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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata in [...], l'[...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato in [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Giovanni Audino, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siderno via Amendola 76, PEC:
Email_1
Appellanti
CONTRO
( ) in persona del procuratore speciale leg. rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come da procura n. 13183/6905 di rep notaio in Milano in data Persona_1
26/07/2016, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Ignazio Cardillo (C.F.
) e Giovanni Cardillo (C.F. ) dello Studio C.F._3 C.F._4
Legale Cardillo Avvocati Associati, P.IVA , PEC P.IVA_2 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
G. Mazzini n.6 presso lo Studio Avv. Rocco Caminiti.
Appellata
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 1295/2017 emessa dal Tribunale Civile di Locri nel procedimento
R.G.22/2016, pubblicata in data 11 Dicembre 2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellata
1 precisava le conclusioni con note di trattazione scritta depositate il 23.10.2023, nei termini assegnati con decreto del 01.07.2023, chiedendo alla Corte di voler: - dichiarare inammissibile e/o inesistente l'appello per omessa notifica, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Locri in primo grado (n. 1295/2017); - condannare controparte ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato negli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo e come anche compendiato in sentenza di primo grado, si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 13.01.2016 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri la chiedendo volersi: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare l'occupazione illegittima intervenuta da quest'ultima del terreno agricolo di loro proprietà, sito in Stignano, C.da Favaco, riportato in Catasto al foglio 20, p.lle 197-198 – 266, sul quale era stata collocata, sine titulo, una linea telefonica aerea consistente in tre pali in legno e svariati metri di cavo aereo;
2) condannare l'occupante al pagamento dell'indennizzo per la occupazione abusiva nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi nel corso della istruttoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Lamentavano, in particolare, che la aveva realizzato una linea Controparte_1 elettrica/telefonica che attraversava l'intero terreno collocandovi dei pali di sostegno senza il consenso dei proprietari ed in mancanza di atto amministrativo, così agendo “non iure” e
“contra ius”, per cui chiedevano il risarcimento dei danni, da quantificarsi equitativamente come da istruttoria.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo di accertare la intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù occorrente al passaggio con appoggio di fili e cavi e impianti, così come disciplinato dall'art. 92, d.lgs. 01.08.2003, n.
252599 sul fondo per cui è causa, precisando che la linea indicata era stata costruita da oltre un ventennio. In subordine instava per il rigetto delle domande attoree ritenute infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., le parti attrici chiedevano ammettersi prova testimoniale e CTU, che non venivano ammesse, mentre parte convenuta veniva dichiarata decaduta dalla prova. La causa, pertanto, veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.11.2017 la stessa veniva riservata in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Con sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di telefonodotto spiegata da parte convenuta limitatamente al tracciato ove
2 insistevano i tre pali e i cavi, sia per essere stata la circostanza provata da documentazione fotografica risalente negli anni – “corroborata dalle riproduzioni fotografiche circa la composizione in legno dei pali che sorreggono i cavi del telefono corrobora la tesi che la stessa insiste da oltre vent'anni ossia da un lasso temporale idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù”-, sia per essere emerso che in Stignano, C.da Favaco, insisteva una linea telefonica (che serviva l'utenza 0964. 773171) sin dal 25.09.1995 e, dunque da oltre vent'anni, come da circostanza non ex adverso contestata.
Stante l'accoglimento della domanda di usucapione il Tribunale riteneva assorbita la domanda attorea.
Conseguentemente, così statuiva: “a) accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per Controparte_1 usucapione del diritto di servitù di telefonodotto sul fondo sito in Stignano, C.da Favaco, foglio
20, p.lle 197, 198, 266 limitatamente al tracciato ove insistono i tre pali e i cavi;
b) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta società che si liquidano in complessivi euro 478,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli attuali appellanti instando per la sua riforma, con rigetto della domanda di usucapione ex adverso formulata ed accoglimento delle domande proposte in primo grado dagli attori.
In specie, censuravano la pronuncia per “erroneo apprezzamento dei fatti di causa da parte del
Giudice di prime cure in merito alla prova del possesso ad usucapionem” ritenendo essere mancata la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta, anche con riferimento all'animus rem sibi abendi necessario ad usucapire, ed esistita una mera tolleranza da parte dei proprietari, senza essere intervenuta alcuna interversione del possesso. Rilevavano, inoltre, la mancanza di prova in merito. Conseguentemente, chiedevano il rigetto della domanda avversaria in mancanza delle autorizzazioni di legge e per non essere stato esercitato “sui terreni di proprietà dei sign.i quel possesso ventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto Pt_1 completo di animus possidenti che rappresenta il solo possesso utile ad usucapire”.
Nel secondo motivo di gravame lamentavano l'erroneo “apprezzamento dei fatti da parte del
Giudice di prime cure -Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 115 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per essere stata, al contrario, la circostanza contestata in memorie 183 VI c. c.p.c., e per errata applicazione del principio di non contestazione, che rilevavano attenere ai fatti e non alle prove del giudizio e gravare sul convenuto, anche per non avere la contestato quanto evidenziato dalla CTP prodotta dagli attori. CP1
3 Ulteriormente, censuravano, chiedendone la riforma, la pronuncia nella parte in cui non era intervenuta pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito dai proprietari del fondo, essendo emersa la illegittimità della condotta della .. Controparte_1
Il quarto motivo, rilevavano un erroneo “apprezzamento del fatti da parte del Giudice di prime cure -Violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'onere probatorio” con rifermento alla parte in cui si è previsto che “linea telefonica è stata descritta anche da parte attrice -e corroborata dalle riproduzioni fotografiche circa la composizione in legno dei pali che sorreggono i cavi del telefono corrobora la tesi che la stessa insiste da oltre vent'anni ossia da un lasso temporale idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di telefonodotto", eccependo essere stata dimostrata la presenza di una palificazione per le condutture di fili per le telecomunicazioni installata sine titulo, tale da derivarne il danno come indicato in consulenza di parte prodotta, da risarcire anche a titolo indennitario.
Instavano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata chiedendo: “1) l'annullamento della avvenuta usucapione di servitù di elettrodotto in quanto illegittima e mancante dei requisiti di legge nonché priva di ogni fattuale fondamento;
2) l'annullamento della condanna alle spese di primo grado;
di converso, 3) accogliere la giusta domanda di risarcimento del danno proposta dai sig.ri ; 4) condannare la società convenuta alla refusione delle spese in Pt_1 favore del procuratore costituito per entrambi i gradi di giudizio”.
Concludevano come di seguito: “Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ed in riforma del provvedimento impugnato Sentenza
n. 1295/2017, cosi decidere: 1) Annullare la sentenza 1295/2017ed in particolare nella parte dove dispone l'avvenuta usucapione di elettrodotto e la condanna alle spese di lite;
2) Accertare
e dichiarare la responsabilità della Società in persona del l.r.p.t., per Controparte_1
l'occupazione abusiva del fondo degli esponenti;
3) Condannare, in vie conseguenziale, la CP
, in persona del 1. al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni, Controparte_2 subiti e subendi, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o in quelle quantificata nella Consulenza tecnica di parte, pari alla somma di €5.200,00; 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (per entrambi i gradi di giudizio) da distrarre in favore del procuratore costituito che ne fa formale richiesta conformemente alla legge. 5) Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Ogni altro diritto fatto salvo.”
In via istruttoria ribadivano tutte le richieste formulate in primo rado e chiedevano volersi ammettere CTU.
All'udienza del 25.10.2018 per le parti appallanti si insisteva nelle richieste istruttorie.
Parte appellata non si costituiva.
La causa veniva rinviata per trattazione.
4 Analogamente si disponeva all'udienza del 13.06.2019.
All'udienza dell'11.07.2019, ribadita da parte appellante la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie, la Corte riservava la decisione in merito.
Con successiva ordinanza così disponeva “rilevato, in via preliminare, che non vi è prova legale in atti della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_4
(non costituitasi nel presente grado); che, invero, dinnanzi ai tribunali ed alle corti di
[...] appello - in virtù delle disposizioni degli artt. 9 della legge 53/1994 e 19-bis del provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014 - la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall'avvocato esclusivamente in modalità telematica (salvi casi eccezionali, che spetta al professionista medesimo allegare e comprovare), non essendo sufficiente allegare la stampa del contenuto delle ricevute PEC ovvero la scansione per immagine di queste stampe;
che, in particolare, per provare la notifica elettronica con modalità telematiche l'avvocato deve trasmettere all'ufficio, tramite un deposito telematico, i duplicati dei file contenenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;
deve, in particolare, allegare alla sua nota di deposito
(atto principale) due messaggi di posta elettronica (che sono file che hanno estensione msg oppure eml) che il giudice provvederà poi a visionare tramite il suo applicativo consolle;
considerato che
, nel caso di specie, manca del tutto il predetto deposito telematico, non essendo perciò stata acquisita la prova della notifica della citazione all'appellata Controparte_4
- la quale non risulta costituita in giudizio -; che, stante il carattere preliminare della
[...] regolarità del contraddittorio rispetto ad ogni altra vicenda processuale, va riservato all'esito della prova della notifica ogni provvedimento sulle richieste di parte;
P. Q. M.
onera parte appellante di fornire la prova della notifica dell'atto di appello alla Controparte_4 nelle modalità (telematiche) di legge sopra illustrate e fissa per verificarne l'adempimento
l'udienza del 12 dicembre 2019 ore di rito, alla quale rinvia la causa, riservando all'esito ogni altro provvedimento”.
In successiva udienza nessuno compariva.
All'esito di differimento, in note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2021, per le parti appellanti si concludeva come da atto di appello e si formulavano istanze istruttorie, anche precisandosi che “In data 15 Ottobre 2019, il sottoscritto legale deposita certificazioni eml sulla regolare notifica dell'atto di citazione alla contro parte rimasta egualmente contumace”.
Con ordinanza depositata l'11.02.2021 così si disponeva “considerato che la busta telematica depositata in atti da parte appellante in data 15 ottobre 2019 (a seguito della ordinanza di questa Corte del 10 ottobre 2019) non consente la visualizzazione da parte dell'Ufficio dei documenti in essa contenuti (in formato PDF), che appaiono del tutto in bianco;
ritenuto necessario pertanto che la parte appellante rinnovi il deposito telematico in uno dei formati
5 già indicati nella precedente ordinanza di questa Corte (10.10.2019), curando anche di verificarne la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio, dal momento che parte appellata non risulta essersi costituita, dovendosi perciò verificare, con carattere preliminare rispetto a ogni altra questione, la corretta instaurazione del contraddittorio;
P. Q. M.
onera parte appellante di rinnovare il deposito della busta telematica in formato di legge relativa alla notifica dell'atto di appello alla come indicato in parte motiva, Controparte_4 curando di verificarne anche la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio, e fissa per tale adempimento l'udienza dell'1 aprile 2021, alla quale rinvia la causa (riservando all'esito ogni altro provvedimento)”.
Con comparsa depositata il 29.11.2021 si costituiva in giudizio la al solo Controparte_1 fine di eccepire l'omessa notifica dell'atto di appello.
Chiedeva, quindi che “essendo ormai abbondantemente trascorsi i termini per la rinotifica, che il presente appello venga dichiarato inammissibile e/o inesistente, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in primo grado (n. 1295/2017) deve considerarsi a tutti gli effetti di legge passata in giudicato”.
Instava, inoltre, per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa e per la “vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Con distinte note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2021 le parti appellanti argomentavano in merito all'intervenuto deposito ed insistevano nelle richieste.
Per la , invece, si ribadivano le conclusioni rassegnate precisando che si Controparte_1
“eccepisce - unicamente - la decadenza dell'impugnazione per mancanza di notifica dell'atto introduttivo, attesa l'inesistenza insanabile della notifica. Trattasi di caso specifico in cui vi è una totale per carenza di notifica dell'atto introduttivo, con conseguente inesistenza della stessa ed insanabilità”.
Con ulteriori memorie integrative del 10.12.21 l'appellata censurava la mancata notifica dell'atto, indi la impossibilità per controparte di produrre documentazione alcuna, ed insisteva nella domanda ex art. 96 c.p.c..
Per l'udienza del 24.03.2022 le parti depositavano note di trattazioni scritte ribadendo le conclusioni e richieste, e con ordinanza del 31.03.2022 la Corte rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate, per cui con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in
6 decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come indicato in ricostruzione dei fatti ed in conformità di quanto già rilevato dal Collegio, in diversa composizione, nelle precedenti ordinanze richiamate, la definizione del giudizio attiene alla disamina della questione pregiudiziale dell'omessa produzione degli atti comprovanti la intervenuta notifica dell'atto di appello.
In base al combinato disposto degli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., gli appellanti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione all'appellato, depositando l'originale dell'atto di citazione in appello con la prova della sua notificazione.
La normativa vigente prevede che ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., salvo che la nullità non sia sanata: a) dal deposito da parte dell'appellante dell'originale della citazione in appello con la prova della notificazione "al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c."; b) dal deposito da parte dell'appellato, entro l'anzidetta udienza, della copia notificatagli della citazione da cui risulti la data di notifica o, comunque, indicazioni tali da fornire certezza che l'appellante si sia costituito nel termine di cui al citato art. 347.
Ancora, in caso di notifica telematica, l'appellante deve fornire, entro l'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., la prova della notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello con modalità telematiche, come si desume, "sia pur a contrariis", dall'art. 9, comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, come indicato dalla Corte in precedenti ordinanze riportate.
Tanto considerato, anche negli assegnati termini integrativi non si ravvede effettuato il deposito di atti idonei a consentire il riconoscimento dell'intervenuta notifica dell'atto di impugnazione.
In merito, le parti appellanti in comparsa conclusionale hanno precisato che si “decise nell'incertezza della procedura di notificare a tutte le controparti coinvolte, come da ricevute riportate nel fascicolo cartaceo, ossia: 1 avv. Cardillo (avvocato titolare della causa); 2 avv.
Monteleone (domiciliatario sul Tribunale di Locri);
3. sede legale della società Controparte_1
In quanto l'unica differenza, rispetto alle citazioni ordinarie attraverso l'Ufficio NEP,
[...] riguardava l'aggiunta di un semplice indirizzo di posta elettronica e per l'effetto questa difesa decise di procedere ad abundantia con l'inserimento di tutti i sopra citati destinatari”, riportando quanto già espresso in note di trattazione scritta, ovvero che “al momento del deposito della causa in cancelleria per il giudizio di seconde cure nel fascicolo di parte è stata
7 depositata la ricevuta cartacea della avvenuta notifica al difensore domiciliatario, al difensore principale ed alla sede legale della appellata”.
La circostanza non risulta, invece, corrispondere a quanto presente nel fascicolo cartaceo di parti appellanti.
In indice del fascicolo di parte (deposito 23.05.2018) vi è espressa indicazione del deposito di
“atto di appello + relata di notifica” e non delle relative ricevute, ed in atti vi è stampa di “Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53”, effettuata a – “ , con sede in MILANO (MI) alla Via Gaetano Negri, n. 1, CP1 CP1
Partita IVA: , in persona del legale rapp.te pro tempore trasmettendone copia P.IVA_1 informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
estratto dal seguente Elenco Pubblico: - Avv. Avv. Email_3 CP5
Ignazio Cardillo, con studio in MESSINA (ME) Codice Fiscale: quale C.F._3 procuratore domiciliatario di , con sede in MILANO, (MI) alla Via Gaetano Controparte_1
Negri, n. 1, Partita IVA: , trasmettendone copia informatica a mezzo posta P.IVA_1 elettronica certificata all'indirizzo PEC: estratto dal seguente Email_2
Elenco Pubblico: - Avv. Avv. Nicola Monteleone, con studio in LOCRI (RC) alla via CP5
Matteotti, n. 45, Codice Fiscale: quale procuratore domiciliatario di C.F._5
, con sede in MILANO, (MI) alla via Gaetano Negri, n. 1, Partita IVA: Controparte_1
, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata P.IVA_1 all'indirizzo estratto dal seguente Elenco Email_4
Pubblico: ”. Ema_5
Non è presente, quindi, la produzione di ricevuta di notifica intervenuta a mezzo Ufficio UNEP né la relata appare predisposta in tal senso.
Vi è unicamente stampa di un foglio con indicato che in data 21.05.18 alle ore 16.58 dall'indirizzo pec dell'avv.to Giovanni Audino sarebbero state effettuate le trasmissioni indicate, ma manca il deposito in formato apposito o anche la mera stampa degli avvisi di ricezione e consegna.
Invero, la procedura di invio di notifica PEC comporta la ricezione di due ricevute di conferma, ossia la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione con l'indicazione di data ed ora dell'operazione, e quella di avvenuta consegna, inviata dal gestore
PEC del destinatario, che conferma la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica quindi l'esatto momento della consegna (data ed ora) dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.
In mancanza di quanto sopra non vi è prova della notifica.
8 L'omessa produzione dei documenti in formato digitale (eml o msg) ha impedito di esaminare l'atto consegnato e, quindi, di effettuare i dovuti controlli previsti dall'art. 350 cod. proc. civ., ma all'uopo non è stata utile neanche la rimessione in termini operata dalla Corte.
Si precisa, inoltre, che erra la difesa delle appellanti nella parte in cui afferma che “in data
25.10.2018, in occasione della prima udienza de visu l'Ill.ma Corte D'Appello valutava la presenza delle ricevute cartacee e dava inizio al dibattimento, con l'attestazione della validità della notifica e la prosecuzione del giudizio di appello in assenza di parte convenuta e in ragione delle, all'epoca, vigenti norme ratione temporis”, mancando quanto indicato in verbale di udienza, essendo presente un mero rinvio per trattazione.
A conferma, con ordinanza del 2019 il Collegio ha già precisato che “non vi è prova legale in atti della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_4
[... (non costituitasi nel presente grado)”, invitando la parte a produrre gli avvisi attestanti l'avvenuta notifica.
I depositi intervenuti, per ogni singola parte appellante, in data 15.10.2019 contengono, però, solo una pagina con indicata “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” con files pdf in bianco, denominati procura, atto di citazione e relata. Nessuna ricevuta di notifica è stata prodotta.
Per detto motivo, con successiva ordinanza si è precisato che la produzione “non consente la visualizzazione da parte dell'Ufficio dei documenti in essa contenuti (in formato PDF), che appaiono del tutto in bianco”.
Gli ulteriori depositi effettuati il 06.12.21 sono analoghi ai precedenti.
Ebbene, costituisce principio di diritto pacifico che la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale postula pur sempre che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario, sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza, da ciò deve essere fornita la prova che l'atto sia stato notificato.
La notifica può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna.
La indicata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di notifiche telematiche deve, infatti, avvenire mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg", ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del
1994, tale da poter consentire la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario, in conformità a quanto già rilevato in ordinanza prima riportata. Cont Come ribadito anche dalla Suprema Corte solo il deposito delle ricevute in formato .eml o . permette di verificare l'effettiva disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario,
9 provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e dimostrare la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Detta prova non è stata fornita nel caso in esame.
Era anche onere dalle parti appellanti assicurare la visibilità degli atti all'uopo prodotti, dovendo curare di “verificarne anche la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio” (ved. ordinanza indicata), ed anche detto onere non è stato adempiuto.
Concorde giurisprudenza, tra cui anche Cass., Sez. Un., 5 novembre 2024, n. 28452, ha ritenuto che la produzione di ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”) costituisca elemento fondamentale, tale da rendersi necessaria al fine di evitare la maturazione del termine decadenziale, anche nei casi in cui la causa imputabile al destinatario, indi ancor più quando l'omissione esula da dette ipotesi.
La questione esula, altresì, dall'accertamento della forma dell'atto notificato, tale da non potersi discutere né di nullità soggetta a sanatoria in quanto il deposito non è intervenuto neanche in forma cartacea e la controparte non ha sanato l'omessa notifica, né di eventuale sanabilità per raggiungimento dello scopo dell'atto, non essendovi dimostrazione che la notifica sia comunque pervenuta al destinatario.
Non è neanche possibile desumere aliunde la dimostrazione della tempestiva consegna, e ciò non può essere ricavato dalla condotta dell'appellata, che ha effettuato la volontaria costituzione oltre i termini di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al solo fine di eccepire l'omessa notifica, con specifica contestazione in merito, per detto motivo senza produrre atti notificati, ma precisando di aver avuto conoscenza del giudizio solo a seguito di istanza di accesso seguita a casuale conoscenza del giudizio.
In tal senso la Suprema Corte di legittimità - ex multis Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023;
Cass. n. 17711/2023; Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024 e n. 5308 del 28/02/2025
- ha affermato che solo “la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto d'appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto”, circostanza che esula dal caso di specie.
Inoltre, quando indicato dall'appellato trova conferma negli atti di causa in cui si ravvedono istanze di accesso dal 31.03.2021 a seguito di “Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L.
179/2012 Sezione: 01 Tipo procedimento: Contenzioso Civile” effettuata direttamente alla parte del 04/03/2021 della parte Email_3 [...]
) con rinvio d'udienza. Controparte_7
10 Nessuna causa di giustificazione può, invece, essere dedotta da quanto indicato dagli appellanti in merito ad una modifica del sistema di notifiche effettuata in studio in quanto detta mera deduzione difensiva non risulta supportata da elementi alcuni e non vi è dimostrazione che la notifica sia stata effettuata e che la mancanza di disponibilità dell'atto che si presume notificato, contenente anche le ricevute di accettazione e consegna, sia eventualmente imputabile a terzi o a causa imprevedibile.
La riferita modifica del programma utilizzato, non dimostrata, non costituisce valida giustificazione.
Ciò che manca, quindi, è la prova della notificazione, non potendosi conoscere il contenuto della busta elettronica che si assume essere stata inviata con il messaggio di posta elettronica certificata.
La mancanza di tali file incide sulla prova della sua effettiva e corretta esecuzione.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, la mancanza di regolare costituzione del contraddittorio, la mancanza di notifica, tale da non potersi individuare se l'esercizio dell'impugnazione con l'appello sia stato tempestivo e conforme alle norme procedurali.
Dall'esame degli atti, ripetesi, non risulta fornita la tempestiva prova della notifica dell'appello alla controparte, così da garantire la tempestiva costituzione dell'appellata ed impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Per i suindicati motivi la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Si rigetta, inoltre, la domanda di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. proposta da CP1 non ravvisandosi una condotta degli appellanti oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, mancando elementi di temerarietà e non sussistendo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave tale da potersi considerare essere stato posto in essere un abuso dello strumento processuale.
Rilevata la definizione del giudizio sulla base della sola questione pregiudiziale, la mancanza di notifica dell'atto di appello e la volontaria costituzione dell'appellata al mero fine di eccepire della mancanza di notifica, circostanza rilevabile d'ufficio, ed essendo rimasta impregiudicata la decisione di merito, sussistono i presupposti per la totale compensazione delle spese di lite.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la , in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso sentenza n. 1295/2017 emessa dal Tribunale
11 Civile di Locri nel procedimento R.G.22/2016, pubblicata in data 11 Dicembre 2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- dichiara inammissibile l'appello proposto e;
Parte_1 Parte_2
2- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
3- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 27.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata in [...], l'[...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato in [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Giovanni Audino, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siderno via Amendola 76, PEC:
Email_1
Appellanti
CONTRO
( ) in persona del procuratore speciale leg. rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come da procura n. 13183/6905 di rep notaio in Milano in data Persona_1
26/07/2016, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Ignazio Cardillo (C.F.
) e Giovanni Cardillo (C.F. ) dello Studio C.F._3 C.F._4
Legale Cardillo Avvocati Associati, P.IVA , PEC P.IVA_2 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
G. Mazzini n.6 presso lo Studio Avv. Rocco Caminiti.
Appellata
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 1295/2017 emessa dal Tribunale Civile di Locri nel procedimento
R.G.22/2016, pubblicata in data 11 Dicembre 2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellata
1 precisava le conclusioni con note di trattazione scritta depositate il 23.10.2023, nei termini assegnati con decreto del 01.07.2023, chiedendo alla Corte di voler: - dichiarare inammissibile e/o inesistente l'appello per omessa notifica, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Locri in primo grado (n. 1295/2017); - condannare controparte ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato negli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo e come anche compendiato in sentenza di primo grado, si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 13.01.2016 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri la chiedendo volersi: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare l'occupazione illegittima intervenuta da quest'ultima del terreno agricolo di loro proprietà, sito in Stignano, C.da Favaco, riportato in Catasto al foglio 20, p.lle 197-198 – 266, sul quale era stata collocata, sine titulo, una linea telefonica aerea consistente in tre pali in legno e svariati metri di cavo aereo;
2) condannare l'occupante al pagamento dell'indennizzo per la occupazione abusiva nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi nel corso della istruttoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Lamentavano, in particolare, che la aveva realizzato una linea Controparte_1 elettrica/telefonica che attraversava l'intero terreno collocandovi dei pali di sostegno senza il consenso dei proprietari ed in mancanza di atto amministrativo, così agendo “non iure” e
“contra ius”, per cui chiedevano il risarcimento dei danni, da quantificarsi equitativamente come da istruttoria.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo di accertare la intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù occorrente al passaggio con appoggio di fili e cavi e impianti, così come disciplinato dall'art. 92, d.lgs. 01.08.2003, n.
252599 sul fondo per cui è causa, precisando che la linea indicata era stata costruita da oltre un ventennio. In subordine instava per il rigetto delle domande attoree ritenute infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., le parti attrici chiedevano ammettersi prova testimoniale e CTU, che non venivano ammesse, mentre parte convenuta veniva dichiarata decaduta dalla prova. La causa, pertanto, veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.11.2017 la stessa veniva riservata in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Con sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di telefonodotto spiegata da parte convenuta limitatamente al tracciato ove
2 insistevano i tre pali e i cavi, sia per essere stata la circostanza provata da documentazione fotografica risalente negli anni – “corroborata dalle riproduzioni fotografiche circa la composizione in legno dei pali che sorreggono i cavi del telefono corrobora la tesi che la stessa insiste da oltre vent'anni ossia da un lasso temporale idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù”-, sia per essere emerso che in Stignano, C.da Favaco, insisteva una linea telefonica (che serviva l'utenza 0964. 773171) sin dal 25.09.1995 e, dunque da oltre vent'anni, come da circostanza non ex adverso contestata.
Stante l'accoglimento della domanda di usucapione il Tribunale riteneva assorbita la domanda attorea.
Conseguentemente, così statuiva: “a) accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per Controparte_1 usucapione del diritto di servitù di telefonodotto sul fondo sito in Stignano, C.da Favaco, foglio
20, p.lle 197, 198, 266 limitatamente al tracciato ove insistono i tre pali e i cavi;
b) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta società che si liquidano in complessivi euro 478,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli attuali appellanti instando per la sua riforma, con rigetto della domanda di usucapione ex adverso formulata ed accoglimento delle domande proposte in primo grado dagli attori.
In specie, censuravano la pronuncia per “erroneo apprezzamento dei fatti di causa da parte del
Giudice di prime cure in merito alla prova del possesso ad usucapionem” ritenendo essere mancata la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta, anche con riferimento all'animus rem sibi abendi necessario ad usucapire, ed esistita una mera tolleranza da parte dei proprietari, senza essere intervenuta alcuna interversione del possesso. Rilevavano, inoltre, la mancanza di prova in merito. Conseguentemente, chiedevano il rigetto della domanda avversaria in mancanza delle autorizzazioni di legge e per non essere stato esercitato “sui terreni di proprietà dei sign.i quel possesso ventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto Pt_1 completo di animus possidenti che rappresenta il solo possesso utile ad usucapire”.
Nel secondo motivo di gravame lamentavano l'erroneo “apprezzamento dei fatti da parte del
Giudice di prime cure -Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 115 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per essere stata, al contrario, la circostanza contestata in memorie 183 VI c. c.p.c., e per errata applicazione del principio di non contestazione, che rilevavano attenere ai fatti e non alle prove del giudizio e gravare sul convenuto, anche per non avere la contestato quanto evidenziato dalla CTP prodotta dagli attori. CP1
3 Ulteriormente, censuravano, chiedendone la riforma, la pronuncia nella parte in cui non era intervenuta pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito dai proprietari del fondo, essendo emersa la illegittimità della condotta della .. Controparte_1
Il quarto motivo, rilevavano un erroneo “apprezzamento del fatti da parte del Giudice di prime cure -Violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'onere probatorio” con rifermento alla parte in cui si è previsto che “linea telefonica è stata descritta anche da parte attrice -e corroborata dalle riproduzioni fotografiche circa la composizione in legno dei pali che sorreggono i cavi del telefono corrobora la tesi che la stessa insiste da oltre vent'anni ossia da un lasso temporale idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di telefonodotto", eccependo essere stata dimostrata la presenza di una palificazione per le condutture di fili per le telecomunicazioni installata sine titulo, tale da derivarne il danno come indicato in consulenza di parte prodotta, da risarcire anche a titolo indennitario.
Instavano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata chiedendo: “1) l'annullamento della avvenuta usucapione di servitù di elettrodotto in quanto illegittima e mancante dei requisiti di legge nonché priva di ogni fattuale fondamento;
2) l'annullamento della condanna alle spese di primo grado;
di converso, 3) accogliere la giusta domanda di risarcimento del danno proposta dai sig.ri ; 4) condannare la società convenuta alla refusione delle spese in Pt_1 favore del procuratore costituito per entrambi i gradi di giudizio”.
Concludevano come di seguito: “Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ed in riforma del provvedimento impugnato Sentenza
n. 1295/2017, cosi decidere: 1) Annullare la sentenza 1295/2017ed in particolare nella parte dove dispone l'avvenuta usucapione di elettrodotto e la condanna alle spese di lite;
2) Accertare
e dichiarare la responsabilità della Società in persona del l.r.p.t., per Controparte_1
l'occupazione abusiva del fondo degli esponenti;
3) Condannare, in vie conseguenziale, la CP
, in persona del 1. al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni, Controparte_2 subiti e subendi, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o in quelle quantificata nella Consulenza tecnica di parte, pari alla somma di €5.200,00; 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (per entrambi i gradi di giudizio) da distrarre in favore del procuratore costituito che ne fa formale richiesta conformemente alla legge. 5) Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Ogni altro diritto fatto salvo.”
In via istruttoria ribadivano tutte le richieste formulate in primo rado e chiedevano volersi ammettere CTU.
All'udienza del 25.10.2018 per le parti appallanti si insisteva nelle richieste istruttorie.
Parte appellata non si costituiva.
La causa veniva rinviata per trattazione.
4 Analogamente si disponeva all'udienza del 13.06.2019.
All'udienza dell'11.07.2019, ribadita da parte appellante la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie, la Corte riservava la decisione in merito.
Con successiva ordinanza così disponeva “rilevato, in via preliminare, che non vi è prova legale in atti della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_4
(non costituitasi nel presente grado); che, invero, dinnanzi ai tribunali ed alle corti di
[...] appello - in virtù delle disposizioni degli artt. 9 della legge 53/1994 e 19-bis del provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014 - la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall'avvocato esclusivamente in modalità telematica (salvi casi eccezionali, che spetta al professionista medesimo allegare e comprovare), non essendo sufficiente allegare la stampa del contenuto delle ricevute PEC ovvero la scansione per immagine di queste stampe;
che, in particolare, per provare la notifica elettronica con modalità telematiche l'avvocato deve trasmettere all'ufficio, tramite un deposito telematico, i duplicati dei file contenenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;
deve, in particolare, allegare alla sua nota di deposito
(atto principale) due messaggi di posta elettronica (che sono file che hanno estensione msg oppure eml) che il giudice provvederà poi a visionare tramite il suo applicativo consolle;
considerato che
, nel caso di specie, manca del tutto il predetto deposito telematico, non essendo perciò stata acquisita la prova della notifica della citazione all'appellata Controparte_4
- la quale non risulta costituita in giudizio -; che, stante il carattere preliminare della
[...] regolarità del contraddittorio rispetto ad ogni altra vicenda processuale, va riservato all'esito della prova della notifica ogni provvedimento sulle richieste di parte;
P. Q. M.
onera parte appellante di fornire la prova della notifica dell'atto di appello alla Controparte_4 nelle modalità (telematiche) di legge sopra illustrate e fissa per verificarne l'adempimento
l'udienza del 12 dicembre 2019 ore di rito, alla quale rinvia la causa, riservando all'esito ogni altro provvedimento”.
In successiva udienza nessuno compariva.
All'esito di differimento, in note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2021, per le parti appellanti si concludeva come da atto di appello e si formulavano istanze istruttorie, anche precisandosi che “In data 15 Ottobre 2019, il sottoscritto legale deposita certificazioni eml sulla regolare notifica dell'atto di citazione alla contro parte rimasta egualmente contumace”.
Con ordinanza depositata l'11.02.2021 così si disponeva “considerato che la busta telematica depositata in atti da parte appellante in data 15 ottobre 2019 (a seguito della ordinanza di questa Corte del 10 ottobre 2019) non consente la visualizzazione da parte dell'Ufficio dei documenti in essa contenuti (in formato PDF), che appaiono del tutto in bianco;
ritenuto necessario pertanto che la parte appellante rinnovi il deposito telematico in uno dei formati
5 già indicati nella precedente ordinanza di questa Corte (10.10.2019), curando anche di verificarne la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio, dal momento che parte appellata non risulta essersi costituita, dovendosi perciò verificare, con carattere preliminare rispetto a ogni altra questione, la corretta instaurazione del contraddittorio;
P. Q. M.
onera parte appellante di rinnovare il deposito della busta telematica in formato di legge relativa alla notifica dell'atto di appello alla come indicato in parte motiva, Controparte_4 curando di verificarne anche la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio, e fissa per tale adempimento l'udienza dell'1 aprile 2021, alla quale rinvia la causa (riservando all'esito ogni altro provvedimento)”.
Con comparsa depositata il 29.11.2021 si costituiva in giudizio la al solo Controparte_1 fine di eccepire l'omessa notifica dell'atto di appello.
Chiedeva, quindi che “essendo ormai abbondantemente trascorsi i termini per la rinotifica, che il presente appello venga dichiarato inammissibile e/o inesistente, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in primo grado (n. 1295/2017) deve considerarsi a tutti gli effetti di legge passata in giudicato”.
Instava, inoltre, per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa e per la “vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Con distinte note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2021 le parti appellanti argomentavano in merito all'intervenuto deposito ed insistevano nelle richieste.
Per la , invece, si ribadivano le conclusioni rassegnate precisando che si Controparte_1
“eccepisce - unicamente - la decadenza dell'impugnazione per mancanza di notifica dell'atto introduttivo, attesa l'inesistenza insanabile della notifica. Trattasi di caso specifico in cui vi è una totale per carenza di notifica dell'atto introduttivo, con conseguente inesistenza della stessa ed insanabilità”.
Con ulteriori memorie integrative del 10.12.21 l'appellata censurava la mancata notifica dell'atto, indi la impossibilità per controparte di produrre documentazione alcuna, ed insisteva nella domanda ex art. 96 c.p.c..
Per l'udienza del 24.03.2022 le parti depositavano note di trattazioni scritte ribadendo le conclusioni e richieste, e con ordinanza del 31.03.2022 la Corte rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate, per cui con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in
6 decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come indicato in ricostruzione dei fatti ed in conformità di quanto già rilevato dal Collegio, in diversa composizione, nelle precedenti ordinanze richiamate, la definizione del giudizio attiene alla disamina della questione pregiudiziale dell'omessa produzione degli atti comprovanti la intervenuta notifica dell'atto di appello.
In base al combinato disposto degli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., gli appellanti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione all'appellato, depositando l'originale dell'atto di citazione in appello con la prova della sua notificazione.
La normativa vigente prevede che ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., salvo che la nullità non sia sanata: a) dal deposito da parte dell'appellante dell'originale della citazione in appello con la prova della notificazione "al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c."; b) dal deposito da parte dell'appellato, entro l'anzidetta udienza, della copia notificatagli della citazione da cui risulti la data di notifica o, comunque, indicazioni tali da fornire certezza che l'appellante si sia costituito nel termine di cui al citato art. 347.
Ancora, in caso di notifica telematica, l'appellante deve fornire, entro l'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., la prova della notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello con modalità telematiche, come si desume, "sia pur a contrariis", dall'art. 9, comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, come indicato dalla Corte in precedenti ordinanze riportate.
Tanto considerato, anche negli assegnati termini integrativi non si ravvede effettuato il deposito di atti idonei a consentire il riconoscimento dell'intervenuta notifica dell'atto di impugnazione.
In merito, le parti appellanti in comparsa conclusionale hanno precisato che si “decise nell'incertezza della procedura di notificare a tutte le controparti coinvolte, come da ricevute riportate nel fascicolo cartaceo, ossia: 1 avv. Cardillo (avvocato titolare della causa); 2 avv.
Monteleone (domiciliatario sul Tribunale di Locri);
3. sede legale della società Controparte_1
In quanto l'unica differenza, rispetto alle citazioni ordinarie attraverso l'Ufficio NEP,
[...] riguardava l'aggiunta di un semplice indirizzo di posta elettronica e per l'effetto questa difesa decise di procedere ad abundantia con l'inserimento di tutti i sopra citati destinatari”, riportando quanto già espresso in note di trattazione scritta, ovvero che “al momento del deposito della causa in cancelleria per il giudizio di seconde cure nel fascicolo di parte è stata
7 depositata la ricevuta cartacea della avvenuta notifica al difensore domiciliatario, al difensore principale ed alla sede legale della appellata”.
La circostanza non risulta, invece, corrispondere a quanto presente nel fascicolo cartaceo di parti appellanti.
In indice del fascicolo di parte (deposito 23.05.2018) vi è espressa indicazione del deposito di
“atto di appello + relata di notifica” e non delle relative ricevute, ed in atti vi è stampa di “Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53”, effettuata a – “ , con sede in MILANO (MI) alla Via Gaetano Negri, n. 1, CP1 CP1
Partita IVA: , in persona del legale rapp.te pro tempore trasmettendone copia P.IVA_1 informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
estratto dal seguente Elenco Pubblico: - Avv. Avv. Email_3 CP5
Ignazio Cardillo, con studio in MESSINA (ME) Codice Fiscale: quale C.F._3 procuratore domiciliatario di , con sede in MILANO, (MI) alla Via Gaetano Controparte_1
Negri, n. 1, Partita IVA: , trasmettendone copia informatica a mezzo posta P.IVA_1 elettronica certificata all'indirizzo PEC: estratto dal seguente Email_2
Elenco Pubblico: - Avv. Avv. Nicola Monteleone, con studio in LOCRI (RC) alla via CP5
Matteotti, n. 45, Codice Fiscale: quale procuratore domiciliatario di C.F._5
, con sede in MILANO, (MI) alla via Gaetano Negri, n. 1, Partita IVA: Controparte_1
, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata P.IVA_1 all'indirizzo estratto dal seguente Elenco Email_4
Pubblico: ”. Ema_5
Non è presente, quindi, la produzione di ricevuta di notifica intervenuta a mezzo Ufficio UNEP né la relata appare predisposta in tal senso.
Vi è unicamente stampa di un foglio con indicato che in data 21.05.18 alle ore 16.58 dall'indirizzo pec dell'avv.to Giovanni Audino sarebbero state effettuate le trasmissioni indicate, ma manca il deposito in formato apposito o anche la mera stampa degli avvisi di ricezione e consegna.
Invero, la procedura di invio di notifica PEC comporta la ricezione di due ricevute di conferma, ossia la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione con l'indicazione di data ed ora dell'operazione, e quella di avvenuta consegna, inviata dal gestore
PEC del destinatario, che conferma la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica quindi l'esatto momento della consegna (data ed ora) dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.
In mancanza di quanto sopra non vi è prova della notifica.
8 L'omessa produzione dei documenti in formato digitale (eml o msg) ha impedito di esaminare l'atto consegnato e, quindi, di effettuare i dovuti controlli previsti dall'art. 350 cod. proc. civ., ma all'uopo non è stata utile neanche la rimessione in termini operata dalla Corte.
Si precisa, inoltre, che erra la difesa delle appellanti nella parte in cui afferma che “in data
25.10.2018, in occasione della prima udienza de visu l'Ill.ma Corte D'Appello valutava la presenza delle ricevute cartacee e dava inizio al dibattimento, con l'attestazione della validità della notifica e la prosecuzione del giudizio di appello in assenza di parte convenuta e in ragione delle, all'epoca, vigenti norme ratione temporis”, mancando quanto indicato in verbale di udienza, essendo presente un mero rinvio per trattazione.
A conferma, con ordinanza del 2019 il Collegio ha già precisato che “non vi è prova legale in atti della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_4
[... (non costituitasi nel presente grado)”, invitando la parte a produrre gli avvisi attestanti l'avvenuta notifica.
I depositi intervenuti, per ogni singola parte appellante, in data 15.10.2019 contengono, però, solo una pagina con indicata “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” con files pdf in bianco, denominati procura, atto di citazione e relata. Nessuna ricevuta di notifica è stata prodotta.
Per detto motivo, con successiva ordinanza si è precisato che la produzione “non consente la visualizzazione da parte dell'Ufficio dei documenti in essa contenuti (in formato PDF), che appaiono del tutto in bianco”.
Gli ulteriori depositi effettuati il 06.12.21 sono analoghi ai precedenti.
Ebbene, costituisce principio di diritto pacifico che la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale postula pur sempre che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario, sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza, da ciò deve essere fornita la prova che l'atto sia stato notificato.
La notifica può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna.
La indicata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di notifiche telematiche deve, infatti, avvenire mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg", ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del
1994, tale da poter consentire la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario, in conformità a quanto già rilevato in ordinanza prima riportata. Cont Come ribadito anche dalla Suprema Corte solo il deposito delle ricevute in formato .eml o . permette di verificare l'effettiva disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario,
9 provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e dimostrare la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Detta prova non è stata fornita nel caso in esame.
Era anche onere dalle parti appellanti assicurare la visibilità degli atti all'uopo prodotti, dovendo curare di “verificarne anche la corretta visualizzazione da parte dell'Ufficio” (ved. ordinanza indicata), ed anche detto onere non è stato adempiuto.
Concorde giurisprudenza, tra cui anche Cass., Sez. Un., 5 novembre 2024, n. 28452, ha ritenuto che la produzione di ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”) costituisca elemento fondamentale, tale da rendersi necessaria al fine di evitare la maturazione del termine decadenziale, anche nei casi in cui la causa imputabile al destinatario, indi ancor più quando l'omissione esula da dette ipotesi.
La questione esula, altresì, dall'accertamento della forma dell'atto notificato, tale da non potersi discutere né di nullità soggetta a sanatoria in quanto il deposito non è intervenuto neanche in forma cartacea e la controparte non ha sanato l'omessa notifica, né di eventuale sanabilità per raggiungimento dello scopo dell'atto, non essendovi dimostrazione che la notifica sia comunque pervenuta al destinatario.
Non è neanche possibile desumere aliunde la dimostrazione della tempestiva consegna, e ciò non può essere ricavato dalla condotta dell'appellata, che ha effettuato la volontaria costituzione oltre i termini di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al solo fine di eccepire l'omessa notifica, con specifica contestazione in merito, per detto motivo senza produrre atti notificati, ma precisando di aver avuto conoscenza del giudizio solo a seguito di istanza di accesso seguita a casuale conoscenza del giudizio.
In tal senso la Suprema Corte di legittimità - ex multis Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023;
Cass. n. 17711/2023; Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024 e n. 5308 del 28/02/2025
- ha affermato che solo “la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto d'appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto”, circostanza che esula dal caso di specie.
Inoltre, quando indicato dall'appellato trova conferma negli atti di causa in cui si ravvedono istanze di accesso dal 31.03.2021 a seguito di “Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L.
179/2012 Sezione: 01 Tipo procedimento: Contenzioso Civile” effettuata direttamente alla parte del 04/03/2021 della parte Email_3 [...]
) con rinvio d'udienza. Controparte_7
10 Nessuna causa di giustificazione può, invece, essere dedotta da quanto indicato dagli appellanti in merito ad una modifica del sistema di notifiche effettuata in studio in quanto detta mera deduzione difensiva non risulta supportata da elementi alcuni e non vi è dimostrazione che la notifica sia stata effettuata e che la mancanza di disponibilità dell'atto che si presume notificato, contenente anche le ricevute di accettazione e consegna, sia eventualmente imputabile a terzi o a causa imprevedibile.
La riferita modifica del programma utilizzato, non dimostrata, non costituisce valida giustificazione.
Ciò che manca, quindi, è la prova della notificazione, non potendosi conoscere il contenuto della busta elettronica che si assume essere stata inviata con il messaggio di posta elettronica certificata.
La mancanza di tali file incide sulla prova della sua effettiva e corretta esecuzione.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, la mancanza di regolare costituzione del contraddittorio, la mancanza di notifica, tale da non potersi individuare se l'esercizio dell'impugnazione con l'appello sia stato tempestivo e conforme alle norme procedurali.
Dall'esame degli atti, ripetesi, non risulta fornita la tempestiva prova della notifica dell'appello alla controparte, così da garantire la tempestiva costituzione dell'appellata ed impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Per i suindicati motivi la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Si rigetta, inoltre, la domanda di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. proposta da CP1 non ravvisandosi una condotta degli appellanti oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, mancando elementi di temerarietà e non sussistendo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave tale da potersi considerare essere stato posto in essere un abuso dello strumento processuale.
Rilevata la definizione del giudizio sulla base della sola questione pregiudiziale, la mancanza di notifica dell'atto di appello e la volontaria costituzione dell'appellata al mero fine di eccepire della mancanza di notifica, circostanza rilevabile d'ufficio, ed essendo rimasta impregiudicata la decisione di merito, sussistono i presupposti per la totale compensazione delle spese di lite.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la , in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso sentenza n. 1295/2017 emessa dal Tribunale
11 Civile di Locri nel procedimento R.G.22/2016, pubblicata in data 11 Dicembre 2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- dichiara inammissibile l'appello proposto e;
Parte_1 Parte_2
2- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
3- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 27.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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