Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 2298/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
17.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2298/2022, avente ad oggetto: pensione - ricostituzione
TRA
nata a nato a [...] il [...]-CF: Parte_1
residente in [...], rappresentato e C.F._1 difesa dall' Avv. Donatella Attanasio e domiciliato presso il suo studio sito in San Lucido alla Via
Pollella n.169 come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 19.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato ininterrottamente come autoferrotranviere dal 31.12.1972 alle dipendenze, dapprima della
[...]
e successivamente alle dipendenze della con CP_2 Controparte_3 cessazione dell'attività lavorativa il 31.12.2010 per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità; di essere sempre stato iscritto al fondo speciale Autoferrotramvieri come CP_ da estratto conto emesso dall' allegato;
che in data 17.12.2010 presentava domanda di pensione anticipata con la precisazione che lo stesso era iscritto al Fondo Speciale Autoferrotranvieri con categoria ET;
che in data 01.11.2011 l' procedeva alla liquidazione della pensione che veniva CP_4
però liquidata come Cat. VO, anziché come categoria ET, come previsto per gli iscritti al Fondo
Speciale Autoferrotranvieri, per cui il sig. riceveva una pensione quantitativamente Pt_1
inferiore rispetto a quanto liquidato ad altri colleghi di lavoro che avevano correttamente ottenuto la liquidazione nel Fondo Speciale Autoferrotranvieri – Cat. ET;
che in data 27.10.2021, il sig. CP_ per il tramite del patronato presentava all' domanda di ricostituzione della pensione Pt_1
per motivi contributivi, la quale con comunicazione del 04.11.2021 veniva respinta per il seguente motivo: “ la contribuzione è stata trasferita nel fondo ago su espressa richiesta del signore”; che egli CP_ in data 12.03.2022, sempre per il tramite del padronato ripresentava all' una nuova domanda di ricostituzione della pensione, la quale anche quest'ultima veniva respinta in data 04.05.2022 con la seguente motivazione “ Reiezione per motivi amministrativi”; che avverso i suddetti provvedimenti, inoltrava in data 02.09.2022 ricorso amministrativo, il quale con delibera n. 2231863 del 29.11.2022 veniva respinto con la seguente motivazione “in data 17/12/2010 il ricorrente presentava domanda CP_ di pensione anticipata c/o la sede di Cosenza con protocollo 2500.07/12/2010.0187634 chiedendo la liquidazione della pensione nel fondo AGO.”; che il sig. non ha chiesto Pt_1
nessun trasferimento della contribuzione nel fondo Ago, ma di fatto il trasferimento della contribuzione è avvenuto d'ufficio in virtù della soppressione del Fondo speciale autoferrotranvieri a partire dal 01.01.1996, giusto quanto disposto nel citato art. 1 del D.lgs 414/96, ma a prescindere dal trasferimento, la liquidazione della pensione, in virtù di quanto disposto nell'art 3 del D.lgs 414/96, doveva comunque essere calcolato secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto “Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità nel Fondo Speciale Autoferrotramvieri con categoria ET con la decorrenza dal 01.11.2011 o quella diversa che risulterà di giustizia, con ogni
CP_ conseguenza di legge, per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a riliquidare la pensione di anzianità nel Fondo Speciale Autoferrotranvieri ed a corrispondere al ricorrente la differenza tra l'entità dei ratei corrisposti in passato e quella cui aveva diritto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge su ogni singolo rateo dalla maturazione al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza dalla proposizione dell'azione ai CP_4 sensi dell'art.47 D.P.R. n° 639/1970, la carenza di interesse ad agire in assenza di prova del superiore importo di pensione che avrebbe percepito in caso di liquidazione della pensione come cat. ET e, nel merito, l'infondatezza della domanda, avendo l'Istituto operato in stretta aderenza a quanto espressamente richiesto dallo stesso ricorrente, con domanda amministrativa del 07 dicembre 2010 e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, nonché degli importi arretrati reclamati.
All'esito dell'istruttoria documentale la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e successive modifiche.
Sul punto occorre richiamare la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12720/2009, secondo cui “La decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47 non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'
[...]
sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne CP_5
abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale". Tale statuizione si fonda sul rilievo per cui un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell'assicurato impone l'adesione all'indirizzo giurisprudenziale dell'unitarietà del termine di decadenza e, conseguentemente, della non configurabilità di una doppia decadenza nel caso in cui a fronte del riconoscimento di una prestazione se ne chieda successivamente un adeguamento (cfr. Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491 cit., e negli stessi sensi: Cass. 7 luglio 2004 n. 12516) o ancora in tutti quei casi in si sia in presenza di una componente di una prestazione già riconosciuta (cfr.: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209). Ne consegue l'illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza sostanziale che, giustificata dalla stessa finalità, si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto. Né può trascurarsi la considerazione che una diversa opinione legittimerebbe una ingiustificata dilatabilità dei tempi per il riconoscimento di una prestazione previdenziale, perché una condotta dell'istituto - non importa se derivante da una errata interpretazione della normativa legale o da errori di calcolo o da qualsiasi altra ragione - finirebbe per incidere con lo "spezzettamento" di un diritto unitario (e, conseguentemente, con il disconoscimento di una sua componente) su detti tempi, stante lo stretto collegamento dei termini attraverso i quali è cadenzato il procedimento amministrativo D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, comma 2, ed i termini di decadenza (triennali o annuali), di cui alla stessa norma.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito nei confronti dell' al solo fine di ottenere la CP_4
riliquidazione della pensione di anzianità nel Fondo Speciale Autoferrotramvieri con categoria ET con la decorrenza dal 01.11.2011, anziché nel fondo comune AGO per il quale, invece, già percepisce i relativi ratei. Pertanto, si ricorre in questo caso in ipotesi di domanda giudiziale volta unicamente ad ottenere una componente ulteriore di una prestazione già riconosciuta e conseguentemente, per i motivi innanzi esposti, non può trovare applicazione l'istituto della decadenza dall'azione giudiziale citato.
§ 3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
L' , infatti, ha dedotto e provato di aver operato una corretta liquidazione del trattamento CP_4
pensionistico, in stretta aderenza a quanto espressamente richiesto dallo stesso ricorrente, con domanda amministrativa del 07 dicembre 2010 (cfr. doc. all. 4 fascicolo ), nella quale oltre ad CP_4 essere barrata la casella “lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria” è anche precisato a penna “si chiede la liquidazione nel OBG”. È stato, dunque, lo stesso ricorrente a richiedere liquidazione nel fondo OBG e l'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente evidenzia la presenza di contribuzione AGO ordinaria (cfr. intestazione Estratto conto previdenziale
– Regime generale). Inoltre, anche il Patronato che ha curato la domanda amministrativa per conto del ricorrente, nella nota di accompagnamento del 17 gennaio 2011, ha dichiarato testualmente di Parte
“rimanere in attesa di liquidazione fondo comune ” (cfr. doc. all. n. 4 fascicolo ), CP_4 ribadendo, quindi, le modalità di liquidazione già indicate e pedissequamente seguite dall'
[...]
. CP_6
Né parte ricorrente, a fronte delle eccezioni in tal senso sollevate dall' , ha fornito la prova di CP_4
aver mai formalizzato diversa domanda amministrativa relativa al fondo ET come preteso in questa sede.
Da quanto innanzi esposto consegue che il ricorso è infondato e va respinto.
§ 4. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 20.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso