CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 448 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giovanni Mazzia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Manuela Varani, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e CP_1
SC CA Tomaioli) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Ripetizione di indebito pensionistico a seguito di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 27.3.2021 al tribunale di Castrovillari, ha Parte_1 reagito alla richiesta restitutoria dell' avente ad oggetto i ratei della pensione di CP_1 vecchiaia (VO n. 13032681) che assumeva di averle indebitamente erogato dal 1.1.2011 al 31.3.2020. Ha eccepito: a) il difetto di motivazione di quella richiesta;
b)
Pag. 1 di 5 l'irripetibilità della prestazione che aveva percepito in buona fede;
c) la prescrizione dell'avversa pretesa ripetitoria.
2. Il tribunale: 1) ha escluso che nel caso di specie, in cui non si fa questione della reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli, operi l'eccezione di decadenza che l' aveva sollevato ai sensi dell'art. 22 del d.l. 7/1970, contestando alla ricorrente di CP_1 non aver impugnato tempestivamente la sua cancellazione da quegli elenchi che aveva determinato la perdita del requisito contributivo necessario per la fruizione del trattamento pensionistico in godimento;
2) ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente;
3) ha riconosciuto legittima la richiesta restitutoria dell' resistente, in quanto la ricorrente non ha dato prova dei requisiti di accesso CP_2 alla prestazione che ha percepito in mala fede, ben sapendo di non aver reso la prestazione lavorativa in forza della quale ha fruito dell'illegittimo accredito contributivo;
4) ha compensato le spese di lite in base a “l'esito complessivo del giudizio”.
3. La ricorrente appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il
Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di non aver considerato che il suo ricorso era “preordinato anche al riconoscimento” della
“qualifica di bracciante agricola”.
7. Il motivo è infondato, perché essa, nel ricorso introduttivo, si era limitata ad affermare di essere stata una bracciante agricola, ma non aveva chiesto di darne prova.
A sostegno dell'affermazione aveva fatto esclusivamente rimando al documento che aveva allegato al ricorso con la lettera B: ossia ad un contratto di assunzione “a tempo determinato” del 29.4.2010, privo del termine finale di durata. Ma il rimando è inconferente, perché il comitato provinciale dell' , nel rigettare il ricorso CP_1 amministrativo da lei proposto contro la richiesta di restituzione dell'indebito, aveva precisato che i rapporti di lavoro disconosciuti a seguito dell'ispezione del 25.5.2010,
Pag. 2 di 5 per i quali era stata disposta la cancellazione delle giornate lavorative utili a fini contribuitivi, erano solo quelli che risultavano formalmente denunciati negli anni 2006 e
2007. E di tali rapporti di lavoro in ricorso non si fa menzione, né, pertanto, si chiede di darne prova.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante protesta la sua buona fede nella percezione dei ratei pensionistici che l' le ha erogato e che, sostiene, non CP_1 possono essere ripetuti perché sono stati erogati per “errore esclusivamente imputabile all' ”. CP_2
9. Il motivo è infondato, perché la provvidenza le è stata erogata in ragione dell'accredito contributivo correlato allo status di lavoratrice agricola che, per effetto della cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli, l'appellante ha perso. La cancellazione è stata disposta a seguito dell'accertamento ispettivo dell'insussistenza del rapporto di lavoro che aveva giustificato la sua iscrizione negli elenchi. E contro gli esiti di quell'accertamento e contro la conseguente cancellazione essa non ha proposto ricorso. Né, nel presente giudizio, come correttamente ha rilevato il tribunale, ha dato o ha chiesto di dare prova dell'attività lavorativa che aveva giustificato quell'iscrizione.
Tanto rivela la sua mancanza di buona fede, avendo essa beneficiato a fini pensionistici di un accredito contributivo illegittimo in quanto riferito ad un rapporto lavorativo insussistente. È quindi evidente che l'indebito non si è formato a causa di un errore imputabile all' Controparte_3
10. Sempre con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce la carenza di motivazione della richiesta restitutoria che ha impugnato in giudizio.
11. Il rilievo è infondato, perché prima di reagire in giudizio, essa aveva proposto ricorso amministrativo contro quella richiesta e ne aveva così appreso i motivi.
Quando ha adito il tribunale era quindi al corrente delle ragioni dell'indebito e, diversamente da quanto sostiene in appello, non le ha contestate. Non ha infatti chiesto
– lo si ribadisce – di provare l'esistenza del rapporto di lavoro legittimante l'iscrizione a
Pag. 3 di 5 fini contributivi che aveva consentito di erogarle il trattamento pensionistico risultato indebito.
12. Ancora con il secondo motivo di gravame, ma sotto un altro profilo,
l'appellante contesta all' di non aver esplicitato le ragioni per le quali essa deve CP_1 restituire le somme percepite in buona fede.
13. Anche sotto questo profilo, però, il motivo è infondato perché – in fatto – si
è già detto che le ragioni dell'indebito si rinvengono espresse nel provvedimento negativo del comitato provinciale, là dove chiarisce che, per effetto della perdita delle annualità contributive oggetto di cancellazione, la ricorrente “non raggiunge il requisito minimo per l'ottenimento della pensione di vecchiaia”. A ciò deve aggiungersi – in diritto – che il tribunale ha ritenuto inapplicabile la disciplina ostativa alla ripetibilità dell'indebito previdenziale che è dettata dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991. In particolare, il tribunale ha ritenuto che l'insussistenza dell'errore imputabile all'ente erogatore renderebbe comunque irrilevante l'eventuale mancanza di dolo dell'accipiens2; mancanza di dolo che, del resto, nella specie ha comunque escluso. E tali condivisibili argomentazioni non trovano, nell'atto di appello, alcuna specifica censura.
14. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite.
15. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la parte soccombente, che non
è stata condannata a rifonderle, non può dolersi della decisione di compensare le spese processuali che l'art. 91 c.p.c. vieta di porre a carico della parte vittoriosa3.
16. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Pag. 4 di 5 17. Le spese del presente grado seguono la soccombenza perché: a) non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, per tali dovendosi intendere quelle circostanze imprevedibili ed incerte non imputabili al soccombente che, nella specie, non vengo in rilievo ai fini del decidere4; b) negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese in favore dei non abbienti.
18. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 17.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1656/23, pubblicata in data 17.10.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 17417/2016: “In materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione”. 2 Cass. 5984/2022: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l del Lavoro)”. CP_4 3 Cass. 41/1975: “L'art 91 cod. proc. civ., collegando la condanna al rimborso alle spese con la soccombenza, vieta che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa …”. 4 Cass. 3977/2020: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 448 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giovanni Mazzia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Manuela Varani, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e CP_1
SC CA Tomaioli) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Ripetizione di indebito pensionistico a seguito di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 27.3.2021 al tribunale di Castrovillari, ha Parte_1 reagito alla richiesta restitutoria dell' avente ad oggetto i ratei della pensione di CP_1 vecchiaia (VO n. 13032681) che assumeva di averle indebitamente erogato dal 1.1.2011 al 31.3.2020. Ha eccepito: a) il difetto di motivazione di quella richiesta;
b)
Pag. 1 di 5 l'irripetibilità della prestazione che aveva percepito in buona fede;
c) la prescrizione dell'avversa pretesa ripetitoria.
2. Il tribunale: 1) ha escluso che nel caso di specie, in cui non si fa questione della reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli, operi l'eccezione di decadenza che l' aveva sollevato ai sensi dell'art. 22 del d.l. 7/1970, contestando alla ricorrente di CP_1 non aver impugnato tempestivamente la sua cancellazione da quegli elenchi che aveva determinato la perdita del requisito contributivo necessario per la fruizione del trattamento pensionistico in godimento;
2) ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente;
3) ha riconosciuto legittima la richiesta restitutoria dell' resistente, in quanto la ricorrente non ha dato prova dei requisiti di accesso CP_2 alla prestazione che ha percepito in mala fede, ben sapendo di non aver reso la prestazione lavorativa in forza della quale ha fruito dell'illegittimo accredito contributivo;
4) ha compensato le spese di lite in base a “l'esito complessivo del giudizio”.
3. La ricorrente appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il
Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di non aver considerato che il suo ricorso era “preordinato anche al riconoscimento” della
“qualifica di bracciante agricola”.
7. Il motivo è infondato, perché essa, nel ricorso introduttivo, si era limitata ad affermare di essere stata una bracciante agricola, ma non aveva chiesto di darne prova.
A sostegno dell'affermazione aveva fatto esclusivamente rimando al documento che aveva allegato al ricorso con la lettera B: ossia ad un contratto di assunzione “a tempo determinato” del 29.4.2010, privo del termine finale di durata. Ma il rimando è inconferente, perché il comitato provinciale dell' , nel rigettare il ricorso CP_1 amministrativo da lei proposto contro la richiesta di restituzione dell'indebito, aveva precisato che i rapporti di lavoro disconosciuti a seguito dell'ispezione del 25.5.2010,
Pag. 2 di 5 per i quali era stata disposta la cancellazione delle giornate lavorative utili a fini contribuitivi, erano solo quelli che risultavano formalmente denunciati negli anni 2006 e
2007. E di tali rapporti di lavoro in ricorso non si fa menzione, né, pertanto, si chiede di darne prova.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante protesta la sua buona fede nella percezione dei ratei pensionistici che l' le ha erogato e che, sostiene, non CP_1 possono essere ripetuti perché sono stati erogati per “errore esclusivamente imputabile all' ”. CP_2
9. Il motivo è infondato, perché la provvidenza le è stata erogata in ragione dell'accredito contributivo correlato allo status di lavoratrice agricola che, per effetto della cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli, l'appellante ha perso. La cancellazione è stata disposta a seguito dell'accertamento ispettivo dell'insussistenza del rapporto di lavoro che aveva giustificato la sua iscrizione negli elenchi. E contro gli esiti di quell'accertamento e contro la conseguente cancellazione essa non ha proposto ricorso. Né, nel presente giudizio, come correttamente ha rilevato il tribunale, ha dato o ha chiesto di dare prova dell'attività lavorativa che aveva giustificato quell'iscrizione.
Tanto rivela la sua mancanza di buona fede, avendo essa beneficiato a fini pensionistici di un accredito contributivo illegittimo in quanto riferito ad un rapporto lavorativo insussistente. È quindi evidente che l'indebito non si è formato a causa di un errore imputabile all' Controparte_3
10. Sempre con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce la carenza di motivazione della richiesta restitutoria che ha impugnato in giudizio.
11. Il rilievo è infondato, perché prima di reagire in giudizio, essa aveva proposto ricorso amministrativo contro quella richiesta e ne aveva così appreso i motivi.
Quando ha adito il tribunale era quindi al corrente delle ragioni dell'indebito e, diversamente da quanto sostiene in appello, non le ha contestate. Non ha infatti chiesto
– lo si ribadisce – di provare l'esistenza del rapporto di lavoro legittimante l'iscrizione a
Pag. 3 di 5 fini contributivi che aveva consentito di erogarle il trattamento pensionistico risultato indebito.
12. Ancora con il secondo motivo di gravame, ma sotto un altro profilo,
l'appellante contesta all' di non aver esplicitato le ragioni per le quali essa deve CP_1 restituire le somme percepite in buona fede.
13. Anche sotto questo profilo, però, il motivo è infondato perché – in fatto – si
è già detto che le ragioni dell'indebito si rinvengono espresse nel provvedimento negativo del comitato provinciale, là dove chiarisce che, per effetto della perdita delle annualità contributive oggetto di cancellazione, la ricorrente “non raggiunge il requisito minimo per l'ottenimento della pensione di vecchiaia”. A ciò deve aggiungersi – in diritto – che il tribunale ha ritenuto inapplicabile la disciplina ostativa alla ripetibilità dell'indebito previdenziale che è dettata dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991. In particolare, il tribunale ha ritenuto che l'insussistenza dell'errore imputabile all'ente erogatore renderebbe comunque irrilevante l'eventuale mancanza di dolo dell'accipiens2; mancanza di dolo che, del resto, nella specie ha comunque escluso. E tali condivisibili argomentazioni non trovano, nell'atto di appello, alcuna specifica censura.
14. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite.
15. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la parte soccombente, che non
è stata condannata a rifonderle, non può dolersi della decisione di compensare le spese processuali che l'art. 91 c.p.c. vieta di porre a carico della parte vittoriosa3.
16. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Pag. 4 di 5 17. Le spese del presente grado seguono la soccombenza perché: a) non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, per tali dovendosi intendere quelle circostanze imprevedibili ed incerte non imputabili al soccombente che, nella specie, non vengo in rilievo ai fini del decidere4; b) negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese in favore dei non abbienti.
18. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 17.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1656/23, pubblicata in data 17.10.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 17417/2016: “In materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione”. 2 Cass. 5984/2022: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l del Lavoro)”. CP_4 3 Cass. 41/1975: “L'art 91 cod. proc. civ., collegando la condanna al rimborso alle spese con la soccombenza, vieta che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa …”. 4 Cass. 3977/2020: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. …”.