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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2440 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta _1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Mariano Falbo
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data in _1 Controparte_1 data 20.09.2013 in NO ALIO (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.4, parte I, Uff. 2, anno 2013) ; dall'unione matrimoniale sono nati i figli nato a [...] in data [...] e , nata a Persona_1 Per_2
Cosenza il 13.05.2003, oggi maggiorenni. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 27.11.2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, _1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si è costituita.
ALesito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e in assenza di domande accessorie, ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente perché la stessa, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e _1
. Controparte_1
In assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2440 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e _1
, i quali hanno contratto matrimonio in data in data 20.09.2013 in NO Controparte_1
ALIO (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.4, parte
I, Uff. 2, anno 2013);
3. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2440 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta _1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Mariano Falbo
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data in _1 Controparte_1 data 20.09.2013 in NO ALIO (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.4, parte I, Uff. 2, anno 2013) ; dall'unione matrimoniale sono nati i figli nato a [...] in data [...] e , nata a Persona_1 Per_2
Cosenza il 13.05.2003, oggi maggiorenni. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 27.11.2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, _1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si è costituita.
ALesito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e in assenza di domande accessorie, ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente perché la stessa, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e _1
. Controparte_1
In assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2440 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e _1
, i quali hanno contratto matrimonio in data in data 20.09.2013 in NO Controparte_1
ALIO (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.4, parte
I, Uff. 2, anno 2013);
3. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò