Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12732/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12732 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale a quello impugnato, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1 In data -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-, C.F.: -OMISSIS-, presentava domanda per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
1.2 Esperita l’istruttoria di rito, il Ministero dell'Interno si orientava negativamente con comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 alla quale non seguivano osservazioni, quindi emanava provvedimento di diniego prot -OMISSIS-notificato il -OMISSIS- con cui respingeva la domanda essendo emersi elementi ostativi alla concessione.
1.3 Invero, a carico dell’interessato risultava la sentenza di condanna del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- emessa il -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, alla pena -OMISSIS- di reclusione, per reati di cui agli art. 609 bis c.p. e 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p., originata da una denuncia di una collega di lavoro per i reati di cui agli artt. 585 e 609 bis c.p. a causa di avances sessuali non gradite nei confronti della medesima in due occasioni durante l’orario di lavoro. A ciò si aggiungeva l’omessa dichiarazione di tale condanna nella domanda di cittadinanza.
1.4 Insorgeva innanzi questo TAR il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
“ 1. Violazione dell’art. 10 bis L.241/1990: omessa notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di cittadinanza italiana ” in cui lamentava preliminarmente la violazione di cui all’art. 10- bis della L.241/1990 poiché la comunicazione era stata effettuata solamente per via telematica sul sito del Ministero dell’Interno ;
“ 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 c. 1 lettera f) della Legge n. 91/1992; erronea valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti a base della decisione. 3. Violazione art. 6 L. 91/1992. 4. Difetto di istruttoria e di motivazione; Eccesso di potere. 5. Violazione art.3 L.241/90 ”, in cui lamentava che l'Amministrazione avesse decretato il diniego a causa di un unico precedente penale, risalente nel tempo, senza ponderare in concreto la gravità e le modalità del fatto di reato commesso e l’avvenuto risarcimento della vittima, affermando poi come la sentenza avesse visto comunque il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. nonché la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna Il ricorrente negava, inoltre, ogni volontà di falsificare la dichiarazione resa con l’istanza, risultando in effetti senza addebiti il proprio certificato penale.
Di seguito il ricorrente depositava anche l’intervenuta riabilitazione rispetto al reato suddetto.
1.5 Si costituiva in data 8 maggio 2025 l’Amministrazione degli interni con note e documenti resistendo al ricorso.
1.6. La causa veniva quindi trattata all’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 dove passava in decisione.
DIRITTO
1.7 Reputa il Collegio che preliminarmente vada espunta la documentazione tardivamente presentata dalla P.A. il giorno prima dell’udienza.
1.8 Il ricorso è da respingere non essendo fondati nel merito i suoi motivi.
1.9 Anzitutto, quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa per la comunicazione del preavviso di rigetto attraverso immissione nel sistema informativo, va sottolineato che, stante l’informatizzazione delle relative procedure, è da ritenersi valido l’invio degli avvisi tramite la piattaforma informatica, utilizzando l’apposita funzionalità di cui è stato dotato il sistema per favorire la celerità delle comunicazioni (v.si ex plurimis TAR Lazio, V bis , n. 6760/2025).
1.10 Quanto al rilievo ostativo attribuito alla pregressa condanna penale irrevocabile va ricordato che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione, da parte di chi non lo sia per nascita, è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come desumibile dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa in presenza dei relativi presupposti.
La lata discrezionalità che caratterizza il procedimento si estrinseca nell’esercizio di un apprezzamento sul percorso di integrazione nel tessuto sociale compiuto dall’aspirante cittadino e su una prognosi del suo proficuo e definitivo inserimento all'interno della comunità nazionale, con le rilevanti conseguenze che ciò comporta, in termini di diritti e doveri.
1.11 L'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a che lo stesso sia inserito proficuamente nella comunità nazionale.
1.12 Naturale risvolto dell’ampia discrezionalità è la riduzione dello spazio di sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’Amministrazione, da contenersi nei ristretti margini del controllo estrinseco e formale, teso a filtrare solo eventuali palesi illogicità ed errori.
1.13 Ricostruito tale quadro si deve considerare non palesemente irragionevole o erronea la scelta dell’Amministrazione di reputare non ancora affidabile il profilo del ricorrente, alla luce della condanna penale emersa a suo carico.
1.14 La presenza di una menda siffatta, relativa a delitti non colposi, va ritenuta ragione idonea a sostenere la decisione di rifiutare la concessione della cittadinanza, non essendo palesemente irragionevole né sproporzionato desumere, a partire da fatti oggettivamente disdicevoli (il cui disvalore non è cancellato dall’intervenuta riabilitazione), un non irreprensibile inserimento nella comunità nazionale ed una prognosi negativa, allo stato, sulla capacità di assumere con pienezza obblighi e doveri che la cittadinanza implica.
1.15 Rimane comunque aperta, per il ricorrente, la facoltà di reiterare l’istanza per la concessione della cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto).
1.16 Conclusivamente il ricorso va respinto, con conferma del provvedimento impugnato.
1.17 Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge con conferma del provvedimento impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.