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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2130/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in TERMINI IMERESE, VIA BELVEDERE N. 2, presso lo studio degli Avv.ti RR GIUSEPPE, RR BALSAMO
BO e RR ON, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
CONTRO
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA ANTONIO DI RUDINÌ 24/C, presso lo studio dell'Avv. MISERENDINO CARMELINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, VIA ANTONIO DI RUDINÌ 24/C, presso lo studio dell'Avv. MISERENDINO CARMELINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: vedi accordo sottoscritto e note di trattazione scritta per l'udienza del 11/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio era stato inizialmente promosso da che aveva chiesto la revoca Parte_1 del contributo previsto a suo carico in sede di divorzio per il mantenimento del figlio deve darsi atto che dopo l'udienza del 21/10/2025 le parti CP_1 hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Con le note depositate in data 10/11/2025, le parti hanno depositato l'accordo con cui hanno specificato le modifiche che intendono apportare alle condizioni di divorzio precedentemente pattuite, che qui integralmente si richiamano:
“Il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio la somma di euro 100 mensili per mesi 6 a partire CP_1 da dicembre 2025 e fino a maggio 2026 incluso, con la precisazione che al termine di tale periodo l'erogazione dell'assegno terminerà automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti.
L'assegno sarà versato direttamente sul conto bancario MEDIOBANCA
PREMIER intestato al figlio sull'IBAN [...]”.
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo
[...] con sentenza n. 2839/2010 del 21/05/2010.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2130/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in TERMINI IMERESE, VIA BELVEDERE N. 2, presso lo studio degli Avv.ti RR GIUSEPPE, RR BALSAMO
BO e RR ON, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
CONTRO
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA ANTONIO DI RUDINÌ 24/C, presso lo studio dell'Avv. MISERENDINO CARMELINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, VIA ANTONIO DI RUDINÌ 24/C, presso lo studio dell'Avv. MISERENDINO CARMELINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: vedi accordo sottoscritto e note di trattazione scritta per l'udienza del 11/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio era stato inizialmente promosso da che aveva chiesto la revoca Parte_1 del contributo previsto a suo carico in sede di divorzio per il mantenimento del figlio deve darsi atto che dopo l'udienza del 21/10/2025 le parti CP_1 hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Con le note depositate in data 10/11/2025, le parti hanno depositato l'accordo con cui hanno specificato le modifiche che intendono apportare alle condizioni di divorzio precedentemente pattuite, che qui integralmente si richiamano:
“Il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio la somma di euro 100 mensili per mesi 6 a partire CP_1 da dicembre 2025 e fino a maggio 2026 incluso, con la precisazione che al termine di tale periodo l'erogazione dell'assegno terminerà automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti.
L'assegno sarà versato direttamente sul conto bancario MEDIOBANCA
PREMIER intestato al figlio sull'IBAN [...]”.
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo
[...] con sentenza n. 2839/2010 del 21/05/2010.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.