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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSA Parte_1 CodiceFiscale_1 ANGELA STEFFENINI e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCA Parte_2 CodiceFiscale_2 CECCHINI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Caravaggio (BG) in data 25.08.2007 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, anno 2007), e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato l'[...]), e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4 con collocazione degli stessi presso la madre Sig.ra e conseguente assegnazione a Parte_1 quest'ultima della casa familiare sita in Tavazzano con AV (LO), Via Giuseppe Dossetti n. 8/C;
4) Il signor Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 400,00 mensili, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre Sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo pagina 1 di 4 del Tribunale di Milano (tra le quali, fino al 30/6/2026, saranno da ricomprendersi i costi del post- scuola e la retta della scuola materna mentre l'eventuale iscrizione al pre-scuola sarà a totale carico della signora ); Pt_1
5) L'assegno unico e universale per i due figli di cui al D.Lgs. 230/2021 verrà ripartito in due quote uguali fra ciascun genitore;
6) Il Sig. potrà tenere con sé i figli due volte la settimana, preferibilmente il martedì Parte_2 ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 21,30 nonché, a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla 22,00 della domenica. I figli trascorreranno le festività (comprese quelle natalizie e pasquali) ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, durante le feste di Pasqua i figli staranno con un genitore dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore i restanti giorni di vacanza, mentre, durante le festività natalizie i minori staranno dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Tutte le ricorrenze (compleanni, comunioni ecc.) dovranno essere organizzate facendo in modo che entrambi i genitori possano partecipare, a meno di impedimenti oggettivi che non ne consentano la presenza contemporanea.
7) Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
Pt_1
8) La frequentazione dei figli con eventuali nuovi partner dei genitori dovrà avvenire in maniera graduale e comunque non potrà avvenire fino a quando quest'ultimi non avranno una relazione equilibrata e stabile con il proprio partner. Allo stesso modo un'eventuale convivenza della madre collocataria dovrà essere valutata e procrastinata fino a quando non ci sia un rapporto sufficientemente consolidato tra i figli ed il nuovo partner, diversamente gli accordi in ordine al collocamento dei figli ed al loro mantenimento potranno essere rivisti;
9) A definizione di ogni aspetto patrimoniale tra i coniugi il GN , si impegna ed Parte_2 obbliga a trasferire alla GNa , entro e non oltre il 30.09.2025 e salvo diversa Parte_1 disponibilità del notaio che verrà indicato dalla parte acquirente, la propria quota di proprietà, pari a 1/2 (un mezzo), della casa coniugale sita in Tavazzano con AV n. 8/C, consistente in:
- appartamento posto al piano terra composto da tre locali oltre cucina e servizi con annessi cantina al piano interrato ed area esclusiva pertinenziale, il tutto censito nel Nuovo Catasto posto in Tavazzano con AV (Lo), Via Dossetti n. 8/c e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 489, sub. 36, Via Giuseppe Dossetti n. 8/C – piani T-S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, euro 480,30
- box ad uso autorimessa, pertinenziale all'appartamento suindicato, posto al piano interrato censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Tavazzano con AV come segue: foglio 7, mappale 489, sub. 136, Via Giuseppe Dossetti n. 6, piano S1 categoria C/6, classe 2, mq. 16, rendita catastale euro 42,14 Nella cessione saranno ricompresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e passive. Il tutto come acquistato dalla parte cedente con atto di compravendita immobiliare stipulato in data 27/7/2010, Notaio Dott.ssa , n. 45315 rep. n. 23978 racc, registrato a Lodi in data Persona_5
4/8/2010 al n. 6241 serie 1T. A fronte della cessione della quota della casa coniugale alla moglie quest'ultima si accollerà la quota restante del mutuo contratto da entrambi i coniugi con la in data 10/5/2011, Controparte_1 mediante “Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e surrogazione nel credito e nelle pagina 2 di 4 garanzie precedenti” a rogito Dott. , Notaio in Lodi, repertorio n. 189033/21452. La Persona_6
GNa si impegna ad attivarsi al fine di procurare l'assenso dell'istituto di credito mutuante Pt_1 all'effetto liberatorio a favore del signor , fatta salva quindi qualsiasi causa dipendente dalla Pt_2 volontà di terzi;
10) Nell'eventualità in cui la signora dovesse vendere l'immobile di cui sopra, la stessa dovrà Pt_1 corrispondere al GN la somma di Euro 50,000,00 nel caso di vendita al prezzo pari o superiore Pt_2 ad € 200.000,00. Qualora il prezzo di vendita risultasse inferiore ad Euro 200.000,00, la somma da riconoscere al signor (come sopra fissata in € 50,000,00) diminuirà proporzionalmente rispetto Pt_2 alla percentuale di riduzione del prezzo di vendita (ad esempio: prezzo di vendita € 190.000 = somma da versare € 47.500);
11) Il GN si impegna a lasciare l'abitazione coniugale, spostando altresì la residenza Parte_2
e liberando l'immobile dalle proprie cose, entro e non oltre il 30 settembre 2025 e, nel frattempo, continuerà a contribuire al pagamento di quanto dovuto per le utenze e alle altre spese legate alla gestione dell'unità immobiliare;
12) Il signor si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Citroen C3 tg Parte_2
EB432NW alla signora , la quale provvederà al passaggio di cui sopra a proprie spese;
Parte_1
13) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 9.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Caravaggio (BG) in data 25.08.2007 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravaggio (BG), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSA Parte_1 CodiceFiscale_1 ANGELA STEFFENINI e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCA Parte_2 CodiceFiscale_2 CECCHINI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Caravaggio (BG) in data 25.08.2007 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, anno 2007), e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato l'[...]), e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4 con collocazione degli stessi presso la madre Sig.ra e conseguente assegnazione a Parte_1 quest'ultima della casa familiare sita in Tavazzano con AV (LO), Via Giuseppe Dossetti n. 8/C;
4) Il signor Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 400,00 mensili, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre Sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo pagina 1 di 4 del Tribunale di Milano (tra le quali, fino al 30/6/2026, saranno da ricomprendersi i costi del post- scuola e la retta della scuola materna mentre l'eventuale iscrizione al pre-scuola sarà a totale carico della signora ); Pt_1
5) L'assegno unico e universale per i due figli di cui al D.Lgs. 230/2021 verrà ripartito in due quote uguali fra ciascun genitore;
6) Il Sig. potrà tenere con sé i figli due volte la settimana, preferibilmente il martedì Parte_2 ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle 21,30 nonché, a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla 22,00 della domenica. I figli trascorreranno le festività (comprese quelle natalizie e pasquali) ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, durante le feste di Pasqua i figli staranno con un genitore dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore i restanti giorni di vacanza, mentre, durante le festività natalizie i minori staranno dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Tutte le ricorrenze (compleanni, comunioni ecc.) dovranno essere organizzate facendo in modo che entrambi i genitori possano partecipare, a meno di impedimenti oggettivi che non ne consentano la presenza contemporanea.
7) Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
Pt_1
8) La frequentazione dei figli con eventuali nuovi partner dei genitori dovrà avvenire in maniera graduale e comunque non potrà avvenire fino a quando quest'ultimi non avranno una relazione equilibrata e stabile con il proprio partner. Allo stesso modo un'eventuale convivenza della madre collocataria dovrà essere valutata e procrastinata fino a quando non ci sia un rapporto sufficientemente consolidato tra i figli ed il nuovo partner, diversamente gli accordi in ordine al collocamento dei figli ed al loro mantenimento potranno essere rivisti;
9) A definizione di ogni aspetto patrimoniale tra i coniugi il GN , si impegna ed Parte_2 obbliga a trasferire alla GNa , entro e non oltre il 30.09.2025 e salvo diversa Parte_1 disponibilità del notaio che verrà indicato dalla parte acquirente, la propria quota di proprietà, pari a 1/2 (un mezzo), della casa coniugale sita in Tavazzano con AV n. 8/C, consistente in:
- appartamento posto al piano terra composto da tre locali oltre cucina e servizi con annessi cantina al piano interrato ed area esclusiva pertinenziale, il tutto censito nel Nuovo Catasto posto in Tavazzano con AV (Lo), Via Dossetti n. 8/c e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 489, sub. 36, Via Giuseppe Dossetti n. 8/C – piani T-S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, euro 480,30
- box ad uso autorimessa, pertinenziale all'appartamento suindicato, posto al piano interrato censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Tavazzano con AV come segue: foglio 7, mappale 489, sub. 136, Via Giuseppe Dossetti n. 6, piano S1 categoria C/6, classe 2, mq. 16, rendita catastale euro 42,14 Nella cessione saranno ricompresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e passive. Il tutto come acquistato dalla parte cedente con atto di compravendita immobiliare stipulato in data 27/7/2010, Notaio Dott.ssa , n. 45315 rep. n. 23978 racc, registrato a Lodi in data Persona_5
4/8/2010 al n. 6241 serie 1T. A fronte della cessione della quota della casa coniugale alla moglie quest'ultima si accollerà la quota restante del mutuo contratto da entrambi i coniugi con la in data 10/5/2011, Controparte_1 mediante “Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e surrogazione nel credito e nelle pagina 2 di 4 garanzie precedenti” a rogito Dott. , Notaio in Lodi, repertorio n. 189033/21452. La Persona_6
GNa si impegna ad attivarsi al fine di procurare l'assenso dell'istituto di credito mutuante Pt_1 all'effetto liberatorio a favore del signor , fatta salva quindi qualsiasi causa dipendente dalla Pt_2 volontà di terzi;
10) Nell'eventualità in cui la signora dovesse vendere l'immobile di cui sopra, la stessa dovrà Pt_1 corrispondere al GN la somma di Euro 50,000,00 nel caso di vendita al prezzo pari o superiore Pt_2 ad € 200.000,00. Qualora il prezzo di vendita risultasse inferiore ad Euro 200.000,00, la somma da riconoscere al signor (come sopra fissata in € 50,000,00) diminuirà proporzionalmente rispetto Pt_2 alla percentuale di riduzione del prezzo di vendita (ad esempio: prezzo di vendita € 190.000 = somma da versare € 47.500);
11) Il GN si impegna a lasciare l'abitazione coniugale, spostando altresì la residenza Parte_2
e liberando l'immobile dalle proprie cose, entro e non oltre il 30 settembre 2025 e, nel frattempo, continuerà a contribuire al pagamento di quanto dovuto per le utenze e alle altre spese legate alla gestione dell'unità immobiliare;
12) Il signor si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Citroen C3 tg Parte_2
EB432NW alla signora , la quale provvederà al passaggio di cui sopra a proprie spese;
Parte_1
13) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 9.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Caravaggio (BG) in data 25.08.2007 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravaggio (BG), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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