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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
, avente c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, avente c.f. ; Parte_2 C.F._2
, avente c,f, Parte_3 C.F._3
, avente c.f. ; Parte_4 C.F._4
, avente c.f. Parte_5 C.F._5
, avente c.f. Parte_6 C.F._6
, avente c.f. ; Parte_7 CodiceFiscale_7
, avente c.f. ; Parte_8 C.F._8
, avente c.f. ; Parte_9 C.F._9
, avente c.f. ; Parte_10 C.F._10
, avente c.f. Parte_11 C.F._11
, avente c.f. ; Parte_12 C.F._12
, avente c.f. ; Parte_13 C.F._13
, avente c.f. ; Parte_14 C.F._14
, avente c.f. Parte_15 C.F._15
, avente c.f. ; Parte_16 C.F._16
, avente c.f. ; Parte_17 C.F._17
, avente c.f. Parte_18 C.F._18
1 , avente c.f. ; Parte_19 CodiceFiscale_19
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Sergio Pacifico (c.f. – C.F._20 pec .pacifico) e dall'Avv. Roberto Vassalle;
Email_1
NEI CONFRONTI DI vente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Achille Buonafede (C.F. – pec C.F._21
); Email_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'ottobre 2008, e, quali eredi di Parte_20 Parte_1
, e , convenivano, innanzi il Tribunale Persona_1 Parte_14 Pt_13 CP_2 di Bologna, quale incorporante formulando Controparte_3 CP_4 le seguenti conclusioni:
1) Dichiararsi nulle, in quanto poste in essere in assenza di valido contratto scritto di negoziazione, le operazioni di investimento in obbligazioni “Cirio” e “Argentina” poste in essere sulla base degli ordini del 5.2.01, del 7.2.01 e del 9.2.01 e di cui alle premesse della citazione condannandosi la restituzione Controparte_5 mediante pagamento delle somme investite in tali operazioni, pari a € 859.232,98 o alla somma maggiore o minore che risulterà, nonché al risarcimento del danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
2) Subordinatamente, ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa della convenuta o della sua dante causa e dei suoi funzionari Controparte_3 responsabili il contratto di intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni sui titoli “Cirio” e “Argentina” di cui alla precedente domanda, condannandosi la restituzione mediante Controparte_5 pagamento della somma di € 859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
3) In ogni caso, ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali
2 contestati dagli attori, dichiararsi tenuta la , anche ai sensi Controparte_3 degli artt. 1228 e 2049 c.c. per fatto e colpa dei suoi dipendenti responsabili delle stesse operazioni per cui è causa, al risarcimento di ogni danno cagionato agli attori condannandosi la stessa …al pagamento della somma di € Controparte_3
859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
4) Con il favore di spese e competenze di causa>.
*
Con sentenza n. 186/2012, pubblicata in data 23 gennaio 2012, il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiarava la nullità degli ordini di acquisto dei titoli oggetto di causa 6,25 % Eur> e Parte_21
8% 02/02 Eur>, per carenza della sottoscrizione della banca.
Condannava, conseguentemente, la banca convenuta a restituire agli attori la somma complessiva di € 859.232,98 oltre interessi legali dal 28.10.2008 al saldo.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello incorporante Controparte_3 Controparte_3
insistendo per il rigetto di tutte le domande attoree e chiedendo, in via
[...] subordinata, la condanna di parte appellata alla restituzione dei titoli de quibus.
*
Resistevano gli appellati, reiterando comunque le domande ritenute assorbite dal primo giudice.
*
Con sentenza n. 113/2018, pubblicata in data 12 gennaio 2018, questo ufficio rigettava l'appello.
*
A seguito di ricorso di con ordinanza n. 7250/2020, la Corte di cassazione, Controparte_3 decidendo nel contradditorio delle parti, cassava la suindicata sentenza, rinviando a questo ufficio in diversa composizione, ritenendo fondata la censura della banca, che aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998,n. 58, art. 23, perchè la sottoscrizione dell'intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro.
3 Richiamava, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898
(nonchè Cass., sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653), che, risolvendo il contrasto che si era creato all'interno delle Sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca, hanno affermato il seguente principio di diritto: quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 38, art. 23 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti>.
*
Con atto di citazione del maggio 2020, , anche quale erede di Parte_1 Pt_20
e gli aventi causa delle ulteriori originarie attrici, indicati in intestazione,
[...] riassumevano il procedimento, formulando le seguenti conclusioni:
< a)- dichiararsi nulle, in quanto poste in essere in assenza di idoneo contratto di negoziazione, le operazioni di investimento in obbligazioni "Cirio" e "Argentina" poste in essere sulla base degli ordini del 5.2.01, del 7.2.01 e del 9.2.01 e di cui alle premesse della citazione condannandosi la in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_3 restituzione mediante pagamento delle somme investite in tali operazioni, pari a € ·
859.232,98 o alla somma maggiore o minore che risulterà, nonché al risarcimento del danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
b)- subordinatamente, ritenuta la sussistenza degli inadempienti agli obblighi compo1tamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa di CP_3
o della sua dante causa e dei suoi funzionari responsabili, il contratto di
[...] intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni su titoli "Cirio" e "Argentina" di cui alla precedente domanda, ovvero le stesse operazioni, condannandosi ., in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_6 restituzione mediante pagamento della somma di € 859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, con gli interessi legali dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
e)- in ogni caso, ritenuta, in relazione alle operazioni di causa, la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi tenuta
4 anche ai sensi degli aitt. 1228 e 2049 e.e. per fatto e colpa dei suoi Controparte_3 dipendenti responsabili delle stesse operazioni, al risarcimento di ogni danno cagionato agli attori condannandosi la stessa in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, al pagamento della somma di€ 859.232,98 di quella maggiore o minore meglio vista, con l'ulteriore danno da mancata rendita e da svalutazione e con gli interessi legali dal di dei singoli investimenti e sui rispettivi importi e)- con il favore di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio>.
*
Costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_3 <alla luce dell'ordinanza inter partes di rinvio della s.c. n. 7250 2020, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni, domande formulate da agli atti del giudizio cp_3 primo grado ed altresì gravame originariamente proposto avverso la sentenza 17-23.1.2012 n. 186 del Tribunale di Bologna, CP_3 accogliere le seguenti conclusioni:
1.- alla luce della riforma della sentenza declaratoria della nullità degli ordini oggetto di causa, giusta pronuncia di Cassazione inter partes, disporre i conseguenziali pronunciamenti restitutori di quanto corrisposto da in data 20.3.2012 in CP_3 adempimento alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, condannando gli attori a corrispondere ad la somma di € 933.345,89= corrispondente al CP_3 capitale di condanna, interessi al 21.3.2012 e spese legali liquidate e successive, maggiorata di interessi e rivalutazione dal 21.3.2012 ad oggi;
2.- in accoglimento del gravame originariamente spiegato da e delle CP_3 eccezioni e rilievi reiterati in relazione alle domande rimaste assorbite:
2.1- In via principale: in totale riforma della sentenza 17-23.01.2012 n. 186 del Tribunale di Bologna, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettare le domande tutte proposte dagli odierni attori in riassunzione con l'atto introduttivo del presente giudizio e comunque nel corso del giudizio stesso, disponendo, di conseguenza, la restituzione della somma di € 933.345,89=, oltre gli interessi legali dalla data del 20.3.2012, versata in esecuzione dell'impugnata sentenza.
2.2- In via subordinata: in ipotesi denegata di conferma della impugnata sentenza, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna ordinare agli odierni attori in riassunzione la restituzione dei titoli oggetto del contratto (originariamente rappresentati da 300.000 obbligazioni “ 6,25% Eur” – ulteriori 300.000 obbligazioni Parte_21 Parte_21
5 6,25 Euro” – 237.000 obbligazioni “Argentina 8% 02/02 Eur”, di cui, rispettivamente, ad ordini in data 05.02.2001, 07.02.2001 e 09.02.2001) e/o comunque delle Obbligazioni
Argentina ottenute in scambio giusta adesione all'Offerta Pubblica di Scambio in data
26.5.2010, con pagamento del relativo flusso cedolare dal 26.5.2010 ad oggi;
e comunque, disporre la riduzione di ogni ammontare riconosciuto a titolo restitutorio e/o risarcitorio in relazione all'attuale valore dei titoli posseduti e dei relativi ricavi cedolari, anche in relazione alle Obbligazioni Argentina ottenute in scambio in data 26.5.2010;
3.- in ogni caso, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, anche restitutoria;
4.- e con vittoria di spese:
4.1- della fase espletata innanzi alla Corte di Cassazione;
4.2- dei precedenti gradi di giudizio;
4.3- e del presente giudizio di rinvio>.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 3.10.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)A fronte della decisione della Corte di cassazione, deve anzitutto, in accoglimento dell'appello di rigettarsi la suindicata domanda di nullità e di poi Controparte_3 procedersi all'esame della domanda attorea, rimasta assorbita con l'erronea statuizione del primo giudice, reiterata nella comparsa di costituzione nel procedimento di appello ed ora reiterata nell'odierno procedimento di riassunzione, di seguito trascritta:
<…..ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa della convenuta Controparte_3
o della sua dante causa e dei suoi funzionari responsabili il contratto di
[...] intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni sui titoli “Cirio” e “Argentina” di cui alla precedente domanda, condannandosi la
[...]
restituzione mediante pagamento della somma di € 859.232,98 Controparte_5
o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi>.
6 2)Le operazioni richiamate in domanda, tutte risalenti all'inizio del 2001, erano relative all'acquisto di:
- n° 300.000 obbligazioni " 6,25% Eur", al prezzo complessivo di € Parte_21
301.683,84 ;
-ulteriori n. 300.000 obbligazioni " 6,25% Eur", al prezzo complessivo di € Parte_21
302.733,44;
-n. 237.000 obbligazioni "Argentina 8% 02102 Eur" al prezzo complessivo di €
254.733,70.
3)Parte attrice lamentava, specificatamente, che la banca avrebbe dovuto, ex art. 28 Reg.
11522/1998, fornire tutte le informazioni sulla natura e sui rischi dei suindicati investimenti.
Rilevava, specificatamente, che la banca avrebbe dovuto che assisteva le obbligazioni argentine, spiegandone il significato e, in particolare evidenziando che si trattava di titoli altamente speculativi comportanti un elevato rischio con possibilità di perdere l'intero capitale investito>.
Soggiungeva, quanto alle obbligazioni Cirio, che la banca avrebbe dovuto informare della pericolosità….., precisare che il titolo era addirittura privo di rating>.
4)L'istituto di credito, con riguardo alla contestazione in esame, con la comparsa di costituzione in primo grado, rilevava di aver adempiuto compiutamente agli obblighi informativi sul medesimo gravanti in relazione ai prodotti prescelti dalle investitrici, richiamando le avvertenze rinvenibili nei relativi ordini di acquisto relative al profilo di rischio.
Soggiungeva quanto segue: <div/>parti, dai funzionari della banca che, all'epoca, seguivano la posizione….dalle stesse si poteva agevolmente ricavare che gli interessati erano stati adeguatamente edotti sui rischi presentati dai titoli…>.
5)Una volta riassunte le allegazioni delle parti, relative alla domanda in esame, deve anzitutto, richiamarsi il quadro giurisprudenziale di riferimento, da tempo consolidatosi.
7 Va, anzitutto, richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
19104/2023, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del
1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating>.
Va, inoltre, anche richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
28175/2019, secondo cui In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'"offering circular", che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di
"rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del
1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto;
la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. (Fattispecie di negoziazione diretta di "bond" Cirio effettuata prima del recepimento della direttiva MIFID, in assenza di prospetto informativo)>.
Va, inoltre, richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
16126/2020, secondo cui alla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del
8 patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati>.
Appare, in ultimo, opportuno richiamare, la massima tratta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18039/2012, in quanto afferente una fattispecie di vendita di titoli Cirio, secondo cui Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria del risparmiatore, affermando che "non esistono obbligazioni sicure" ed aggiungendo che i titoli "Cirio" e "Parmalat" fossero venduti anche da altre banche e non vi fosse un preallarme di "default" delle società emittenti, non dando alcun rilievo al fatto che i
"bonds" in questione erano stati negoziati prima che fossero immessi sul mercato nel periodo del cd. grey market, quando la stessa banca non disponeva di informazioni adeguate sulle loro caratteristiche, in quel momento privi di "rating" ufficiale).
6)Facendo applicazione dei richiamati principi, deve anzitutto riconoscersi l'inadeguatezza dell'informazione, generica, di cui agli ordini di acquisto, ove si legge soltanto rischio>.
7)Vanno, a questo punto, esaminate le dichiarazioni testimoniali, rese dai dipendenti della banca.
9 Il teste riferiva di aver spiegato alle clienti Tes_1 dal rischio maggiore>.
Specificava poi: <non si trattava di titoli a default;
tra l'altro non avevamo ricevuto, come avveniva per rischio, alcuna informazione dagli organi centrali della banca in tal senso>.
Il teste riferiva che degli investimenti in questione si era occupato il Tes_2 Tes_1 specificando come non gli risultasse, all'inizio del 2001 che per i titoli argentini e Cirio>.
8) Deve, dunque, concludersi, esattamente al contrario, di quanto sostenuto da CP_3 che le investitrici non erano state informate degli specifici rischi dei titoli acquistati, di cui neppure i funzionari della banca, avevano contezza e ciò nonostante tali rischi fossero già noti nei mercati.
9) Gravando l'onere della prova sulla banca, le considerazioni che precedono impongono di riconoscere l'inadempimento della banca.
10) Per mera esigenza di completezza, va richiamato il documento n. 20, prodotto da parte attrice, costituito da una nota informativa della Consob del 1999, afferente i bond argentina, ove venivano descritti gli specifici rischi e si concludeva come segue: le Obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in grado di valutare e sostenere rischi speciali>.
Quanto ai titoli Cirio, è sufficiente ricordare che sono stati, pacificamente, venduti, privi di rating.
11) Si impone, in conclusione, il riconoscimento dell'inadempimento della banca, la cui gravità è di ogni evidenza, per le sue gravissime implicazioni, con conseguente risoluzione dei contratti e condanna della banca alla restituzione dell'importo complessivamente investito pari ad € 859.232,98.
12)Va, dunque, confermata la condanna alla restituzione, pronunciata dal primo giudice, sia pure come conseguenza dell'erroneo riconoscimento della nullità, osservando come le
10 domande formulate da in via subordinata, richiamate nello svolgimento, sono CP_3 tutte inammissibili, in quanto nuove, non essendo state avanzate in primo grado.
13) Atteso che parte appellata non ha avanzato appello incidentale, va confermata la statuizione del primo giudice in tema di spese.
14)Le spese dei gradi successivi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non senza evidenziare come sia irrilevante la circostanza che è stata esclusa la nullità dei contratti, pronunciando piuttosto la loro risoluzione, posto che l'azione giudiziale mirava ad ottenere la restituzione delle somme investite, restituzione richiesta in forza di domande alternativamente avanzate.
15)Resta da richiamare, in ultimo, per chiarezza, il c.d. principio di globalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (cfr. ex plurimis : Cass. n.
6369/2013).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 671/2020 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:
-rigetta la suindicata domanda di nullità;
-dichiara la risoluzione dei suindicati contratti;
-conferma la condanna di alla restituzione di € 859.232,98 oltre interessi Controparte_3 dal 28.10.2008;
-conferma la condanna di alla refusione delle spese liquidate dal primo Controparte_3 giudice;
-condanna alla refusione delle successive spese di lite, liquidate in € 24.000 Controparte_3 per il grado di appello, in € 15.000 per il giudizio in cassazione ed € 27.000 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara inammissibili le domande nuove proposte da specificate in Controparte_3 motivazione.
11 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
, avente c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, avente c.f. ; Parte_2 C.F._2
, avente c,f, Parte_3 C.F._3
, avente c.f. ; Parte_4 C.F._4
, avente c.f. Parte_5 C.F._5
, avente c.f. Parte_6 C.F._6
, avente c.f. ; Parte_7 CodiceFiscale_7
, avente c.f. ; Parte_8 C.F._8
, avente c.f. ; Parte_9 C.F._9
, avente c.f. ; Parte_10 C.F._10
, avente c.f. Parte_11 C.F._11
, avente c.f. ; Parte_12 C.F._12
, avente c.f. ; Parte_13 C.F._13
, avente c.f. ; Parte_14 C.F._14
, avente c.f. Parte_15 C.F._15
, avente c.f. ; Parte_16 C.F._16
, avente c.f. ; Parte_17 C.F._17
, avente c.f. Parte_18 C.F._18
1 , avente c.f. ; Parte_19 CodiceFiscale_19
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Sergio Pacifico (c.f. – C.F._20 pec .pacifico) e dall'Avv. Roberto Vassalle;
Email_1
NEI CONFRONTI DI vente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Achille Buonafede (C.F. – pec C.F._21
); Email_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'ottobre 2008, e, quali eredi di Parte_20 Parte_1
, e , convenivano, innanzi il Tribunale Persona_1 Parte_14 Pt_13 CP_2 di Bologna, quale incorporante formulando Controparte_3 CP_4 le seguenti conclusioni:
1) Dichiararsi nulle, in quanto poste in essere in assenza di valido contratto scritto di negoziazione, le operazioni di investimento in obbligazioni “Cirio” e “Argentina” poste in essere sulla base degli ordini del 5.2.01, del 7.2.01 e del 9.2.01 e di cui alle premesse della citazione condannandosi la restituzione Controparte_5 mediante pagamento delle somme investite in tali operazioni, pari a € 859.232,98 o alla somma maggiore o minore che risulterà, nonché al risarcimento del danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
2) Subordinatamente, ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa della convenuta o della sua dante causa e dei suoi funzionari Controparte_3 responsabili il contratto di intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni sui titoli “Cirio” e “Argentina” di cui alla precedente domanda, condannandosi la restituzione mediante Controparte_5 pagamento della somma di € 859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
3) In ogni caso, ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali
2 contestati dagli attori, dichiararsi tenuta la , anche ai sensi Controparte_3 degli artt. 1228 e 2049 c.c. per fatto e colpa dei suoi dipendenti responsabili delle stesse operazioni per cui è causa, al risarcimento di ogni danno cagionato agli attori condannandosi la stessa …al pagamento della somma di € Controparte_3
859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
4) Con il favore di spese e competenze di causa>.
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Con sentenza n. 186/2012, pubblicata in data 23 gennaio 2012, il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiarava la nullità degli ordini di acquisto dei titoli oggetto di causa 6,25 % Eur> e Parte_21
8% 02/02 Eur>, per carenza della sottoscrizione della banca.
Condannava, conseguentemente, la banca convenuta a restituire agli attori la somma complessiva di € 859.232,98 oltre interessi legali dal 28.10.2008 al saldo.
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Avverso tale sentenza interponeva appello incorporante Controparte_3 Controparte_3
insistendo per il rigetto di tutte le domande attoree e chiedendo, in via
[...] subordinata, la condanna di parte appellata alla restituzione dei titoli de quibus.
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Resistevano gli appellati, reiterando comunque le domande ritenute assorbite dal primo giudice.
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Con sentenza n. 113/2018, pubblicata in data 12 gennaio 2018, questo ufficio rigettava l'appello.
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A seguito di ricorso di con ordinanza n. 7250/2020, la Corte di cassazione, Controparte_3 decidendo nel contradditorio delle parti, cassava la suindicata sentenza, rinviando a questo ufficio in diversa composizione, ritenendo fondata la censura della banca, che aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998,n. 58, art. 23, perchè la sottoscrizione dell'intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro.
3 Richiamava, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898
(nonchè Cass., sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653), che, risolvendo il contrasto che si era creato all'interno delle Sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca, hanno affermato il seguente principio di diritto: quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 38, art. 23 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti>.
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Con atto di citazione del maggio 2020, , anche quale erede di Parte_1 Pt_20
e gli aventi causa delle ulteriori originarie attrici, indicati in intestazione,
[...] riassumevano il procedimento, formulando le seguenti conclusioni:
< a)- dichiararsi nulle, in quanto poste in essere in assenza di idoneo contratto di negoziazione, le operazioni di investimento in obbligazioni "Cirio" e "Argentina" poste in essere sulla base degli ordini del 5.2.01, del 7.2.01 e del 9.2.01 e di cui alle premesse della citazione condannandosi la in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_3 restituzione mediante pagamento delle somme investite in tali operazioni, pari a € ·
859.232,98 o alla somma maggiore o minore che risulterà, nonché al risarcimento del danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
b)- subordinatamente, ritenuta la sussistenza degli inadempienti agli obblighi compo1tamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa di CP_3
o della sua dante causa e dei suoi funzionari responsabili, il contratto di
[...] intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni su titoli "Cirio" e "Argentina" di cui alla precedente domanda, ovvero le stesse operazioni, condannandosi ., in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_6 restituzione mediante pagamento della somma di € 859.232,98 o di quella maggiore o minore meglio vista oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, con gli interessi legali dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi;
e)- in ogni caso, ritenuta, in relazione alle operazioni di causa, la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi tenuta
4 anche ai sensi degli aitt. 1228 e 2049 e.e. per fatto e colpa dei suoi Controparte_3 dipendenti responsabili delle stesse operazioni, al risarcimento di ogni danno cagionato agli attori condannandosi la stessa in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, al pagamento della somma di€ 859.232,98 di quella maggiore o minore meglio vista, con l'ulteriore danno da mancata rendita e da svalutazione e con gli interessi legali dal di dei singoli investimenti e sui rispettivi importi e)- con il favore di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio>.
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Costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_3 <alla luce dell'ordinanza inter partes di rinvio della s.c. n. 7250 2020, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni, domande formulate da agli atti del giudizio cp_3 primo grado ed altresì gravame originariamente proposto avverso la sentenza 17-23.1.2012 n. 186 del Tribunale di Bologna, CP_3 accogliere le seguenti conclusioni:
1.- alla luce della riforma della sentenza declaratoria della nullità degli ordini oggetto di causa, giusta pronuncia di Cassazione inter partes, disporre i conseguenziali pronunciamenti restitutori di quanto corrisposto da in data 20.3.2012 in CP_3 adempimento alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, condannando gli attori a corrispondere ad la somma di € 933.345,89= corrispondente al CP_3 capitale di condanna, interessi al 21.3.2012 e spese legali liquidate e successive, maggiorata di interessi e rivalutazione dal 21.3.2012 ad oggi;
2.- in accoglimento del gravame originariamente spiegato da e delle CP_3 eccezioni e rilievi reiterati in relazione alle domande rimaste assorbite:
2.1- In via principale: in totale riforma della sentenza 17-23.01.2012 n. 186 del Tribunale di Bologna, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettare le domande tutte proposte dagli odierni attori in riassunzione con l'atto introduttivo del presente giudizio e comunque nel corso del giudizio stesso, disponendo, di conseguenza, la restituzione della somma di € 933.345,89=, oltre gli interessi legali dalla data del 20.3.2012, versata in esecuzione dell'impugnata sentenza.
2.2- In via subordinata: in ipotesi denegata di conferma della impugnata sentenza, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna ordinare agli odierni attori in riassunzione la restituzione dei titoli oggetto del contratto (originariamente rappresentati da 300.000 obbligazioni “ 6,25% Eur” – ulteriori 300.000 obbligazioni Parte_21 Parte_21
5 6,25 Euro” – 237.000 obbligazioni “Argentina 8% 02/02 Eur”, di cui, rispettivamente, ad ordini in data 05.02.2001, 07.02.2001 e 09.02.2001) e/o comunque delle Obbligazioni
Argentina ottenute in scambio giusta adesione all'Offerta Pubblica di Scambio in data
26.5.2010, con pagamento del relativo flusso cedolare dal 26.5.2010 ad oggi;
e comunque, disporre la riduzione di ogni ammontare riconosciuto a titolo restitutorio e/o risarcitorio in relazione all'attuale valore dei titoli posseduti e dei relativi ricavi cedolari, anche in relazione alle Obbligazioni Argentina ottenute in scambio in data 26.5.2010;
3.- in ogni caso, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, anche restitutoria;
4.- e con vittoria di spese:
4.1- della fase espletata innanzi alla Corte di Cassazione;
4.2- dei precedenti gradi di giudizio;
4.3- e del presente giudizio di rinvio>.
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 3.10.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)A fronte della decisione della Corte di cassazione, deve anzitutto, in accoglimento dell'appello di rigettarsi la suindicata domanda di nullità e di poi Controparte_3 procedersi all'esame della domanda attorea, rimasta assorbita con l'erronea statuizione del primo giudice, reiterata nella comparsa di costituzione nel procedimento di appello ed ora reiterata nell'odierno procedimento di riassunzione, di seguito trascritta:
<…..ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dagli attori, dichiararsi risolto, per fatto e colpa della convenuta Controparte_3
o della sua dante causa e dei suoi funzionari responsabili il contratto di
[...] intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alle stesse operazioni sui titoli “Cirio” e “Argentina” di cui alla precedente domanda, condannandosi la
[...]
restituzione mediante pagamento della somma di € 859.232,98 Controparte_5
o di quella maggiore o minore meglio vista, oltre al danno da mancata rendita e da svalutazione, oltre interessi legali, dal dì dei singoli investimenti e sui rispettivi importi>.
6 2)Le operazioni richiamate in domanda, tutte risalenti all'inizio del 2001, erano relative all'acquisto di:
- n° 300.000 obbligazioni " 6,25% Eur", al prezzo complessivo di € Parte_21
301.683,84 ;
-ulteriori n. 300.000 obbligazioni " 6,25% Eur", al prezzo complessivo di € Parte_21
302.733,44;
-n. 237.000 obbligazioni "Argentina 8% 02102 Eur" al prezzo complessivo di €
254.733,70.
3)Parte attrice lamentava, specificatamente, che la banca avrebbe dovuto, ex art. 28 Reg.
11522/1998, fornire tutte le informazioni sulla natura e sui rischi dei suindicati investimenti.
Rilevava, specificatamente, che la banca avrebbe dovuto che assisteva le obbligazioni argentine, spiegandone il significato e, in particolare evidenziando che si trattava di titoli altamente speculativi comportanti un elevato rischio con possibilità di perdere l'intero capitale investito>.
Soggiungeva, quanto alle obbligazioni Cirio, che la banca avrebbe dovuto informare della pericolosità….., precisare che il titolo era addirittura privo di rating>.
4)L'istituto di credito, con riguardo alla contestazione in esame, con la comparsa di costituzione in primo grado, rilevava di aver adempiuto compiutamente agli obblighi informativi sul medesimo gravanti in relazione ai prodotti prescelti dalle investitrici, richiamando le avvertenze rinvenibili nei relativi ordini di acquisto relative al profilo di rischio.
Soggiungeva quanto segue: <div/>parti, dai funzionari della banca che, all'epoca, seguivano la posizione….dalle stesse si poteva agevolmente ricavare che gli interessati erano stati adeguatamente edotti sui rischi presentati dai titoli…>.
5)Una volta riassunte le allegazioni delle parti, relative alla domanda in esame, deve anzitutto, richiamarsi il quadro giurisprudenziale di riferimento, da tempo consolidatosi.
7 Va, anzitutto, richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
19104/2023, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del
1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating>.
Va, inoltre, anche richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
28175/2019, secondo cui In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'"offering circular", che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di
"rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del
1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto;
la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. (Fattispecie di negoziazione diretta di "bond" Cirio effettuata prima del recepimento della direttiva MIFID, in assenza di prospetto informativo)>.
Va, inoltre, richiamata la massima tratta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
16126/2020, secondo cui alla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del
8 patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati>.
Appare, in ultimo, opportuno richiamare, la massima tratta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18039/2012, in quanto afferente una fattispecie di vendita di titoli Cirio, secondo cui Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria del risparmiatore, affermando che "non esistono obbligazioni sicure" ed aggiungendo che i titoli "Cirio" e "Parmalat" fossero venduti anche da altre banche e non vi fosse un preallarme di "default" delle società emittenti, non dando alcun rilievo al fatto che i
"bonds" in questione erano stati negoziati prima che fossero immessi sul mercato nel periodo del cd. grey market, quando la stessa banca non disponeva di informazioni adeguate sulle loro caratteristiche, in quel momento privi di "rating" ufficiale).
6)Facendo applicazione dei richiamati principi, deve anzitutto riconoscersi l'inadeguatezza dell'informazione, generica, di cui agli ordini di acquisto, ove si legge soltanto rischio>.
7)Vanno, a questo punto, esaminate le dichiarazioni testimoniali, rese dai dipendenti della banca.
9 Il teste riferiva di aver spiegato alle clienti Tes_1 dal rischio maggiore>.
Specificava poi: <non si trattava di titoli a default;
tra l'altro non avevamo ricevuto, come avveniva per rischio, alcuna informazione dagli organi centrali della banca in tal senso>.
Il teste riferiva che degli investimenti in questione si era occupato il Tes_2 Tes_1 specificando come non gli risultasse, all'inizio del 2001 che per i titoli argentini e Cirio>.
8) Deve, dunque, concludersi, esattamente al contrario, di quanto sostenuto da CP_3 che le investitrici non erano state informate degli specifici rischi dei titoli acquistati, di cui neppure i funzionari della banca, avevano contezza e ciò nonostante tali rischi fossero già noti nei mercati.
9) Gravando l'onere della prova sulla banca, le considerazioni che precedono impongono di riconoscere l'inadempimento della banca.
10) Per mera esigenza di completezza, va richiamato il documento n. 20, prodotto da parte attrice, costituito da una nota informativa della Consob del 1999, afferente i bond argentina, ove venivano descritti gli specifici rischi e si concludeva come segue: le Obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in grado di valutare e sostenere rischi speciali>.
Quanto ai titoli Cirio, è sufficiente ricordare che sono stati, pacificamente, venduti, privi di rating.
11) Si impone, in conclusione, il riconoscimento dell'inadempimento della banca, la cui gravità è di ogni evidenza, per le sue gravissime implicazioni, con conseguente risoluzione dei contratti e condanna della banca alla restituzione dell'importo complessivamente investito pari ad € 859.232,98.
12)Va, dunque, confermata la condanna alla restituzione, pronunciata dal primo giudice, sia pure come conseguenza dell'erroneo riconoscimento della nullità, osservando come le
10 domande formulate da in via subordinata, richiamate nello svolgimento, sono CP_3 tutte inammissibili, in quanto nuove, non essendo state avanzate in primo grado.
13) Atteso che parte appellata non ha avanzato appello incidentale, va confermata la statuizione del primo giudice in tema di spese.
14)Le spese dei gradi successivi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non senza evidenziare come sia irrilevante la circostanza che è stata esclusa la nullità dei contratti, pronunciando piuttosto la loro risoluzione, posto che l'azione giudiziale mirava ad ottenere la restituzione delle somme investite, restituzione richiesta in forza di domande alternativamente avanzate.
15)Resta da richiamare, in ultimo, per chiarezza, il c.d. principio di globalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (cfr. ex plurimis : Cass. n.
6369/2013).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 671/2020 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:
-rigetta la suindicata domanda di nullità;
-dichiara la risoluzione dei suindicati contratti;
-conferma la condanna di alla restituzione di € 859.232,98 oltre interessi Controparte_3 dal 28.10.2008;
-conferma la condanna di alla refusione delle spese liquidate dal primo Controparte_3 giudice;
-condanna alla refusione delle successive spese di lite, liquidate in € 24.000 Controparte_3 per il grado di appello, in € 15.000 per il giudizio in cassazione ed € 27.000 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara inammissibili le domande nuove proposte da specificate in Controparte_3 motivazione.
11 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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