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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1957/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Simona Balzarini
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Simona Balzarini
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 9.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 235/2024, pubblicata in data 16.10.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 16.4.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 19.5.2025 presente in atti.
Con successive note depositate il 9.5.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
il figlio minorenne avrà come residenza quella della madre e presso la stessa sarà Per_1
collocato. I SIg. e eserciteranno in modo condiviso la responsabilità Pt_1 Parte_2
genitoriale assumendo uguali poteri e obblighi nello sviluppo e nella crescita educativa del figlio sempre avendo come fine il superiore interesse del minore;
Il SI. verserà quale contributo al mantenimento per il figlio € 250,00 mensili, Parte_2
somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Milano rinunciando altresì all'assegno unico a favore della SI.ra ; Parte_1
I coniugi danno atto di aver definito tutti i rapporti di natura patrimoniale così come indicato nelle condizioni di separazione e di non avere più nulla a che pretendere.
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in LL ES ed IT (CR) in data 4.5.2008 (atto trascritto nei Parte_2
registri del predetto Comune al N.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2008);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL ES ed IT (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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