Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 568/2023 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Marsella Parte_1 Parte_2
-attori-
E
eredi di nato a [...] il [...] ed eredi di nato Persona_1 Controparte_1
a Maruggio il 5/9/1954, contumaci
-convenuti-
L'attore precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 21/1/2025
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio gli eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
e di chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione dell'immobile in
[...] Controparte_1
Maruggio alla via Pisanelli nn. 12 e 14 censito in catasto di Maruggio al foglio n. 26 particella n. 386 sub 1 e sub 2.Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.In
diritto, la domanda proposta dagli attori è fondata e va, dunque, accolta.Entrambi i testi escussi hanno riferito che gli attori possiedono in comune l'immobile descritto in atto di citazione da oltre venti anni,
utilizzandolo come propria abitazione, e che lo stesso è interdetto all'accesso di terzi mediante un portone di ingresso di cui hanno in via esclusiva le chiavi di apertura.Detti testi hanno anche riferito che gli attori si sono occupati, per tale periodo, della manutenzione e ristrutturazione.Il teste ha anche precisato Tes_1
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provato che gli attori hanno il pacifico, ininterrotto e pubblico godimento esclusivo dell'immobile in questione, da oltre venti anni, in quanto lo hanno adibito a propria abitazione chiudendone l'accesso, ed impedendone quindi l'uso, a qualsiasi terzo.Detta condotta esprime l'esercizio, in comunione indivisa e per quote uguali avendo occupato l'abitazione con identiche modalità di utilizzo, del godimento ad immagine del diritto di proprietà in modo esclusivo e tale, attesa la durata ultra ventennale, da aver determinato l'acquisto per usucapione del corrispondente diritto reale (art. 1158 c.c.).Va quindi riconosciuto agli attori l'acquisto in comunione indivisa dell' immobile innanzi descritto a titolo originario in virtù di usucapione.La
presente sentenza è soggetta a trascrizione riguardando l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la rinuncia degli attori alla relativa rifusione, come specificato con l'atto di citazione laddove la condanna ala relativa rifusione è
subordinata all'eventualità della opposizione, non manifestatasi, dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accerta e dichiara che nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] hanno acquistato, in virtù di usucapione ed in comunione
[...]
indivisa per quote uguali, il diritto di proprietà relativamente all'immobile posto in via Pisanelli nn.
12 e 14 in Maruggio censito in catasto di Maruggio al foglio n. 26 particella n. 386 sub 1 e sub 2;
2) Ordina al Direttore dell'Agenzia Delle Entrate di Taranto servizi immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Trani, 26/2/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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