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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4520/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18468/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF5COEN00017 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, aveva impugnato l'atto di contestazione n. TF5COEN00017/2024, notificato il 6 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto una sanzione di € 26.426,60, ridotta a € 8.808,87 ex art. 16 del D.Lgs. 472/1997, per omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, in violazione dell'art. 4 del D.L. 167/1990 ed ha eccepito: la decadenza della potestà accertativa in quanto l'atto di contestazione sarebbe stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 ed inoltre sostiene che la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, relativa all'emergenza Covid-19, non si applica agli anni successivi al 2020, in quanto la norma riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante l'anno emergenziale.
Aveva eccepito, ancora, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo all'emissione dell'atto di contestazione, in violazione dell'art. 6 bis della Legge 212/2000.
Nel merito faceva presente che egli è stato residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE per tutto il
2017, motivo per cui non era tenuto a compilare il quadro RW contestando la presunta residenza in Italia affermata dall'Agenzia, e che l'autorità fiscale elvetica non ha mai dichiarato la sua residenza in Italia ma che la dichiarazione dei redditi del 2017, contenente un indirizzo italiano, sarebbe stata erroneamente compilata dal suo datore di lavoro.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate sostenendo la validità dell'atto impugnato, affermando che la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 si applica anche agli anni successivi al 2020
e che quindi il termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione è prorogata al 26 marzo 2024, considerando il periodo di sospensione di 85 giorni.
L'Ufficio aveva ribadito che Ricorrente_1 risultava residente in Italia per l'anno d'imposta 2017, come verificato tramite l'anagrafe tributaria, e quindi era obbligato a dichiarare le attività finanziarie estere nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto che il quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Il ricorrente, come da dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 dallo stesso versata in atti, pur avendo la residenza dichiarata all'estero, risultava aver lavorato per 365 giorni dell'anno 2017, presso una società con sede in Italia.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dell'Ente Impositore di accertare l'omissione per decorso del termine, il giudice di prime cure ha ritenuto che la proroga prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 si applichi anche agli anni successivi al 2020 e che, quindi, l'accertamento dell'anno 2017, notificato il 6 marzo 2024
è legittimo in considerazione della proroga di 85 gg disposta dalla citata norma.
In relazione all'eccezione circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, il giudice di prime cure ha osservato che il contribuente non ha specificato gli elementi o le circostanze che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione finanziaria a valutare diversamente le risultanze dell'attività istruttoria (cd. prova di resistenza) e pertanto la relativa eccezione va rigettata. In considerazione della complessità della materia in tema di residenza fiscale le spese sono state compensate tra le parti.
Ha proposto appello il contribuente ribadendo i motivi di cui al ricorso e rilevando che era onere del fisco provare che, nonostante le risultanze anagrafiche, ai fini fiscali il ricorrente potesse essere considerate fiscalmente residente in Italia provando che Egli fosse stato presente in Italia per almeno 183 giorni nell'anno
2017, ma ciò non risulterebbe affatto provato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate facendo rilevare che la controparte ripropone le stesse eccezioni già elevate, esaminate e rigettate dai giudici di prime cure con la gravata pronuncia e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Ci si richiama, pertanto, integralmente alla motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle valutazioni preliminari sull'eccezione di decadenza e di mancata attivazione del contraddittorio, prima sinteticamente riportata.
Nel merito vale la pena aggiungere che il contribuente, come da dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, in atti, pur avendo la residenza dichiarata all'estero, risultava aver lavorato per 365 giorni dell'anno 2017 presso una società con sede in Italia.
Tale condizione, ovvero che per più di 183 giorni nell'anno di riferimento, il contribuente sia stato fisicamente presente in Italia, comporta che lo stesso è da considerarsi residente in Italia ai fini fiscali.
Il contribuente aveva affermato che la dichiarazione dei redditi sarebbe stata elaborata dal datore di lavoro, il quale per errore ha indicato il proprio domicilio fiscale in Italia, ma non ha fornito ulteriori elementi a riprova del fatto che egli aveva prestato la propria attività lavorativa all'estero, ove aveva la residenza anagrafica.
Del resto, come rilevato dai giudici di prime cure la dichiarazione è stata firmata dal contribuente che pertanto se ne assunto la paternità, inoltre dalla stessa, risulta che il datore di lavoro era la società Società_1 SPA con codice fiscale italiano n° P.IVA_1 e presso la quale egli ha prestato attività per 365 giorni.
Pertanto, è legittimo l'operato dell'ADE che ha considerato, ai fini fiscali, residente in Italia il ricorrente e quindi soggetto all'obbligo di compilare il quadro RW.
Infatti, deve essere il contribuente che, al fine di superare la presunzione, deve allegare la prova contraria, certa e convincente dell'effettivo trasferimento della residenza all'estero e della perdita del centro degli interessi in Italia, in mancanza della quale lo stesso continuerà ad essere considerato residente in Italia;
era dunque non l'Ufficio ma il Sig. Ricorrente_1 che, anche a prescindere dalla mancata iscrizione all'AIRE, peraltro dedotta e non dimostrata, avrebbe dovuto dimostrare che non era in Italia il suo “centro degli affari e degli interessi economici e morali” ed in “cui la gestione di detti interessi veniva esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. (Cass. n. 5382/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appallenate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.200,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4520/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18468/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF5COEN00017 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, aveva impugnato l'atto di contestazione n. TF5COEN00017/2024, notificato il 6 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto una sanzione di € 26.426,60, ridotta a € 8.808,87 ex art. 16 del D.Lgs. 472/1997, per omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, in violazione dell'art. 4 del D.L. 167/1990 ed ha eccepito: la decadenza della potestà accertativa in quanto l'atto di contestazione sarebbe stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 ed inoltre sostiene che la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, relativa all'emergenza Covid-19, non si applica agli anni successivi al 2020, in quanto la norma riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante l'anno emergenziale.
Aveva eccepito, ancora, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo all'emissione dell'atto di contestazione, in violazione dell'art. 6 bis della Legge 212/2000.
Nel merito faceva presente che egli è stato residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE per tutto il
2017, motivo per cui non era tenuto a compilare il quadro RW contestando la presunta residenza in Italia affermata dall'Agenzia, e che l'autorità fiscale elvetica non ha mai dichiarato la sua residenza in Italia ma che la dichiarazione dei redditi del 2017, contenente un indirizzo italiano, sarebbe stata erroneamente compilata dal suo datore di lavoro.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate sostenendo la validità dell'atto impugnato, affermando che la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 si applica anche agli anni successivi al 2020
e che quindi il termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione è prorogata al 26 marzo 2024, considerando il periodo di sospensione di 85 giorni.
L'Ufficio aveva ribadito che Ricorrente_1 risultava residente in Italia per l'anno d'imposta 2017, come verificato tramite l'anagrafe tributaria, e quindi era obbligato a dichiarare le attività finanziarie estere nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto che il quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Il ricorrente, come da dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 dallo stesso versata in atti, pur avendo la residenza dichiarata all'estero, risultava aver lavorato per 365 giorni dell'anno 2017, presso una società con sede in Italia.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dell'Ente Impositore di accertare l'omissione per decorso del termine, il giudice di prime cure ha ritenuto che la proroga prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 si applichi anche agli anni successivi al 2020 e che, quindi, l'accertamento dell'anno 2017, notificato il 6 marzo 2024
è legittimo in considerazione della proroga di 85 gg disposta dalla citata norma.
In relazione all'eccezione circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, il giudice di prime cure ha osservato che il contribuente non ha specificato gli elementi o le circostanze che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione finanziaria a valutare diversamente le risultanze dell'attività istruttoria (cd. prova di resistenza) e pertanto la relativa eccezione va rigettata. In considerazione della complessità della materia in tema di residenza fiscale le spese sono state compensate tra le parti.
Ha proposto appello il contribuente ribadendo i motivi di cui al ricorso e rilevando che era onere del fisco provare che, nonostante le risultanze anagrafiche, ai fini fiscali il ricorrente potesse essere considerate fiscalmente residente in Italia provando che Egli fosse stato presente in Italia per almeno 183 giorni nell'anno
2017, ma ciò non risulterebbe affatto provato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate facendo rilevare che la controparte ripropone le stesse eccezioni già elevate, esaminate e rigettate dai giudici di prime cure con la gravata pronuncia e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Ci si richiama, pertanto, integralmente alla motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle valutazioni preliminari sull'eccezione di decadenza e di mancata attivazione del contraddittorio, prima sinteticamente riportata.
Nel merito vale la pena aggiungere che il contribuente, come da dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, in atti, pur avendo la residenza dichiarata all'estero, risultava aver lavorato per 365 giorni dell'anno 2017 presso una società con sede in Italia.
Tale condizione, ovvero che per più di 183 giorni nell'anno di riferimento, il contribuente sia stato fisicamente presente in Italia, comporta che lo stesso è da considerarsi residente in Italia ai fini fiscali.
Il contribuente aveva affermato che la dichiarazione dei redditi sarebbe stata elaborata dal datore di lavoro, il quale per errore ha indicato il proprio domicilio fiscale in Italia, ma non ha fornito ulteriori elementi a riprova del fatto che egli aveva prestato la propria attività lavorativa all'estero, ove aveva la residenza anagrafica.
Del resto, come rilevato dai giudici di prime cure la dichiarazione è stata firmata dal contribuente che pertanto se ne assunto la paternità, inoltre dalla stessa, risulta che il datore di lavoro era la società Società_1 SPA con codice fiscale italiano n° P.IVA_1 e presso la quale egli ha prestato attività per 365 giorni.
Pertanto, è legittimo l'operato dell'ADE che ha considerato, ai fini fiscali, residente in Italia il ricorrente e quindi soggetto all'obbligo di compilare il quadro RW.
Infatti, deve essere il contribuente che, al fine di superare la presunzione, deve allegare la prova contraria, certa e convincente dell'effettivo trasferimento della residenza all'estero e della perdita del centro degli interessi in Italia, in mancanza della quale lo stesso continuerà ad essere considerato residente in Italia;
era dunque non l'Ufficio ma il Sig. Ricorrente_1 che, anche a prescindere dalla mancata iscrizione all'AIRE, peraltro dedotta e non dimostrata, avrebbe dovuto dimostrare che non era in Italia il suo “centro degli affari e degli interessi economici e morali” ed in “cui la gestione di detti interessi veniva esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. (Cass. n. 5382/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appallenate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.200,00.