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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2024, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del giorno
11.6.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6879/2021 vertente
TRA
nato il [...] a , rapp/to e difeso dall'avv. Fiorella Parte_1 Pt_2
D'Angiolillo e presso il suo studio in Piedimonte Matese (CE), alla via G. Matteotti è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti CP_1
in atti, dagli avv.ti Ida Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, con cui elett. dom. in
Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato in data 12.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato, in data 20.5.2021, domanda alla commissione medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 nonché gli altri benefici fiscali e lavorativi previsti;
che tale commissione, nella seduta del 23.7.2021, gli riconosceva una percentuale di invalidità nella misura del 55%.
1 Sulla base di tali premesse, adiva il giudice del lavoro al fine di sentir accertare l'invalidità civile dell'istante in misura superiore al 74%. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e nel merito resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Disposta consulenza tecnica medico – legale, all'odierna udienza, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda diretta all'accertamento dello status di invalido in misura non inferiore al 74% ai fini della contribuzione figurativa è ammissibile nonché fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' resistente. CP_2
Al riguardo si osserva che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme ordinarie, in quanto l'ATP ex art. 445 bis c.p.c. si riferisce alle controversie in tema di invalidità espressamente richiamate nel 1° comma della norma, ovvero le controversie di assistenza relative alla invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e quelle di previdenza concernenti la pensione di inabilità ed assegno di invalidità (ai sensi della legge
222/84).
Nel caso che ci occupa, invece, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente fattuale in senso logico) per fare valere la pretesa di accredito contributivo figurativo, da cui discende l'interesse del ricorrente all'accertamento del suo status.
Va invece sottolineato che, in assenza di specifiche allegazioni in ordine agli ulteriori benefici fiscali e lavorativi indicati in ricorso, non è possibile ritenere sussistente alcun concreto interesse ad agire del ricorrente all'accertamento dello status di invalido civile, sicché la domanda così genericamente formulata si configura quale mero accertamento del requisito sanitario ed è in parte qua inammissibile.
Ciò posto, così limitato l'oggetto del presente giudizio, va osservato quanto segue.
L'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
2 norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 di-cembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
In base all'art. 80 comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che integralmente si richiama (cfr.
Cassazione 9960/2005) nell'ambito di applicazione della normativa rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%
(ex art. 2 della legge 303.1971, n. 118 e art. 9 del d.lgs., 23.11.1988, n. 509); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1978, n. 834 e successive modificazioni
CP_ (cfr. circolare n. 29 del 30.1.2002).
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
3 Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
Ai fini del decidere si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. 9960/2005) secondo la quale dalla normativa in questione possono ricavarsi i seguenti corollari: a) poichè la maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
b) a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto.
Venendo alla fattispecie in esame, il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, dell'esame praticato e dei risultati degli accertamenti specialistici acquisiti, ha accertato ed evidenziato che il ricorrente è affetto dalle infermità - elencate nella relazione, qui da intendersi integralmente trascritta - che ne hanno determinato una invalidità del 75% dal settembre 2022.
Le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Considerato che, come risulta dalla documentazione versata in giudizio, risulta che il ricorrente è lavoratore dipendente ed alla data del settembre 2022 svolgeva attività lavorativa, la domanda va accolta.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso.
CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 a) in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 75% con decorrenza da settembre 2022 ai fini del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, 3 comma, L. n. 388/2000;
b) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2024
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del giorno
11.6.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6879/2021 vertente
TRA
nato il [...] a , rapp/to e difeso dall'avv. Fiorella Parte_1 Pt_2
D'Angiolillo e presso il suo studio in Piedimonte Matese (CE), alla via G. Matteotti è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti CP_1
in atti, dagli avv.ti Ida Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, con cui elett. dom. in
Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato in data 12.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato, in data 20.5.2021, domanda alla commissione medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 nonché gli altri benefici fiscali e lavorativi previsti;
che tale commissione, nella seduta del 23.7.2021, gli riconosceva una percentuale di invalidità nella misura del 55%.
1 Sulla base di tali premesse, adiva il giudice del lavoro al fine di sentir accertare l'invalidità civile dell'istante in misura superiore al 74%. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e nel merito resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Disposta consulenza tecnica medico – legale, all'odierna udienza, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda diretta all'accertamento dello status di invalido in misura non inferiore al 74% ai fini della contribuzione figurativa è ammissibile nonché fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' resistente. CP_2
Al riguardo si osserva che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme ordinarie, in quanto l'ATP ex art. 445 bis c.p.c. si riferisce alle controversie in tema di invalidità espressamente richiamate nel 1° comma della norma, ovvero le controversie di assistenza relative alla invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e quelle di previdenza concernenti la pensione di inabilità ed assegno di invalidità (ai sensi della legge
222/84).
Nel caso che ci occupa, invece, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente fattuale in senso logico) per fare valere la pretesa di accredito contributivo figurativo, da cui discende l'interesse del ricorrente all'accertamento del suo status.
Va invece sottolineato che, in assenza di specifiche allegazioni in ordine agli ulteriori benefici fiscali e lavorativi indicati in ricorso, non è possibile ritenere sussistente alcun concreto interesse ad agire del ricorrente all'accertamento dello status di invalido civile, sicché la domanda così genericamente formulata si configura quale mero accertamento del requisito sanitario ed è in parte qua inammissibile.
Ciò posto, così limitato l'oggetto del presente giudizio, va osservato quanto segue.
L'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
2 norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 di-cembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
In base all'art. 80 comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che integralmente si richiama (cfr.
Cassazione 9960/2005) nell'ambito di applicazione della normativa rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%
(ex art. 2 della legge 303.1971, n. 118 e art. 9 del d.lgs., 23.11.1988, n. 509); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1978, n. 834 e successive modificazioni
CP_ (cfr. circolare n. 29 del 30.1.2002).
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
3 Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
Ai fini del decidere si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. 9960/2005) secondo la quale dalla normativa in questione possono ricavarsi i seguenti corollari: a) poichè la maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
b) a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto.
Venendo alla fattispecie in esame, il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, dell'esame praticato e dei risultati degli accertamenti specialistici acquisiti, ha accertato ed evidenziato che il ricorrente è affetto dalle infermità - elencate nella relazione, qui da intendersi integralmente trascritta - che ne hanno determinato una invalidità del 75% dal settembre 2022.
Le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Considerato che, come risulta dalla documentazione versata in giudizio, risulta che il ricorrente è lavoratore dipendente ed alla data del settembre 2022 svolgeva attività lavorativa, la domanda va accolta.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso.
CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 a) in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 75% con decorrenza da settembre 2022 ai fini del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, 3 comma, L. n. 388/2000;
b) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2024
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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