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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1e - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240022529803000 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1059/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e ne chiede accoglimento
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle controdeduzioni si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo pec il 19/9/2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. 05720240022529803, notificata il 22/07/2024, avente ad oggetto il recupero (ex art. 36bis DPR n. 600/73) del credito d'imposta su gasolio da autotrazione relativo all'anno d'imposta 2016, per complessivi Euro 9.426,48, chiedendo il riconoscimento della legittimità del credito d'imposta quale residuo dell'anno 2015 e compensato nell'anno 2016, pari ad Euro 5.890,00 e declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
A tal fine ha evidenziato che il credito d'imposta in questione corrisponderebbe a quanto previsto dal D.Lgs
n. 1/2024, dell'8/1/ 2024 in quanto certificato da altra amministrazione dello stato (Agenzia delle Dogane) e utilizzabile solo in compensazione;
ne conseguirebbe che, pur nell'omissione della dichiarazione integrativa per l'anno 2015, ciò sarebbe ininfluente ai fini del riconoscimento del credito spettante, essendo stato ricostruito e documentato il diritto a detto credito d'imposta.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando i motivi svolti. Con successiva memoria ha evidenziato che la compilazione del quadro 'RU' nella dichiarazione originariamente trasmessa per l'anno d'imposta, a fronte della compensazione del credito, ha determinato l'irregolarità riscontrata in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73, e da ciò l'iscrizione a ruolo del recupero del credito d'imposta (non ammesso in compensazione. Ha altresì depositato memoria difensiva integrativa.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'insegnamento di legittimità è nel senso che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2023, n. 13902). In altri termini, nell'ipotesi di un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione.
2.Il Collegio, al riguardo osserva che, da un lato, il diritto della ricorrente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro che, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass. 31 marzo 2022, n. 10290; Cass. n. 25288/2019; Cass. 5 dicembre 2018,
n. 31433). Per l'effetto, nel caso in esame, la produzione delle attestazioni dell'Agenzia delle Dogane di
Gaeta relative ai crediti d'imposta spettanti, nonché di tutte le compensazioni effettuate, rende ragione della parziale legittimità della richiesta della parte ricorrente non potendo rilevare, di contro, l'irregolarità emersa in sede di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2017, per omessa compilazione del quadro 'RU' della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016.
3. Il ricorso risulta pertanto accoglibile con la riduzione della pretesa erariale ai soli interessi e sanzioni. Le spese restano compensate in considerazione dela reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso con compensazione delle spese.
Cosi deciso in LATINA il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NZ UI CO ER
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1e - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240022529803000 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1059/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e ne chiede accoglimento
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle controdeduzioni si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo pec il 19/9/2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. 05720240022529803, notificata il 22/07/2024, avente ad oggetto il recupero (ex art. 36bis DPR n. 600/73) del credito d'imposta su gasolio da autotrazione relativo all'anno d'imposta 2016, per complessivi Euro 9.426,48, chiedendo il riconoscimento della legittimità del credito d'imposta quale residuo dell'anno 2015 e compensato nell'anno 2016, pari ad Euro 5.890,00 e declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
A tal fine ha evidenziato che il credito d'imposta in questione corrisponderebbe a quanto previsto dal D.Lgs
n. 1/2024, dell'8/1/ 2024 in quanto certificato da altra amministrazione dello stato (Agenzia delle Dogane) e utilizzabile solo in compensazione;
ne conseguirebbe che, pur nell'omissione della dichiarazione integrativa per l'anno 2015, ciò sarebbe ininfluente ai fini del riconoscimento del credito spettante, essendo stato ricostruito e documentato il diritto a detto credito d'imposta.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando i motivi svolti. Con successiva memoria ha evidenziato che la compilazione del quadro 'RU' nella dichiarazione originariamente trasmessa per l'anno d'imposta, a fronte della compensazione del credito, ha determinato l'irregolarità riscontrata in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73, e da ciò l'iscrizione a ruolo del recupero del credito d'imposta (non ammesso in compensazione. Ha altresì depositato memoria difensiva integrativa.
3. Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 1/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'insegnamento di legittimità è nel senso che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2023, n. 13902). In altri termini, nell'ipotesi di un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione.
2.Il Collegio, al riguardo osserva che, da un lato, il diritto della ricorrente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro che, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass. 31 marzo 2022, n. 10290; Cass. n. 25288/2019; Cass. 5 dicembre 2018,
n. 31433). Per l'effetto, nel caso in esame, la produzione delle attestazioni dell'Agenzia delle Dogane di
Gaeta relative ai crediti d'imposta spettanti, nonché di tutte le compensazioni effettuate, rende ragione della parziale legittimità della richiesta della parte ricorrente non potendo rilevare, di contro, l'irregolarità emersa in sede di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2017, per omessa compilazione del quadro 'RU' della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016.
3. Il ricorso risulta pertanto accoglibile con la riduzione della pretesa erariale ai soli interessi e sanzioni. Le spese restano compensate in considerazione dela reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso con compensazione delle spese.
Cosi deciso in LATINA il 1/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NZ UI CO ER