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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 03 Aprile 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 1496/2022 R.G sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Carmine Meo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
nella persona del legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Roma al Largo Controparte_3
Chigi n° 5 Resistente Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 18.03.2022, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120229003129582/000 notificata dall' CP_2 , a mezzo pec in data 03.03.2022, con la quale veniva intimato il pagamento di somme riferite
[...] ai seguenti seguenti avvisi di addebito:
o Avviso di addebito N. 37120160013962169000, notificato in data 11.11.2016;
o Avviso di addebito N. 37120180006481089000, notificato in data 05.08.2018
o Avviso di addebito N. 37120190000048510000, notificato in data 18.01.2019
o Avviso di addebito N. 37120190015758836000, notificato in data 30.11.2019;
o Avviso di addebito 37120190020119223000, notificato in data 21.12.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS relativi agli anni di imposta dal 2015 al
2017.
Ha dedotto, al riguardo, l'inesistenza insanabile e/o l'irritualità e l'illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, eseguita in via telematica utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e, di conseguenza, non riconducibile all' ; ha dedotto la nullità e/o l'annullabilità e/o, comunque, Controparte_4
l'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, per carenza di informazione/motivazione così come prevista, tassativamente, dall'art. 3 della legge 241/1990 e dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); la mancata e/o irregolare notificazione degli avvisi di addebito richiamati nell'avviso di intimazione di pagamento impugnato;
la prescrizione maturata tra la data di notifica dell'avviso di addebito n.37120160013962169000,e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente nei giudizi, l' ha chiesto rigettarsi il ricorso perché inammissibile e CP_5 infondato in fatto e in diritto;
in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
con vittoria di spese CP_ L' nel costruirsi ritualmente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta non solo all'accertamento della prescrizione dei contributi, ma anche di vizi di notifica attinenti non solo agli avvisi di addebito ma anche all'intimazione di pagamento che è atto del concessionario, va dichiarata la legittimazione passiva di
CP_5
Invece, è carente di legittimazione passiva la soc. convenuta in giudizio ma non costituita, CP_3
CP_ la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Sempre in via preliminare, va dato atto che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n.
21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito vizi attinenti alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Orbene, con riferimento al primo motivo di doglianza di parte ricorrente, cioè l'illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, eseguita telematicamente utilizzando un indirizzo PEC non riconducibile all' Controparte_4
poiché non risultante da pubblici elenchi, va, preliminarmente, rilevata la tempestività
[...]
della opposizione in quanto proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( notifica intimazione 03.03.2022 – deposito ricorso 18.03.2022). Nel merito della doglianza, va evidenziato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564). Al riguardo, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, la Suprema Corte ha affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684 del
2023).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni sia formali che di merito nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio.
La notifica della intimazione di pagamento impugnata, pertanto risulta essere perfezionata in data 03 marzo 2022 (cfr. doc. parte ricorrente). Del pari priva di pregio è l'eccezione del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando dalla stessa l'elencazione dei titoli in relazione a quali viene intimato il pagamento e la data di notifica degli stessi.
Con riferimento alla doglianza relativa alla omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito, CP_ l ha prodotto le ricevute di consegna telematiche degli stessi da cui si desume che:
o L'avviso di addebito N. 37120160013962169000 è stato ritualmente notificato in data
11.11.2016;
o L'avviso di addebito N. 37120180006481089000 è stato ritualmente notificato in data
05.08.2018;
o L'avviso di addebito N. 37120190000048510000 è stato ritualmente notificato in data
18.01.2019;
o L'avviso di addebito N. 37120190015758836000 è stato ritualmente notificato in data
30.11.2019;
o L'avviso di addebito 37120190020119223000 è stato ritualmente notificato in data
21.12.2019.
Nel merito, relativamente alla eccepita prescrizione dell'intimazione di pagamento in oggetto e con riferimento all'Avviso di addebito N. 37120160013962169000, i resistenti hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha prodotto la prova di accettazione e consegna telematica al CP_5
ricorrente, della comunicazione Equitalia Riscossione, avvenuta in data 07.06.2022, con la quale era accolta la domanda di definizione agevolata presentata dallo stesso in data 04.04.2017, contenente l'avviso di addebito N. 37120160013962169000. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, da un lato si pone quale dato incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notifica dell'atto impositivo e, dall'altro, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito ( in tal senso
Cass., n. 9221/2024).
