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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7228 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO ELENA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
contro
(C.F.: ); CP_1 P.IVA_2
convenuta opposta
In punto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 13.2.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
- che con decreto ingiuntivo n. 2304/2024 emesso in data 8.10.2024 su ricorso di il Tribunale di Verona ha ingiunto a di pagare CP_1 Parte_1 immediatamente alla parte ricorrente la somma di euro 135.722,3424 a saldo delle fatture relative alla fornitura di prodotti allegate al ricorso, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- che ha proposto opposizione avverso tale decreto, contestando la Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ed ha chiesto altresì in via riconvenzionale la condanna di CP_1 al risarcimento dei danni asseritamente patiti da essa opponente;
- che successivamente alla notifica dell'atto di citazione, in data 23.1.2025 il procuratore di a tanto legittimato dalla procura in atti, ha depositato Parte_1 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate, dando atto che nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa e della designazione del Giudice, le parti sono riuscite a trovare una soluzione conciliativa a definizione delle rispettive pretese, con integrale compensazione delle spese processuali;
- che all'udienza del 13.2.2025 il procuratore di parte attrice opponente ha ribadito la rinuncia agli atti del giudizio, concludendo per la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate;
- che nessuno è costituito per parte convenuta opposta e pertanto non si rende necessaria alcuna accettazione;
visto l'art. 306 c.p.c. ed osservato che – trattandosi di processo devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, nel quale il Giudice Unico opera in funzione di organo decidente – la dichiarazione di estinzione va effettuata con sentenza (Cass. 14592/2007; Cass. 6023/2007; Cass. 950/2018);
ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese processuali in ragione della mancata costituzione della convenuta opposta;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
a) dichiara estinto il processo;
b) nulla in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Verona, il 16.2.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)