alla parte ricorrente la restante CP_1 metà, che si liquida in € 150,00 per spese ed € 2.350,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 21/05/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4