E', poi, applicabile, in ogni caso, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' Controparte_4 riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159". L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
"sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Alla luce di tali principi, tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza se si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, di cui euro 1865,00 a favore dell' ed euro 1865,00 a favore di oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_5
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 19 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 03 Aprile 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 1496/2022 R.G sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Carmine Meo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
nella persona del legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Roma al Largo Controparte_3
Chigi n° 5 Resistente Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 18.03.2022, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120229003129582/000 notificata dall' CP_2 , a mezzo pec in data 03.03.2022, con la quale veniva intimato il pagamento di somme riferite
[...] ai seguenti seguenti avvisi di addebito:
o Avviso di addebito N. 37120160013962169000, notificato in data 11.11.2016;
o Avviso di addebito N. 37120180006481089000, notificato in data 05.08.2018
o Avviso di addebito N. 37120190000048510000, notificato in data 18.01.2019
o Avviso di addebito N. 37120190015758836000, notificato in data 30.11.2019;
o Avviso di addebito 37120190020119223000, notificato in data 21.12.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS relativi agli anni di imposta dal 2015 al
2017.
Ha dedotto, al riguardo, l'inesistenza insanabile e/o l'irritualità e l'illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, eseguita in via telematica utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e, di conseguenza, non riconducibile all' ; ha dedotto la nullità e/o l'annullabilità e/o, comunque, Controparte_4
l'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, per carenza di informazione/motivazione così come prevista, tassativamente, dall'art. 3 della legge 241/1990 e dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); la mancata e/o irregolare notificazione degli avvisi di addebito richiamati nell'avviso di intimazione di pagamento impugnato;
la prescrizione maturata tra la data di notifica dell'avviso di addebito n.37120160013962169000,e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente nei giudizi, l' ha chiesto rigettarsi il ricorso perché inammissibile e CP_5 infondato in fatto e in diritto;
in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
con vittoria di spese CP_ L' nel costruirsi ritualmente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta non solo all'accertamento della prescrizione dei contributi, ma anche di vizi di notifica attinenti non solo agli avvisi di addebito ma anche all'intimazione di pagamento che è atto del concessionario, va dichiarata la legittimazione passiva di
CP_5
Invece, è carente di legittimazione passiva la soc. convenuta in giudizio ma non costituita, CP_3
CP_ la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Sempre in via preliminare, va dato atto che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n.
21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito vizi attinenti alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Orbene, con riferimento al primo motivo di doglianza di parte ricorrente, cioè l'illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90031295 82/000, eseguita telematicamente utilizzando un indirizzo PEC non riconducibile all' Controparte_4
poiché non risultante da pubblici elenchi, va, preliminarmente, rilevata la tempestività
[...]
della opposizione in quanto proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( notifica intimazione 03.03.2022 – deposito ricorso 18.03.2022). Nel merito della doglianza, va evidenziato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564). Al riguardo, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, la Suprema Corte ha affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684 del
2023).
Non v'è dubbio che nel caso in esame alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente sia riscontrabile, perché non specificamente eccepito dalla parte, la quale ha avuto modo di far valere diffusamente le proprie ragioni sia formali che di merito nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio.
La notifica della intimazione di pagamento impugnata, pertanto risulta essere perfezionata in data 03 marzo 2022 (cfr. doc. parte ricorrente). Del pari priva di pregio è l'eccezione del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando dalla stessa l'elencazione dei titoli in relazione a quali viene intimato il pagamento e la data di notifica degli stessi.
Con riferimento alla doglianza relativa alla omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito, CP_ l ha prodotto le ricevute di consegna telematiche degli stessi da cui si desume che:
o L'avviso di addebito N. 37120160013962169000 è stato ritualmente notificato in data
11.11.2016;
o L'avviso di addebito N. 37120180006481089000 è stato ritualmente notificato in data
05.08.2018;
o L'avviso di addebito N. 37120190000048510000 è stato ritualmente notificato in data
18.01.2019;
o L'avviso di addebito N. 37120190015758836000 è stato ritualmente notificato in data
30.11.2019;
o L'avviso di addebito 37120190020119223000 è stato ritualmente notificato in data
21.12.2019.
Nel merito, relativamente alla eccepita prescrizione dell'intimazione di pagamento in oggetto e con riferimento all'Avviso di addebito N. 37120160013962169000, i resistenti hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha prodotto la prova di accettazione e consegna telematica al CP_5
ricorrente, della comunicazione Equitalia Riscossione, avvenuta in data 07.06.2022, con la quale era accolta la domanda di definizione agevolata presentata dallo stesso in data 04.04.2017, contenente l'avviso di addebito N. 37120160013962169000. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, da un lato si pone quale dato incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notifica dell'atto impositivo e, dall'altro, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito ( in tal senso
Cass., n. 9221/2024).
E', poi, applicabile, in ogni caso, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' Controparte_4 riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159". L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
"sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Alla luce di tali principi, tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza se si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, di cui euro 1865,00 a favore dell' ed euro 1865,00 a favore di oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_5
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 19 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini