TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 7193/2024 R.G. promosso da
1) nata il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi residente Parte_1 alla Rua Leopoldina n. 458 (C.F. ; C.F._1
2) nato il [...] in [...] –MG- Parte_2
(Brasile) e residente a [...](Australia) alla Unit 6/67 Oceanview Avenue (C.F.
); C.F._2
3) nata il [...] in [...] –MG– Parte_3
(Brasile) ed ivi residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ), in proprio e nella C.F._3 qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui ai numero 5);
4) nato il [...] in [...] -MG– (Brasile) ed ivi Parte_4 residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ), nella sola qualità di genitore C.F._4 esercente la patria potestà della propria figlia minore di cui ai numero 5);
5) nata il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi Parte_5 residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ); C.F._5
6) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi Parte_6 residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F. ), in proprio e C.F._6 nella qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui al numero 8);
7) DO NASCIMENTO nata il [...] in [...] Parte_7
Horizonte –MG- (Brasile) ed ivi residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F.
), nella sola qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore C.F._7 di cui ai numero 8);
8) nata il [...] in [...] -MG– Controparte_1
(Brasile) ed ivi residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F. ); C.F._8
9) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) e residente a Parte_8
Cork (Irlanda) al White Oaks, 69, Wilton (C.F. ); C.F._9
10) nata il [...] in [...] –MG– Parte_9
(Brasile) e residente in [...] al 15 Daniels Road (C.F.
Pag. 1 di 10 ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia C.F._10 minore di cui al numero 12);
11) nato il [...] in [...]- Massachuesetts (USA) e residente in Parte_10
Framingham -Massachuesetts- (USA) al 15 Daniels Road (C.F. ), nella sola C.F._11 qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui al numero 12);
12) nata il [...] in [...] - Massachusetts– (USA) e Parte_11 residente a [...] al 15 Daniels Road (C.F. ); C.F._12
13) nato il [...] in [...] – MG– (Brasile) e residente Parte_12
a Curitiba -PR- (Brasile) alla Rua Itupava n. 121 (C.F. ); C.F._13
14) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) Parte_13
e residente in [...](Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ), C.F._14 in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà del figlio minore di cui al numero 16);
15) nata il [...] in [...] –RS- (Brasile) e residente in Parte_14
Goiania -GO- (Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ), nella sola C.F._15 qualità di genitore esercente la patria potestà di cui al numero 16);
16) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) Parte_15
e residente in [...](Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ); C.F._16 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardone (C.F. del Foro di C.F._17
Benevento come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, così provvedere: 1) Accogliere il ricorso proposto dai ricorrenti sopra generalizzati in quanto discendenti per via materna jure sanguinis da cittadina italiana, e per l'effetto dichiarare gli stessi cittadini italiani;
2) Ordinare al in persona del suo Ministro pro-tempore, e per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) Condannare il in persona del suo Ministro pro-tempore al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore.” Pag. 2 di 10 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 17/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di , nato il Persona_1
06/08/1870 a Pitigliano (Grosseto), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.01).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_2 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
18/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione l'8/10/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
Pag. 3 di 10 azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della di lui Persona_1 figlia (da coniugata , sposatasi nel 1925 in Brasile con cittadino Persona_2 Parte_1 straniero, ai loro figli e , nati Persona_3 Persona_4 anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
Pag. 4 di 10 nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite per i quali si è registrato Persona_1 un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pag. 5 di 10 Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , (da coniugata , non solo ha conservato la cittadinanza Persona_2 Parte_1 italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi due figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che il capostipite contraeva matrimonio il Persona_1
16/08/1896 in Pitigliano – GR – Italia con (doc.01); la coppia emigrava quindi Persona_5 in Brasile dove il 25/09/1905 in Belo Horizonte/MG, nasceva la loro figlia la quale si Persona_2 sposava il 28/12/1925 in Belo Horizonte/MG, Brasile, con assumendo così il Persona_6 nome di , (doc.02). Dall'unione coniugale di questi ultimi nascevano due Persona_7 figli: il 23/07/1930 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.03) e Persona_3 [...]
il 02/07/1934 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.08) che Persona_4 avrebbero dato vita a due distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenti di Persona_3
si coniugava in data 08/12/1954 con . Da
[...] Persona_3 Persona_8 questo matrimonio è nata il [...] in [...] -MG- (Brasile), la ricorrente
[...]
la quale il 04/04/1986 si è sposata con , dal Parte_1 Persona_9 quale è divorziata giudizialmente dal 2002 (doc.04). Dalla loro unione coniugale sono nati i ricorrenti
il 03/02/1988 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.05) e Parte_2
il 22/01/1991 in Belo Horizonte –MG– (Brasile), Parte_3
(doc.06), che a seguito di convivenza con ha generato la figlia Parte_4 [...]
-attuale ricorrente- nata il [...] in [...] –MG– (Brasile), minorenne Parte_5 rappresentate nel presente giudizio dai genitori, (doc.07).
- Ramo discendenti di Persona_4
Pag. 6 di 10 si è coniugata in data 13/09/1958 con , Persona_4 Parte_13
(doc.08); dal loro matrimonio sono nati gli odierni ricorrenti: il Parte_6
23/12/1960 in Belo Horizonte -MG- (Brasil), (doc.09) e il Parte_13
03/01/1971 in Belo Horizonte –MG– (Brasile), (doc.15). si è coniugato il Parte_6
04/12/2005 con con la quale ha procreato la Controparte_4 ricorrente nata il [...] in [...] –MG– Controparte_1
(Brasile), (doc.14). Da una precedente convivenza di con Parte_6 [...]
sono nati i ricorrenti il 26/01/1993, (doc. 10) ed il Controparte_5 Parte_12
21/09/1994 (doc.13). Da una ulteriore convivenza di fatto di Parte_8 [...] con è nata il 29/04/1993, a Belo Horizonte/MG, la Parte_6 Persona_10 ricorrente , (doc.11), la quale da una convivenza con Parte_16 [...] ha generato la ricorrente , nata il [...] in [...] Parte_10 Parte_11
-Massachusetts- (USA), rappresentata in giudizio dai genitori in quanto minorenne, (doc. 12).
si è coniugato in data 26/04/1996 con dalla quale Parte_13 Persona_11 ha divorziato giudizialmente nel 2009. A seguito di una successiva convivenza del predetto con
è nato il ricorrente il 08/12/2010 in Belo Persona_12 Parte_15
Horizonte –MG– (Brasile), minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori, (doc.16).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò brasiliano come da Persona_1 certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc. 01).
Pag. 7 di 10 In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
Pag. 8 di 10 l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Nardone, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 9 di 10 Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 7193/2024 R.G. promosso da
1) nata il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi residente Parte_1 alla Rua Leopoldina n. 458 (C.F. ; C.F._1
2) nato il [...] in [...] –MG- Parte_2
(Brasile) e residente a [...](Australia) alla Unit 6/67 Oceanview Avenue (C.F.
); C.F._2
3) nata il [...] in [...] –MG– Parte_3
(Brasile) ed ivi residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ), in proprio e nella C.F._3 qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui ai numero 5);
4) nato il [...] in [...] -MG– (Brasile) ed ivi Parte_4 residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ), nella sola qualità di genitore C.F._4 esercente la patria potestà della propria figlia minore di cui ai numero 5);
5) nata il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi Parte_5 residente alla Rua Juruá n. 929/502 (C.F. ); C.F._5
6) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) ed ivi Parte_6 residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F. ), in proprio e C.F._6 nella qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui al numero 8);
7) DO NASCIMENTO nata il [...] in [...] Parte_7
Horizonte –MG- (Brasile) ed ivi residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F.
), nella sola qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore C.F._7 di cui ai numero 8);
8) nata il [...] in [...] -MG– Controparte_1
(Brasile) ed ivi residente alla Rua Castelo de Tordesilhas n. 113/203 (C.F. ); C.F._8
9) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) e residente a Parte_8
Cork (Irlanda) al White Oaks, 69, Wilton (C.F. ); C.F._9
10) nata il [...] in [...] –MG– Parte_9
(Brasile) e residente in [...] al 15 Daniels Road (C.F.
Pag. 1 di 10 ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia C.F._10 minore di cui al numero 12);
11) nato il [...] in [...]- Massachuesetts (USA) e residente in Parte_10
Framingham -Massachuesetts- (USA) al 15 Daniels Road (C.F. ), nella sola C.F._11 qualità di genitore esercente la patria potestà della figlia minore di cui al numero 12);
12) nata il [...] in [...] - Massachusetts– (USA) e Parte_11 residente a [...] al 15 Daniels Road (C.F. ); C.F._12
13) nato il [...] in [...] – MG– (Brasile) e residente Parte_12
a Curitiba -PR- (Brasile) alla Rua Itupava n. 121 (C.F. ); C.F._13
14) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) Parte_13
e residente in [...](Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ), C.F._14 in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà del figlio minore di cui al numero 16);
15) nata il [...] in [...] –RS- (Brasile) e residente in Parte_14
Goiania -GO- (Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ), nella sola C.F._15 qualità di genitore esercente la patria potestà di cui al numero 16);
16) nato il [...] in [...] –MG– (Brasile) Parte_15
e residente in [...](Brasile) alla Rua da Charita Quadra 137 (C.F. ); C.F._16 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardone (C.F. del Foro di C.F._17
Benevento come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, così provvedere: 1) Accogliere il ricorso proposto dai ricorrenti sopra generalizzati in quanto discendenti per via materna jure sanguinis da cittadina italiana, e per l'effetto dichiarare gli stessi cittadini italiani;
2) Ordinare al in persona del suo Ministro pro-tempore, e per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) Condannare il in persona del suo Ministro pro-tempore al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore.” Pag. 2 di 10 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 17/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di , nato il Persona_1
06/08/1870 a Pitigliano (Grosseto), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.01).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_2 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
18/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione l'8/10/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
Pag. 3 di 10 azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della di lui Persona_1 figlia (da coniugata , sposatasi nel 1925 in Brasile con cittadino Persona_2 Parte_1 straniero, ai loro figli e , nati Persona_3 Persona_4 anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
Pag. 4 di 10 nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite per i quali si è registrato Persona_1 un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pag. 5 di 10 Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , (da coniugata , non solo ha conservato la cittadinanza Persona_2 Parte_1 italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi due figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che il capostipite contraeva matrimonio il Persona_1
16/08/1896 in Pitigliano – GR – Italia con (doc.01); la coppia emigrava quindi Persona_5 in Brasile dove il 25/09/1905 in Belo Horizonte/MG, nasceva la loro figlia la quale si Persona_2 sposava il 28/12/1925 in Belo Horizonte/MG, Brasile, con assumendo così il Persona_6 nome di , (doc.02). Dall'unione coniugale di questi ultimi nascevano due Persona_7 figli: il 23/07/1930 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.03) e Persona_3 [...]
il 02/07/1934 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.08) che Persona_4 avrebbero dato vita a due distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenti di Persona_3
si coniugava in data 08/12/1954 con . Da
[...] Persona_3 Persona_8 questo matrimonio è nata il [...] in [...] -MG- (Brasile), la ricorrente
[...]
la quale il 04/04/1986 si è sposata con , dal Parte_1 Persona_9 quale è divorziata giudizialmente dal 2002 (doc.04). Dalla loro unione coniugale sono nati i ricorrenti
il 03/02/1988 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), (doc.05) e Parte_2
il 22/01/1991 in Belo Horizonte –MG– (Brasile), Parte_3
(doc.06), che a seguito di convivenza con ha generato la figlia Parte_4 [...]
-attuale ricorrente- nata il [...] in [...] –MG– (Brasile), minorenne Parte_5 rappresentate nel presente giudizio dai genitori, (doc.07).
- Ramo discendenti di Persona_4
Pag. 6 di 10 si è coniugata in data 13/09/1958 con , Persona_4 Parte_13
(doc.08); dal loro matrimonio sono nati gli odierni ricorrenti: il Parte_6
23/12/1960 in Belo Horizonte -MG- (Brasil), (doc.09) e il Parte_13
03/01/1971 in Belo Horizonte –MG– (Brasile), (doc.15). si è coniugato il Parte_6
04/12/2005 con con la quale ha procreato la Controparte_4 ricorrente nata il [...] in [...] –MG– Controparte_1
(Brasile), (doc.14). Da una precedente convivenza di con Parte_6 [...]
sono nati i ricorrenti il 26/01/1993, (doc. 10) ed il Controparte_5 Parte_12
21/09/1994 (doc.13). Da una ulteriore convivenza di fatto di Parte_8 [...] con è nata il 29/04/1993, a Belo Horizonte/MG, la Parte_6 Persona_10 ricorrente , (doc.11), la quale da una convivenza con Parte_16 [...] ha generato la ricorrente , nata il [...] in [...] Parte_10 Parte_11
-Massachusetts- (USA), rappresentata in giudizio dai genitori in quanto minorenne, (doc. 12).
si è coniugato in data 26/04/1996 con dalla quale Parte_13 Persona_11 ha divorziato giudizialmente nel 2009. A seguito di una successiva convivenza del predetto con
è nato il ricorrente il 08/12/2010 in Belo Persona_12 Parte_15
Horizonte –MG– (Brasile), minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori, (doc.16).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò brasiliano come da Persona_1 certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc. 01).
Pag. 7 di 10 In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
Pag. 8 di 10 l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Nardone, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 9 di 10 Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 10 di 10