Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
Parere definitivo 29 maggio 2025
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- 1. TAR Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 1° settembre 2025, n. 786https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia, su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Zogno, che aveva sequestrato cautelarmente le armi al ricorrente a seguito della querela presentata contro di lui dall'ex moglie per i reati di furto e violazione di domicilio. Il sig. [omissis] ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 7 giugno 2024 e depositato il 27 giugno 2024; l'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione. Il 10 luglio 2024 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare, e il Collegio ne ha preso atto con ordinanza n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03304/2025REG.PROV.COLL.
N. 01298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e la Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 4660/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, la Cons. Stefania Santoleri e udito l’avvocato Giulio Renditisio, su delega dichiarata dell’avvocato Antonino Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS-del 12 luglio 2018 di divieto di detenzione di armi e munizioni ed il decreto della Questura di Napoli cat. 6F/2018 del 30 luglio 2018 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottati in seguito alla denuncia/querela presentata nei suoi confronti da un suo vicino, con la conseguente instaurazione di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 c.p..
Dal rapporto dei Carabinieri di -OMISSIS- risulta che il giorno 28 maggio 2018, alle ore 6.25 il vicino di casa sig. -OMISSIS-, a bordo della sua auto, è stato urtato dall’auto condotta dal ricorrente; a seguito del sinistro è sorta una discussione tra le due parti: il ricorrente avrebbe offeso il vicino di casa cercando anche di colpirlo con un martello da muratore riposto nel cofano della sua auto; lo avrebbe anche minacciato con frasi del tipo “ se avesse avuto al seguito il suo fucile gli avrebbe sparato ”.
A seguito della querela proposta dal sig. -OMISSIS-, il ricorrente ha proposto, a sua volta, una controquerela nei confronti di quest’ultimo, sostenendo che questi avrebbe profferito minacce nei suoi confronti del tipo “ ti taglio la testa ” .
Risulta inoltre dalla nota prot. 74/44 del 22 giugno 2018 della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-
che il sig. -OMISSIS- aveva già sporto:
- il 10 luglio 2017 la denuncia contro ignoti per avvelenamento di acque o sostanze alimentari (spargimento di diserbante su alcune piante dell’orto);
- il 30 maggio 2018 la denuncia per danneggiamento di autovettura (graffi sulla fiancata della carrozzeria dell’auto di proprietà della moglie);
- in entrambe le denunce il sig. -OMISSIS- aveva lasciato intendere agli operatori di polizia che poteva trattarsi di “ dispetti ” posti in essere da qualche vicino pur non facendo nomi.
In definitiva, era emersa una situazione di conflittualità tra i due soggetti; pertanto, l’Amministrazione aveva inferito che l’eventuale disponibilità di armi da parte del ricorrente non risultasse più opportuna, non offrendo lo stesso sufficienti garanzie circa il corretto uso delle stesse.
1.1 - Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva dedotto due doglianze con le quali aveva denunciato la “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3,10 e 10-bis della legge n. 241/90 nonché violazione degli artt. 11, 39, e 43 del T.U.L.P.S. ”, lamentando che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in carenza dei presupposti, in quanto la vicenda occorsa con il vicino di casa sarebbe stata male interpretata, attesa la mancata valutazione di circostanze di indubbia pertinenza, certamente idonee a restituire una diversa rappresentazione, maggiormente rispondente alla realtà, delle sue condizioni personali di affidabilità.
Ha quindi dedotto il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti impugnati, insistendo nel sostenere che la valutazione dell’Amministrazione circa la sua inaffidabilità sul corretto uso delle armi sarebbe stata ingiustificata, posto che, a fronte della modesta entità dell’isolato episodio valorizzato a sostegno della revoca della licenza, sarebbe stata del tutto obliterata la considerazione del suo stato di incensuratezza, nonché dell’assenza di qualsivoglia elemento di biasimo a suo carico, non potendo perciò ritenersi sussistenti gli elementi atti a sorreggere la formulazione di una prognosi negativa in ordine al pericolo di abuso nell’uso delle armi.
1.2 - Tali argomentazioni erano state svolte anche nel secondo motivo di ricorso, rubricato come “ Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti ”, con il quale è stato ribadito che sarebbe mancata un’adeguata valutazione non già del singolo episodio (piccolo litigio tra vicini di casa), quanto piuttosto della sua personalità complessivamente considerata, dalla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto trarre ampie rassicurazioni circa l’insussistenza di elementi tali da far dubitare del mantenimento della condizione di affidabilità soggettiva posta a base del rilascio del titolo di polizia.
1.3 - Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, controdeducendo alle doglianze avversarie.
2. - Con la sentenza n. 4660/2022 il TAR ha respinto il ricorso.
3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
3.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. - All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Va premesso, in via generale, che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l’attribuzione all’interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l’accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l’abuso delle armi, tra le altre decisioni del 6 dicembre 2019, n. 8360, del 18 marzo 2019, n. 1790 e del 24 agosto 2016, n. 3687).
L’autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III,10 luglio 2020, n. 4449).
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: “. ..Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne ”) è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, come condivisibilmente osservato dall’Amministrazione, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato (donde l’irrilevanza di quanto dedotto dall’istante circa il proprio passato), ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato.
Tale considerazioni valgono, ovviamente, anche per il provvedimento della Questura relativo alla revoca del porto di fucile per uso caccia.
Tanto premesso può procedersi alla disamina delle censure.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha contestato la statuizione del TAR secondo cui: “ l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso e detenzione delle armi è stata non illogicamente desunta dall’Amministrazione procedente sulla base degli elementi in atti. Dalla informativa delle Forze dell’Ordine, datata 22 giugno 2018, è emerso, infatti, un pericoloso clima di conflittualità permanente tra il ricorrente ed i suoi vicini, testimoniato da una lunga serie di reciproche denunce penali e aggravato dalla persistenza dei rapporti di vicinato. Le molteplici denunce riguardano anche condotte di minaccia, e comunque soprattutto reati contro la persona. Tali circostanze danno conto dell’esistenza di un clima teso di conflittualità, che rischia di deflagrare in ogni momento ”.
L’appellante ha ribadito, infatti, che la vicenda sarebbe stata mal interpretata trattandosi solo di una piccola lite tra vicini di casa che era sfociata in rispettive querele: si sarebbe trattato di un singolo episodio e non vi sarebbe affatto un “ clima di conflittualità permanente tra il ricorrente ed i suoi vicini ”, testimoniato da “ una lunga serie di reciproche denunce penali ” ed “ aggravato dalla persistenza di rapporti di vicinato ” con denunce che riguardano anche condotte di minaccia e reati contro la persona, come infondatamente ritenuto dal TAR.
7.1 - La doglianza non può essere accolta.
Da quanto evidenziato dai Carabinieri emerge una situazione conflittuale tra i due vicini di casa; dopo il tamponamento è sorta una lite tra i due soggetti, come risulta dalle parole e le azioni richiamate nella relazione delle forze dell’ordine; la lite ha indotto ambedue le parti a denunciare/querelare la controparte, a dimostrazione della serietà del litigio che ha avuto strascichi in sede giurisdizionale.
Il tentativo dell’appellante di ridimensionare l’episodio si scontra con il dato fattuale dell’avvenuta denuncia/querela proposta dal sig. -OMISSIS- nei confronti dell’odierno appellante, il quale è stato sottoposto a procedimento penale.
Al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, risalenti all’anno 2018, tale procedimento risultava pendente, essendosi definito, con provvedimento favorevole per l’appellante, solo in data successiva: infatti, solo con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, il cui dispositivo del 12 maggio 2022 è stato depositato in giudizio, è intervenuta la sua assoluzione per tenuità del fatto.
Ne consegue che, al momento della loro adozione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Sezione, i provvedimenti impugnati si basavano su idonei presupposti (lite con il vicino di casa, seguita da reciproche denunce/querele per minaccia, pendenza del procedimento penale a carico dell’appellante).
7.2 - Correttamente il TAR ha ritenuto che:
- “ non assumono, infine, rilevanza le sopravvenute circostanze relative alla definizione del sopra menzionato procedimento penale mediante l’intervenuta remissione di querela e la pronunciata assoluzione per tenuità del fatto. Invero, ritiene il Collegio che la pendenza, alla data di emanazione del contestato provvedimento di revoca, del procedimento penale de quo, scaturito peraltro nell’ambito di una situazione di conflittualità tra vicini grave e persistente, sia circostanza di per sé munita di sufficiente rilievo prognostico, sussistendo il ragionevole sospetto di un uso improprio dell'arma, posto che, come si è innanzi osservato, la revoca dell’istanza di porto d’armi può legittimamente fondarsi anche su considerazioni probabilistiche ragionevolmente dedotte e dalle complessive circostanze di fatto (C.d.S., sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; id., 6 settembre 2012,
n. 4731; id., sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8102) ”.
7.4 - La giurisprudenza evocata nell’atto di appello non si appalesa pertinente, in quanto nel caso di specie, i provvedimenti sono stati emessi nell’immediatezza del fatto, quando pendeva ancora il procedimento penale, e dunque, la valutazione prognostica sul rischio di abuso delle armi, era del tutto logica e ragionevole.
I fatti sopravvenuti sui quali insiste l’appellante, non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto la legittimità degli atti va scrutinata alla luce dei fatti esistenti al momento della loro adozione; ne consegue che l’intervenuta assoluzione dell’appellante e la remissione della querela potranno semmai essere poste a base di un’istanza di riesame rivolta all’Amministrazione, ma certamente non inficiare ex post la legittimità del divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di fucile, dei quali nel momento in cui sono stati adottati, ricorrevano certamente le condizioni di legge.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
9. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti atteso che l’Amministrazione non ha depositato scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.