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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Mirco Lombardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 172/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calolziocorte (LC) con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA, ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2 residente ad AB AR (LC)
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
- disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al padre Per_1 Parte_1 con collocamento prevalente presso la di lui abitazione in Calolziocorte attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
- Stabilire che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
a) preliminarmente valutato nella sua praticabilità dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
b) esercitato, ove ritenuto non pregiudizievole, secondo le modalità che saranno indicate dai Servizi
Sociali;
c) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
d) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
- Disporre che i Servizi Sociali:
a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
b) riferiscano periodicamente al Tribunale sull'evoluzione della situazione familiare;
- Prevedere che la sig.ra contribuisca nella misura di Euro 400,00 al mantenimento del CP_1 minore versando detto importo entro il 10 di ogni mese sul c/c bancario del sig. oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Assegno unico al 100% in favore del sig. Pt_1
- con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo di avere intrattenuto con la stessa Controparte_1 una relazione more uxorio, nel corso della quale in data 11/02/2019 è nato il figlio Persona_2
e chiedendo: preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. aventi ad oggetto l'affidamento esclusivo del minore al padre con disciplina degli incontri madre- figlio da svolgersi in spazio neutro, previa presa in carico della sig.ra dei Servizi CP_1 territorialmente competenti;
in via principale e nel merito che gli sia riconosciuto l'affidamento esclusivo del minore e l'integrale percepimento dell'assegno unico, con collocamento prevalente del figlio presso la propria abitazione, con disciplina degli incontri madre-figlio da svolgersi in spazio neutro, richiedendo, altresì, la contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario da parte della madre nella misura di 400 euro da versare ogni mese e la suddivisione al 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con la sig.ra n quanto la stessa, dopo aver manifestato al compagno l'intenzione CP_1 di andare a vivere da sola, ha abbandonato la casa familiare nel mese di luglio 2024, disinteressandosi completamente del figlio a partire dal mese di dicembre 2024.
Con decreto del 31/01/2025 il Tribunale, ritenuti non indispensabili i provvedimenti indifferibili richiesti, ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 24/04/2025.
Successivamente, il ricorrente con memoria difensiva ex art. 473 bis.17, c. 1 c.p.c. del 03/04/2025 dava atto che la sig.ra non aveva ritirato la notifica del ricorso e chiedeva a parziale CP_1 modifica del ricorso introduttivo in via preliminare: pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex 330 c.c. della sig.ra e, in subordine, in caso di mancato Controparte_1 accoglimento della richiesta di decadenza, disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al padre , chiedendo altresì in via istruttoria disporsi CTU genitoriale Per_1 Parte_1
e l'ammissione di prova per interpello sui capitoli articolati come da memoria.
Il sig. ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per Pt_1
di cui si occupa in via esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo Persona_2 ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 24/04/2025, la sig.ra on è comparsa, né si è costituita e pertanto CP_1 il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica (compiuta giacenza) alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia della resistente, assumendo altresì i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22. Alla predetta udienza il ricorrente ha precisato le conclusioni, come in atti, rinunciando altresì alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e alle relative richieste istruttorie.
Pertanto, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di affido super-esclusivo è fondata e merita accoglimento. Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il sostanziale disinteresse della sig.ra ad esercitare la CP_1
propria responsabilità genitoriale, tanto da rimanere contumace, sicché deve essere pronunciato l'affidamento super-esclusivo del figlio al padre.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dalla convenuta nei confronti del minore e nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto in questa sede, è senz'altro indicativo di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. Nel caso di specie, appare evidente la violazione dei doveri genitoriali che la madre ha posto in essere sin da luglio 2024, allorquando la stessa ha abbandonato volontariamente la casa familiare, disinteressandosi completamente del figlio, sotto ogni punto di vista, a partire dal mese di dicembre
2024. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il ricorrente ha evidenziato che la resistente, a partire dal predetto mese, è totalmente sparita dalla vita del figlio, omettendo persino di chiedere sue notizie via telefono e di contribuire al suo mantenimento.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno disporre che le frequentazioni madre – figlia debbano svolgersi in modalità protetta, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Inoltre, il Tribunale ritiene necessario disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con obbligo di relazionare al Tribunale evoluzioni significative della situazione famigliare.
