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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Sergio Memmo Presidente dott. Maurizio Rubino Giudice rel. dott.ssa Caterina Greco Giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento di reclamo iscritto al n. 171/2025 R.G.
All'udienza del 5.3.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.
*****
e hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1 Parte_2
14.1.2025 nell'ambito del procedimento n. 2372/2022 R.G. con cui è stato loro ordinato di
“reintegrare nel possesso dell'autovettura Ford C-Max tg EG352NL e di quanto sia CP_1 necessario per consentirne la circolazione”, deducendo l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di in quanto proposta quando era già decorso un anno dal denunciato spoglio, Parte_2
il difetto, da parte di entrambi, dell'animus spoliandi, la mancanza, in capo all'odierna reclamata, dello ius possessionis ed, infine, il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver reintegrato la nel possesso esclusivo, anziché nel compossesso della predetta vettura, CP_1 peraltro gravandoli, nell'ordinare loro la consegna di quanto sia necessario alla sua circolazione, dei relativi costi assicurativi e fiscali.
Il reclamo è fondato – nei limiti appresso indicati – unicamente per ciò che attiene all'ultimo dei motivi innanzi riportati.
Quanto alla prima censura, infatti, essa si fonda sull'assunto che la prima citazione di Pt_2 eseguita a seguito dell'ordine impartito da detto Giudice di integrare il contraddittorio nei
[...] suoi confronti, in quanto compiuta in modo irrituale, sarebbe “inidonea” ad impedire il decorso del predetto termine annuale di decadenza.
Ciò in quanto la , anziché notificare al , al suddetto fine, un autonomo di citazione, CP_1 Pt_2 si è limitata a notificargli l'originario ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto nei confronti di
[...]
unitamente ai verbali delle udienze fino ad allora celebrate. Pt_1 Ebbene, reputa, il Tribunale, che il primo degli atti notificati a sia nullo per Controparte_2 vizi afferenti alla vocatio in ius, essendo esso privo dell'indicazione del codice fiscale di costui, nonché dell'invito di cui all'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c.
Non appaiono, invece, sussistenti vizi relativi all'edictio actionis, poiché dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e dei verbali notificati al predetto sono chiaramente desumibili l'oggetto, immediato e mediato, della domanda ed i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ne discende che, a seguito della rinnovazione della citazione affetta da nullità disposta dal
Giudice di prime cure – il quale, evidentemente, ha ritenuto tale la patologia che inficiava l'atto, atteso che qualora lo avesse viceversa ritenuto inesistente, non avrebbe potuto disporne la rinnovazione – i predetti vizi sono stati sanati e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c., impedendo il verificarsi dell'eccepita decadenza.
D'altro canto, in una fattispecie in cui era stata eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso mediante la notifica dell'originaria citazione, con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza, la Suprema Corte ha affermato che qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza è nulla – e non già inesistente – in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (Cass. n. 30722/2023).
In altra fattispecie in cui, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, era stato a quest'ultimo notificata una fotocopia dell'atto di appello proposto nei confronti dell'originario appellato, accompagnata dall'ordinanza del giudice che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio fissando la nuova udienza, il Giudice di legittimità ha chiarito che l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate, essendo sufficiente, ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita (Cass. n. 13233/2011).
Dalle suddette pronunce emerge, dunque, un principio di prevalenza della sostanza sulla forma che consente di ritenere, al più, nulla, anziché inesistente, una citazione del litisconsorte pretermesso ai fini dell'integrazione del contraddittorio effettuata secondo le modalità seguite dalla ricorrente. D'altro canto nel caso di specie lo scopo perseguito con il primo atto di integrazione del contraddittorio era già stato raggiunto, benché il convenuto non si fosse successivamente costituito, atteso che la circostanza che all'udienza al quale il procedimento era stato differito il suo difensore sia comparso per eccepire l'inidoneità, ai predetti fini, del suddetto atto dimostra chiaramente che era stato posto perfettamente in grado di comprendere il motivo per cui era stato Parte_2
evocato in giudizio e di svolgere le sue difese, sicché, con la rinnovazione di detto atto ritualmente eseguita la nullità da cui esso era affetto è stata, come già evidenziato, a fortiori, sanata, con efficacia retroattiva degli effetti sostanziali della domanda.
Parimenti privo di fondamento risulta essere il secondo motivo di reclamo, essendo ravvisabili, nella condotta rispettivamente tenuta dai due reclamanti, l'uno quale autore materiale,
l'altro quale autore morale dello spoglio, tanto l'elemento materiale, quanto l'elemento soggettivo di quest'ultimo.
Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che, per pacifica giurisprudenza, “in tema di spoglio deve ritenersi violenta qualsiasi Azione che produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale, e, pertanto, l'estremo della violenza sussiste anche se lo spoglio venga compiuto con atti arbitrari, comunque finalizzati, contro la volontà espressa o tacita del possessore, a togliere a questi il possesso o ad impedirgliene comunque l'esercizio” (Cass. n.
1101/1981; v. anche 11452/2000).
Nel caso di specie, l'arbitrarietà dell'atto alla cui commissione i reclamanti hanno concorso è insita nella consapevolezza del fatto che la restituzione, da parte di in favore di Parte_1 [...]
, dell'autovettura oggetto del contendere e l'apprensione del veicolo da parte di quest'ultimo CP_2
avrebbero avuto come effetto quello di privare la della possibilità del suo utilizzo. CP_1
Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo dello spoglio, atteso che “in tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi - requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato - in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato - il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso” (ex plurimis, Cass.
n. 2957/2005).
Nella fattispecie per cui è procedimento i reclamanti per un verso non hanno mai contestato, come rilevato dal Giudice della precedente fase, che la Ford C-Max innanzi indicata venisse utilizzata, prima della separazione dei coniugi, anche dalla;
per altro verso non hanno provato CP_1 di aver agito nella convinzione, sia pur erronea, che costei fosse d'accordo a che la vettura venisse restituita al suocero.
D'altro canto irrilevante risulta la circostanza, eccepita dai reclamanti, che l'auto fosse stata concessa in comodato al solo essendo pacifico, sulla scorta delle allegazioni di Parte_1 entrambi, che gliene avesse consentito il godimento affinché quest'ultimo facesse Controparte_2
fronte alle necessità di spostamento del nucleo familiare, per il cui soddisfacimento la Fiat Punto di sua proprietà non risultava abbastanza capiente.
Ebbene, reputa, il Tribunale, che, appurata tale circostanza, possano trovare applicazione, mutatis mutandis, i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di comodato di immobile adibito ad abitazione familiare.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” (Cass. n. 7214/2013) Quest'ultima legittima, pertanto, il convivente non proprietario ad esperire l'azione di reintegrazione contro l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa compiuta non soltanto dal convivente (ibidem), ma anche da un terzo (cfr. Cass. n. 7/2014).
Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, per il coniuge separato e sono estensibili, attesa l'eadem ratio, all'ipotesi in cui oggetto di spoglio sia non già la casi di abitazione, ma il veicolo destinato a mezzo di locomozione del nucleo familiare, per il soddisfacimento delle necessità di spostamento dei suoi componenti, specie allorquando tra questi vi siano figli minori o, comunque, abbisognevoli di essere accompagnati presso i luoghi dove svolgono le attività scolastiche, sportive, ludiche e ricreative attraverso le quali si forma e si estrinseca la loro personalità.
Fondato è, invece, come già anticipato, l'ultimo motivo di censura.
In proposito va osservato che, a ben vedere, non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato dai reclamanti, giacché la aveva effettivamente domandato di essere reintegrata nel possesso, CP_1
e non già nel compossesso della vettura di cui trattasi.
Ciò nondimeno appare evidente che, essendo emerso, sulla scorta delle allegazioni della stessa ricorrente, che quest'ultima veniva utilizzata, prima della proposizione del ricorso per separazione e del trasferimento del coniuge presso l'abitazione del padre, anche da il Giudice a Parte_1
quo avrebbe dovuto reintegrarla nel compossesso, e non nel possesso esclusivo del veicolo senza incorrere, con ciò, nel vizio di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto “il più comprende il meno”. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, non ricorre un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. n. 36612/2021).
Modificando in parte qua l'ordinanza impugnata, la va dunque reintegrata nel CP_1
compossesso dell'auto, di cui dovrà esserle garantito l'utilizzo al fine del soddisfacimento delle necessità di spostamento della minore per motivi scolastici, sanitari, sportivi e ricreativi.
Per quanto attiene, da ultimo, alla statuizione con cui il primo Giudice ha ordinato ai reclamanti di consegnare alla quanto necessario alla circolazione della vettura, deve ritenersi CP_1
che lo stesso abbia utilizzato la predetta locuzione per operare una sintesi della specifica domanda in tal senso formulata dalla ricorrente, la quale aveva chiesto la restituzione del veicolo, “unitamente alle chiavi, al libretto di circolazione e/o di quant'altro necessiti per la circolazione stradale”, senza con ciò voler porre ad esclusivo carico dei per il futuro, i costi afferenti alla copertura Pt_2 assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'auto e la relativa tassa di proprietà, rispetto ai quali l'ordine di consegna è, evidentemente, privo di significato.
Appare, tuttavia, opportuno, per fugare l'equivoco, modificare l'ordinanza limitando il suddetto obbligo ad una delle due chiavi dell'auto, al libretto di circolazione ed al certificato di assicurazione in corso di validità, documenti che dovranno essere posti a disposizione della ricorrente tutte le volte che l'auto sarà da lei utilizzata.
Essendo il reclamo stato accolto solo in minima parte, le spese relative al presente procedimento, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, vanno compensate in misura pari a un terzo e, per la restante parte, poste a carico dei reclamanti in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente il reclamo e, per l'effetto, modificando l'ordinanza emessa in data
14.1.2025 nell'ambito del procedimento n. 2372/2022 R.G., ordina a e Parte_2 [...] di reintegrare nel compossesso dell'autovettura Ford C-Max tg EG352NL, Pt_1 CP_1
garantendogliene l'utilizzo al fine del soddisfacimento delle necessità di spostamento della minore per motivi scolastici, sanitari, sportivi e ricreativi, nonché di consegnarle una delle due chiavi dell'auto e di metterle a disposizione il libretto di circolazione ed il certificato di assicurazione in corso di validità, tutte le volte che la vettura sarà dalla stessa utilizzata. COMPENSA in misura pari ad un terzo le spese del presente procedimento, ponendole per la restante parte a carico dei reclamanti e, quindi, condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, alla rifusione, in favore della reclamata, della somma di € 1.168,00 per compensi dovuti al suo difensore, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Rubino dott. Sergio Memmo
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Sergio Memmo Presidente dott. Maurizio Rubino Giudice rel. dott.ssa Caterina Greco Giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento di reclamo iscritto al n. 171/2025 R.G.
All'udienza del 5.3.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.
*****
e hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1 Parte_2
14.1.2025 nell'ambito del procedimento n. 2372/2022 R.G. con cui è stato loro ordinato di
“reintegrare nel possesso dell'autovettura Ford C-Max tg EG352NL e di quanto sia CP_1 necessario per consentirne la circolazione”, deducendo l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di in quanto proposta quando era già decorso un anno dal denunciato spoglio, Parte_2
il difetto, da parte di entrambi, dell'animus spoliandi, la mancanza, in capo all'odierna reclamata, dello ius possessionis ed, infine, il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver reintegrato la nel possesso esclusivo, anziché nel compossesso della predetta vettura, CP_1 peraltro gravandoli, nell'ordinare loro la consegna di quanto sia necessario alla sua circolazione, dei relativi costi assicurativi e fiscali.
Il reclamo è fondato – nei limiti appresso indicati – unicamente per ciò che attiene all'ultimo dei motivi innanzi riportati.
Quanto alla prima censura, infatti, essa si fonda sull'assunto che la prima citazione di Pt_2 eseguita a seguito dell'ordine impartito da detto Giudice di integrare il contraddittorio nei
[...] suoi confronti, in quanto compiuta in modo irrituale, sarebbe “inidonea” ad impedire il decorso del predetto termine annuale di decadenza.
Ciò in quanto la , anziché notificare al , al suddetto fine, un autonomo di citazione, CP_1 Pt_2 si è limitata a notificargli l'originario ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto nei confronti di
[...]
unitamente ai verbali delle udienze fino ad allora celebrate. Pt_1 Ebbene, reputa, il Tribunale, che il primo degli atti notificati a sia nullo per Controparte_2 vizi afferenti alla vocatio in ius, essendo esso privo dell'indicazione del codice fiscale di costui, nonché dell'invito di cui all'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c.
Non appaiono, invece, sussistenti vizi relativi all'edictio actionis, poiché dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e dei verbali notificati al predetto sono chiaramente desumibili l'oggetto, immediato e mediato, della domanda ed i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ne discende che, a seguito della rinnovazione della citazione affetta da nullità disposta dal
Giudice di prime cure – il quale, evidentemente, ha ritenuto tale la patologia che inficiava l'atto, atteso che qualora lo avesse viceversa ritenuto inesistente, non avrebbe potuto disporne la rinnovazione – i predetti vizi sono stati sanati e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c., impedendo il verificarsi dell'eccepita decadenza.
D'altro canto, in una fattispecie in cui era stata eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso mediante la notifica dell'originaria citazione, con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza, la Suprema Corte ha affermato che qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza è nulla – e non già inesistente – in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (Cass. n. 30722/2023).
In altra fattispecie in cui, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, era stato a quest'ultimo notificata una fotocopia dell'atto di appello proposto nei confronti dell'originario appellato, accompagnata dall'ordinanza del giudice che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio fissando la nuova udienza, il Giudice di legittimità ha chiarito che l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate, essendo sufficiente, ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita (Cass. n. 13233/2011).
Dalle suddette pronunce emerge, dunque, un principio di prevalenza della sostanza sulla forma che consente di ritenere, al più, nulla, anziché inesistente, una citazione del litisconsorte pretermesso ai fini dell'integrazione del contraddittorio effettuata secondo le modalità seguite dalla ricorrente. D'altro canto nel caso di specie lo scopo perseguito con il primo atto di integrazione del contraddittorio era già stato raggiunto, benché il convenuto non si fosse successivamente costituito, atteso che la circostanza che all'udienza al quale il procedimento era stato differito il suo difensore sia comparso per eccepire l'inidoneità, ai predetti fini, del suddetto atto dimostra chiaramente che era stato posto perfettamente in grado di comprendere il motivo per cui era stato Parte_2
evocato in giudizio e di svolgere le sue difese, sicché, con la rinnovazione di detto atto ritualmente eseguita la nullità da cui esso era affetto è stata, come già evidenziato, a fortiori, sanata, con efficacia retroattiva degli effetti sostanziali della domanda.
Parimenti privo di fondamento risulta essere il secondo motivo di reclamo, essendo ravvisabili, nella condotta rispettivamente tenuta dai due reclamanti, l'uno quale autore materiale,
l'altro quale autore morale dello spoglio, tanto l'elemento materiale, quanto l'elemento soggettivo di quest'ultimo.
Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che, per pacifica giurisprudenza, “in tema di spoglio deve ritenersi violenta qualsiasi Azione che produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale, e, pertanto, l'estremo della violenza sussiste anche se lo spoglio venga compiuto con atti arbitrari, comunque finalizzati, contro la volontà espressa o tacita del possessore, a togliere a questi il possesso o ad impedirgliene comunque l'esercizio” (Cass. n.
1101/1981; v. anche 11452/2000).
Nel caso di specie, l'arbitrarietà dell'atto alla cui commissione i reclamanti hanno concorso è insita nella consapevolezza del fatto che la restituzione, da parte di in favore di Parte_1 [...]
, dell'autovettura oggetto del contendere e l'apprensione del veicolo da parte di quest'ultimo CP_2
avrebbero avuto come effetto quello di privare la della possibilità del suo utilizzo. CP_1
Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo dello spoglio, atteso che “in tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi - requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato - in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato - il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso” (ex plurimis, Cass.
n. 2957/2005).
Nella fattispecie per cui è procedimento i reclamanti per un verso non hanno mai contestato, come rilevato dal Giudice della precedente fase, che la Ford C-Max innanzi indicata venisse utilizzata, prima della separazione dei coniugi, anche dalla;
per altro verso non hanno provato CP_1 di aver agito nella convinzione, sia pur erronea, che costei fosse d'accordo a che la vettura venisse restituita al suocero.
D'altro canto irrilevante risulta la circostanza, eccepita dai reclamanti, che l'auto fosse stata concessa in comodato al solo essendo pacifico, sulla scorta delle allegazioni di Parte_1 entrambi, che gliene avesse consentito il godimento affinché quest'ultimo facesse Controparte_2
fronte alle necessità di spostamento del nucleo familiare, per il cui soddisfacimento la Fiat Punto di sua proprietà non risultava abbastanza capiente.
Ebbene, reputa, il Tribunale, che, appurata tale circostanza, possano trovare applicazione, mutatis mutandis, i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di comodato di immobile adibito ad abitazione familiare.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” (Cass. n. 7214/2013) Quest'ultima legittima, pertanto, il convivente non proprietario ad esperire l'azione di reintegrazione contro l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa compiuta non soltanto dal convivente (ibidem), ma anche da un terzo (cfr. Cass. n. 7/2014).
Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, per il coniuge separato e sono estensibili, attesa l'eadem ratio, all'ipotesi in cui oggetto di spoglio sia non già la casi di abitazione, ma il veicolo destinato a mezzo di locomozione del nucleo familiare, per il soddisfacimento delle necessità di spostamento dei suoi componenti, specie allorquando tra questi vi siano figli minori o, comunque, abbisognevoli di essere accompagnati presso i luoghi dove svolgono le attività scolastiche, sportive, ludiche e ricreative attraverso le quali si forma e si estrinseca la loro personalità.
Fondato è, invece, come già anticipato, l'ultimo motivo di censura.
In proposito va osservato che, a ben vedere, non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato dai reclamanti, giacché la aveva effettivamente domandato di essere reintegrata nel possesso, CP_1
e non già nel compossesso della vettura di cui trattasi.
Ciò nondimeno appare evidente che, essendo emerso, sulla scorta delle allegazioni della stessa ricorrente, che quest'ultima veniva utilizzata, prima della proposizione del ricorso per separazione e del trasferimento del coniuge presso l'abitazione del padre, anche da il Giudice a Parte_1
quo avrebbe dovuto reintegrarla nel compossesso, e non nel possesso esclusivo del veicolo senza incorrere, con ciò, nel vizio di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto “il più comprende il meno”. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, non ricorre un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. n. 36612/2021).
Modificando in parte qua l'ordinanza impugnata, la va dunque reintegrata nel CP_1
compossesso dell'auto, di cui dovrà esserle garantito l'utilizzo al fine del soddisfacimento delle necessità di spostamento della minore per motivi scolastici, sanitari, sportivi e ricreativi.
Per quanto attiene, da ultimo, alla statuizione con cui il primo Giudice ha ordinato ai reclamanti di consegnare alla quanto necessario alla circolazione della vettura, deve ritenersi CP_1
che lo stesso abbia utilizzato la predetta locuzione per operare una sintesi della specifica domanda in tal senso formulata dalla ricorrente, la quale aveva chiesto la restituzione del veicolo, “unitamente alle chiavi, al libretto di circolazione e/o di quant'altro necessiti per la circolazione stradale”, senza con ciò voler porre ad esclusivo carico dei per il futuro, i costi afferenti alla copertura Pt_2 assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'auto e la relativa tassa di proprietà, rispetto ai quali l'ordine di consegna è, evidentemente, privo di significato.
Appare, tuttavia, opportuno, per fugare l'equivoco, modificare l'ordinanza limitando il suddetto obbligo ad una delle due chiavi dell'auto, al libretto di circolazione ed al certificato di assicurazione in corso di validità, documenti che dovranno essere posti a disposizione della ricorrente tutte le volte che l'auto sarà da lei utilizzata.
Essendo il reclamo stato accolto solo in minima parte, le spese relative al presente procedimento, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, vanno compensate in misura pari a un terzo e, per la restante parte, poste a carico dei reclamanti in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente il reclamo e, per l'effetto, modificando l'ordinanza emessa in data
14.1.2025 nell'ambito del procedimento n. 2372/2022 R.G., ordina a e Parte_2 [...] di reintegrare nel compossesso dell'autovettura Ford C-Max tg EG352NL, Pt_1 CP_1
garantendogliene l'utilizzo al fine del soddisfacimento delle necessità di spostamento della minore per motivi scolastici, sanitari, sportivi e ricreativi, nonché di consegnarle una delle due chiavi dell'auto e di metterle a disposizione il libretto di circolazione ed il certificato di assicurazione in corso di validità, tutte le volte che la vettura sarà dalla stessa utilizzata. COMPENSA in misura pari ad un terzo le spese del presente procedimento, ponendole per la restante parte a carico dei reclamanti e, quindi, condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, alla rifusione, in favore della reclamata, della somma di € 1.168,00 per compensi dovuti al suo difensore, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Rubino dott. Sergio Memmo