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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347/2019 R.G., avente ad oggetto domande di accertamento di nullità e ripetizione dell'indebito e
PROMOSSA DA
e , rappresentate e difese giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti dall'avv. Emilio Graziuso
ATTRICI
CONTRO ora in persona del rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Mazara
CONVENUTA
All'udienza del 10.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
e premettendo che , del quale Parte_1 Parte_2 Persona_1
sono eredi, ebbe a stipulare con il in data 4.11.1992, un contratto di conto Controparte_1 corrente di corrispondenza identificato dal n. 26000020, la cui efficacia si è protratta dal
30.10.1992 al 31.12.2015, hanno lamentato l'illegittimità delle condizioni sulla scorta delle quali è stato regolamentato ed eseguito il predetto rapporto, dolendosi: della determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza;
della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
dell'avvenuta variazione delle predette condizioni in violazione di quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993
(T.U.B.); dell'antergazione e postergazione delle valute.
Sulla scorta delle predette premesse, deducendo che all'esito di una perizia contabile commissionata ad un consulente di loro fiducia sarebbe emerso che, ricalcolando il saldo del conto senza applicazione delle condizioni ritenute illegittime, esse sarebbero creditrici verso il citato istituto di credito della somma di € 47.726,04, hanno domandato che, previa declaratoria della nullità delle clausole illegittime contenute nel citato contratto, venga rideterminato il rapporto dare avere tra le parti, con condanna della banca al pagamento della suddetta somma, ovvero di quella che sarebbe risultata loro dovuta all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui hanno chiesto l'ammissione.
Costituitasi in giudizio, istituto di credito nel quale la banca Controparte_2
convenuta è stata incorporata, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, di cui ha invocato il rigetto.
Prima di affrontare le singole censure mosse dall'attrice nei riguardi dei contratti stipulati con l'istituto di credito convenuto appare opportuno, onde poterne successivamente vagliare la fondatezza, compiere una disamina degli arresti attualmente raggiunti dalla giurisprudenza sulle questioni ad esse sottese, oggetto di interpretazioni in costante evoluzione.
1. Determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi di piazza”. Ai fini dell'accertamento della validità o meno delle clausole che prevedono siffatta determinazione del tasso di interesse occorre, in primo luogo, appurare quando il contratto è stato concluso e, qualora esso sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 4 co. 3 della L. n. 154/1992, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, occorre verificare se, benché per relationem, esse consentano in maniera univoca di individuare i tassi da applicare al rapporto.
Nella prima ipotesi, ovvero qualora il contratto sia stato concluso in data antecedente al
9.7.1992, nel caso in cui il contenuto della clausola non consenta di individuare il tasso da applicare in maniera certa e determinata, la clausola sarà nulla e il saldo andrà ricalcolato facendo applicazione del tasso di interesse legale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “affinché una convenzione relativa agli interessi sia
validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche
"per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente
individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della
sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”(cfr. Cass. n. 12276/2010).
Allorquando, invece, il contratto sia stato concluso in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 co. 3 della predetta legge, che stabilisce che “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”, la clausola di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza sarà sempre e senz'altro nulla e, qualora il contratto sia stato stipulato prima dell'1.1.1994, data di entrata in vigore del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D. Lg. n. 385/1993, il tasso sarà sostituito da quello previsto dall'art. 1284 c.c. Per
i contratti conclusi in epoca successiva, sarà abbicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 di tale Decreto.
2. Anatocismo
A partire dall'anno 1999 la giurisprudenza di legittimità ha, come noto, costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art.1283 c.c. (ex multis, Cass. Civ. Sezioni Unite n. 21095l/2004).
Con l'art. 25 comma 2 del D. L.vo n. 342/99 venne operata una prima modifica dell'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità.
L'art.120 del D. L,vo n. 385/1993, nel testo modificato dalla disposizione innanzi richiamata, rinviava ad una delibera del C.I.C.R., poi emanata in data 9/2/2000, che ha consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
L'art.25 comma 3 del D. L.vo n. 342/99, che prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate ad una delibera del C.I.C.R., è stato dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 425/2000. Da ciò discende, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dal giudicante, che le clausole che consentono l'anatocismo contenute nei contratti stipulati in data antecedente al 30/6/2000 sono nulle fino a tale data e sono, viceversa, valide – fino alla data successivamente indicata – a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del T.U.B. come integrate dal
C.I.C.R., a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente, effettuata anche con l'invio degli estratti conto, con onere della prova a carico della parte creditrice circa il rispetto delle prescrizioni della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000.
L'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 modificò nuovamente l'art. 120 co. 2 T.U.B. nei seguenti ermini: «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Il testo venne poi ulteriormente inciso dall'art. 31 co. 1 del D.L. 24/6/2014 n. 91, non convertito in parte qua dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n.116, con conseguente perdita di efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 99 Cost.
L'orientamento prevalente, cui questo Giudice aderisce reputandolo maggiormente condivisibile, ritiene che, malgrado l'uso poco chiaro dei concetti di “capitalizzazione” e di
“conteggio”, l'art. 120 nel testo modificato ad opera dell'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 introdusse un divieto di anatocismo, essendo questo l'obiettivo dichiarato dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla modifica normativa, immediatamente operante anche in assenza di emanazione della delibera del C.I.C.R., atteso che la norma primaria è chiara nella sua portata precettiva e che la norma regolamentare doveva limitarsi a darle attuazione senza poterne stravolgerne il contenuto, sicché la mancanza di detta delibera comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Trib. Milano
9/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Roma20/10/2015).
Sennonché poco più di due anni dopo intervenne nuovamente il legislatore, che con l'art. 17 bis co. 1 del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016
n. 49, ha modificato ancora una volta l'art.120 co. 2 T.U.B., che nel testo attualmente in vigore recita:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture
di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1°marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto
al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
Infine va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 3/8/2016 n. 343, emanato a seguito di apposita delibera del C.I.C.R. attuativa della modifica dell'art. 120 del T.U.B. da ultimo richiamata, «i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma2 del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto dall'articolo 117,
comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.»
La circostanza che la reintroduzione dell'anatocismo venga espressamente configurata come una modifica peggiorativa del contratto che richiede l'approvazione scritta avvalora la tesi secondo cui è stato in vigore, nel nostro ordinamento, dall'1/1/2014 al 14/4/2016, un divieto di anatocismo nei contratti bancari e, dunque, le clausole che viceversa lo consentivano sono divenute ipso iure nulle con riferimento al predetto arco temporale, ed anche in epoca successiva al 14/4/2016 sono tali in assenza del consenso espresso del cliente all'autorizzazione di cui all'art. 120 co. 2 T.U.B.
3. Commissione di massimo scoperto e commissione di messa a disposizione fondi
Con la sentenza n. 12965/2016, la Suprema Corte ha osservato: “Con l'intervento del legislatore
del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza mdi un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali
stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'articolo 1815 cod. civ. che dell'articolo 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma,
pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”.
4. Antergazione e postergazione dei giorni di valuta sulle operazioni attive e
passive
La giurisprudenza di merito ha osservato che la materia della decorrenza delle valute, parzialmente disciplinata dall'art. 120 del d.lgs. n.385/1993, è rimessa alla libera determinazione delle parti, ragion per cui le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono considerarsi illegittime. Quindi, solo in assenza di specifica pattuizione scritta l'istituto di credito non può differire ovvero anticipare la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell'effettivo accreditamento o addebito della somma sul conto e, pertanto, solo in tal caso occorrerà procedere alla ricostruzione del rapporto a partire dalla data di valuta di ciascuna operazione, essendo quello il giorno effettivo di disponibilità della somma (cfr., ex plurimis, Trib. Trani 895/2020).
5. Usura sopravvenuta
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento
della stipula” (Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
In epoca più recente, parte della giurisprudenza di legittimità – al cui orientamento questo
Giudice aderisce, in quanto maggiormente aderente ai principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte nel suo massimo consesso nella sentenza da ultimo citata – ha, altresì, sostenuto che, nelle predette ipotesi, non può neppure ritenersi che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. n. 24743/2023).
6. Prescrizione delle rimesse
Per l'ipotesi che, all'esito del ricalcolo, dovesse emergere un saldo a credito del correntista, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”
(Cass. SS.UU. 24418/2010).
In seguito, è stato inoltre affermato dalla Suprema Corte, anche in tal caso a Sezioni Unite, che “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. SS.UU. n. 15895/2019).
Il Giudice di legittimità ha, infine, precisato che “in tema di apertura di credito in conto corrente,
ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i
limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. n. 9141/2020).
7. L'esito della consulenza tecnica d'ufficio
Passando, ora, all'esame della fattispecie per cui è causa, sulla scorta dei predetti principi
è stata dunque disposta, nel corso del giudizio, consulenza tecnica d'ufficio affinché l'ausiliario all'uopo nominato procedesse a verificare la fondatezza delle doglianze delle attrici.
Ebbene, nella prima relazione depositata in atti il consulente tecnico d'ufficio dott.
, con riferimento agli estratti conto prodotti dall'attrice, ha Persona_2
contraddittoriamente affermato:
“La documentazione esaminata è stata estrapolata interamente dai fascicoli di parte ed ha riguardato:
- Estratti conto;
- Scalari per valuta;
- Prospetti di competenze e spese.
Tale documentazione risultava presente per l'arco temporale non continuato, che va dal 04/11/1992 al
02/12/2015. Il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il
01/06/2014 ed il 02/12/2015, è risultato, dunque, essere mancante il periodo relativo al mese di maggio
2014”.
La medesima contraddizione è stata ripetuta due pagine dopo, laddove è dato leggere:
“La documentazione contabile prodotta nei fascicoli di parte copre, SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA', l'arco temporale che va dal 04/11/1992 al 02/12/2015. Il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015, è risultato, dunque, essere mancante il periodo relativo al mese di maggio 2014. L'unico periodo che presenta, dunque, carattere di continuità, ai fini della ricostruzione del rapporto oggetto di contestazione, è quello che copre l'arco temporale che va dal 1/06/2014 e fino al 02/12/2015:
Sulla scorta della documentazione versata in atti e considerato che ad agire è il correntista, si è proceduto nella
ricostruzione del rapporto di conto corrente, considerando il periodo contabile racchiuso nell'arco temporale che va dal 01/06/2014 e fino al 02/12/2015 e partendo dal saldo contabile alla data del 01/06/2014”.
Poiché, in conseguenza della predetta reiterata contraddizione, le attrici, sostenendo che l'unico estratto conto non prodotto fosse quello di maggio 2014, avevano chiesto la rinnovazione della consulenza e la rideterminazione del saldo da effettuare eseguendo il ricalcolo mediante il c.d. raccordo dei saldi, mentre la convenuta aveva eccepito la mancata produzione di ulteriori estratti conto oltre a quello in precedenza indicato, il Tribunale in diversa composizione ha disposto una consulenza tecnica integrativa, disponendo che l'ausiliario, “previa puntuale verifica
della documentazione in atti”, accertasse “se effettivamente gli estratti conto presentino le soluzioni di continuità denunciate dalla banca”, verificando se “se tali “vuoti” possano essere colmati con i conti scalari ove prodotti”
e prescrivendo, qualora fosse emersa “la mancanza del solo estratto conto del mese di maggio 2014”, che il ricalcolo del saldo venisse effettuato “sulla base dell'intera durata del rapporto, acquisendo il dato
mancante dal conto scalare riferito al maggio 2014 ovvero, in difetto di tale documento, colmando la lacuna utilizzando il saldo più sfavorevole al correntista fra quello finale dell'estratto conto di aprile 2014 e quello iniziale di giugno 2014”.
Ottemperando a quanto disposto con la predetta ordinanza, l'ausiliario ha depositato una relazione integrativa nella quale, per un verso, ha nuovamente affermato che la documentazione esaminata “risultava presente per l'arco temporale non continuato, che va dal 04/11/1992 al
02/12/2015” e che “il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015” e, per altro verso, ha riferito che “l'analisi della documentazione versata in atti ha evidenziato la mancanza di diversi periodi, in ordine cronologico l'ultimo periodo mancante è risultato essere maggio 2014”.
Dopodiché ha ritenuto di evidenziare “che nell'elaborato peritale depositato, in merito alle
valutazioni relative alla continuità documentale, si evidenziavano esclusivamente due elementi:
1- In promo luogo veniva rilevato che il rapporto di conto corrente oggetto di analisi, copriva in maniera discontinua l'arco temporale che andava dal 04/11/1992 al 02/12/2015;
2- In secondo luogo veniva portato all'attenzione del Giudice e delle parti, che il periodo finale caratterizzato da
soluzione di continuità risultava essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015”.
Tanto premesso, il c.t.u. ha precisato che nella prima relazione da egli depositata, “in ossequio a quanto richiesto dal quesito posto allo scrivente CTU, nulla si specificava circa la mancanza di ulteriori periodi mancanti precedenti rispetto all'ultimo, prodromico e strumentale rispetto alle elaborazioni successive da effettuare. Infatti, al fine di una giusta e puntuale risposta
al quesito specifico, era sufficiente individuare l'ultimo “VUOTO” e dunque partire con il ricalcolo dal periodo immediatamente successivo e fino alla fine del rapporto”.
Quindi, “essendo oggetto di specifica richiesta” rivoltagli con la citata ordinanza,
l'ausiliario ha riportato “tutti i periodi mancanti”, “partendo dal periodo più remoto per arrivare al periodo più attuale”, ed ha elencato tredici periodi - il primo di tre mesi, gli altri di un mese ciascuno - per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto.
Alla luce di quanto finora esposto pare non possa dubitarsi che la contraddizione più volte reiterata dal consulente sia da attribuire alla mancata comprensione della locuzione “senza soluzione di continuità”.
Appurata, dunque, l'incompletezza degli estratti conto prodotti dalle attrici, il modus operandi seguito dall'ausiliario per il ricalcolo del saldo appare senz'altro corretto. Accertata l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, occorre, infatti, procedere alla rideterminazione del saldo del conto, operazione per la quale diviene fondamentale l'avvenuta produzione di tutti gli estratti conto che documentino l'intero svolgimento del rapporto.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza “in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da
quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non
documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che
permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass. n.
15253/2022).
In definitiva, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la
ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n.
37800/2022).
In una successiva pronuncia la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell'accertamento del saldo possono essere utilizzati, insieme agli estratti conto, quali atti riassuntivi delle movimentazioni del conto corrente, anche i cosiddetti riassunti scalari, ove consentano di ricavare le suddette movimentazioni attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (Cass. n. 10293/2023).
Il predetto principio di diritto è stato in seguito ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”
(Cass. n. 22290/2023; l'enfasi è del Tribunale).
Nel caso di specie, viceversa, è presente in atti una nota del 28.6.2022 a firma dell'ausiliario con la quale lo stesso rappresenta che, con riferimento a molti dei periodi in relazione ai quali gli estratti conto non risultano prodotti, non sono presenti in atti neppure gli scalari per valuta, ma solo i prospetti di competenze e spese, ed “evidenzia che la ricostruzione del rapporto Parte_3
del c/c per cui è causa, nel caso si basasse sugli scalari per valuta o addirittura sui soli prospetti di competenze e spese, risulterebbe, ove ricostruibile, assolutamente approssimativa”. Premesse le considerazioni finora svolte in ordine al periodo con riferimento al quale il ricalcolo è stato effettuato, va rilevato che all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha accertato: che la determinazione dei tassi di interesse era stata effettuata mediante rinvio alle condizioni d'uso; l'avvento rispetto della disciplina in tema di ius variandi; l'assenza di pattuizioni in ordine alla commissione di istruttoria veloce ed alla commissione di disponibilità fondi, nonché in ordine alle altre spese e commissioni ed all'antergazione e postergazione delle valute;
la mancata capitalizzazione degli interessi;
l'assenza di rimesse prescritte;
l'assenza di usura sopravvenuta.
L'ausiliario ha, quindi, provveduto a rideterminare il saldo, applicando il saldo sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 D. Lgs. n. 385/1992 ed espungendo dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto e le spese e commissioni applicate in assenza di pattuizioni scritte ed applicando alle singole operazioni le valute corrispondenti alle date in cui sono state eseguite.
Il ricalcolo in tal modo effettuato ha consentito di accertare un saldo creditore, in favore delle attrici, di importo pari ad € 2.864,88. va dunque condannata al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e della predetta somma, oltre interessi al tasso convenuto dalla data della Parte_2
costituzione in mora.
La reciproca soccombenza, conseguente all'accoglimento della domanda attorea per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 2347/2019 R.G., così provvede: - accerta e dichiara che il ha applicato, nella conclusione e nell'esecuzione Controparte_1
del contratto di conto corrispondenza identificato dal n. 26000020 stipulato in data 4.11.1992 con , condizioni contrattuali illegittime per quanto attiene alla determinazione Persona_1
dei tassi di interesse ed all'applicazione di spese, commissioni, valute non concordate per iscritto con il correntista;
- accerta e dichiara che, all'esito del ricalcolo effettuato senza l'applicazione delle predette condizioni, è emerso un credito, a favore del correntista, di importo pari ad € 2.864,88;
- per l'effetto, condanna quale incorporante del Controparte_2 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1
della somma di € 2.864,88, oltre interessi al tasso convenuto, dalla data Parte_2
della costituzione in mora;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 3 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347/2019 R.G., avente ad oggetto domande di accertamento di nullità e ripetizione dell'indebito e
PROMOSSA DA
e , rappresentate e difese giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti dall'avv. Emilio Graziuso
ATTRICI
CONTRO ora in persona del rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Mazara
CONVENUTA
All'udienza del 10.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
e premettendo che , del quale Parte_1 Parte_2 Persona_1
sono eredi, ebbe a stipulare con il in data 4.11.1992, un contratto di conto Controparte_1 corrente di corrispondenza identificato dal n. 26000020, la cui efficacia si è protratta dal
30.10.1992 al 31.12.2015, hanno lamentato l'illegittimità delle condizioni sulla scorta delle quali è stato regolamentato ed eseguito il predetto rapporto, dolendosi: della determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza;
della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
dell'avvenuta variazione delle predette condizioni in violazione di quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993
(T.U.B.); dell'antergazione e postergazione delle valute.
Sulla scorta delle predette premesse, deducendo che all'esito di una perizia contabile commissionata ad un consulente di loro fiducia sarebbe emerso che, ricalcolando il saldo del conto senza applicazione delle condizioni ritenute illegittime, esse sarebbero creditrici verso il citato istituto di credito della somma di € 47.726,04, hanno domandato che, previa declaratoria della nullità delle clausole illegittime contenute nel citato contratto, venga rideterminato il rapporto dare avere tra le parti, con condanna della banca al pagamento della suddetta somma, ovvero di quella che sarebbe risultata loro dovuta all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui hanno chiesto l'ammissione.
Costituitasi in giudizio, istituto di credito nel quale la banca Controparte_2
convenuta è stata incorporata, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, di cui ha invocato il rigetto.
Prima di affrontare le singole censure mosse dall'attrice nei riguardi dei contratti stipulati con l'istituto di credito convenuto appare opportuno, onde poterne successivamente vagliare la fondatezza, compiere una disamina degli arresti attualmente raggiunti dalla giurisprudenza sulle questioni ad esse sottese, oggetto di interpretazioni in costante evoluzione.
1. Determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi di piazza”. Ai fini dell'accertamento della validità o meno delle clausole che prevedono siffatta determinazione del tasso di interesse occorre, in primo luogo, appurare quando il contratto è stato concluso e, qualora esso sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 4 co. 3 della L. n. 154/1992, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, occorre verificare se, benché per relationem, esse consentano in maniera univoca di individuare i tassi da applicare al rapporto.
Nella prima ipotesi, ovvero qualora il contratto sia stato concluso in data antecedente al
9.7.1992, nel caso in cui il contenuto della clausola non consenta di individuare il tasso da applicare in maniera certa e determinata, la clausola sarà nulla e il saldo andrà ricalcolato facendo applicazione del tasso di interesse legale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “affinché una convenzione relativa agli interessi sia
validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche
"per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente
individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della
sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”(cfr. Cass. n. 12276/2010).
Allorquando, invece, il contratto sia stato concluso in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 co. 3 della predetta legge, che stabilisce che “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”, la clausola di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza sarà sempre e senz'altro nulla e, qualora il contratto sia stato stipulato prima dell'1.1.1994, data di entrata in vigore del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D. Lg. n. 385/1993, il tasso sarà sostituito da quello previsto dall'art. 1284 c.c. Per
i contratti conclusi in epoca successiva, sarà abbicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 di tale Decreto.
2. Anatocismo
A partire dall'anno 1999 la giurisprudenza di legittimità ha, come noto, costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art.1283 c.c. (ex multis, Cass. Civ. Sezioni Unite n. 21095l/2004).
Con l'art. 25 comma 2 del D. L.vo n. 342/99 venne operata una prima modifica dell'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità.
L'art.120 del D. L,vo n. 385/1993, nel testo modificato dalla disposizione innanzi richiamata, rinviava ad una delibera del C.I.C.R., poi emanata in data 9/2/2000, che ha consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
L'art.25 comma 3 del D. L.vo n. 342/99, che prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate ad una delibera del C.I.C.R., è stato dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 425/2000. Da ciò discende, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dal giudicante, che le clausole che consentono l'anatocismo contenute nei contratti stipulati in data antecedente al 30/6/2000 sono nulle fino a tale data e sono, viceversa, valide – fino alla data successivamente indicata – a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del T.U.B. come integrate dal
C.I.C.R., a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente, effettuata anche con l'invio degli estratti conto, con onere della prova a carico della parte creditrice circa il rispetto delle prescrizioni della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000.
L'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 modificò nuovamente l'art. 120 co. 2 T.U.B. nei seguenti ermini: «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Il testo venne poi ulteriormente inciso dall'art. 31 co. 1 del D.L. 24/6/2014 n. 91, non convertito in parte qua dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n.116, con conseguente perdita di efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 99 Cost.
L'orientamento prevalente, cui questo Giudice aderisce reputandolo maggiormente condivisibile, ritiene che, malgrado l'uso poco chiaro dei concetti di “capitalizzazione” e di
“conteggio”, l'art. 120 nel testo modificato ad opera dell'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 introdusse un divieto di anatocismo, essendo questo l'obiettivo dichiarato dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla modifica normativa, immediatamente operante anche in assenza di emanazione della delibera del C.I.C.R., atteso che la norma primaria è chiara nella sua portata precettiva e che la norma regolamentare doveva limitarsi a darle attuazione senza poterne stravolgerne il contenuto, sicché la mancanza di detta delibera comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Trib. Milano
9/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Roma20/10/2015).
Sennonché poco più di due anni dopo intervenne nuovamente il legislatore, che con l'art. 17 bis co. 1 del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016
n. 49, ha modificato ancora una volta l'art.120 co. 2 T.U.B., che nel testo attualmente in vigore recita:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture
di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1°marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto
al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
Infine va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 3/8/2016 n. 343, emanato a seguito di apposita delibera del C.I.C.R. attuativa della modifica dell'art. 120 del T.U.B. da ultimo richiamata, «i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma2 del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto dall'articolo 117,
comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.»
La circostanza che la reintroduzione dell'anatocismo venga espressamente configurata come una modifica peggiorativa del contratto che richiede l'approvazione scritta avvalora la tesi secondo cui è stato in vigore, nel nostro ordinamento, dall'1/1/2014 al 14/4/2016, un divieto di anatocismo nei contratti bancari e, dunque, le clausole che viceversa lo consentivano sono divenute ipso iure nulle con riferimento al predetto arco temporale, ed anche in epoca successiva al 14/4/2016 sono tali in assenza del consenso espresso del cliente all'autorizzazione di cui all'art. 120 co. 2 T.U.B.
3. Commissione di massimo scoperto e commissione di messa a disposizione fondi
Con la sentenza n. 12965/2016, la Suprema Corte ha osservato: “Con l'intervento del legislatore
del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza mdi un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali
stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'articolo 1815 cod. civ. che dell'articolo 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma,
pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”.
4. Antergazione e postergazione dei giorni di valuta sulle operazioni attive e
passive
La giurisprudenza di merito ha osservato che la materia della decorrenza delle valute, parzialmente disciplinata dall'art. 120 del d.lgs. n.385/1993, è rimessa alla libera determinazione delle parti, ragion per cui le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono considerarsi illegittime. Quindi, solo in assenza di specifica pattuizione scritta l'istituto di credito non può differire ovvero anticipare la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell'effettivo accreditamento o addebito della somma sul conto e, pertanto, solo in tal caso occorrerà procedere alla ricostruzione del rapporto a partire dalla data di valuta di ciascuna operazione, essendo quello il giorno effettivo di disponibilità della somma (cfr., ex plurimis, Trib. Trani 895/2020).
5. Usura sopravvenuta
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento
della stipula” (Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
In epoca più recente, parte della giurisprudenza di legittimità – al cui orientamento questo
Giudice aderisce, in quanto maggiormente aderente ai principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte nel suo massimo consesso nella sentenza da ultimo citata – ha, altresì, sostenuto che, nelle predette ipotesi, non può neppure ritenersi che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. n. 24743/2023).
6. Prescrizione delle rimesse
Per l'ipotesi che, all'esito del ricalcolo, dovesse emergere un saldo a credito del correntista, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”
(Cass. SS.UU. 24418/2010).
In seguito, è stato inoltre affermato dalla Suprema Corte, anche in tal caso a Sezioni Unite, che “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. SS.UU. n. 15895/2019).
Il Giudice di legittimità ha, infine, precisato che “in tema di apertura di credito in conto corrente,
ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i
limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. n. 9141/2020).
7. L'esito della consulenza tecnica d'ufficio
Passando, ora, all'esame della fattispecie per cui è causa, sulla scorta dei predetti principi
è stata dunque disposta, nel corso del giudizio, consulenza tecnica d'ufficio affinché l'ausiliario all'uopo nominato procedesse a verificare la fondatezza delle doglianze delle attrici.
Ebbene, nella prima relazione depositata in atti il consulente tecnico d'ufficio dott.
, con riferimento agli estratti conto prodotti dall'attrice, ha Persona_2
contraddittoriamente affermato:
“La documentazione esaminata è stata estrapolata interamente dai fascicoli di parte ed ha riguardato:
- Estratti conto;
- Scalari per valuta;
- Prospetti di competenze e spese.
Tale documentazione risultava presente per l'arco temporale non continuato, che va dal 04/11/1992 al
02/12/2015. Il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il
01/06/2014 ed il 02/12/2015, è risultato, dunque, essere mancante il periodo relativo al mese di maggio
2014”.
La medesima contraddizione è stata ripetuta due pagine dopo, laddove è dato leggere:
“La documentazione contabile prodotta nei fascicoli di parte copre, SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA', l'arco temporale che va dal 04/11/1992 al 02/12/2015. Il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015, è risultato, dunque, essere mancante il periodo relativo al mese di maggio 2014. L'unico periodo che presenta, dunque, carattere di continuità, ai fini della ricostruzione del rapporto oggetto di contestazione, è quello che copre l'arco temporale che va dal 1/06/2014 e fino al 02/12/2015:
Sulla scorta della documentazione versata in atti e considerato che ad agire è il correntista, si è proceduto nella
ricostruzione del rapporto di conto corrente, considerando il periodo contabile racchiuso nell'arco temporale che va dal 01/06/2014 e fino al 02/12/2015 e partendo dal saldo contabile alla data del 01/06/2014”.
Poiché, in conseguenza della predetta reiterata contraddizione, le attrici, sostenendo che l'unico estratto conto non prodotto fosse quello di maggio 2014, avevano chiesto la rinnovazione della consulenza e la rideterminazione del saldo da effettuare eseguendo il ricalcolo mediante il c.d. raccordo dei saldi, mentre la convenuta aveva eccepito la mancata produzione di ulteriori estratti conto oltre a quello in precedenza indicato, il Tribunale in diversa composizione ha disposto una consulenza tecnica integrativa, disponendo che l'ausiliario, “previa puntuale verifica
della documentazione in atti”, accertasse “se effettivamente gli estratti conto presentino le soluzioni di continuità denunciate dalla banca”, verificando se “se tali “vuoti” possano essere colmati con i conti scalari ove prodotti”
e prescrivendo, qualora fosse emersa “la mancanza del solo estratto conto del mese di maggio 2014”, che il ricalcolo del saldo venisse effettuato “sulla base dell'intera durata del rapporto, acquisendo il dato
mancante dal conto scalare riferito al maggio 2014 ovvero, in difetto di tale documento, colmando la lacuna utilizzando il saldo più sfavorevole al correntista fra quello finale dell'estratto conto di aprile 2014 e quello iniziale di giugno 2014”.
Ottemperando a quanto disposto con la predetta ordinanza, l'ausiliario ha depositato una relazione integrativa nella quale, per un verso, ha nuovamente affermato che la documentazione esaminata “risultava presente per l'arco temporale non continuato, che va dal 04/11/1992 al
02/12/2015” e che “il periodo finale caratterizzato da soluzione di continuità è risultato essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015” e, per altro verso, ha riferito che “l'analisi della documentazione versata in atti ha evidenziato la mancanza di diversi periodi, in ordine cronologico l'ultimo periodo mancante è risultato essere maggio 2014”.
Dopodiché ha ritenuto di evidenziare “che nell'elaborato peritale depositato, in merito alle
valutazioni relative alla continuità documentale, si evidenziavano esclusivamente due elementi:
1- In promo luogo veniva rilevato che il rapporto di conto corrente oggetto di analisi, copriva in maniera discontinua l'arco temporale che andava dal 04/11/1992 al 02/12/2015;
2- In secondo luogo veniva portato all'attenzione del Giudice e delle parti, che il periodo finale caratterizzato da
soluzione di continuità risultava essere quello compreso tra il 01/06/2014 ed il 02/12/2015”.
Tanto premesso, il c.t.u. ha precisato che nella prima relazione da egli depositata, “in ossequio a quanto richiesto dal quesito posto allo scrivente CTU, nulla si specificava circa la mancanza di ulteriori periodi mancanti precedenti rispetto all'ultimo, prodromico e strumentale rispetto alle elaborazioni successive da effettuare. Infatti, al fine di una giusta e puntuale risposta
al quesito specifico, era sufficiente individuare l'ultimo “VUOTO” e dunque partire con il ricalcolo dal periodo immediatamente successivo e fino alla fine del rapporto”.
Quindi, “essendo oggetto di specifica richiesta” rivoltagli con la citata ordinanza,
l'ausiliario ha riportato “tutti i periodi mancanti”, “partendo dal periodo più remoto per arrivare al periodo più attuale”, ed ha elencato tredici periodi - il primo di tre mesi, gli altri di un mese ciascuno - per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto.
Alla luce di quanto finora esposto pare non possa dubitarsi che la contraddizione più volte reiterata dal consulente sia da attribuire alla mancata comprensione della locuzione “senza soluzione di continuità”.
Appurata, dunque, l'incompletezza degli estratti conto prodotti dalle attrici, il modus operandi seguito dall'ausiliario per il ricalcolo del saldo appare senz'altro corretto. Accertata l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, occorre, infatti, procedere alla rideterminazione del saldo del conto, operazione per la quale diviene fondamentale l'avvenuta produzione di tutti gli estratti conto che documentino l'intero svolgimento del rapporto.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza “in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da
quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non
documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che
permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass. n.
15253/2022).
In definitiva, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la
ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n.
37800/2022).
In una successiva pronuncia la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell'accertamento del saldo possono essere utilizzati, insieme agli estratti conto, quali atti riassuntivi delle movimentazioni del conto corrente, anche i cosiddetti riassunti scalari, ove consentano di ricavare le suddette movimentazioni attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (Cass. n. 10293/2023).
Il predetto principio di diritto è stato in seguito ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”
(Cass. n. 22290/2023; l'enfasi è del Tribunale).
Nel caso di specie, viceversa, è presente in atti una nota del 28.6.2022 a firma dell'ausiliario con la quale lo stesso rappresenta che, con riferimento a molti dei periodi in relazione ai quali gli estratti conto non risultano prodotti, non sono presenti in atti neppure gli scalari per valuta, ma solo i prospetti di competenze e spese, ed “evidenzia che la ricostruzione del rapporto Parte_3
del c/c per cui è causa, nel caso si basasse sugli scalari per valuta o addirittura sui soli prospetti di competenze e spese, risulterebbe, ove ricostruibile, assolutamente approssimativa”. Premesse le considerazioni finora svolte in ordine al periodo con riferimento al quale il ricalcolo è stato effettuato, va rilevato che all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha accertato: che la determinazione dei tassi di interesse era stata effettuata mediante rinvio alle condizioni d'uso; l'avvento rispetto della disciplina in tema di ius variandi; l'assenza di pattuizioni in ordine alla commissione di istruttoria veloce ed alla commissione di disponibilità fondi, nonché in ordine alle altre spese e commissioni ed all'antergazione e postergazione delle valute;
la mancata capitalizzazione degli interessi;
l'assenza di rimesse prescritte;
l'assenza di usura sopravvenuta.
L'ausiliario ha, quindi, provveduto a rideterminare il saldo, applicando il saldo sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 D. Lgs. n. 385/1992 ed espungendo dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto e le spese e commissioni applicate in assenza di pattuizioni scritte ed applicando alle singole operazioni le valute corrispondenti alle date in cui sono state eseguite.
Il ricalcolo in tal modo effettuato ha consentito di accertare un saldo creditore, in favore delle attrici, di importo pari ad € 2.864,88. va dunque condannata al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e della predetta somma, oltre interessi al tasso convenuto dalla data della Parte_2
costituzione in mora.
La reciproca soccombenza, conseguente all'accoglimento della domanda attorea per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 2347/2019 R.G., così provvede: - accerta e dichiara che il ha applicato, nella conclusione e nell'esecuzione Controparte_1
del contratto di conto corrispondenza identificato dal n. 26000020 stipulato in data 4.11.1992 con , condizioni contrattuali illegittime per quanto attiene alla determinazione Persona_1
dei tassi di interesse ed all'applicazione di spese, commissioni, valute non concordate per iscritto con il correntista;
- accerta e dichiara che, all'esito del ricalcolo effettuato senza l'applicazione delle predette condizioni, è emerso un credito, a favore del correntista, di importo pari ad € 2.864,88;
- per l'effetto, condanna quale incorporante del Controparte_2 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1
della somma di € 2.864,88, oltre interessi al tasso convenuto, dalla data Parte_2
della costituzione in mora;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 3 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino