TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24865 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliati in Roma, alla via CP_1
Flaminia n. 334, presso lo studio degli Avv.ti dell'Avv.
EL IT, (PEC:
e dall'Avv. Email_1
NG IT, (PEC: che la Email_2 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata a Roma Controparte_2 in Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio degli Avv.ti
MA TE (PEC: 2
e Bernardino Email_3
TE (PEC: che la rappresentano e Email_4 difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di nuovo difensore.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 22502/2021 di pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, per compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.09.2021 al Tribunale di Roma, chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 22502/2021, notificato in data 17.02.2022, nei confronti di , Parte_1 intimante il pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, a titolo di compenso per le attività professionali svolte nell'ambito del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 13.05.2018 ed avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direttore artistico, di programmazione e di realizzazione della manifestazione
“FIESTA – FESTIVAL DEL CINEMA ITALO_SPAGNOLO” per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 3
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2022, Pt_1 proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data
29.03.2022 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “in via preliminare, previa identificazione del soggetto legittimato passivo del Decreto Ingiuntivo n.
22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, nel soggetto
, accertare Parte_1
l'errore materiale dell'identificazione del Presidente della stessa , in proprio, quale soggetto ingiunto;
in Parte_1 via principale, revocare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo n. 22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, notificato in data 17.02.2021, accertando che nulla è dovuto
a parte opposta a qualsiasi titolo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, senza inversione alcuna dell'onere della prova, l'accertamento delle situazioni di fatto e di diritto del rapporto di cui è causa. In ogni caso, con vittoria di competenze spese e onorari”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere l'opposizione
e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nell'impugnata e delegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere 4
l'opposizione e confermare in sua parte il decreto ingiuntivo opposto”.
Instaurato il contraddittorio e ritenuto di accogliere l'istanza di anticipazione della prima udienza presentata da parte opposta, il Giudice fissava l'udienza al 12.10.2022, in modalità cartolare.
All'udienza del 12.10.2022, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 22.02.2023, in trattazione scritta.
Nelle more, con PEC del 01.12.2022, parte opposta revocava il proprio difensore, l'Avv. RN LE, e nominava l'Avv. Bernardino TE.
Con provvedimento del 23.02.2023, il Giudice fissava l'udienza del 09.05.2023, da svolgersi alla presenza delle parti.
All'udienza del 09.05.2023, parte opponente insisteva nell'eccezione di nullità di tutti gli atti processuali formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 e nelle note depositate in occasione dell'udienza del 22.02.2023, per difetto assoluto dello ius postulandi e inesistenza della procura alle liti del precedente difensore di parte opposta in quanto sprovvisto del relativo titolo abilitativo. il Giudice, pertanto, disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria di ogni informazione attinente al titolo professionale del predetto difensore presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e presso il Consiglio Nazionale Forense, rinviando all'udienza del 04.07.23 5
All'udienza del 04.07.2023, il Giudice disponeva l'inserimento nel fascicolo telematico della nota dell'11.05.2023 dell'Ordine degli Avvocati di NT IA
AP ET e disponeva che la cancelleria sollecitasse la risposta del Consiglio Nazionale Forense, rinviando all'udienza del 26.09.2023.
All'udienza del 26.09.2023, il Giudice, rilevato che nonostante la mail inoltrata in data 10.7.2023 dalla cancelleria all'indirizzo PEC del , Controparte_3 non era pervenuta alcuna risposta in relazione al quesito sottoposto e ritenuto di riservare ogni provvedimento in merito a detta inadempienza anche in ragione del conseguente dilatarsi dei tempi della decisione, ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al di Controparte_3 provvedere con la massima sollecitudine a quanto richiesto e autorizzava altresì i procuratori delle parti a reperire detta risposta anche autonomamente, rinviando all'udienza del
12.12.2023.
All'udienza del 12.12.2023, il Giudice, rilevato che il
, sebbene sollecitato diverse Controparte_3 volte, non aveva mai fornito risposta, disponeva la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della
, rinviando all'udienza del 19.03.2024 e Parte_2 mandando alla cancelleria di trasmettere il relativo verbale al
. Controparte_3
All'udienza del 19.03.2024, il Giudice autorizzava i procuratori delle parti ad acquisire autonomamente tutte le 6
informazioni attinenti al titolo del difensore e rinviava all'udienza dell'11.06.2024.
Nelle more, con procura alle liti depositata in calce alla comparsa di nuovo difensore del 09.06.2024, parte opposta nominava l'Avv. MA TE, che la rappresentava e difendeva congiuntamente e disgiuntamente al già nominato difensore, Avv. Bernardino TE.
All'udienza dell'11.06.2024, rilevato che, in seguito ad innumerevoli tentativi, non si era ottenuta alcuna risposta da parte del , il Giudice disponeva Controparte_3 che la cancelleria provvedesse a trasmettere il relativo verbale al e all'Ordine degli Controparte_3
Avvocati di Roma affinché quest'ultimo potesse attivarsi presso il Nazionale al fine di ottenere una CP_3 CP_3 attestazione di ogni informazione attinente al titolo professionale del difensore, fissando l'udienza del
17.09.2024 per l'ulteriore corso.
All'udienza del 17.09.2024, rilevato che con risposta del 15.7.2024 il dava atto che il Controparte_3 difensore non era risultato iscritto nell'Albo Speciale degli
Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori ma che, tuttavia, si rendeva necessario ottenere informazioni sullo storico di detto professionista e, in particolare, sul periodo dall'01.09.2021 al 30.12.2021, il Giudice mandava alla cancelleria di comunicare il provvedimento al
[...]
affinché questo fornisse le informazioni Controparte_3 7
richieste o, in difetto, affinché indicasse l'organo in possesso delle stesse, rinviando all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2021, CP_2
, con il ministero del proprio difensore, l'Avv.
[...]
RN LE, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 22502/2021 nei confronti del Presidente dell'
[...]
, in persona della dott.sa Parte_1 [...]
e del legale rappresentante pro tempore, CP_1 intimante il pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, di cui: € 20.000,00 quale corrispettivo contrattuale per l'attività di consulenza e direzione artistica ed € 5.171,52 a titolo di rimborso spese analitiche anticipate dalla nella realizzazione del CP_2
Festival.
In particolare, parte opposta assumeva, per quanto di interesse in questa sede, che in data 13.05.2018 le parti avevano stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale, con durata dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31.12.2020, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direttore artistico e di responsabile della programmazione e della realizzazione della manifestazione
“ ”, per gli Parte_3 anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 8
All'articolo 4 “Compenso e spese vive” del predetto contratto, si prevedeva la corresponsione, da parte dell'Associazione ed in favore della professionista, della somma di € 20.000,00, oltre il rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, se dovute e dettagliate da ricevute di spesa e purché sostenute a fronte di un massimo di 90 giornate lavorative.
Inoltre, all'articolo 6, si prevedeva che la corresponsione del compenso e delle spese vive sarebbe avvenuta solo a seguito dell'erogazione, da parte del Mibact
– DG Cinema, del contributo previsto per la manifestazione.
Ciò premesso, parte opposta, allegando l'inadempimento di controparte che ometteva di corrispondere le spettanze di cui al summenzionato testo contrattuale, azionava il giudizio monitorio con il ministero dell'avv. RN LE ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 22502/2021.
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2022,
e proponevano opposizione con Pt_1 Controparte_1 atto di citazione notificato in data 29.03.2022.
Le parti opponenti, con atto di citazione, assumevano quanto segue:
1. In primo luogo, si eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte, in quanto sfornita di adeguata base contrattuale. In particolare, parte opponente rilevava che il contratto azionato risultava illogico, incompleto nonché privo di sottoscrizione e, all'uopo, ne disconosceva la scrittura. Inoltre, eccepiva la mancanza di prova documentale in ordine alle spese 9
sopportate da parte opposta e richieste a rimborso, nonché l'inidoneità della ricevuta prodotta in giudizio quale prova documentale delle avverse pretese, anche ai fini del giudizio monitorio, e l'inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione sospensiva dell'erogazione dei contributi pubblici prevista in contratto ai fini della corresponsione delle somme alla
CP_2
2. Eccepiva, altresì, l'irregolarità del ricorso e della relativa notifica, per avere parte opposta irritualmente depositato il ricorso monitorio mediante file scansionato, in luogo del documento telematico nativo richiesto dalla disciplina di rito, ed aver notificato gli atti via PEC all'associazione che, tuttavia, risultava priva di domicilio digitale.
3. Inoltre, contestava la confusa identificazione del soggetto ingiunto, nel ricorso introduttivo, prima, e nel decreto ingiuntivo, poi, individuato nel “Presidente dell' in persona Parte_1 della dott. e del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore” rilevando, altresì, la carenza di legittimazione passiva di per carenza della prova Controparte_1 dell'aver agito in nome e per conto dell' , Parte_1 come invece richiesto dall'art. 38 c.c.
4. Da ultimo, parte opponente contestava la decorrenza degli interessi moratori, richiesti da pare avversa dalle singole scadenze, che andrebbero più correttamente 10
computati dal momento di avveramento della condizione e sino al saldo.
Si costituiva in giudizio l'opposta in data 20.05.2022, con il ministero dell'Avv. RN LE, tramite comparsa di costituzione e risposta mediante la quale contestava tutto quanto sostenuto ed allegato da parte opponente.
In particolare, parte opposta rilevava:
1. In primo luogo, che il contratto posto a fondamento delle pretese creditorie risultava completo di tutti gli elementi essenziali ai sensi dell'art. 1325 c.c., essendo provvisto di data e sottoscrizione delle parti litiganti.
2. Inoltre, che l'opponente aveva, in più occasioni, manifestato di essere a conoscenza delle obbligazioni esistenti a suo carico, nonché la volontà di adempiervi, come emerge da plurimi elementi, quali: la richiesta di erogazione di contributi pubblici da parte del Ministero della Cultura proprio delle somme che riguardavano la prestazione di Direttore Artistico e le spese sostenute dalla le conversazioni telematiche, dalla CP_2 portata confessoria, intercorse tra le parti e versate in atti, ove l'opponente rappresentava che avrebbe provveduto ad accreditare l'importo dovuto non appena il Ministero avesse erogato i contributi già richiesti dall' , somme poi regolarmente ed Parte_1 effettivamente incassate da;
nonché il Pt_1 comunicato stampa predisposto dalla opponente che individuava la quale responsabile della CP_2 direzione e della organizzazione del Festival. 11
3. Infine, che, a fronte del principio di libertà delle forme vigente in ambito contrattuale, a nulla varrebbe il disconoscimento del documento sottoscritto e versato in atti, in quanto l'accordo negoziale potrebbe risultare, oltre che da una scrittura privata intercorsa inter partes, anche da uno scambio di corrispondenza e-mail che dimostri, nella sostanza, che il contratto esista o, comunque, che vi sia stato il conferimento di un incarico ed il suo contenuto.
Nel corso del processo, le parti precisavano le conclusioni rassegnate anche a fronte dell'eccezione, sollevata da parte opponente, di assoluta assenza dello ius postulandi del difensore di parte opposta, l'avv. RN LE, nelle more revocato, per assenza del relativo titolo abilitativo, con conseguente inesistenza della procura alle liti ed invalidità
e/o l'inammissibilità dei conseguenti atti processuali.
Allo scopo, la difesa delle parti opponenti depositava, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., PEC dell'ordine degli Avvocati di Salerno del 16.18.2023 che dava atto dell'iscrizione del predetto difensore nel registro speciale dei praticanti avvocati dal 03.11.2009 e sino al 17.01.2017, data della delibera di cancellazione ai sensi dell'art. 17, comma
10, lett. b) della L. 247/2012; risultanze, con esito negativo, della ricerca anagrafica del LE presso il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE); nonché ricerca del predetto nell'albo telematico nazionale degli avvocati censiti al C.N.F., che dava esito ugualmente negativo. 12
A fronte delle suesposte allegazioni, le parti opponenti concludevano ripostandosi a quanto richiesto con atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., demandando in particolare di “accertare l'assenza dello Ius
Postulandi del Dott. RN LE, costituitosi nel procedimento monitorio e nel presente procedimento come
Avv. RN LE del Foro di Salerno, e la conseguente inesistenza della Procura alle liti e, per l'effetto, dichiarare
l'invalidità e/o l'inammissibilità del Procedimento monitorio
RG 57718/2021, del Decreto Ingiuntivo n. 22502/2021, delle notifiche effettuate, della Comparsa di Costituzione e risposta di parte opposta, dei documenti prodotti e di ogni altro atto successivo, qualora sia stato emesso in conseguenza degli atti invalidi e inammissibili precedenti, per difetto del presupposto processuale del ministero del difensore”, nonché di dichiarare l'inammissibilità delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. depositate da parte opposta in quanto contenenti asserzioni ed istanze istruttorie in violazione del sistema di preclusioni congegnato dal codice processuale.
Di converso, parte opposta reiterava le deduzioni, conclusioni ed istanze istruttorie espletate per mezzo dei propri scritti difensivi, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle somme per l'attività professionale svolta e delle somme anticipate a titolo di spese in nome e per conto della opponente, con condanna della (in CP_1 proprio e nella qualità) a versare gli importi richiesti. 13
Quanto alle eccezioni processuali sollevate dalle parti opponenti e alla relativa produzione documentale, la difesa dell'opposta resisteva chiedendo lo stralcio della predetta produzione documentale in quanto irrituale ed esulante l'oggetto del processo, demandando altresì la condanna di parte opponente alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Nel merito, sosteneva che non si fosse raggiunta prova certa in merito alla mancata iscrizione del
LE all'Albo degli Avvocati. Ad ogni modo, parte opposta sosteneva che la tutela dell'affidamento della nelle CP_2 qualità del sedicente difensore nonché la successiva costituzione del nuovo avvocato con memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. e la circostanza che la costituzione del
LE fosse avvenuta telematicamente tramite accettazione da parte del sistema che, nel caso di soggetto non abilitato al deposito, non avrebbe permesso tale attività, sarebbero elementi tali da consentire la sanatoria, con effetto retroattivo, dell'allegato vizio della procura e la validità dei consequenziali atti processuali.
Parte opposta depositava all'uopo l'estratto dal CP_4 quale risultava l'appartenenza del LE all'ordine degli avvocati di NT IA AP ET;
PEC del 27.04.2023 del C.N.F. tramite la quale si ribadiva l'iscrizione del LE presso il consiglio dell'ordine di NT IA AP ET, nella qualità, tuttavia, di avvocato stabilito;
PEC del
31.07.2024 della segreteria dell'ordine degli avvocati di
NT IA AP ET che confermava l'iscrizione del
LE nell'elenco degli avvocati stabiliti, dal 29.10.2021 e 14
sino al 22.07.2022, data, quest'ultima, di cancellazione d'ufficio del relativo nominativo;
nota del 05.08.2024 del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno che ribadiva l'iscrizione del predetto difensore nel registro speciale dei praticanti avvocati dal 03.11.2009 e sino al 17.01.2017, data della delibera di cancellazione ai sensi dell'art. 17, comma
10, lett. b) della L. 247/2012.
Infine, parte opposta concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate con memorie ex art. 186, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
Da ultimo, in seguito a numerosi solleciti ai competenti organi forensi, venivano acquisiti al fascicolo telematico la certificazione dell'ordine degli Avvocati di NT IA AP
ET dell'11.05.2023 – tramite la quale si dava atto della presenza dell'iscrizione del LE, in data 29.10.2021, come avvocato stabilito, del relativo giuramento in data
19.11.2021 e della cancellazione d'ufficio in data 22.07.2022
– e la comunicazione pec da parte del C.N.F. presso il del 15.07.2024 attestante l'assenza Controparte_5 di iscrizione del predetto difensore nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, dandosi tuttavia atto dell'iscrizione del LE presso l'ordine degli avvocati di NT IA AP ET in qualità di avvocato stabilito.
Ciò posto in punto di fatto, in via preliminare deve essere valutata l'eccezione sollevata, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e reiterata nei successivi scritti difensivi, da parte opponente in merito alla dedotta 15
inesistenza della procura alle liti e della consequenziale assenza dello ius postulandi in capo all'originario difensore di parte opposta, l'avv. RN LE.
L'eccezione, che investe una questione processuale di portata assorbente, è fondata.
Sul punto deve, in primo luogo, disattendersi l'istanza, formulata da parte opposta, di inammissibilità della relativa eccezione nonché della produzione documentale correlata.
Ed invero, il rilievo di parte opponente, lungi dal qualificarsi come irrituale o esulare dall'oggetto del processo, attiene all'esistenza di un presupposto processuale, quale è quello della rappresentanza tecnica in giudizio, ossia uno dei requisiti anteriori al processo che ne condizionano l'attitudine a pervenire ad una decisione di merito.
L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso ingiuntivo, poi, comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass., n. 4780/2013).
Ebbene, a fronte della eccezione in ordine alla esistenza del presupposto processuale, che può essere sollevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio, la relativa sussistenza deve essere comprovata da parte del soggetto che agisce in 16
giudizio (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., data ud. 26/02/2020,
19/08/2020, n. 17317) che si identifica, nel processo monitorio, nella parte opposta, in quanto attrice in senso sostanziale.
Pertanto, l'eccezione di carenza dello ius postulandi deve qualificarsi conferente all'oggetto del processo e tempestiva, in quanto rilevabile in ogni stato e grado del processo e, comunque, sollevata dalla parte opponente nella prima difesa utile successiva alla conoscenza del vizio del presupposto processuale.
Quanto al richiesto “stralcio” della produzione documentale di parte opponente, deve preliminarmente darsi atto che, in relazione alle prove precostituite, la cui ammissibilità si riduce alla tempestività e ritualità della loro allegazione in atti, non se ne può disporre lo “stralcio” in sede civile, come sostenuto dalla parte – istituto sconosciuto dal codice di rito che prevede il diverso strumento della utilizzabilità degli atti – ma eventualmente può solo darsi atto della loro inutilizzabilità ai fini della decisione.
Nel caso di specie, tuttavia, la produzione documentale deve qualificarsi rituale in quanto avente ad oggetto documenti sopravvenuti che, per costante indirizzo giurisprudenziale, sono producibili una volta che vengono ad esistenza, purché nella prima occasione difensiva successiva alla loro genesi (Tribunale di Bologna, Sentenza n.
2748/2022 del 04.11.2022).
Tutto ciò premesso, deve darsi atto che nell'ambito della trattazione della causa, istruita documentalmente, è emerso 17
che il LE non risultava abilitato alla difesa tecnica in giudizio in quanto sprovvisto del relativo ius postulandi tanto nel momento in cui gli veniva rilasciata la procura alle liti in data 21.09.2021 e sottoscriveva e depositava il relativo ricorso per decreto ingiuntivo del 29.09.2021, quanto in quello di costituzione nel giudizio a cognizione piena con la comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2022.
Ed invero, dai riscontri del C.N.F. e dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Salerno e di NT IA AP ET, nonché dagli esiti delle ricerche effettuate presso i registri
REGINDE e , depositati in atti, è emerso che il CP_4
LE, nel periodo dal 21.09.2021, data di conferimento dell'incarico professionale tramite rilascio della procura alle liti ai fini del successivo deposito del ricorso monitorio, e sino
29.10.2021, non risultava iscritto presso alcun albo forense.
Mentre, dal 29.10.2021 e sino al 22.07.2022, quindi al momento di costituzione nel giudizio di opposizione con deposito della comparsa di risposta del 20.05.2022, risultava censito all'interno dell'albo speciale degli avvocati stabiliti presso l'Ordine di NT IA AP ET (si veda la certificazione, acquisita al fascicolo telematico dell'11.05.2023 del Consiglio dell'ordine di NT IA
AP ET, nonché la comunicazione del CNF del
15.07.2024).
Ciò posto, deve rilevarsi come il LE risultasse sfornito dello ius postulandi in quanto assumeva la difesa della in assenza dei relativi titoli abilitativi e, CP_2 pertanto, la procura alle liti rilasciata è da qualificarsi 18
inesistente, con consequenziale nullità degli atti del processo posti in essere dal predetto difensore.
In altri termini, poiché la parte non può stare in giudizio se non tramite il ministero di un difensore ex art. 82 c.p.c., deve darsi atto della nullità del ricorso monitorio e della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, depositata sulla base della medesima procura alle liti inesistente, in quanto sottoscritti da soggetto – l'avv. RN
LE del Foro di Salerno – non abilitato alla difesa tecnica in giudizio.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del procedimento monitorio e di quello consequenziale a cognizione piena. Ed invero, l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione di avvocato.
Secondo l'art. 1 r.d.l. n. 1578/1933, infatti, «nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non
è iscritto nell'albo professionale» tenuto presso ciascun
Consiglio dell'ordine e tale iscrizione assume natura costitutiva.
In linea di continuità con tale prescrizione, l'art. 2, co. 3
L. 247/12 prevede che “L'iscrizione ad un albo circondariale
è condizione per l'esercizio della professione di avvocato”.
Possono essere iscritti coloro che “hanno superato l'esame di
Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Sul punto si richiama, inoltre, quanto affermato da Cass.
n. 20436/2009, secondo cui l'iscrizione nell'albo 19
professionale di cui agli art. 24 e ss. r.d.l. 27 novembre 1933
n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle Corti di Appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa,
l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l'attività indicata nell'art. 8 r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale.
Venendo al caso di specie, RN LE, che si qualificava come avvocato del foro di Salerno, non risultava iscritto presso alcun albo forense alla data del ricorso monitorio, come emergeva dalla comunicazione del COA di
Salerno, che dava atto della cancellazione del predetto dal registro speciale dei praticanti avvocati a far data dal
17.01.2017. Né la successiva costituzione nel giudizio di opposizione, peraltro sulla base della medesima procura alle liti, valeva a sanare la patologia iniziale del ricorso introduttivo, che non ha avuto alcuna efficacia, in conseguenza del difetto originario di ius postulandi.
Ad ogni modo, neanche la qualifica di avvocato stabilito sarebbe valsa, di per sé, a conferire al LE il potere di svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa in quanto tali prerogative competono al solo avvocato stabilito che agisca di intesa con un professionista abilitato ad 20
esercitare la professione con il titolo di avvocato, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 96/2001.
Tale norma, a carattere imperativo, prevede infatti l'obbligo, e non la semplice facoltà, per l'avvocato stabilito di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato. La finalità della previsione è infatti di natura pubblicistica, in quanto finalizzata a un controllo processuale e pubblicistico sul rispetto degli obblighi che devono essere osservati nell'esercizio dell'attività del difensore. Infatti, è espressamente previsto che il difensore al quale è affiancato l'avvocato stabilito “assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori”, e ciò ad evidenza della natura imperativa e inderogabile della previsione normativa.
Tuttavia, nel caso di specie, tale dichiarazione d'intesa non è rinvenibile in alcuna delle forme consentite dalla norma citata e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla mancanza di tale dichiarazione d'intesa discende il difetto dello ius postulandi in capo al procuratore della parte che ne risulti sprovvisto (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud.
09/07/2024, 10/09/2024, n. 24279).
L'avvocato stabilito, in altri termini, non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca di intesa con un professionista abilitato. Mancando, in assenza dell'intesa, della qualità necessaria per esercitare 21
l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, gli atti giudiziari posti in essere dal predetto sono pertanto affetti da nullità assoluta ed insanabile in ragione dell'inesistenza ab origine della procura alle liti.
Pertanto, accertata l'inesistenza della procura alle liti per insussistenza dello ius postulandi, tanto nella fase monitoria, quanto in quella a cognizione piena, deve dichiararsi la nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali posti in essere con il ministero dell'avv. LE.
Ebbene, così accertata l'insussistenza del titolo abilitativo del
LE ed in assenza di sufficiente e contraria dimostrazione della sua iscrizione all'albo forense da parte opposta, gravata del relativo onere probatorio, il ricorso monitorio ed il relativo giudizio a cognizione piena vanno dichiarati inammissibili.
Ed invero, una volta contestata la sussistenza del presupposto processuale da parte opponente, spettava all'opposta, in quanto attrice in senso sostanziale ed in applicazione del principio di vicinanza della prova e del brocardo negativa non sunt probanda, dimostrare il fatto positivo dell'iscrizione all'albo forense del proprio difensore, attraverso la produzione in giudizio del relativo titolo abilitativo o, comunque, di certificazione della sussistenza dello stesso da parte dell'Ordine forense di appartenenza. A tal fine, peraltro, non assume rilievo quanto allegato da parte opposta in merito alla circostanza che il sistema telematico non avrebbe permesso il deposito del ricorso monitorio se il
LE non fosse stato provvisto del relativo titolo 22
abilitativo. Ed invero, tale evento, meramente indiziario, nulla prova in merito alla sussistenza dello ius postulandi in capo al difensore, e cioè al possesso in capo al predetto del relativo titolo abilitativo e dell'iscrizione, con efficacia costitutiva, nell'albo forense circondariale.
Parimenti, la circostanza per cui parte opposta possa aver nutrito un legittimo affidamento nelle qualifiche del sedicente difensore – peraltro meramente allegata dalla parte, che non ha dato conto degli elementi dai quali ella avrebbe fondato il proprio convincimento di buona fede – non assume rilievo in quanto l'assoluta inesistenza della procura alle liti precludeva ab origine la costituzione del rapporto processuale in capo all'opposta, che non ha mai validamente assunto la qualità di parte in seno all'odierno giudizio, indipendentemente dall'eventuale legittimo affidamento maturato.
Del pari, non merita accoglimento il rilievo di parte opposta, la quale rilevava che con la costituzione di nuovo difensore avvenuta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. si sarebbero sanate le summenzionate nullità. Ed invero, seppure l'art. 182, comma 2 c.p.c., contempli oggi, a seguito della modifica apportata dall'art. 3, comma
13, D.Lgs. n. 149/2022, la sanatoria del vizio della costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura ad litem, tuttavia tale norma vale esclusivamente in relazione ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
Di converso, l'odierno giudizio è stato instaurato precedentemente a tale termine, in data 29.09.2021 e, 23
pertanto, deve farsi riferimento al regime anteriore all'indicata modifica legislativa, come interpretato dalla sentenza n. 37434/2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per cui la sanatoria in questione doveva ritenersi preclusa.
Ed invero, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 21/12/2022 n. 37434 (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022, n. 37434), aveva evidenziato che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consentiva di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. In particolare, la Corte è intervenuta a dirimere il contrasto esistente tra gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, aderendo all'interpretazione più restrittiva della norma (Cass. 2018/11930; 2017/10414) che nega che la parte possa ovviare, con effetto sanante ex tunc, alla inesistenza di procura alle liti o, comunque, alla sua assenza in atti.
Come ha osservato la S.C. nella citata sentenza, anzitutto il dato letterale dell'art. 182 c. 2 c.p.c. suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza, avendo previsto quale categoria del vizio inficiante la procura, per espressa e testuale disposizione, solamente quella della nullità che presuppone, a ben guardare,
l'esistenza della stessa. Ha osservato, inoltre, che l'estensione ai casi di inesistenza si porrebbe in irrisolvibile contrasto con l'art. 125, comma 2 c.p.c. e con gli artt. 166 e
168 c.p.c. e art. 72 dip. att. c.p.c., i quali disegnerebbero una 24
disciplina inconferente e inutile. Ma soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt.
82 e 83 c.p.c. che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente, “principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto "ex tunc" sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura”, aggiungendo che si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore, ad una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale
(legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem.
Solo nel primo caso, infatti, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso l'esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 comma 2 c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.
Difatti, il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di 25
rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8933 del 29/03/2019, Rv. 653305-01).
La Suprema Corte ha concluso pertanto enunciando il principio di diritto secondo cui l'art. 182 c.p.c. comma 2 non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
Venendo al caso in esame, viene invero in considerazione una procura inesistente in quanto conferita a soggetto sprovvisto del relativo titolo abilitativo, inizialmente in quanto non iscritto all'albo forense e, successivamente, in quanto sprovvisto della dichiarazione d'intesa richiesta dall'art. 8 d.lgs. 96/2001.
Orbene, poiché tali difetti comportano l'inesistenza della procura alle liti conferita, gli atti processuali posti in essere dal difensore così sprovvisto dello ius postulandi sono affetti da nullità assoluta e insanabile, con esclusione della 26
possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da e da deve essere Pt_1 Controparte_1 accolta.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da , sia nella fase Controparte_2 monitoria che nel giudizio di cognizione piena, per inesistenza della procura.
Le considerazioni che precedono, che determinano il giudizio di inammissibilità dell'azione avviata dalla CP_2 assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Quanto alla disciplina delle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del 27
giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024, Rv. 672892-
01).
Ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., per il lavoratore soccombente, non rientrando lo stesso in tale categoria (Cass. 15305/2018; in termini Cass. S.U. 10706/2006).
Ed invero, in tema di ammissibilità o meno della condanna del difensore al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'accertamento dell'inesistenza della procura alle liti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 10706/2006, compiendo una distinzione tra l'ipotesi di inesistenza e di invalidità della procura. Nel primo caso, si esclude che l'instaurazione del giudizio da parte del difensore debba essere imputata al soggetto che non ha conferito apposito mandato. Pertanto, la suprema Corte a Sezioni Unite ritiene ammissibile che l'avvocato, il quale ha agito in nome e per conto di un 28
soggetto, ma in assenza di mandato, sia condannato alle spese. Nel caso di semplice invalidità o inefficacia successiva, invece, la Corte ritiene che la parte processuale sia il soggetto che ha conferito la procura nulla e quindi deve essere quest'ultima a essere condannata alle spese.
Alla luce delle suesposte considerazioni e a fronte dell'accertata inesistenza della procura, nel caso di specie ne discende che le spese di lite vanno poste a carico dell'avv.
RN LE ed in favore delle costituite parti opponenti e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 25.171,52
(valore della domanda monitoria).
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'aumento del
30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, sono così liquidati in favore delle parti opponenti compensi nella misura di € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, € 762,00 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, per un importo complessivo pari ad € 3.302,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve, infine, essere disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede, ai fini della valutazione della sussistenza di ipotesi di reato per i fatti accertati e descritti.
P.Q.M.
29
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 24865/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
e da Parte_1 [...]
dichiara l'inammissibilità della domanda CP_1 proposta da , sia nella fase monitoria Controparte_2 che nel giudizio a cognizione piena, per inesistenza della procura alle liti;
❖ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
22502/2021;
❖ condanna l'avv. RN LE a rifondere, in favore delle parti opponenti, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.302,00, di cui
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, € 762,00 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) 30
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 22.10.2024)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24865 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliati in Roma, alla via CP_1
Flaminia n. 334, presso lo studio degli Avv.ti dell'Avv.
EL IT, (PEC:
e dall'Avv. Email_1
NG IT, (PEC: che la Email_2 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata a Roma Controparte_2 in Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio degli Avv.ti
MA TE (PEC: 2
e Bernardino Email_3
TE (PEC: che la rappresentano e Email_4 difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di nuovo difensore.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 22502/2021 di pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, per compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.09.2021 al Tribunale di Roma, chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 22502/2021, notificato in data 17.02.2022, nei confronti di , Parte_1 intimante il pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, a titolo di compenso per le attività professionali svolte nell'ambito del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 13.05.2018 ed avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direttore artistico, di programmazione e di realizzazione della manifestazione
“FIESTA – FESTIVAL DEL CINEMA ITALO_SPAGNOLO” per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 3
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2022, Pt_1 proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data
29.03.2022 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “in via preliminare, previa identificazione del soggetto legittimato passivo del Decreto Ingiuntivo n.
22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, nel soggetto
, accertare Parte_1
l'errore materiale dell'identificazione del Presidente della stessa , in proprio, quale soggetto ingiunto;
in Parte_1 via principale, revocare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo n. 22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, notificato in data 17.02.2021, accertando che nulla è dovuto
a parte opposta a qualsiasi titolo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
22502/2021 del 30.12.2021, R.G. 57718/2021, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, senza inversione alcuna dell'onere della prova, l'accertamento delle situazioni di fatto e di diritto del rapporto di cui è causa. In ogni caso, con vittoria di competenze spese e onorari”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere l'opposizione
e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nell'impugnata e delegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere 4
l'opposizione e confermare in sua parte il decreto ingiuntivo opposto”.
Instaurato il contraddittorio e ritenuto di accogliere l'istanza di anticipazione della prima udienza presentata da parte opposta, il Giudice fissava l'udienza al 12.10.2022, in modalità cartolare.
All'udienza del 12.10.2022, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 22.02.2023, in trattazione scritta.
Nelle more, con PEC del 01.12.2022, parte opposta revocava il proprio difensore, l'Avv. RN LE, e nominava l'Avv. Bernardino TE.
Con provvedimento del 23.02.2023, il Giudice fissava l'udienza del 09.05.2023, da svolgersi alla presenza delle parti.
All'udienza del 09.05.2023, parte opponente insisteva nell'eccezione di nullità di tutti gli atti processuali formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 e nelle note depositate in occasione dell'udienza del 22.02.2023, per difetto assoluto dello ius postulandi e inesistenza della procura alle liti del precedente difensore di parte opposta in quanto sprovvisto del relativo titolo abilitativo. il Giudice, pertanto, disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria di ogni informazione attinente al titolo professionale del predetto difensore presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e presso il Consiglio Nazionale Forense, rinviando all'udienza del 04.07.23 5
All'udienza del 04.07.2023, il Giudice disponeva l'inserimento nel fascicolo telematico della nota dell'11.05.2023 dell'Ordine degli Avvocati di NT IA
AP ET e disponeva che la cancelleria sollecitasse la risposta del Consiglio Nazionale Forense, rinviando all'udienza del 26.09.2023.
All'udienza del 26.09.2023, il Giudice, rilevato che nonostante la mail inoltrata in data 10.7.2023 dalla cancelleria all'indirizzo PEC del , Controparte_3 non era pervenuta alcuna risposta in relazione al quesito sottoposto e ritenuto di riservare ogni provvedimento in merito a detta inadempienza anche in ragione del conseguente dilatarsi dei tempi della decisione, ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al di Controparte_3 provvedere con la massima sollecitudine a quanto richiesto e autorizzava altresì i procuratori delle parti a reperire detta risposta anche autonomamente, rinviando all'udienza del
12.12.2023.
All'udienza del 12.12.2023, il Giudice, rilevato che il
, sebbene sollecitato diverse Controparte_3 volte, non aveva mai fornito risposta, disponeva la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della
, rinviando all'udienza del 19.03.2024 e Parte_2 mandando alla cancelleria di trasmettere il relativo verbale al
. Controparte_3
All'udienza del 19.03.2024, il Giudice autorizzava i procuratori delle parti ad acquisire autonomamente tutte le 6
informazioni attinenti al titolo del difensore e rinviava all'udienza dell'11.06.2024.
Nelle more, con procura alle liti depositata in calce alla comparsa di nuovo difensore del 09.06.2024, parte opposta nominava l'Avv. MA TE, che la rappresentava e difendeva congiuntamente e disgiuntamente al già nominato difensore, Avv. Bernardino TE.
All'udienza dell'11.06.2024, rilevato che, in seguito ad innumerevoli tentativi, non si era ottenuta alcuna risposta da parte del , il Giudice disponeva Controparte_3 che la cancelleria provvedesse a trasmettere il relativo verbale al e all'Ordine degli Controparte_3
Avvocati di Roma affinché quest'ultimo potesse attivarsi presso il Nazionale al fine di ottenere una CP_3 CP_3 attestazione di ogni informazione attinente al titolo professionale del difensore, fissando l'udienza del
17.09.2024 per l'ulteriore corso.
All'udienza del 17.09.2024, rilevato che con risposta del 15.7.2024 il dava atto che il Controparte_3 difensore non era risultato iscritto nell'Albo Speciale degli
Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori ma che, tuttavia, si rendeva necessario ottenere informazioni sullo storico di detto professionista e, in particolare, sul periodo dall'01.09.2021 al 30.12.2021, il Giudice mandava alla cancelleria di comunicare il provvedimento al
[...]
affinché questo fornisse le informazioni Controparte_3 7
richieste o, in difetto, affinché indicasse l'organo in possesso delle stesse, rinviando all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2021, CP_2
, con il ministero del proprio difensore, l'Avv.
[...]
RN LE, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 22502/2021 nei confronti del Presidente dell'
[...]
, in persona della dott.sa Parte_1 [...]
e del legale rappresentante pro tempore, CP_1 intimante il pagamento della somma di € 25.171,52 oltre interessi e spese della procedura, di cui: € 20.000,00 quale corrispettivo contrattuale per l'attività di consulenza e direzione artistica ed € 5.171,52 a titolo di rimborso spese analitiche anticipate dalla nella realizzazione del CP_2
Festival.
In particolare, parte opposta assumeva, per quanto di interesse in questa sede, che in data 13.05.2018 le parti avevano stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale, con durata dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31.12.2020, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direttore artistico e di responsabile della programmazione e della realizzazione della manifestazione
“ ”, per gli Parte_3 anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 8
All'articolo 4 “Compenso e spese vive” del predetto contratto, si prevedeva la corresponsione, da parte dell'Associazione ed in favore della professionista, della somma di € 20.000,00, oltre il rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, se dovute e dettagliate da ricevute di spesa e purché sostenute a fronte di un massimo di 90 giornate lavorative.
Inoltre, all'articolo 6, si prevedeva che la corresponsione del compenso e delle spese vive sarebbe avvenuta solo a seguito dell'erogazione, da parte del Mibact
– DG Cinema, del contributo previsto per la manifestazione.
Ciò premesso, parte opposta, allegando l'inadempimento di controparte che ometteva di corrispondere le spettanze di cui al summenzionato testo contrattuale, azionava il giudizio monitorio con il ministero dell'avv. RN LE ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 22502/2021.
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2022,
e proponevano opposizione con Pt_1 Controparte_1 atto di citazione notificato in data 29.03.2022.
Le parti opponenti, con atto di citazione, assumevano quanto segue:
1. In primo luogo, si eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte, in quanto sfornita di adeguata base contrattuale. In particolare, parte opponente rilevava che il contratto azionato risultava illogico, incompleto nonché privo di sottoscrizione e, all'uopo, ne disconosceva la scrittura. Inoltre, eccepiva la mancanza di prova documentale in ordine alle spese 9
sopportate da parte opposta e richieste a rimborso, nonché l'inidoneità della ricevuta prodotta in giudizio quale prova documentale delle avverse pretese, anche ai fini del giudizio monitorio, e l'inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione sospensiva dell'erogazione dei contributi pubblici prevista in contratto ai fini della corresponsione delle somme alla
CP_2
2. Eccepiva, altresì, l'irregolarità del ricorso e della relativa notifica, per avere parte opposta irritualmente depositato il ricorso monitorio mediante file scansionato, in luogo del documento telematico nativo richiesto dalla disciplina di rito, ed aver notificato gli atti via PEC all'associazione che, tuttavia, risultava priva di domicilio digitale.
3. Inoltre, contestava la confusa identificazione del soggetto ingiunto, nel ricorso introduttivo, prima, e nel decreto ingiuntivo, poi, individuato nel “Presidente dell' in persona Parte_1 della dott. e del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore” rilevando, altresì, la carenza di legittimazione passiva di per carenza della prova Controparte_1 dell'aver agito in nome e per conto dell' , Parte_1 come invece richiesto dall'art. 38 c.c.
4. Da ultimo, parte opponente contestava la decorrenza degli interessi moratori, richiesti da pare avversa dalle singole scadenze, che andrebbero più correttamente 10
computati dal momento di avveramento della condizione e sino al saldo.
Si costituiva in giudizio l'opposta in data 20.05.2022, con il ministero dell'Avv. RN LE, tramite comparsa di costituzione e risposta mediante la quale contestava tutto quanto sostenuto ed allegato da parte opponente.
In particolare, parte opposta rilevava:
1. In primo luogo, che il contratto posto a fondamento delle pretese creditorie risultava completo di tutti gli elementi essenziali ai sensi dell'art. 1325 c.c., essendo provvisto di data e sottoscrizione delle parti litiganti.
2. Inoltre, che l'opponente aveva, in più occasioni, manifestato di essere a conoscenza delle obbligazioni esistenti a suo carico, nonché la volontà di adempiervi, come emerge da plurimi elementi, quali: la richiesta di erogazione di contributi pubblici da parte del Ministero della Cultura proprio delle somme che riguardavano la prestazione di Direttore Artistico e le spese sostenute dalla le conversazioni telematiche, dalla CP_2 portata confessoria, intercorse tra le parti e versate in atti, ove l'opponente rappresentava che avrebbe provveduto ad accreditare l'importo dovuto non appena il Ministero avesse erogato i contributi già richiesti dall' , somme poi regolarmente ed Parte_1 effettivamente incassate da;
nonché il Pt_1 comunicato stampa predisposto dalla opponente che individuava la quale responsabile della CP_2 direzione e della organizzazione del Festival. 11
3. Infine, che, a fronte del principio di libertà delle forme vigente in ambito contrattuale, a nulla varrebbe il disconoscimento del documento sottoscritto e versato in atti, in quanto l'accordo negoziale potrebbe risultare, oltre che da una scrittura privata intercorsa inter partes, anche da uno scambio di corrispondenza e-mail che dimostri, nella sostanza, che il contratto esista o, comunque, che vi sia stato il conferimento di un incarico ed il suo contenuto.
Nel corso del processo, le parti precisavano le conclusioni rassegnate anche a fronte dell'eccezione, sollevata da parte opponente, di assoluta assenza dello ius postulandi del difensore di parte opposta, l'avv. RN LE, nelle more revocato, per assenza del relativo titolo abilitativo, con conseguente inesistenza della procura alle liti ed invalidità
e/o l'inammissibilità dei conseguenti atti processuali.
Allo scopo, la difesa delle parti opponenti depositava, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., PEC dell'ordine degli Avvocati di Salerno del 16.18.2023 che dava atto dell'iscrizione del predetto difensore nel registro speciale dei praticanti avvocati dal 03.11.2009 e sino al 17.01.2017, data della delibera di cancellazione ai sensi dell'art. 17, comma
10, lett. b) della L. 247/2012; risultanze, con esito negativo, della ricerca anagrafica del LE presso il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE); nonché ricerca del predetto nell'albo telematico nazionale degli avvocati censiti al C.N.F., che dava esito ugualmente negativo. 12
A fronte delle suesposte allegazioni, le parti opponenti concludevano ripostandosi a quanto richiesto con atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., demandando in particolare di “accertare l'assenza dello Ius
Postulandi del Dott. RN LE, costituitosi nel procedimento monitorio e nel presente procedimento come
Avv. RN LE del Foro di Salerno, e la conseguente inesistenza della Procura alle liti e, per l'effetto, dichiarare
l'invalidità e/o l'inammissibilità del Procedimento monitorio
RG 57718/2021, del Decreto Ingiuntivo n. 22502/2021, delle notifiche effettuate, della Comparsa di Costituzione e risposta di parte opposta, dei documenti prodotti e di ogni altro atto successivo, qualora sia stato emesso in conseguenza degli atti invalidi e inammissibili precedenti, per difetto del presupposto processuale del ministero del difensore”, nonché di dichiarare l'inammissibilità delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. depositate da parte opposta in quanto contenenti asserzioni ed istanze istruttorie in violazione del sistema di preclusioni congegnato dal codice processuale.
Di converso, parte opposta reiterava le deduzioni, conclusioni ed istanze istruttorie espletate per mezzo dei propri scritti difensivi, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle somme per l'attività professionale svolta e delle somme anticipate a titolo di spese in nome e per conto della opponente, con condanna della (in CP_1 proprio e nella qualità) a versare gli importi richiesti. 13
Quanto alle eccezioni processuali sollevate dalle parti opponenti e alla relativa produzione documentale, la difesa dell'opposta resisteva chiedendo lo stralcio della predetta produzione documentale in quanto irrituale ed esulante l'oggetto del processo, demandando altresì la condanna di parte opponente alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Nel merito, sosteneva che non si fosse raggiunta prova certa in merito alla mancata iscrizione del
LE all'Albo degli Avvocati. Ad ogni modo, parte opposta sosteneva che la tutela dell'affidamento della nelle CP_2 qualità del sedicente difensore nonché la successiva costituzione del nuovo avvocato con memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. e la circostanza che la costituzione del
LE fosse avvenuta telematicamente tramite accettazione da parte del sistema che, nel caso di soggetto non abilitato al deposito, non avrebbe permesso tale attività, sarebbero elementi tali da consentire la sanatoria, con effetto retroattivo, dell'allegato vizio della procura e la validità dei consequenziali atti processuali.
Parte opposta depositava all'uopo l'estratto dal CP_4 quale risultava l'appartenenza del LE all'ordine degli avvocati di NT IA AP ET;
PEC del 27.04.2023 del C.N.F. tramite la quale si ribadiva l'iscrizione del LE presso il consiglio dell'ordine di NT IA AP ET, nella qualità, tuttavia, di avvocato stabilito;
PEC del
31.07.2024 della segreteria dell'ordine degli avvocati di
NT IA AP ET che confermava l'iscrizione del
LE nell'elenco degli avvocati stabiliti, dal 29.10.2021 e 14
sino al 22.07.2022, data, quest'ultima, di cancellazione d'ufficio del relativo nominativo;
nota del 05.08.2024 del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno che ribadiva l'iscrizione del predetto difensore nel registro speciale dei praticanti avvocati dal 03.11.2009 e sino al 17.01.2017, data della delibera di cancellazione ai sensi dell'art. 17, comma
10, lett. b) della L. 247/2012.
Infine, parte opposta concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate con memorie ex art. 186, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
Da ultimo, in seguito a numerosi solleciti ai competenti organi forensi, venivano acquisiti al fascicolo telematico la certificazione dell'ordine degli Avvocati di NT IA AP
ET dell'11.05.2023 – tramite la quale si dava atto della presenza dell'iscrizione del LE, in data 29.10.2021, come avvocato stabilito, del relativo giuramento in data
19.11.2021 e della cancellazione d'ufficio in data 22.07.2022
– e la comunicazione pec da parte del C.N.F. presso il del 15.07.2024 attestante l'assenza Controparte_5 di iscrizione del predetto difensore nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, dandosi tuttavia atto dell'iscrizione del LE presso l'ordine degli avvocati di NT IA AP ET in qualità di avvocato stabilito.
Ciò posto in punto di fatto, in via preliminare deve essere valutata l'eccezione sollevata, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e reiterata nei successivi scritti difensivi, da parte opponente in merito alla dedotta 15
inesistenza della procura alle liti e della consequenziale assenza dello ius postulandi in capo all'originario difensore di parte opposta, l'avv. RN LE.
L'eccezione, che investe una questione processuale di portata assorbente, è fondata.
Sul punto deve, in primo luogo, disattendersi l'istanza, formulata da parte opposta, di inammissibilità della relativa eccezione nonché della produzione documentale correlata.
Ed invero, il rilievo di parte opponente, lungi dal qualificarsi come irrituale o esulare dall'oggetto del processo, attiene all'esistenza di un presupposto processuale, quale è quello della rappresentanza tecnica in giudizio, ossia uno dei requisiti anteriori al processo che ne condizionano l'attitudine a pervenire ad una decisione di merito.
L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso ingiuntivo, poi, comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass., n. 4780/2013).
Ebbene, a fronte della eccezione in ordine alla esistenza del presupposto processuale, che può essere sollevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio, la relativa sussistenza deve essere comprovata da parte del soggetto che agisce in 16
giudizio (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., data ud. 26/02/2020,
19/08/2020, n. 17317) che si identifica, nel processo monitorio, nella parte opposta, in quanto attrice in senso sostanziale.
Pertanto, l'eccezione di carenza dello ius postulandi deve qualificarsi conferente all'oggetto del processo e tempestiva, in quanto rilevabile in ogni stato e grado del processo e, comunque, sollevata dalla parte opponente nella prima difesa utile successiva alla conoscenza del vizio del presupposto processuale.
Quanto al richiesto “stralcio” della produzione documentale di parte opponente, deve preliminarmente darsi atto che, in relazione alle prove precostituite, la cui ammissibilità si riduce alla tempestività e ritualità della loro allegazione in atti, non se ne può disporre lo “stralcio” in sede civile, come sostenuto dalla parte – istituto sconosciuto dal codice di rito che prevede il diverso strumento della utilizzabilità degli atti – ma eventualmente può solo darsi atto della loro inutilizzabilità ai fini della decisione.
Nel caso di specie, tuttavia, la produzione documentale deve qualificarsi rituale in quanto avente ad oggetto documenti sopravvenuti che, per costante indirizzo giurisprudenziale, sono producibili una volta che vengono ad esistenza, purché nella prima occasione difensiva successiva alla loro genesi (Tribunale di Bologna, Sentenza n.
2748/2022 del 04.11.2022).
Tutto ciò premesso, deve darsi atto che nell'ambito della trattazione della causa, istruita documentalmente, è emerso 17
che il LE non risultava abilitato alla difesa tecnica in giudizio in quanto sprovvisto del relativo ius postulandi tanto nel momento in cui gli veniva rilasciata la procura alle liti in data 21.09.2021 e sottoscriveva e depositava il relativo ricorso per decreto ingiuntivo del 29.09.2021, quanto in quello di costituzione nel giudizio a cognizione piena con la comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2022.
Ed invero, dai riscontri del C.N.F. e dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Salerno e di NT IA AP ET, nonché dagli esiti delle ricerche effettuate presso i registri
REGINDE e , depositati in atti, è emerso che il CP_4
LE, nel periodo dal 21.09.2021, data di conferimento dell'incarico professionale tramite rilascio della procura alle liti ai fini del successivo deposito del ricorso monitorio, e sino
29.10.2021, non risultava iscritto presso alcun albo forense.
Mentre, dal 29.10.2021 e sino al 22.07.2022, quindi al momento di costituzione nel giudizio di opposizione con deposito della comparsa di risposta del 20.05.2022, risultava censito all'interno dell'albo speciale degli avvocati stabiliti presso l'Ordine di NT IA AP ET (si veda la certificazione, acquisita al fascicolo telematico dell'11.05.2023 del Consiglio dell'ordine di NT IA
AP ET, nonché la comunicazione del CNF del
15.07.2024).
Ciò posto, deve rilevarsi come il LE risultasse sfornito dello ius postulandi in quanto assumeva la difesa della in assenza dei relativi titoli abilitativi e, CP_2 pertanto, la procura alle liti rilasciata è da qualificarsi 18
inesistente, con consequenziale nullità degli atti del processo posti in essere dal predetto difensore.
In altri termini, poiché la parte non può stare in giudizio se non tramite il ministero di un difensore ex art. 82 c.p.c., deve darsi atto della nullità del ricorso monitorio e della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, depositata sulla base della medesima procura alle liti inesistente, in quanto sottoscritti da soggetto – l'avv. RN
LE del Foro di Salerno – non abilitato alla difesa tecnica in giudizio.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del procedimento monitorio e di quello consequenziale a cognizione piena. Ed invero, l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione di avvocato.
Secondo l'art. 1 r.d.l. n. 1578/1933, infatti, «nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non
è iscritto nell'albo professionale» tenuto presso ciascun
Consiglio dell'ordine e tale iscrizione assume natura costitutiva.
In linea di continuità con tale prescrizione, l'art. 2, co. 3
L. 247/12 prevede che “L'iscrizione ad un albo circondariale
è condizione per l'esercizio della professione di avvocato”.
Possono essere iscritti coloro che “hanno superato l'esame di
Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Sul punto si richiama, inoltre, quanto affermato da Cass.
n. 20436/2009, secondo cui l'iscrizione nell'albo 19
professionale di cui agli art. 24 e ss. r.d.l. 27 novembre 1933
n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle Corti di Appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa,
l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l'attività indicata nell'art. 8 r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale.
Venendo al caso di specie, RN LE, che si qualificava come avvocato del foro di Salerno, non risultava iscritto presso alcun albo forense alla data del ricorso monitorio, come emergeva dalla comunicazione del COA di
Salerno, che dava atto della cancellazione del predetto dal registro speciale dei praticanti avvocati a far data dal
17.01.2017. Né la successiva costituzione nel giudizio di opposizione, peraltro sulla base della medesima procura alle liti, valeva a sanare la patologia iniziale del ricorso introduttivo, che non ha avuto alcuna efficacia, in conseguenza del difetto originario di ius postulandi.
Ad ogni modo, neanche la qualifica di avvocato stabilito sarebbe valsa, di per sé, a conferire al LE il potere di svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa in quanto tali prerogative competono al solo avvocato stabilito che agisca di intesa con un professionista abilitato ad 20
esercitare la professione con il titolo di avvocato, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 96/2001.
Tale norma, a carattere imperativo, prevede infatti l'obbligo, e non la semplice facoltà, per l'avvocato stabilito di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato. La finalità della previsione è infatti di natura pubblicistica, in quanto finalizzata a un controllo processuale e pubblicistico sul rispetto degli obblighi che devono essere osservati nell'esercizio dell'attività del difensore. Infatti, è espressamente previsto che il difensore al quale è affiancato l'avvocato stabilito “assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori”, e ciò ad evidenza della natura imperativa e inderogabile della previsione normativa.
Tuttavia, nel caso di specie, tale dichiarazione d'intesa non è rinvenibile in alcuna delle forme consentite dalla norma citata e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla mancanza di tale dichiarazione d'intesa discende il difetto dello ius postulandi in capo al procuratore della parte che ne risulti sprovvisto (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud.
09/07/2024, 10/09/2024, n. 24279).
L'avvocato stabilito, in altri termini, non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca di intesa con un professionista abilitato. Mancando, in assenza dell'intesa, della qualità necessaria per esercitare 21
l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, gli atti giudiziari posti in essere dal predetto sono pertanto affetti da nullità assoluta ed insanabile in ragione dell'inesistenza ab origine della procura alle liti.
Pertanto, accertata l'inesistenza della procura alle liti per insussistenza dello ius postulandi, tanto nella fase monitoria, quanto in quella a cognizione piena, deve dichiararsi la nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali posti in essere con il ministero dell'avv. LE.
Ebbene, così accertata l'insussistenza del titolo abilitativo del
LE ed in assenza di sufficiente e contraria dimostrazione della sua iscrizione all'albo forense da parte opposta, gravata del relativo onere probatorio, il ricorso monitorio ed il relativo giudizio a cognizione piena vanno dichiarati inammissibili.
Ed invero, una volta contestata la sussistenza del presupposto processuale da parte opponente, spettava all'opposta, in quanto attrice in senso sostanziale ed in applicazione del principio di vicinanza della prova e del brocardo negativa non sunt probanda, dimostrare il fatto positivo dell'iscrizione all'albo forense del proprio difensore, attraverso la produzione in giudizio del relativo titolo abilitativo o, comunque, di certificazione della sussistenza dello stesso da parte dell'Ordine forense di appartenenza. A tal fine, peraltro, non assume rilievo quanto allegato da parte opposta in merito alla circostanza che il sistema telematico non avrebbe permesso il deposito del ricorso monitorio se il
LE non fosse stato provvisto del relativo titolo 22
abilitativo. Ed invero, tale evento, meramente indiziario, nulla prova in merito alla sussistenza dello ius postulandi in capo al difensore, e cioè al possesso in capo al predetto del relativo titolo abilitativo e dell'iscrizione, con efficacia costitutiva, nell'albo forense circondariale.
Parimenti, la circostanza per cui parte opposta possa aver nutrito un legittimo affidamento nelle qualifiche del sedicente difensore – peraltro meramente allegata dalla parte, che non ha dato conto degli elementi dai quali ella avrebbe fondato il proprio convincimento di buona fede – non assume rilievo in quanto l'assoluta inesistenza della procura alle liti precludeva ab origine la costituzione del rapporto processuale in capo all'opposta, che non ha mai validamente assunto la qualità di parte in seno all'odierno giudizio, indipendentemente dall'eventuale legittimo affidamento maturato.
Del pari, non merita accoglimento il rilievo di parte opposta, la quale rilevava che con la costituzione di nuovo difensore avvenuta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. si sarebbero sanate le summenzionate nullità. Ed invero, seppure l'art. 182, comma 2 c.p.c., contempli oggi, a seguito della modifica apportata dall'art. 3, comma
13, D.Lgs. n. 149/2022, la sanatoria del vizio della costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura ad litem, tuttavia tale norma vale esclusivamente in relazione ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
Di converso, l'odierno giudizio è stato instaurato precedentemente a tale termine, in data 29.09.2021 e, 23
pertanto, deve farsi riferimento al regime anteriore all'indicata modifica legislativa, come interpretato dalla sentenza n. 37434/2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per cui la sanatoria in questione doveva ritenersi preclusa.
Ed invero, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 21/12/2022 n. 37434 (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022, n. 37434), aveva evidenziato che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consentiva di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. In particolare, la Corte è intervenuta a dirimere il contrasto esistente tra gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, aderendo all'interpretazione più restrittiva della norma (Cass. 2018/11930; 2017/10414) che nega che la parte possa ovviare, con effetto sanante ex tunc, alla inesistenza di procura alle liti o, comunque, alla sua assenza in atti.
Come ha osservato la S.C. nella citata sentenza, anzitutto il dato letterale dell'art. 182 c. 2 c.p.c. suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza, avendo previsto quale categoria del vizio inficiante la procura, per espressa e testuale disposizione, solamente quella della nullità che presuppone, a ben guardare,
l'esistenza della stessa. Ha osservato, inoltre, che l'estensione ai casi di inesistenza si porrebbe in irrisolvibile contrasto con l'art. 125, comma 2 c.p.c. e con gli artt. 166 e
168 c.p.c. e art. 72 dip. att. c.p.c., i quali disegnerebbero una 24
disciplina inconferente e inutile. Ma soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt.
82 e 83 c.p.c. che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente, “principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto "ex tunc" sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura”, aggiungendo che si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore, ad una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale
(legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem.
Solo nel primo caso, infatti, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso l'esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 comma 2 c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.
Difatti, il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di 25
rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8933 del 29/03/2019, Rv. 653305-01).
La Suprema Corte ha concluso pertanto enunciando il principio di diritto secondo cui l'art. 182 c.p.c. comma 2 non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
Venendo al caso in esame, viene invero in considerazione una procura inesistente in quanto conferita a soggetto sprovvisto del relativo titolo abilitativo, inizialmente in quanto non iscritto all'albo forense e, successivamente, in quanto sprovvisto della dichiarazione d'intesa richiesta dall'art. 8 d.lgs. 96/2001.
Orbene, poiché tali difetti comportano l'inesistenza della procura alle liti conferita, gli atti processuali posti in essere dal difensore così sprovvisto dello ius postulandi sono affetti da nullità assoluta e insanabile, con esclusione della 26
possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da e da deve essere Pt_1 Controparte_1 accolta.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da , sia nella fase Controparte_2 monitoria che nel giudizio di cognizione piena, per inesistenza della procura.
Le considerazioni che precedono, che determinano il giudizio di inammissibilità dell'azione avviata dalla CP_2 assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Quanto alla disciplina delle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del 27
giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024, Rv. 672892-
01).
Ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., per il lavoratore soccombente, non rientrando lo stesso in tale categoria (Cass. 15305/2018; in termini Cass. S.U. 10706/2006).
Ed invero, in tema di ammissibilità o meno della condanna del difensore al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'accertamento dell'inesistenza della procura alle liti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 10706/2006, compiendo una distinzione tra l'ipotesi di inesistenza e di invalidità della procura. Nel primo caso, si esclude che l'instaurazione del giudizio da parte del difensore debba essere imputata al soggetto che non ha conferito apposito mandato. Pertanto, la suprema Corte a Sezioni Unite ritiene ammissibile che l'avvocato, il quale ha agito in nome e per conto di un 28
soggetto, ma in assenza di mandato, sia condannato alle spese. Nel caso di semplice invalidità o inefficacia successiva, invece, la Corte ritiene che la parte processuale sia il soggetto che ha conferito la procura nulla e quindi deve essere quest'ultima a essere condannata alle spese.
Alla luce delle suesposte considerazioni e a fronte dell'accertata inesistenza della procura, nel caso di specie ne discende che le spese di lite vanno poste a carico dell'avv.
RN LE ed in favore delle costituite parti opponenti e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 25.171,52
(valore della domanda monitoria).
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'aumento del
30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, sono così liquidati in favore delle parti opponenti compensi nella misura di € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, € 762,00 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, per un importo complessivo pari ad € 3.302,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve, infine, essere disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede, ai fini della valutazione della sussistenza di ipotesi di reato per i fatti accertati e descritti.
P.Q.M.
29
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 24865/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
e da Parte_1 [...]
dichiara l'inammissibilità della domanda CP_1 proposta da , sia nella fase monitoria Controparte_2 che nel giudizio a cognizione piena, per inesistenza della procura alle liti;
❖ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
22502/2021;
❖ condanna l'avv. RN LE a rifondere, in favore delle parti opponenti, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.302,00, di cui
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, € 762,00 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) 30
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 22.10.2024)