Ordinanza cautelare 25 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5298 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della aggiudicazione alla controinteressata della procedura aperta sopra soglia comunitaria, gestita con modalità telematica ed espletata attraverso il portale della piattaforma denominata DigitalPA, avente ad oggetto l'affidamento del servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I) e a rischio chimico (RSP-C) e dei rifiuti sanitari non pericolosi (RSNP) riconducibili alle definizioni riportate nel D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, punto B) del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni e dei sottoprodotti di origine animale non destinatari al consumo umano (SOA) riconducibili alle definizioni riportate nel Regolamento CE n. 1069/2009 del 21.10.2009, alla Direttiva CE n.142/2011 e al D.L 49/03/2014 “Gestione e smaltimento dei RAEE”, prodotti dalla sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del -OMISSIS-, in -OMISSIS- e dalle Sezioni della Regione Campania (CIG: -OMISSIS-);
nonché degli atti presupposti: 1) verbali del seggio di gara nella parte in cui ammettono la controinteressata;
nonché degli atti consequenziali: 1) determinazione Direttore Generale n.-OMISSIS- del 28/7/2025 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione; 2) determinazione del Direttore Generale n -OMISSIS- del 23.9.25 di aggiudicazione definitiva alla controinteressata; 3) contratto se sottoscritto; 4) atti di indizione gara, bando, disciplinare e capitolato tecnico se ed in quanto lesivi; 5) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente;
e per l'accertamento del diritto ad ottenere l'aggiudicazione con reintegra in forma specifica nel servizio;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 3\11\2025:
Ricorso incidentale su ricorso rg. 5298/2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 5\11\2025:
per l’annullamento, previa sospensiva, delle disposizioni di cui al punto 10.4 del Disciplinare e art. 1 del Capitolato Tecnico, laddove venissero interpretati nel senso che tutte le componenti del RTI devono possedere ciascuno il requisito di indennità professionale di cui all’art. 10.1 e cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex D. LGS.152/06, per i rifiuti ordinari, e l’autorizzazione regionale, ex Reg. Ce 1069/09, per quelli di cui alla cat.1-2-3 del Reg. CE n. 1069/09;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Bifolco & Co. S.r.l. e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La ricorrente ha partecipato in ATI alla gara in oggetto. L’ATI di cui è mandataria è risultata seconda in graduatoria. Alla gara hanno partecipato 4 concorrenti e solo due concorrenti sono stati ammessi alla graduatoria finale.
La controinteressata prima classificata andava esclusa, in quanto nell’allegato B (all. 3), previsto dal punto 10.3 del Disciplinare (all. 2) non aveva presentato al punto 12 – relativo alle operazioni di smaltimento del materiale di Cat. 1 che è parte integrante dell’appalto – idonee ditte in possesso di certificazioni relative ad impianti di incenerimento e/o coincenerimento e/o combustione, ex art. 12 Reg CE 1069/09, ma ditte che avevano autorizzazioni per il magazzinaggio con manipolazione o trasformazione (in sigla PROCP). Andavano indicate almeno due ditte con la sigla OI (che sta per coinceneritore) o CP (che indica inceneritore), come fatto dalla ricorrente o CO (che indica impianti di combustione).
Sul punto la deducente deposita elenco aggiornato al 14.10.2025, pubblicato dal Ministero della Salute (all. 4 del ric.) con evidenziati (pag. 12 -OMISSIS-.: pag.14 -OMISSIS-.: pag. 21 -OMISSIS-: pag. 30-OMISSIS-) degli stabilimenti riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n. 1069/09, dall’Ufficio 2 - Igiene (2382) degli alimenti ed esportazione, con in calce la leggenda della sigla (vedi evidenziazione pag. 192-193-194), a comprova di quanto affermato.
L’esponente evidenzia che, ai sensi della lettera m) dell’art. 18.1 del disciplinare, veniva chiarito che andavano indicati gli impianti “di destino finale utilizzati dopo eventuale ricorso a operazioni di raggruppamento preliminare (D13), messa in riserva R13, e deposito preliminare (D15)”. La necessità di indicare gli impianti di “destino finale” è ribadita alla successiva lettera n).
Insorge dunque la ricorrente avverso l’aggiudicazione alla controinteressata, che a suo dire andava esclusa dalla gara, per mancato possesso di impianto di incenerimento ovvero accordo con ditte in possesso dello stesso.
2. Tutte le parti si sono costituite e hanno prodotto memorie e repliche attentamente vagliate dal Collegio.
3. Con ordinanza 25 novembre 2025, n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta con profusa motivazione in ordine al fumus boni iuris del gravame e all’insussistenza di fumus nel ricorso incidentale medio tempore presentato dalla controinteressata.
L’ordinanza non veniva appellata.
4. Alla pubblica Udienza del 9 aprile 2026, sulla discussione delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta a sentenza.
5. Il ricorso principale è fondato e va conseguentemente accolto.
Con un unico mezzo, la ricorrente rubrica: I. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE SPECIALE DI GARA – VIOLAZIONE DEL DISCI PLINARE - ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ – VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ASSENZA DI REQUISITI DI ORDINE GENERALE IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIA – VIOLAZIONE REGOLAMENTO CE 1069 DEL 2009 - VIOLAZIONE ACCORDO STATO REGIONE 1.7.04 RECANTE LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1069/09 E SS.MM.II RECEPITO DALLA RE GIONE CAMPANIA N. 44 DEL 28.2.14.
Deduce in particolare, come peraltro evincesi dall’esposizione in fatto, che il disciplinare (all.2 del ricorso), all’art. 10.1 “Requisiti di idoneità professionale”, prevede a pena di esclusione il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio e richiama specificatamente l’Accordo del 7.2.13 (all.14), recepito in Campania con delibera G. R n. -OMISSIS- (all.17), erroneamente indicato per un refuso come accordo del 1.7.04, recante Linee Guida per l’applicazione Regolamento CE n. 1069/09 e ss.mm.ii.
Il successivo punto 10.3, sotto il titolo “Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali”, prescrive la compilazione dell’allegato B, al fine di dimostrare il requisito autorizzativo previsto con almeno due ditte.
Ebbene, la controinteressata ha compilato detto modello (all. 3), indicando due ditte che trasformano il materiale di Cat.1 (in sigla PROCP) e altre due che lo immagazzinano con manipolazione (in sigla INTP). Nessuna delle 4 (vedi all. 4 pag.12-14-21-30 evidenziati) ha l’autorizzazione all’incenerimento e/o coincenerimento e/o combustione (in sigla CP; OI; CO vedi leggenda all. 4 pag. 192-193-194), richiamata dall’art. 11 dell’Accordo Stato Regione (all. 14) e dal Regolamento n. 1069/09, nonché dal disciplinare di gara (all. 2).
In pratica, il materiale di cat. 1, secondo quanto dichiarato dalla controinteressata non sarà né incenerito, né coincenerito, né combusto a norma sanitaria, in quanto non è indicato il relativo stabilimento, riconosciuto ai sensi del regolamento Ce 1069/09.
Detta omissione andava sanzionata con l’esclusione, in quanto una parte rilevante del servizio concerne proprio (art. 1 del disciplinare all.2) lo smaltimento a norma sanitaria dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (carcasse e parti anatomiche degli stessi) riconducibili alle definizioni di cui al regolamento CE n. 1069/09 e cioè la Cat. 1 (art. 8 Regolamento CE 1069/09), che ai sensi dello stesso Regolamento ed accordo (all. 14 e 17), richiamato dalla legge speciale del concorso, devono sempre e comunque, anche dopo la trasformazione, immagazzinaggio e manipolazione, essere distrutti tramite incenerimento, coincenerimento o combustione, in stabilimenti “di destino finale” a ciò autorizzati, come indicato alle lettere m) e n) dell’art. 18.1 del disciplinare di gara.
I 4 stabilimenti, indicati dalla controparte, non avevano detta autorizzazione, con la conseguenza che l’aggiudicataria andava esclusa, per l’assenza di un requisito di partecipazione, previsto dalla legge speciale del concorso.
6. Deve, al riguardo, il Collegio confermare in questa sede di plena cognitio , la delibazione di fondatezza del ricorso, già enunciata in sede cautelare.
Orbene, il prisma normativo regolante la vicenda deve essere, nei seguenti termini, ricostruito:
- l’art. 10.3 del disciplinare di gara in atti prescrive il possesso, in capo a ciascun concorrente, di almeno due convenzioni ovvero dichiarazioni di accettazione con impianti di smaltimento e/o di trattamento per ciascuna tipologia di rifiuto, prevista dall’Allegato B) del medesimo disciplinare;
- detto allegato contempla, quale oggetto dell’affidamento, varie tipologie di rifiuto, tra le quali al numero 12 (recte, 18), figura il materiale SOA di cui alla Direttiva CE n. 1069/2009 e n. 142/2011;
- l’Allegato 6 al Regolamento n. 142/2011, recante disposizioni applicative del citato Regolamento CE n. 1069/2009, all’All. 6, dedicato al materiale diagnostico, al punto 4 dispone che: “ Se non vengono conservati per i fini di riferimento (…) i campioni diagnostici e i prodotti derivati dannosi di detti campioni, devono essere smaltiti: a) mediante incenerimento e coincenerimento”.
Si rileva che l’all. b), prodotto in gara dalla controinteressata, odierna aggiudicataria, in allegato alla memoria di costituzione del 3/11/2025, sulle ditte convenzionate per lo smaltimento, al n. 12 (recte, 18) indica quattro ditte in possesso solo di autorizzazioni per attività di magazzinaggio con manipolazione e trasformazione ma non anche di incenerimento.
Trattasi, in dettaglio, delle seguenti imprese: -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Nella colonna a destra dei nominativi figura la dicitura “Magazzinaggio con Manipolazione” ovvero Trasformazione, ma non anche incenerimento o coincenerimento.
Va rilevato che le memorie della s.a. e della controinteressata, al pari della discussione camerale, non contestano l’assenza, in capo alla controinteressata, degli impianti de quibus , discettando unicamente sulla natura del rifiuto, ritenuto non soggetto ad incenerimento, in evidente contrasto con il ricostruito corpus normativo.
7. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che i motivi aggiunti interposti dalla ricorrente, contrariamente a quanto eccepiscono le controparti, non dovevano essere notificati alla mandataria, rivestendo essa la posizione di cointeressata, e non di controinteressata.
Oltretutto essi appaiono inammissibili, per difetto di interesse, in quanto le disposizioni della legge di gara vanno interpretate nel senso, dianzi illustrato, propugnato dalla stessa parte ricorrente, e non nel senso in cui consentano anche la partecipazione di ditte non in possesso di impianti di incenerimento o coincenerimento.
Rimarca il Collegio come la difesa della Bifolco, nelle ultime memorie (2 e 5 febbraio 2026), tenti di disarticolare la linearità del tessuto normativo e documentale sopra ricostruito, confondendo i rifiuti ospedalieri con quelli diagnostici; elementi assolutamente non equivalenti e assoggettati a regimi giuridici affatto differenti. I secondi di tali rifiuti, infatti, vanno inceneriti o coinceneriti.
Siffatto obbligo non vige, invece, per i rifiuti ospedalieri che non sono SOA, ed a nulla giova, in chiave sostitutiva, che vengano sottoposti a sterilizzazione.
7.1. Non sfugge al Collegio che l’allegato VI del reg CEE n. 142//11, richiamato dalla legge di gara, stabilisce al Capo I - Sez. I tre modalità (a-b-c) di smaltimento dei campioni diagnosticati da parte di ditte, riconosciute ai sensi del Reg. 1069/09 e 142/11.
L’istituto resistente afferma in memoria, nonché nella discussione di pubblica Udienza, che l’aggiudicataria, tramite la ditta -OMISSIS-, ha proposto la lett. c) indicata al n. 2 dell’allegato B e cioè la “sterilizzazione sotto pressione” e successivo smaltimento tramite le ditte indicate al n. 12 dell’allegato B.
Siffatta modalità di smaltimento determinerebbe, de facto, l’elisione di ogni rischio di contagio o di pericolosità del materiale sterilizzato, che verrebbe destinato alla produzione di olii industriali.
7.2. A parere del Collegio la tesi è infondata in radice, in quanto la ditta-OMISSIS-, proposta nella “filiera”, non possiede il riconoscimento, ai sensi del Reg. n. 142/11 e 1069/09 – circostanza non contestata – e può effettuare quindi la sterilizzazione sotto pressione solo dei rifiuti ospedalieri con il Cod CER 18.02.02, ma non i SOA, nonché i materiali diagnostici.
Portare il materiale diagnostico presso la -OMISSIS- per procedere alla preventiva sterilizzazione sotto pressione e per poi smaltirlo è, infatti, vietato dalla normativa comunitaria, richiamata nel bando in quanto, non avendo la -OMISSIS- srl il riconoscimento ex Reg 1069/09 e 142/11, il materiale diagnostico non può assolutamente transitare nel suo impianto, che tratta rifiuti con il Cod. CER 18.02.02. I SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) e, quindi, il materiale diagnostico in quanto soggetto alle disposizioni del Reg. n. 142/11 e 1069/09 può essere trattato solo da impianti che hanno il riconoscimento ex Reg. n. 142/11 e 1069/09.
La -OMISSIS-, quindi, ha indicato, come si è sopra visto, al n. 12 (recte, 18) dell’all. b) alla sua offerta tecnica, impianti riconosciuti ex Reg. n. 142/11 e 1069/09, che però non hanno l’inceneritore, né svolgono la sterilizzazione sotto pressione e, quindi, non posseggono l’idoneità a smaltire il materiale diagnostico.
L’aver indicato, nella “filiera”, la -OMISSIS- aggrava la posizione dell’Istituto, in quanto esso invia materiale diagnostico, che può essere trattato solo da ditte che posseggono il riconoscimento ex Reg. n. 142/11 e 1069/09, ad una ditta che non possiede tale idoneità alla sterilizzazione sotto pressione.
In realtà, la ricostruzione difensiva dell’Istituto appare strumentale. Il materiale diagnostico viene mandato alle 4 ditte indicate al n. 12 dell’all. b), che non hanno l’inceneritore, ma “trasformano” le ceneri e le “manipolano”, contro le prescrizioni dell’Allegati VI al Reg. n. 142/11, volto ad impedire che il materiale diagnostico, in quanto infettivo o potenzialmente infettivo, sia trasformato, manipolato o utilizzato per scopi alimentari; e ciò per evitare contagi, in virtù del principio di precauzione.
In sintesi riepilogativa, se è vero che il regolamento UE n. 142/11, alla lett. C) indica, oltre che l’incenerimento di cui alla lett. A, tra le modalità di soppressione o eliminazione di un sottoprodotto di origine animale, anche la sterilizzazione sotto pressione preventiva, cui segue lo smaltimento, non è altrettanto vero che la ditta IM. -OMISSIS-. indicata dalla -OMISSIS-possa effettuare siffatta operazione smaltitoria, poiché la CO, da essa indicata, non ha il riconoscimento per trattare il materiale di cui alla Dir. CE n. 1069/09 e 142/11.
La difesa dall’istituto resistente e della controinteressata, espressa nelle ultime memorie è pertanto non condivisibile e non può essere seguita.
8. Quanto al ricorso incidentale, che va comunque vagliato, atteso che le ditte rimaste in gara sono solo la -OMISSIS- ricorrente e la -OMISSIS- controinteressata, per cui sussiste l’interesse strumentale alla ripetizione della gara, il medesimo ricorso incidentale, tendente all’esclusione dalla ricorrente dalla gara, non appare sostenuto da profili di fondatezza, in quanto la mancata iscrizione della mandataria -OMISSIS- all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è sopperita dal cumulo dei requisiti, contemplato dall’art. 68, co. 11 del d. lgs. n. 36/2023, e le imprese componenti il costituendo raggruppamento ricorrente si sono divisi i compiti, così come precisato, dalla ricorrente, nella dichiarazione di cui all’all. 1 della memoria del 13 novembre 2025.
9. Al riguardo il Collegio pone in luce l’infondatezza della tesi della -OMISSIS-., espressa nelle ultime memorie del 2 e del 5 febbraio 2026, a stare alla quale il cumulo dei requisiti, previsto dall’art. 68 del d. lgs. n. 36/2023, sarebbe limitato ai soli requisiti di ordine economico, e non comprenderebbe anche quelli di ordine tecnico o professionale.
L’assunto è nitidamente smentito dalla piana lettura dell’art. 68, co. 11, del d. lgs 31.3.2023, n. 36, a tenore del quale: “11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali , ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.122”.
9.1. Va pertanto rimarcato il principio di diritto, secondo cui nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici gli operatori economici costituiti o costituendi in RTI, possono partecipare alle gare se nel loro insieme posseggano i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, delle quali, entrambe, è consentito il cumulo dei requisiti, fermo restando che il materiale esecutore, sia esso mandante o mandataria, deve possedere il prescritto requisito, tecnico o economico.
In definitiva, al lume di quanto fin qui argomentato, il ricorso principale è fondato e va accolto, con annullamento dell’aggiudicazione alla -OMISSIS-.; i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto d’interesse mentre il ricorso incidentale è infondato.
10. Le spese accedono al canone generale del riparto, ancorato alla soccombenza e vanno poste a carico solidale dell’Amministrazione e della controinteressata, come liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti, quanto al ricorso incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla l’aggiudicazione alla controinteressata -OMISSIS-.;
Respinge il ricorso incidentale;
Dichiara inammissibili, per difetto di interesse, i motivi aggiunti.
Condanna l’Istituito Zooprofilattico per il Mezzogiorno e la Bifolco s.r.l., in solido tra loro, a pagare alla ricorrente le spese di lite, relativamente al ricorso principale, che liquida complessivamente in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione all’Avv. Luigi Adinolfi antistatario.
Compensa le spese di lite tra le parti, quanto al ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.