Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 688
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnabilità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, a meno che non si deduca l'omessa notifica di un atto prodromico impugnabile autonomamente e si estenda l'impugnazione anche a tale atto prodromico. Nel caso di specie, le cartelle sottese non sono state impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 688
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 688
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo