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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 11846/2024 del Ruolo Generale,
TRA
c.f.: ), in persona del sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano ed elettivamente domiciliato presso la Casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martignetti, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Salvator Rosa, 18;
[...]
(c.f.: ); Parte_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 31 gennaio 2024
Conclusioni: all'udienza 11 dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, il ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120220022702553000 elevata dal ed emessa Parte_1
a suo carico per l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, chiedendone l'annullamento. Parte_2 ha dichiarato di avere avuto conoscenza della sussistenza di tale pretesa tributaria a seguito della notifica della suddetta cartella di pagamento.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto con la seguente motivazione: “La pretesa creditoria è, pertanto, risultata non provata, con conseguente annullamento dell'atto impugnato”. Ha altresì condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello il Parte_1 adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la nullità del
[...] provvedimento per aver omesso il giudice di prime cure di accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, in subordine, l'eccezione di difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Napoli. Inoltre,
l'Ente impositore ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per la manifesta fondatezza dell'appello. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' , aderendo all'appello formulato Controparte_1 dal Il ha reiterato l'eccezione di difetto di Parte_1 CP_2 giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario e, su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione formulata dal Parte_1 con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Ha poi richiesto, nell'ipotesi di rigetto dell'appello, di essere tenuto indenne dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Parte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, Parte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la declaratoria della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa alla cartella esattoriale n. 07120220022702553000, emessa per l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) relativa agli anni 2015, 2016 e 2017. L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
La pretesa impositiva in questione, nella fattispecie, ha natura tributaria attenendo alla tassa smaltimento rifiuti, introdotta con la L. n. 147/2013. La è un tributo CP_3 comunale destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti stessi. La natura tributaria della pretesa è stata a più riprese ribadita anche con riferimento alla TIA ed alla (vd. Corte Per_1
Cost., sent. n. 238/2009; D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss.; D.lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, art. 11 D.L. n. 195/2009 conv. in L. 126/2010; Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria: cfr. ex multis, Cass., sez. 5, n. 17334/2020; Cass. sez. 5, ord. n. 12979/2019; Cass. sez. 5, n. 22130/2017).
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la
- 3 - controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse
- 4 - automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno affermato, in particolare, che “non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario (…) la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria” (Cass. civ., SS.UU. ord. n. 21642/2021 e n. 20693/2021; Cass. civ., SS.UU. ord. n. 35116/2022 e, da ultimo, Cass. civ., SS.UU. ord. n. 4227/2023).
Le pronunce appena citate hanno altresì precisato che rientra nella giurisdizione tributaria anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva tributaria maturata successivamente alla notificazione della cartella, “anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore ha l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando la cartella di pagamento pacificamente assimilabile all'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sent. n. 1996/2019).
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1 nei confronti di e della
[...] Parte_2 Controparte_1
, iscritta al n. 11846/2024 del R.G., così provvede:
[...]
- 5 - 1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. in favore del giudice tributario;
4. rimette la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 11846/2024 del Ruolo Generale,
TRA
c.f.: ), in persona del sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano ed elettivamente domiciliato presso la Casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martignetti, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Salvator Rosa, 18;
[...]
(c.f.: ); Parte_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 31 gennaio 2024
Conclusioni: all'udienza 11 dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, il ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120220022702553000 elevata dal ed emessa Parte_1
a suo carico per l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, chiedendone l'annullamento. Parte_2 ha dichiarato di avere avuto conoscenza della sussistenza di tale pretesa tributaria a seguito della notifica della suddetta cartella di pagamento.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto con la seguente motivazione: “La pretesa creditoria è, pertanto, risultata non provata, con conseguente annullamento dell'atto impugnato”. Ha altresì condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello il Parte_1 adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la nullità del
[...] provvedimento per aver omesso il giudice di prime cure di accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, in subordine, l'eccezione di difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Napoli. Inoltre,
l'Ente impositore ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per la manifesta fondatezza dell'appello. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' , aderendo all'appello formulato Controparte_1 dal Il ha reiterato l'eccezione di difetto di Parte_1 CP_2 giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario e, su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione formulata dal Parte_1 con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Ha poi richiesto, nell'ipotesi di rigetto dell'appello, di essere tenuto indenne dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Parte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, Parte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la declaratoria della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa alla cartella esattoriale n. 07120220022702553000, emessa per l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) relativa agli anni 2015, 2016 e 2017. L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
La pretesa impositiva in questione, nella fattispecie, ha natura tributaria attenendo alla tassa smaltimento rifiuti, introdotta con la L. n. 147/2013. La è un tributo CP_3 comunale destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti stessi. La natura tributaria della pretesa è stata a più riprese ribadita anche con riferimento alla TIA ed alla (vd. Corte Per_1
Cost., sent. n. 238/2009; D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss.; D.lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, art. 11 D.L. n. 195/2009 conv. in L. 126/2010; Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria: cfr. ex multis, Cass., sez. 5, n. 17334/2020; Cass. sez. 5, ord. n. 12979/2019; Cass. sez. 5, n. 22130/2017).
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la
- 3 - controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse
- 4 - automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno affermato, in particolare, che “non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario (…) la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria” (Cass. civ., SS.UU. ord. n. 21642/2021 e n. 20693/2021; Cass. civ., SS.UU. ord. n. 35116/2022 e, da ultimo, Cass. civ., SS.UU. ord. n. 4227/2023).
Le pronunce appena citate hanno altresì precisato che rientra nella giurisdizione tributaria anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva tributaria maturata successivamente alla notificazione della cartella, “anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore ha l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando la cartella di pagamento pacificamente assimilabile all'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sent. n. 1996/2019).
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1 nei confronti di e della
[...] Parte_2 Controparte_1
, iscritta al n. 11846/2024 del R.G., così provvede:
[...]
- 5 - 1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. in favore del giudice tributario;
4. rimette la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -