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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
[...]
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 27.12.2022, , dopo aver premesso: Persona_1
che con sentenza n. 1275/19, la Corte d'Appello di Lecce riconosceva all'istante il diritto alla CP_ riliquidazione della pensione VOCOM a far data dal febbraio 2015, condannando l' al pagamento degli arretrati maturati da tale data, oltre interessi e spese di lite;
CP_ che la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 13.12.2019 all' di Lecce che ad oggi non ha provveduto a ricostituire la pensione nell'importo spettante, e che al creditore per gli anni
2020 e 2021 spetta la differenza mensile di euro 104,31, come quantificata dalla CTU espletata nel corso della causa di secondo grado, espressamente richiamata nella sentenza azionata;
che non risultando liquidati gli arretrati maturati dall'agosto al dicembre 2020, notificava precetto in data 12.12.2020 per l'importo di euro 794,09 (comprese spese) e pedissequo pignoramento mobiliare presso terzi, instaurando la procedura n. 1186/2021 RGE assegnata al Giudice A. Maggiore;
notificava successivo precetto il 25.11.2021 per conseguire gli arretrati spettanti dal dicembre 2019 al luglio 2020 e dal luglio a dicembre 2021 pari ad euro 1.834,42 (comprese tredicesime) e pedissequo pignoramento, instaurando la procedura n. 157/2022 assegnata al Giudice G. Boccuni”; CP_ che l' proponeva opposizione ad entrambe le procedure;
1 che il G.E. disponeva la riunione e sospendeva le procedure ex art. 623 c.p.c., assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione per l'instaurazione del giudizio di merito;
CP_ rilevando l'infondatezza delle opposizioni all'esecuzione proposte dall' (attesa la
“insussistenza della eccezione di abuso del processo” e rilevata la “specificità ed eseguibilità della sentenza azionata”), ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare “che il creditore aveva diritto di agire esecutivamente per le somme pignorate oggetto della procedure opposte” CP_ e “rigettarsi le opposizioni proposte dall' in quanto infondate, accertando il diritto all'assegnazione delle somme pignorate nelle procedure RGE n. 118/2021 e 157/2021 del
Tribunale di Lecce…”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito “l'estinzione del giudizio qui riassunto per essere stato proposto oltre il termine perentorio stabilito dal Giudice dell'esecuzione in 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 27 ottobre 2022”, nonché “la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto ai ratei pensionistici”; ha dedotto l'infondatezza del ricorso, precisando, ad ogni buon conto, che “la materia del contendere può ritenersi cessata, senza alcun aggravio di spese di lite, in considerazione della molteplicità di giudizi svolti e delle
CP_ relative spese già sostenute;
ed invero l' ha provveduto alla ricostituzione della pensione, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce 1275/2019; a tal proposito si deposita il modello TE08 e si fa presente che dalla somma lorda di € 6781,67 si dovrà trattenere la somma di € 2142,46, relativa al periodo dal 01 febbraio 2018 al 30.11.2019, incassata dall'interessato con procedura esecutiva RG 1364/2020 e la somma di € 594,30 relativa al periodo dal 01.08.2020 al 31.12.2020 ed incassata con procedura esecutiva RG
258/2021”; ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: “1) in via pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso per tardività della riassunzione rg 14085/22; 2) sempre in via pregiudiziale dichiarare la decadenza dall'azione giudiziaria;
3) preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto ai ratei;
4) nel merito dichiarare l'infondatezza del ricorso;
in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere”.
Intervenuto il decesso del , in data 6.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del Per_1
giudizio, poi, riassunto dagli eredi indicati in epigrafe con atto depositato il 26.8.2024 (ove si
CP_ specifica, tra l'altro, che “alla luce del riconoscimento del debito da parte dell' nella misura lorda di euro 4.044,91 per arretrati dovuti sino al decesso dell'assistito (come da PEC del 28-5-
2024), che saranno riscosse dagli eredi all'esito del presente giudizio, premesso altresì che gli
2 odierni istanti sono disponibili ad accettare la somma a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa CP_ al titolo in questione, accettando quindi la liquidazione disposta dall' si rileva che stante CP_ l'ammissione dell' le due opposizioni alle esecuzioni proposte dall' si appalesano CP_2
infondate e devono essere rigettate, dovendosi dichiarare il diritto del dante causa a procedere ad esecuzione forzata tramite le procedure a suo tempo instaurate, come richiesto nel ricorso introduttivo, con diritto altresì all'assegnazione delle spese e compensi relativi alle due procedure esecutive suddette sospese dal G.E.”.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio di merito
CP_ sollevata dall' avendo il provveduto al deposito del relativo ricorso introduttivo Per_1
in data 27.11.2022 e, quindi, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal
28.10.2022, data di comunicazione dell'ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell'esecuzione.
Sempre in via preliminare, è, da escludere che la notifica da parte del di una Per_1
pluralità di precetti fondati sul medesimo titolo giudiziale possa nel caso ingenerare un abusivo frazionamento del credito, avendo ciascuna delle iniziative intraprese dal ad oggetto Per_1
le differenze sui ratei di pensione spettanti in relazione a specifici e distinti archi temporali, divenute esigibili in momenti fra loro successivi.
CP_ Al contempo, è da disattendere l'eccezione dell' volta a far valere la non eseguibilità della sentenza di condanna richiamata in premessa, in quanto assertivamente carente di una specifica quantificazione dei ratei differenziali dovuti al per il periodo successivo al Per_1
mese di gennaio 2018.
Sotto tale profilo, al contrario di quanto sostenuto dall'istituto previdenziale, occorre, infatti, considerare come il provvedimento giudiziale che viene in rilievo, richiamando espressamente il prospetto di cui a pag. 4 della relazione di consulenza contabile che indica la pensione mensile ricalcolata in euro 1.040,43 mensili fino al 31.12.2017 e in euro 1.051,88 dal
2018, contenga gli elementi necessari per addivenire alla quantificazione del credito per cui è causa per il tramite di un semplice calcolo aritmetico (ovvero con il computo delle differenze fra gli importi opportunamente perequati dei ratei spettanti e gli importi a tale titolo concretamente
3 CP_ corrisposti dall' ; tanto che, come evincibile dalle stesse allegazioni della parte convenuta,
CP_ specificatamente risulta che l' abbia, poi, provveduto alla ricostituzione della pensione, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce 1275/2019, secondo quanto specificato nel modello TE08 in atti.
In ragione di quanto sin qui evidenziato, è, dunque, da ritenere che il titolo giudiziale di CP_ cui trattasi legittimasse il ad agire esecutivamente nei confronti dell' per Per_1
conseguire i ratei differenziali del proprio trattamento pensionistico, relativamente alle mensilità segnatamente indicate nei due atti di precetto richiamati in premessa e ciò per il complessivo CP_ importo lordo di euro 4.044,91 (così come liquidato dall' in termini cui le parti ricorrenti hanno prestato adesione).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, le opposizioni
CP_ proposte dall' sono, in conclusione, da rigettare. CP_ La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. introdotto con atto depositato CP_ il 27.12.2022 da nei confronti dell' e, poi, proseguito dagli eredi Persona_1 Pt_1
, così provvede: rigetta le opposizioni
[...] Parte_2 Parte_3
CP_ CP_ proposte dall' iscritte al n. 1186/2021 e al n. 157/2022 RGE;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di Parte_1 Parte_2
, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso Parte_3
spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 19 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
[...]
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 27.12.2022, , dopo aver premesso: Persona_1
che con sentenza n. 1275/19, la Corte d'Appello di Lecce riconosceva all'istante il diritto alla CP_ riliquidazione della pensione VOCOM a far data dal febbraio 2015, condannando l' al pagamento degli arretrati maturati da tale data, oltre interessi e spese di lite;
CP_ che la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 13.12.2019 all' di Lecce che ad oggi non ha provveduto a ricostituire la pensione nell'importo spettante, e che al creditore per gli anni
2020 e 2021 spetta la differenza mensile di euro 104,31, come quantificata dalla CTU espletata nel corso della causa di secondo grado, espressamente richiamata nella sentenza azionata;
che non risultando liquidati gli arretrati maturati dall'agosto al dicembre 2020, notificava precetto in data 12.12.2020 per l'importo di euro 794,09 (comprese spese) e pedissequo pignoramento mobiliare presso terzi, instaurando la procedura n. 1186/2021 RGE assegnata al Giudice A. Maggiore;
notificava successivo precetto il 25.11.2021 per conseguire gli arretrati spettanti dal dicembre 2019 al luglio 2020 e dal luglio a dicembre 2021 pari ad euro 1.834,42 (comprese tredicesime) e pedissequo pignoramento, instaurando la procedura n. 157/2022 assegnata al Giudice G. Boccuni”; CP_ che l' proponeva opposizione ad entrambe le procedure;
1 che il G.E. disponeva la riunione e sospendeva le procedure ex art. 623 c.p.c., assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione per l'instaurazione del giudizio di merito;
CP_ rilevando l'infondatezza delle opposizioni all'esecuzione proposte dall' (attesa la
“insussistenza della eccezione di abuso del processo” e rilevata la “specificità ed eseguibilità della sentenza azionata”), ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare “che il creditore aveva diritto di agire esecutivamente per le somme pignorate oggetto della procedure opposte” CP_ e “rigettarsi le opposizioni proposte dall' in quanto infondate, accertando il diritto all'assegnazione delle somme pignorate nelle procedure RGE n. 118/2021 e 157/2021 del
Tribunale di Lecce…”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito “l'estinzione del giudizio qui riassunto per essere stato proposto oltre il termine perentorio stabilito dal Giudice dell'esecuzione in 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 27 ottobre 2022”, nonché “la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto ai ratei pensionistici”; ha dedotto l'infondatezza del ricorso, precisando, ad ogni buon conto, che “la materia del contendere può ritenersi cessata, senza alcun aggravio di spese di lite, in considerazione della molteplicità di giudizi svolti e delle
CP_ relative spese già sostenute;
ed invero l' ha provveduto alla ricostituzione della pensione, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce 1275/2019; a tal proposito si deposita il modello TE08 e si fa presente che dalla somma lorda di € 6781,67 si dovrà trattenere la somma di € 2142,46, relativa al periodo dal 01 febbraio 2018 al 30.11.2019, incassata dall'interessato con procedura esecutiva RG 1364/2020 e la somma di € 594,30 relativa al periodo dal 01.08.2020 al 31.12.2020 ed incassata con procedura esecutiva RG
258/2021”; ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: “1) in via pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso per tardività della riassunzione rg 14085/22; 2) sempre in via pregiudiziale dichiarare la decadenza dall'azione giudiziaria;
3) preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto ai ratei;
4) nel merito dichiarare l'infondatezza del ricorso;
in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere”.
Intervenuto il decesso del , in data 6.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del Per_1
giudizio, poi, riassunto dagli eredi indicati in epigrafe con atto depositato il 26.8.2024 (ove si
CP_ specifica, tra l'altro, che “alla luce del riconoscimento del debito da parte dell' nella misura lorda di euro 4.044,91 per arretrati dovuti sino al decesso dell'assistito (come da PEC del 28-5-
2024), che saranno riscosse dagli eredi all'esito del presente giudizio, premesso altresì che gli
2 odierni istanti sono disponibili ad accettare la somma a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa CP_ al titolo in questione, accettando quindi la liquidazione disposta dall' si rileva che stante CP_ l'ammissione dell' le due opposizioni alle esecuzioni proposte dall' si appalesano CP_2
infondate e devono essere rigettate, dovendosi dichiarare il diritto del dante causa a procedere ad esecuzione forzata tramite le procedure a suo tempo instaurate, come richiesto nel ricorso introduttivo, con diritto altresì all'assegnazione delle spese e compensi relativi alle due procedure esecutive suddette sospese dal G.E.”.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio di merito
CP_ sollevata dall' avendo il provveduto al deposito del relativo ricorso introduttivo Per_1
in data 27.11.2022 e, quindi, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal
28.10.2022, data di comunicazione dell'ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell'esecuzione.
Sempre in via preliminare, è, da escludere che la notifica da parte del di una Per_1
pluralità di precetti fondati sul medesimo titolo giudiziale possa nel caso ingenerare un abusivo frazionamento del credito, avendo ciascuna delle iniziative intraprese dal ad oggetto Per_1
le differenze sui ratei di pensione spettanti in relazione a specifici e distinti archi temporali, divenute esigibili in momenti fra loro successivi.
CP_ Al contempo, è da disattendere l'eccezione dell' volta a far valere la non eseguibilità della sentenza di condanna richiamata in premessa, in quanto assertivamente carente di una specifica quantificazione dei ratei differenziali dovuti al per il periodo successivo al Per_1
mese di gennaio 2018.
Sotto tale profilo, al contrario di quanto sostenuto dall'istituto previdenziale, occorre, infatti, considerare come il provvedimento giudiziale che viene in rilievo, richiamando espressamente il prospetto di cui a pag. 4 della relazione di consulenza contabile che indica la pensione mensile ricalcolata in euro 1.040,43 mensili fino al 31.12.2017 e in euro 1.051,88 dal
2018, contenga gli elementi necessari per addivenire alla quantificazione del credito per cui è causa per il tramite di un semplice calcolo aritmetico (ovvero con il computo delle differenze fra gli importi opportunamente perequati dei ratei spettanti e gli importi a tale titolo concretamente
3 CP_ corrisposti dall' ; tanto che, come evincibile dalle stesse allegazioni della parte convenuta,
CP_ specificatamente risulta che l' abbia, poi, provveduto alla ricostituzione della pensione, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce 1275/2019, secondo quanto specificato nel modello TE08 in atti.
In ragione di quanto sin qui evidenziato, è, dunque, da ritenere che il titolo giudiziale di CP_ cui trattasi legittimasse il ad agire esecutivamente nei confronti dell' per Per_1
conseguire i ratei differenziali del proprio trattamento pensionistico, relativamente alle mensilità segnatamente indicate nei due atti di precetto richiamati in premessa e ciò per il complessivo CP_ importo lordo di euro 4.044,91 (così come liquidato dall' in termini cui le parti ricorrenti hanno prestato adesione).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, le opposizioni
CP_ proposte dall' sono, in conclusione, da rigettare. CP_ La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. introdotto con atto depositato CP_ il 27.12.2022 da nei confronti dell' e, poi, proseguito dagli eredi Persona_1 Pt_1
, così provvede: rigetta le opposizioni
[...] Parte_2 Parte_3
CP_ CP_ proposte dall' iscritte al n. 1186/2021 e al n. 157/2022 RGE;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di Parte_1 Parte_2
, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso Parte_3
spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 19 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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