Con riferimento al mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, il ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di responsabile dell'ufficio tecnico presso la Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco, con uno stipendio di circa 2.350,00 euro mensili per 14 mensilità, cui si somma l'importo di Euro
150,00 mensile a titolo di contingenza poiché risiede fuori provincia e ciò trova sostegno nella documentazione allegata in giudizio;
inoltre ha dato atto di percepire assegno unico universale a far corso dall'estate 2022.
Con riferimento alla convenuto, il ricorrente ha dedotto che la stessa svolge attività di barista presso il Bar Testori di Bellano, con uno stipendio fisso di euro 1.500,00 a cui si aggiungono almeno 400 euro mensili “fuori busta” e altri 1000/1200 euro che vengono dalla stessa prelevati dalla cassa. In mancanza di diversi elementi di giudizio, rispetto a quanto dedotto dal ricorrente nei propri atti, così come sopra illustrati, si ritiene congruo fissare in euro 400,00 mensili il contributo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco.
Spese di lite. In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite, quantificate in euro 3.500,00, oltre spese ed oneri, tenendo conto della non particolare complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento Per_1 Parte_1 presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Calolziocorte e attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore,
tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
stabilisce che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
- a) preliminarmente valutato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- b) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
- c) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
dispone che i Servizi Sociali:
- a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
- b) riferiscano al Tribunale in caso di evoluzione della situazione familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese al sig. Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento ordinario del minore;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
stabilisce che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. Parte_1 condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.500 Controparte_1 Parte_1
per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Mirco Lombardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 172/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calolziocorte (LC) con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA, ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2 residente ad AB AR (LC)
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
- disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al padre Per_1 Parte_1 con collocamento prevalente presso la di lui abitazione in Calolziocorte attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
- Stabilire che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
a) preliminarmente valutato nella sua praticabilità dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
b) esercitato, ove ritenuto non pregiudizievole, secondo le modalità che saranno indicate dai Servizi
Sociali;
c) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
d) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
- Disporre che i Servizi Sociali:
a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
b) riferiscano periodicamente al Tribunale sull'evoluzione della situazione familiare;
- Prevedere che la sig.ra contribuisca nella misura di Euro 400,00 al mantenimento del CP_1 minore versando detto importo entro il 10 di ogni mese sul c/c bancario del sig. oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Assegno unico al 100% in favore del sig. Pt_1
- con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo di avere intrattenuto con la stessa Controparte_1 una relazione more uxorio, nel corso della quale in data 11/02/2019 è nato il figlio Persona_2
e chiedendo: preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. aventi ad oggetto l'affidamento esclusivo del minore al padre con disciplina degli incontri madre- figlio da svolgersi in spazio neutro, previa presa in carico della sig.ra dei Servizi CP_1 territorialmente competenti;
in via principale e nel merito che gli sia riconosciuto l'affidamento esclusivo del minore e l'integrale percepimento dell'assegno unico, con collocamento prevalente del figlio presso la propria abitazione, con disciplina degli incontri madre-figlio da svolgersi in spazio neutro, richiedendo, altresì, la contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario da parte della madre nella misura di 400 euro da versare ogni mese e la suddivisione al 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con la sig.ra n quanto la stessa, dopo aver manifestato al compagno l'intenzione CP_1 di andare a vivere da sola, ha abbandonato la casa familiare nel mese di luglio 2024, disinteressandosi completamente del figlio a partire dal mese di dicembre 2024.
Con decreto del 31/01/2025 il Tribunale, ritenuti non indispensabili i provvedimenti indifferibili richiesti, ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 24/04/2025.
Successivamente, il ricorrente con memoria difensiva ex art. 473 bis.17, c. 1 c.p.c. del 03/04/2025 dava atto che la sig.ra non aveva ritirato la notifica del ricorso e chiedeva a parziale CP_1 modifica del ricorso introduttivo in via preliminare: pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex 330 c.c. della sig.ra e, in subordine, in caso di mancato Controparte_1 accoglimento della richiesta di decadenza, disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore al padre , chiedendo altresì in via istruttoria disporsi CTU genitoriale Per_1 Parte_1
e l'ammissione di prova per interpello sui capitoli articolati come da memoria.
Il sig. ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per Pt_1
di cui si occupa in via esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo Persona_2 ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 24/04/2025, la sig.ra on è comparsa, né si è costituita e pertanto CP_1 il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica (compiuta giacenza) alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia della resistente, assumendo altresì i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22. Alla predetta udienza il ricorrente ha precisato le conclusioni, come in atti, rinunciando altresì alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale e alle relative richieste istruttorie.
Pertanto, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di affido super-esclusivo è fondata e merita accoglimento. Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il sostanziale disinteresse della sig.ra ad esercitare la CP_1
propria responsabilità genitoriale, tanto da rimanere contumace, sicché deve essere pronunciato l'affidamento super-esclusivo del figlio al padre.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dalla convenuta nei confronti del minore e nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto in questa sede, è senz'altro indicativo di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. Nel caso di specie, appare evidente la violazione dei doveri genitoriali che la madre ha posto in essere sin da luglio 2024, allorquando la stessa ha abbandonato volontariamente la casa familiare, disinteressandosi completamente del figlio, sotto ogni punto di vista, a partire dal mese di dicembre
2024. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il ricorrente ha evidenziato che la resistente, a partire dal predetto mese, è totalmente sparita dalla vita del figlio, omettendo persino di chiedere sue notizie via telefono e di contribuire al suo mantenimento.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno disporre che le frequentazioni madre – figlia debbano svolgersi in modalità protetta, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Inoltre, il Tribunale ritiene necessario disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con obbligo di relazionare al Tribunale evoluzioni significative della situazione famigliare.
Con riferimento al mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, il ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di responsabile dell'ufficio tecnico presso la Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco, con uno stipendio di circa 2.350,00 euro mensili per 14 mensilità, cui si somma l'importo di Euro
150,00 mensile a titolo di contingenza poiché risiede fuori provincia e ciò trova sostegno nella documentazione allegata in giudizio;
inoltre ha dato atto di percepire assegno unico universale a far corso dall'estate 2022.
Con riferimento alla convenuto, il ricorrente ha dedotto che la stessa svolge attività di barista presso il Bar Testori di Bellano, con uno stipendio fisso di euro 1.500,00 a cui si aggiungono almeno 400 euro mensili “fuori busta” e altri 1000/1200 euro che vengono dalla stessa prelevati dalla cassa. In mancanza di diversi elementi di giudizio, rispetto a quanto dedotto dal ricorrente nei propri atti, così come sopra illustrati, si ritiene congruo fissare in euro 400,00 mensili il contributo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco.
Spese di lite. In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite, quantificate in euro 3.500,00, oltre spese ed oneri, tenendo conto della non particolare complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento Per_1 Parte_1 presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Calolziocorte e attribuendo allo stesso:
a) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
b) il potere di assumere in via autonoma, senza necessità di concertazione con l'altro genitore,
tutte le decisioni riguardanti il minore, ivi comprese quelle di maggiore interesse relative a: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, attività sportive e ricreative e ogni altra decisione concernente la vita e il benessere del minore;
stabilisce che il diritto di visita del genitore non affidatario sia:
- a) preliminarmente valutato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- b) svolto, almeno in una prima fase, in forma protetta e vigilata;
- c) sospeso qualora emergano elementi di pregiudizio per il minore;
dispone che i Servizi Sociali:
- a) monitorino l'andamento degli eventuali incontri tra il genitore non affidatario e il minore;
- b) riferiscano al Tribunale in caso di evoluzione della situazione familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese al sig. Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento ordinario del minore;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
stabilisce che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. Parte_1 condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.500 Controparte_1 Parte_1
per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada