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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7873/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7873/22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Cristina Crescenzo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Cetara (SA), alla via S. Giacomo n. 16
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carmela Malandrino di Affari Legali Territoriali Sud, unitamente alla quale è elett.te dom.ta presso la Filiale delle di Salerno, alla via Paradiso di Pastena, come da procura CP_1 generale alle liti per notaio del 04/05/22 Per_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 159, emessa il
17/02/22, depositata il 18/02/22
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 20/09/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi, le chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di riscossione del buono fruttifero postale serie “AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, cointestato ad essi attori.
pagina 1 di 5 Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace adito, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da con sentenza n. 159/2022 rigettava la domanda attorea e Controparte_1 compensava le spese giudiziali.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con citazione notificata il 18/09/22, Parte_1
e i quali chiedevano che, in riforma dell'impugnato
[...] Parte_2 provvedimento, venisse condannata al pagamento della somma di € Controparte_1
1.000,00 oltre interessi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la quale Controparte_1 chiedeva rigettarsi l'appello perché infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20/06/25 le parti discutevano la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
A sostegno del gravame gli appellanti hanno dedotto: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, atteso che questa si era tardivamente costituita in giudizio in data 04/12/20, successivamente cioè alla prima udienza fissata per il 16/11/20; 2)
l'insussistenza della eccepita prescrizione, in quanto il buono postale fruttifero per cui è causa, emesso il 07/11/02, era scaduto al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, ossia il 31/12/09, sicchè, aggiungendo a tale ultima data il termine ordinario prescrizionale di 10 anni, la prescrizione sarebbe maturata il 31/12/19, ma la stessa era stata interrotta dal reclamo presentato da essi istanti in data 19/12/19 al fine di vedere riconosciuto il loro diritto al rimborso;
3) che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non vi fosse prova che il mancato attivarsi di parte attrice alla scadenza del termine di prescrizione fosse “dipeso dall'omessa consegna del ”. Invero, Parte_3 spettava a fornire la prova di aver consegnato il F.I.A., dal quale sarebbe Controparte_1 stato possibile desumere la data di scadenza del titolo ed il relativo termine prescrizionale.
L'omessa consegna del costituiva condotta violativa dei principi di trasparenza, CP_2 correttezza e buona fede contrattuale, in conseguenza della quale non poteva dirsi decorso il termine prescrizionale, posto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il primo motivo di appello è fondato e comporta l'assorbimento degli altri.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione in atti risulta che nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 depositato in cancelleria la propria comparsa di costituzione e risposta in data 04/12/20, ossia successivamente allo svolgimento della prima udienza, risalente al 16/11/20.
La tardiva costituzione in giudizio, reiteratamente eccepita in primo grado dagli appellanti, comporta l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata, in quanto, dopo la prima udienza (da intendere come udienza effettiva: Cass. n. 10032/07), in cui il giudice di pace invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni (come quella di prescrizione: Cass. n. 18/10, n. 25185/07).
L'invio della comparsa di costituzione e risposta a mezzo pec all'ufficio del giudice di pace, effettuato da in data antecedente alla prima udienza (come sembra Controparte_1 desumersi dalla nota d'udienza del 13/11/20 depositata dagli attori, in cui si fa riferimento a tale invio), deve invero ritenersi illegittimo, posto che, nel processo dinanzi al giudice di pace, alla luce di quanto previsto dall'art. 16-bis, co. 6, d.lgs. n. 179/12 (“ratione temporis” vigente), non era ammesso il deposito telematico degli atti a mezzo pec.
Ai sensi del citato co. 6 dell'art. 16-bis, infatti, il deposito telematico degli atti, negli uffici dei giudici di pace, era consentito a partire dall'adozione della necessaria normativa tecnica, posto che il predetto co. 6 così statuiva: “Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati”.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, statuito che il deposito degli atti dinanzi gli uffici dei giudici di pace non poteva avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta, all'epoca del giudizio di primo grado, la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. n. 20575/20).
Nel periodo della pandemia da Covid-19, fu poi emanato il d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, che, all'art. 221, co. 3, stabilì che negli uffici che avevano
“la disponibilità del servizio di deposito telematico”, anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16-bis, co. 1-bis, del menzionato d.l. n. 179/2012 fossero depositati esclusivamente con le pagina 3 di 5 modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo: in sostanza, venne previsto l'obbligo di deposito telematico anche degli atti introduttivi della lite e di quelli di costituzione in giudizio.
Tuttavia, nessuna norma, ordinaria o emergenziale, ha, invece, mai previsto la possibilità di depositare a mezzo pec gli atti dei processi civili dinanzi agli uffici del giudice di pace, essendo rimasto in vigore, prima della riforma RT (d.lgs. n. 149/22), il già citato co. 6 dell'art. 16-bis della l. n. 221/2012, secondo cui negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si sarebbero potute applicare solo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei decreti con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, avesse accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione.
Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado, come dedotto dagli appellanti, ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da nonostante la tardiva Controparte_1 costituzione in giudizio di quest'ultima (così violando una norma sul procedimento ex artt.
339 e 113 c.p.c.), con la conseguenza che, venuta meno l'eccezione di prescrizione e nulla ostando all'accoglimento dell'originaria domanda attorea, in totale riforma dell'impugnata sentenza la società appellata va condannata al pagamento, in favore di e Parte_1
, della somma di € 1.000,00, a titolo di riscossione del buono fruttifero Parte_2 postale serie “AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, oltre interessi come maturati per il predetto titolo fino alla scadenza, ed oltre ancora interessi moratori legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. sulla somma complessivamente dovuta dal 20/09/20 (data della domanda giudiziale di primo grado) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Controparte_1 liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione fino ad €
1.100,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 7873/22 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
[...
, della somma di € 1.000,00, a titolo di riscossione del buono fruttifero postale serie
“AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, oltre interessi come maturati per il predetto titolo fino alla scadenza, ed oltre ancora interessi moratori legali ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla somma complessivamente dovuta dal 20/09/20 al soddisfo;
pagina 4 di 5 b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese giudiziali, che si liquidano: per il primo grado di Parte_2 giudizio, in € 70,00 per spese vive ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 91,50 per spese vive ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Cristina
Crescenzo.
Salerno, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7873/22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Cristina Crescenzo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Cetara (SA), alla via S. Giacomo n. 16
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carmela Malandrino di Affari Legali Territoriali Sud, unitamente alla quale è elett.te dom.ta presso la Filiale delle di Salerno, alla via Paradiso di Pastena, come da procura CP_1 generale alle liti per notaio del 04/05/22 Per_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 159, emessa il
17/02/22, depositata il 18/02/22
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata il 20/09/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi, le chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di riscossione del buono fruttifero postale serie “AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, cointestato ad essi attori.
pagina 1 di 5 Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace adito, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da con sentenza n. 159/2022 rigettava la domanda attorea e Controparte_1 compensava le spese giudiziali.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con citazione notificata il 18/09/22, Parte_1
e i quali chiedevano che, in riforma dell'impugnato
[...] Parte_2 provvedimento, venisse condannata al pagamento della somma di € Controparte_1
1.000,00 oltre interessi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la quale Controparte_1 chiedeva rigettarsi l'appello perché infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20/06/25 le parti discutevano la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
A sostegno del gravame gli appellanti hanno dedotto: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, atteso che questa si era tardivamente costituita in giudizio in data 04/12/20, successivamente cioè alla prima udienza fissata per il 16/11/20; 2)
l'insussistenza della eccepita prescrizione, in quanto il buono postale fruttifero per cui è causa, emesso il 07/11/02, era scaduto al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, ossia il 31/12/09, sicchè, aggiungendo a tale ultima data il termine ordinario prescrizionale di 10 anni, la prescrizione sarebbe maturata il 31/12/19, ma la stessa era stata interrotta dal reclamo presentato da essi istanti in data 19/12/19 al fine di vedere riconosciuto il loro diritto al rimborso;
3) che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non vi fosse prova che il mancato attivarsi di parte attrice alla scadenza del termine di prescrizione fosse “dipeso dall'omessa consegna del ”. Invero, Parte_3 spettava a fornire la prova di aver consegnato il F.I.A., dal quale sarebbe Controparte_1 stato possibile desumere la data di scadenza del titolo ed il relativo termine prescrizionale.
L'omessa consegna del costituiva condotta violativa dei principi di trasparenza, CP_2 correttezza e buona fede contrattuale, in conseguenza della quale non poteva dirsi decorso il termine prescrizionale, posto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il primo motivo di appello è fondato e comporta l'assorbimento degli altri.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione in atti risulta che nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 depositato in cancelleria la propria comparsa di costituzione e risposta in data 04/12/20, ossia successivamente allo svolgimento della prima udienza, risalente al 16/11/20.
La tardiva costituzione in giudizio, reiteratamente eccepita in primo grado dagli appellanti, comporta l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata, in quanto, dopo la prima udienza (da intendere come udienza effettiva: Cass. n. 10032/07), in cui il giudice di pace invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni (come quella di prescrizione: Cass. n. 18/10, n. 25185/07).
L'invio della comparsa di costituzione e risposta a mezzo pec all'ufficio del giudice di pace, effettuato da in data antecedente alla prima udienza (come sembra Controparte_1 desumersi dalla nota d'udienza del 13/11/20 depositata dagli attori, in cui si fa riferimento a tale invio), deve invero ritenersi illegittimo, posto che, nel processo dinanzi al giudice di pace, alla luce di quanto previsto dall'art. 16-bis, co. 6, d.lgs. n. 179/12 (“ratione temporis” vigente), non era ammesso il deposito telematico degli atti a mezzo pec.
Ai sensi del citato co. 6 dell'art. 16-bis, infatti, il deposito telematico degli atti, negli uffici dei giudici di pace, era consentito a partire dall'adozione della necessaria normativa tecnica, posto che il predetto co. 6 così statuiva: “Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati”.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, statuito che il deposito degli atti dinanzi gli uffici dei giudici di pace non poteva avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta, all'epoca del giudizio di primo grado, la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. n. 20575/20).
Nel periodo della pandemia da Covid-19, fu poi emanato il d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, che, all'art. 221, co. 3, stabilì che negli uffici che avevano
“la disponibilità del servizio di deposito telematico”, anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16-bis, co. 1-bis, del menzionato d.l. n. 179/2012 fossero depositati esclusivamente con le pagina 3 di 5 modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo: in sostanza, venne previsto l'obbligo di deposito telematico anche degli atti introduttivi della lite e di quelli di costituzione in giudizio.
Tuttavia, nessuna norma, ordinaria o emergenziale, ha, invece, mai previsto la possibilità di depositare a mezzo pec gli atti dei processi civili dinanzi agli uffici del giudice di pace, essendo rimasto in vigore, prima della riforma RT (d.lgs. n. 149/22), il già citato co. 6 dell'art. 16-bis della l. n. 221/2012, secondo cui negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si sarebbero potute applicare solo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei decreti con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, avesse accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione.
Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado, come dedotto dagli appellanti, ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da nonostante la tardiva Controparte_1 costituzione in giudizio di quest'ultima (così violando una norma sul procedimento ex artt.
339 e 113 c.p.c.), con la conseguenza che, venuta meno l'eccezione di prescrizione e nulla ostando all'accoglimento dell'originaria domanda attorea, in totale riforma dell'impugnata sentenza la società appellata va condannata al pagamento, in favore di e Parte_1
, della somma di € 1.000,00, a titolo di riscossione del buono fruttifero Parte_2 postale serie “AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, oltre interessi come maturati per il predetto titolo fino alla scadenza, ed oltre ancora interessi moratori legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. sulla somma complessivamente dovuta dal 20/09/20 (data della domanda giudiziale di primo grado) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Controparte_1 liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione fino ad €
1.100,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 7873/22 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
[...
, della somma di € 1.000,00, a titolo di riscossione del buono fruttifero postale serie
“AA5” n. 111285210259, emesso il 07/11/02, oltre interessi come maturati per il predetto titolo fino alla scadenza, ed oltre ancora interessi moratori legali ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla somma complessivamente dovuta dal 20/09/20 al soddisfo;
pagina 4 di 5 b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese giudiziali, che si liquidano: per il primo grado di Parte_2 giudizio, in € 70,00 per spese vive ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 91,50 per spese vive ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Cristina
Crescenzo.
Salerno, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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