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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG. 1458/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 18.04.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che la parte ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1458 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La Sig.ra residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni, Via Martiri delle Foibe 23, presso lo studio dell'Avv. Serena Grassi del Foro di Monza
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, Via CP_1
Cofano 67,
Resistente contumace
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 deciexs cpc parte ricorrente deduceva di aver acquistato in data
30.07.2021 con atto a ministero del Notaio Dott. (rep.68027 - Racc.14517), Persona_1 dalla società in persona del legale rappresentante, l'immobile sito in San Vito CP_1
Lo Capo (Trapani) in Via Arimondi 187/F, all'interno del complesso residenziale denominato “Corte Aranci”; che sin dalla data di acquisto la ricorrente rappresentava alla società resistente, la presenza di umidità nel piano seminterrato dell'immobile, la mancata realizzazione di lavori pattuiti e mai eseguiti dalla società costruttrice/venditrice, nonché l'assenza dei pergolati che invece avrebbero dovuto corredarlo, da posizionarsi al giardino del piano terra e sulla terrazza piano mansarda, e il posizionamento di una tettoia che coprisse l'ingresso del piano seminterrato al fine di porre argine alla caduta di acqua piovana proveniente dal lastrico solare, erroneamente inizialmente considerata dalla ricorrente quale causa principale dell'umidità riscontrata al piano interrato, e ciò con nota raccomandata del 07.10.2021; che solo nell'aprile 2021 la ricorrente riceveva un riscontro da parte della società appaltatrice, con la quale veniva negato quanto chiesto atteso che i lavori erano considerati quali lavori fuori capitolato;
che pertanto nel marzo 2024 la ricorrente depositava un ricorso per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale la in persona del legale rappresentante si CP_1 asteneva dal costituirsi;
veniva nominato un CTU il quale accertava quanto accusato dalla ricorrente in relazione alla umidità lamentata, che era stata causata da dei veri e propri vizi costruttivi dell'immobile e quantificava in circa €.29.500,00 il costo delle opere edili necessarie per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni;
che pertanto invocando la garanzia del costruttore ex art.1669 cc ne chiedeva la condanna al pagamento della su indicato somma quantificata in corso di ATP nonché €.8000,00 per il patito danno per mancato godimento del piano seminterrato dell'immobile oltre alle spese di ATP relative al compenso del nominato CTU.
Concludeva come da verbale
Anche nel presente giudizio la società resistente, pur avendo ricevuta la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, nel proprio domicilio digitale in data 17.10.2024, si asteneva dal costituirsi, e in questa sede ne viene dichiarata la contumacia;
il giudizio documentalmente istruito con la produzione del fascicolo dell'ATP (n.474/2024 RG) veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza cartolare del 18.04.2025.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed invero si osserva che parte ricorrente ha invocato la garanzia decennale dell'appaltatore prevista dall'art.1669 cc che prevede che quest'ultimo è tenuto a garantire il committente o il suo avente causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile) per eventuali difformità o vizi dell'opera.
La giurisprudenza afferma che l'art. 1669 cc, pur presupponendo un rapporto contrattuale, costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto persegue finalità di ordine pubblico, quali la conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, costituite dalla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini quindi di interesse generale (ex multis: Cass. Civ. n. 23470/2023).
Di conseguenza, per effetto di quanto disposto nell'art. 1229, comma 2, cc la disciplina dell'art. 1669 cc viene ritenuta inderogabile e pertanto sono da ritenere nuLL gli accordi tra le parti diretti ad escludere o limitare la responsabilità dell'appaltatore (Cass. Civ. n.
26609/2008; Cass. Civ. n. 81/2000).
In relazione della natura della responsabilità dell'appaltatore prevista dall'art. 1669 c.c. anche se il citato articolo è inserito nella disciplina dell'appalto (contrattuale), la giurisprudenza prevalente lo considera responsabilità extracontrattuale.
A mente dell'art. 1669 c.c., l'azione è soggetta a denuncia entro un anno dalla scoperta del vizio;
si prescrive in un anno dalla denuncia stessa, ma l'azione è esercitabile nel termine decennale dal compimento dell'opera. La "scoperta" del vizio avviene quando il danneggiato ha un grado sufficiente di conoscenza tecnica del difetto e ciò all'esito di perizie, e quindi non sono sufficienti semplici sospetti;
il committente è inoltre gravato dall'onere della prova sulla tempestività della denuncia.
Per quanto attiene la ripartizione dell'onere probatorio il citato articolo prevede una presunzione di colpa a carico dell'appaltatore, che può liberarsi solo provando il caso fortuito o il fatto di terzi, risultando per il danneggiato più vantaggioso rispetto all'azione generale ex art. 2043 c.c. (Cass. Civ. n. 15321/2018; Cass. Civ. n. 1026/2013; Cass. Civ. n.
16815/2012; Cass. Civ. n. 15488/2000; Cass. Civ. n. 12106/1998).
Ciò posto nel merito si osserva che il ricorrente ha correttamente denunciato i vizi infiltrazioni da umidità la mancata fornitura e la mancata collocazione di 2 pergolati lignee posti rispettivamente al piano terra e al secondo piano terrazza - sia nella nota dell'ottobre del 2021 che successivamente e riscontrato dalla società resistente nell'aprile del 2022; solo all'esito del deposito della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, il vizio dell'opera è stato acclarato. La domanda è stata validamente proposta alla luce dei termini sia decadenziali che prescrizionali.
Il giudizio è stato istruito con la documentazione depositata dalla parte ricorrente tra cui vi
è l'allegazione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo precedentemente svolto tra le parti. Tale documentazione non è stata contestata da parte resistente ex art.115
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e 167 cpc che, tra l'altro, ha scelto di astenersi dal costituirsi sia nel presente giudizio che nell'accertamento tecnico preventivo.
La non ha quindi offerto alcuna prova relativa al caso fortuito o il fatto del CP_1 terzo al fine di liberarsi dalla responsabilità ex art.1669 cc.
Ed invero, l'accertamento tecnico preventivo ha acquisito la sostanza di una fase processuale a sé, contraddistinta da una propria unitarietà rispetto al giudizio di merito cui pure è collegato, di conseguenza il procedimento di ATP è autonomo rispetto al giudizio di merito nel corso del quale l'ammissibilità e la rilevanza del mezzo di prova preventiva deve essere autonomamente valutata dal giudice di merito;
il Giudice di legittimità ha riconosciuto il valore probatorio della CTU disposta in sede di accertamento affermando che ..“L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse.” (V.di per tutte Cass. civ. n. 17990/2004).
Il CTU nominato in sede di ATP ha accertato, con esaustiva e chiara consulenza tecnica, che in questa sede viene condivisa e fatta propria, le cause dell'umidità lamentata nei locali seminterrati dell'immobile oggetto di compravendita affermando, in relazione al primo quesito posto, che…“Le infiltrazioni di acqua dall'esterno nel seminterrato, per assenza di impermeabilizzazione delle pareti esterne in c.a. è una concausa dei fenomeni di umidità nei muri del seminterrato, incidenza 15%. La causa principale delle manifestazioni d'umido nelle pareti interne nel seminterrato è dovuta all'acqua raccolta nel pozzetto posto sottopavimento, privo di impermeabilizzazione, lasciando filtrare le acque reflue e meteoriche nel massetto sotto il pavimento e nelle fondazioni, si ritiene la causa primaria dell'umidità riscontrata all'interno dei locali, incidenza
75%. La condensa per scarsa aerazione ha una incidenza del 10%. Si conferma il perdurare della situazione lamentata dalla ricorrente, le zone interessate sono state descritti al superiore quesito n.1 ed evidenziate nella documentazione grafica allegata. (All. 3.5- 3.6). Le percentuali sono indicative, non essendo possibile misurale in sito. Inoltre, si accerta la mancata fornitura e collocazione di 2 pergolati lignee posti rispettivamente al Piano Terra e al secondo piano-Terrazza, previsti nel progetto. La tettoia sul vano scala all'ingresso non è inclusa nel progetto depositato al Comune di
San Vito Lo Capo, al momento si esclude dal conteggio di cui al punto successivo.”
In relazione al secondo quesito, relativo alle opere necessarie per l'eliminazione del vizio, ha accertato che …” Considerato che la causa principale delle infiltrazioni di umidità alle pareti è direttamente legata alla presenza di un pozzetto di raccolta di acque reflue e meteoriche non impermeabilizzato, occorrerà procedere alla impermeabilizzazione dello stesso. A tal fine occorre eseguire la rimozione del pavimento e del massetto esistente nei vani di sgombero 1-2, la rimozione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'intonaco ammalorato alle pareti e tramezzi, estensa fino al 1.50m dal pavimento,
l'impermeabilizzazione con guaina sotto massetto del pavimento, impermeabilizzazione del pozzetto del chiusino scala, rifacimento degli intonaci con prodotti macroporosi antiumido. Per evitare la formazione di condensa, così come proposto dal costruttore, l'apertura di 2 nuove finestre 60x70 cm nel piano seminterrato, una prospettante su scala esterna a nord, l'altra su corte interna a P.T. lato vano scala interno, possono essere utili a favorire la ventilazione naturale del seminterrato, unitamente all'oblò già presente. I rimedi proposti sono evidenziati graficamente negli all.
3.6,3.7,3.8. Al piano primo in camera si riscontra una lesione tra pilatro-trave e tompagno, che va risarcita, e ripristinata la tinteggiatura della parete. Per quanto concerne i pergolati di progetto, ma non realizzati dal costruttore, il sottoscritto ha allestito uno schema grafico di entrambi (all. 3.9-1 e
3.9-2) sottoponendoli alle ditte , F.LL , scegliendo tra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 questi il più economico compresi i costi di montaggio, scegliendo quello di Vedasi Controparte_2
All.4.1- 4.2-4.3. Al fine di valutare i costi di riparazione e ripristino dei danni il sottoscritto ha prodotto un computo metrico di dettaglio, sulla base dei Prezzi vigenti del Prezzario Regionale
Sicilia del 2024, e ove mancanti con apposita analisi dei prezzi e schede di lavorazione, vedasi allegati
5.1-5.2-5.3-5.4-5.5. Ai costi indicati nel computo metrico, vanno aggiunti gli oneri tecnici per le varianti interne con CILA per l'apertura di due finestre e variazione del prospetto sud lato corte, nuovo accatastamento, per le varianti apportate. A tutti i prezzi va aggiunta l'IVA nelle misure di legge. Il tutto riportato nella seguente scheda di riepilogo (all.5.5)”.
Il CTU ha quindi affermato nelle proprie conclusioni, condivise dallo scrivente, che …” Alla luce delle analisi svolte e della documentazione allegata, si rileva che l'edificio presenta problematiche evidenti di umidità al piano seminterrato, per le quali si sono individuate le cause. Inoltre, non sono stati forniti e collocati due pergolati previsti nel progetto autorizzato, al piano terra e in copertura.
Le cause dell'umidità non possono essere eliminate con il solo uso di un sistema di deumidificazione, occorre risolvere alla radice il problema eliminando i difetti riscontrati, individuando i lavori necessari per il ripristino dei luoghi. L'accertamento delle condizioni complessive dell'edificio è condizione indispensabile per comprendere i fenomeni di infiltrazione e di umidità, non poteva essere sufficiente indagare solo sul funzionamento della pompa sommersa, ma andavano accertate tutte le concause che determinano l'insalubrità degli ambienti del seminterrato.”
Accertato il danno patito dalla parte ricorrente e il suo diritto al ristorno, soccorre anche in questo caso , la citata relazione tecnica con la quale il CTU nominato ha stimato in
€.29.501,38 il costo delle opere necessaria per l'eliminazione dei vizi di realizzazione dell'immobile di cui è giudizio;
a tale importo andrà sommato anche quello relativo all'onorario liquidato in sede di ATP al CTU nominato pari a €.2.536,31 per onorari, oltre €
356,87 per spese oltre IVA e CPA come per legge .
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Vi è infine da aggiungere che in riferimento al mancato godimento del piano interrato interessato dalle infiltrazioni d'acqua, il ricorrente non ha offerto idonea prova a sostengo del danno subito e dallo stesso quantificato in €.8.000,00, pertanto va disattesa.
Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte costituita, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo la prima seconda e quarta fase del giudizio e il quarto scaglione di riferimento del valore del giudizio- in complessivi euro € 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €.518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
- in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente Sig.ra Parte_1 dichiara che la in persona del legale rappresentante pro tempore è CP_1 tenuta a garantire la Sig.ra per i vizi accertati in premessa Parte_1 nell'immobile sito in San Vito Lo Capo (Trapani) in Via Arimondi 187/F, all'interno del complesso residenziale denominato “Corte Aranci”;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento a favore della sig.ra della somma in €.29.501,38 a titolo Parte_1 riparatorio, oltre interessi legali dalla data della domanda nonché la somma di
€.2.536,31, oltre € 356,87 per spese oltre IVA e CPA come per legge quale onorario liquidato in sede di ATP al CTU nominato;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere CP_1 nei confronti della sig.ra le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge, spese borsuali pari a €.237,00 e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG. 1458/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 18.04.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che la parte ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1458 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La Sig.ra residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni, Via Martiri delle Foibe 23, presso lo studio dell'Avv. Serena Grassi del Foro di Monza
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, Via CP_1
Cofano 67,
Resistente contumace
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 deciexs cpc parte ricorrente deduceva di aver acquistato in data
30.07.2021 con atto a ministero del Notaio Dott. (rep.68027 - Racc.14517), Persona_1 dalla società in persona del legale rappresentante, l'immobile sito in San Vito CP_1
Lo Capo (Trapani) in Via Arimondi 187/F, all'interno del complesso residenziale denominato “Corte Aranci”; che sin dalla data di acquisto la ricorrente rappresentava alla società resistente, la presenza di umidità nel piano seminterrato dell'immobile, la mancata realizzazione di lavori pattuiti e mai eseguiti dalla società costruttrice/venditrice, nonché l'assenza dei pergolati che invece avrebbero dovuto corredarlo, da posizionarsi al giardino del piano terra e sulla terrazza piano mansarda, e il posizionamento di una tettoia che coprisse l'ingresso del piano seminterrato al fine di porre argine alla caduta di acqua piovana proveniente dal lastrico solare, erroneamente inizialmente considerata dalla ricorrente quale causa principale dell'umidità riscontrata al piano interrato, e ciò con nota raccomandata del 07.10.2021; che solo nell'aprile 2021 la ricorrente riceveva un riscontro da parte della società appaltatrice, con la quale veniva negato quanto chiesto atteso che i lavori erano considerati quali lavori fuori capitolato;
che pertanto nel marzo 2024 la ricorrente depositava un ricorso per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale la in persona del legale rappresentante si CP_1 asteneva dal costituirsi;
veniva nominato un CTU il quale accertava quanto accusato dalla ricorrente in relazione alla umidità lamentata, che era stata causata da dei veri e propri vizi costruttivi dell'immobile e quantificava in circa €.29.500,00 il costo delle opere edili necessarie per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni;
che pertanto invocando la garanzia del costruttore ex art.1669 cc ne chiedeva la condanna al pagamento della su indicato somma quantificata in corso di ATP nonché €.8000,00 per il patito danno per mancato godimento del piano seminterrato dell'immobile oltre alle spese di ATP relative al compenso del nominato CTU.
Concludeva come da verbale
Anche nel presente giudizio la società resistente, pur avendo ricevuta la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, nel proprio domicilio digitale in data 17.10.2024, si asteneva dal costituirsi, e in questa sede ne viene dichiarata la contumacia;
il giudizio documentalmente istruito con la produzione del fascicolo dell'ATP (n.474/2024 RG) veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza cartolare del 18.04.2025.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed invero si osserva che parte ricorrente ha invocato la garanzia decennale dell'appaltatore prevista dall'art.1669 cc che prevede che quest'ultimo è tenuto a garantire il committente o il suo avente causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile) per eventuali difformità o vizi dell'opera.
La giurisprudenza afferma che l'art. 1669 cc, pur presupponendo un rapporto contrattuale, costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto persegue finalità di ordine pubblico, quali la conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, costituite dalla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini quindi di interesse generale (ex multis: Cass. Civ. n. 23470/2023).
Di conseguenza, per effetto di quanto disposto nell'art. 1229, comma 2, cc la disciplina dell'art. 1669 cc viene ritenuta inderogabile e pertanto sono da ritenere nuLL gli accordi tra le parti diretti ad escludere o limitare la responsabilità dell'appaltatore (Cass. Civ. n.
26609/2008; Cass. Civ. n. 81/2000).
In relazione della natura della responsabilità dell'appaltatore prevista dall'art. 1669 c.c. anche se il citato articolo è inserito nella disciplina dell'appalto (contrattuale), la giurisprudenza prevalente lo considera responsabilità extracontrattuale.
A mente dell'art. 1669 c.c., l'azione è soggetta a denuncia entro un anno dalla scoperta del vizio;
si prescrive in un anno dalla denuncia stessa, ma l'azione è esercitabile nel termine decennale dal compimento dell'opera. La "scoperta" del vizio avviene quando il danneggiato ha un grado sufficiente di conoscenza tecnica del difetto e ciò all'esito di perizie, e quindi non sono sufficienti semplici sospetti;
il committente è inoltre gravato dall'onere della prova sulla tempestività della denuncia.
Per quanto attiene la ripartizione dell'onere probatorio il citato articolo prevede una presunzione di colpa a carico dell'appaltatore, che può liberarsi solo provando il caso fortuito o il fatto di terzi, risultando per il danneggiato più vantaggioso rispetto all'azione generale ex art. 2043 c.c. (Cass. Civ. n. 15321/2018; Cass. Civ. n. 1026/2013; Cass. Civ. n.
16815/2012; Cass. Civ. n. 15488/2000; Cass. Civ. n. 12106/1998).
Ciò posto nel merito si osserva che il ricorrente ha correttamente denunciato i vizi infiltrazioni da umidità la mancata fornitura e la mancata collocazione di 2 pergolati lignee posti rispettivamente al piano terra e al secondo piano terrazza - sia nella nota dell'ottobre del 2021 che successivamente e riscontrato dalla società resistente nell'aprile del 2022; solo all'esito del deposito della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, il vizio dell'opera è stato acclarato. La domanda è stata validamente proposta alla luce dei termini sia decadenziali che prescrizionali.
Il giudizio è stato istruito con la documentazione depositata dalla parte ricorrente tra cui vi
è l'allegazione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo precedentemente svolto tra le parti. Tale documentazione non è stata contestata da parte resistente ex art.115
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e 167 cpc che, tra l'altro, ha scelto di astenersi dal costituirsi sia nel presente giudizio che nell'accertamento tecnico preventivo.
La non ha quindi offerto alcuna prova relativa al caso fortuito o il fatto del CP_1 terzo al fine di liberarsi dalla responsabilità ex art.1669 cc.
Ed invero, l'accertamento tecnico preventivo ha acquisito la sostanza di una fase processuale a sé, contraddistinta da una propria unitarietà rispetto al giudizio di merito cui pure è collegato, di conseguenza il procedimento di ATP è autonomo rispetto al giudizio di merito nel corso del quale l'ammissibilità e la rilevanza del mezzo di prova preventiva deve essere autonomamente valutata dal giudice di merito;
il Giudice di legittimità ha riconosciuto il valore probatorio della CTU disposta in sede di accertamento affermando che ..“L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse.” (V.di per tutte Cass. civ. n. 17990/2004).
Il CTU nominato in sede di ATP ha accertato, con esaustiva e chiara consulenza tecnica, che in questa sede viene condivisa e fatta propria, le cause dell'umidità lamentata nei locali seminterrati dell'immobile oggetto di compravendita affermando, in relazione al primo quesito posto, che…“Le infiltrazioni di acqua dall'esterno nel seminterrato, per assenza di impermeabilizzazione delle pareti esterne in c.a. è una concausa dei fenomeni di umidità nei muri del seminterrato, incidenza 15%. La causa principale delle manifestazioni d'umido nelle pareti interne nel seminterrato è dovuta all'acqua raccolta nel pozzetto posto sottopavimento, privo di impermeabilizzazione, lasciando filtrare le acque reflue e meteoriche nel massetto sotto il pavimento e nelle fondazioni, si ritiene la causa primaria dell'umidità riscontrata all'interno dei locali, incidenza
75%. La condensa per scarsa aerazione ha una incidenza del 10%. Si conferma il perdurare della situazione lamentata dalla ricorrente, le zone interessate sono state descritti al superiore quesito n.1 ed evidenziate nella documentazione grafica allegata. (All. 3.5- 3.6). Le percentuali sono indicative, non essendo possibile misurale in sito. Inoltre, si accerta la mancata fornitura e collocazione di 2 pergolati lignee posti rispettivamente al Piano Terra e al secondo piano-Terrazza, previsti nel progetto. La tettoia sul vano scala all'ingresso non è inclusa nel progetto depositato al Comune di
San Vito Lo Capo, al momento si esclude dal conteggio di cui al punto successivo.”
In relazione al secondo quesito, relativo alle opere necessarie per l'eliminazione del vizio, ha accertato che …” Considerato che la causa principale delle infiltrazioni di umidità alle pareti è direttamente legata alla presenza di un pozzetto di raccolta di acque reflue e meteoriche non impermeabilizzato, occorrerà procedere alla impermeabilizzazione dello stesso. A tal fine occorre eseguire la rimozione del pavimento e del massetto esistente nei vani di sgombero 1-2, la rimozione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'intonaco ammalorato alle pareti e tramezzi, estensa fino al 1.50m dal pavimento,
l'impermeabilizzazione con guaina sotto massetto del pavimento, impermeabilizzazione del pozzetto del chiusino scala, rifacimento degli intonaci con prodotti macroporosi antiumido. Per evitare la formazione di condensa, così come proposto dal costruttore, l'apertura di 2 nuove finestre 60x70 cm nel piano seminterrato, una prospettante su scala esterna a nord, l'altra su corte interna a P.T. lato vano scala interno, possono essere utili a favorire la ventilazione naturale del seminterrato, unitamente all'oblò già presente. I rimedi proposti sono evidenziati graficamente negli all.
3.6,3.7,3.8. Al piano primo in camera si riscontra una lesione tra pilatro-trave e tompagno, che va risarcita, e ripristinata la tinteggiatura della parete. Per quanto concerne i pergolati di progetto, ma non realizzati dal costruttore, il sottoscritto ha allestito uno schema grafico di entrambi (all. 3.9-1 e
3.9-2) sottoponendoli alle ditte , F.LL , scegliendo tra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 questi il più economico compresi i costi di montaggio, scegliendo quello di Vedasi Controparte_2
All.4.1- 4.2-4.3. Al fine di valutare i costi di riparazione e ripristino dei danni il sottoscritto ha prodotto un computo metrico di dettaglio, sulla base dei Prezzi vigenti del Prezzario Regionale
Sicilia del 2024, e ove mancanti con apposita analisi dei prezzi e schede di lavorazione, vedasi allegati
5.1-5.2-5.3-5.4-5.5. Ai costi indicati nel computo metrico, vanno aggiunti gli oneri tecnici per le varianti interne con CILA per l'apertura di due finestre e variazione del prospetto sud lato corte, nuovo accatastamento, per le varianti apportate. A tutti i prezzi va aggiunta l'IVA nelle misure di legge. Il tutto riportato nella seguente scheda di riepilogo (all.5.5)”.
Il CTU ha quindi affermato nelle proprie conclusioni, condivise dallo scrivente, che …” Alla luce delle analisi svolte e della documentazione allegata, si rileva che l'edificio presenta problematiche evidenti di umidità al piano seminterrato, per le quali si sono individuate le cause. Inoltre, non sono stati forniti e collocati due pergolati previsti nel progetto autorizzato, al piano terra e in copertura.
Le cause dell'umidità non possono essere eliminate con il solo uso di un sistema di deumidificazione, occorre risolvere alla radice il problema eliminando i difetti riscontrati, individuando i lavori necessari per il ripristino dei luoghi. L'accertamento delle condizioni complessive dell'edificio è condizione indispensabile per comprendere i fenomeni di infiltrazione e di umidità, non poteva essere sufficiente indagare solo sul funzionamento della pompa sommersa, ma andavano accertate tutte le concause che determinano l'insalubrità degli ambienti del seminterrato.”
Accertato il danno patito dalla parte ricorrente e il suo diritto al ristorno, soccorre anche in questo caso , la citata relazione tecnica con la quale il CTU nominato ha stimato in
€.29.501,38 il costo delle opere necessaria per l'eliminazione dei vizi di realizzazione dell'immobile di cui è giudizio;
a tale importo andrà sommato anche quello relativo all'onorario liquidato in sede di ATP al CTU nominato pari a €.2.536,31 per onorari, oltre €
356,87 per spese oltre IVA e CPA come per legge .
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Vi è infine da aggiungere che in riferimento al mancato godimento del piano interrato interessato dalle infiltrazioni d'acqua, il ricorrente non ha offerto idonea prova a sostengo del danno subito e dallo stesso quantificato in €.8.000,00, pertanto va disattesa.
Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte costituita, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo la prima seconda e quarta fase del giudizio e il quarto scaglione di riferimento del valore del giudizio- in complessivi euro € 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €.518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
- in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente Sig.ra Parte_1 dichiara che la in persona del legale rappresentante pro tempore è CP_1 tenuta a garantire la Sig.ra per i vizi accertati in premessa Parte_1 nell'immobile sito in San Vito Lo Capo (Trapani) in Via Arimondi 187/F, all'interno del complesso residenziale denominato “Corte Aranci”;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento a favore della sig.ra della somma in €.29.501,38 a titolo Parte_1 riparatorio, oltre interessi legali dalla data della domanda nonché la somma di
€.2.536,31, oltre € 356,87 per spese oltre IVA e CPA come per legge quale onorario liquidato in sede di ATP al CTU nominato;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere CP_1 nei confronti della sig.ra le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge, spese borsuali pari a €.237,00 e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile