Sentenza 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Decreto cautelare 26 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 12 novembre 2024
Parere definitivo 12 gennaio 2026
Inammissibile
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02028/2026REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 8676/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. AF CA e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- (di qui in poi “ la Società ”), attiva nei settori dell’autotrasporto di merci per conto terzi e della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, è stata attinta da informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia in data 16 ottobre 2020, in relazione all’emersione di rapporti tra i soci della medesima ed esponenti del clan mafioso “-OMISSIS-”.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Bari, e nelle more del giudizio la Società è stata ammessa a controllo giudiziario per due anni, conclusosi con esito favorevole nell’anno 2023.
2. Con provvedimento prot. n. 27601 del 21 aprile 2023, la Prefettura di Foggia, conclusa la procedura di riesame conseguente al periodo di controllo giudiziario, ha rinnovato l’interdittiva, ritenendo il rischio di condizionamento mafioso nell’impresa ancora attuale. La Società ha impugnato il provvedimento con ricorso per motivi aggiunti.
3. Con la sentenza n. 190/2024 Il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo persistente il pericolo di condizionamento mafioso nell’impresa ed insussistenti i presupposti per l’ammissione della stessa alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
4. La Società ha impugnato la sentenza lamentando l’infondatezza delle valutazioni prefettizie poste alla base della prima interdittiva, deducendo che, in sede di aggiornamento, il Prefetto non aveva adeguatamente ponderato i fatti pregressi alla luce del percorso di riabilitazione compiuto, con esito favorevole, durante il periodo di controllo giudiziario, siccome incidenti anche sulla mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa previste dall’ art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
Inoltre, l’appellante ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative in seno al procedimento di revisione della prima interdittiva antimafia e la mancata esternazione, da parte della Prefettura, dei motivi ostativi al rilascio di una informativa liberatoria.
5. Con la sentenza 13 ottobre 2024, n. 8676, questa Sezione ha respinto l’appello.
6. La Società ha impugnato la decisione con il presente ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., ritenendola affetta da errore di fatto.
Ha osservato la ricorrente che il Collegio sarebbe incorso in un vero e proprio “ abbaglio dei sensi ” nella parte in cui non si sarebbe avveduto dell’assenza di concreti e rilevanti elementi indiziari ai fini antimafia nei confronti della società, dei soci o degli amministratori, nel periodo successivo al controllo giudiziario, essendosi la valutazione prefettizia fondata sui medesimi elementi di controindicazione individuati nella prima interdittiva del 2020, senza valorizzare l’esito positivo del controllo giudiziario, che avrebbe dovuto consentire, quantomeno, la concessione delle misure di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
In sede rescissoria, la ricorrente ha riproposto i motivi già dedotti a fondamento dell’appello.
7. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, chiedendo la reiezione del gravame.
8. La ricorrente ha depositato agli atti del giudizio l’ordinanza del Tribunale per la Prevenzione d Bari datata 26 maggio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’ulteriore richiesta di controllo giudiziario proposta in reazione al secondo provvedimento interdittivo.
Tale provvedimento, nella prospettiva della ricorrente, avrebbe dovuto confermare l’elisione di ogni potenziale pericolo di condizionamento e/o di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa, avendo il Tribunale della Prevenzione ritenuto assente il requisito dell’occasionalità dell’infiltrazione, proprio per effetto della “bonifica” dell’impresa, conseguente all’amministrazione controllata.
9. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è inammissibile.
11. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha chiarito che l’errore di fatto quale vizio revocatorio (cd. “ abbaglio dei sensi ”) è il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando una specifica questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3); è pertanto inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si faccia valere l’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen. 10 giugno 1980, n. 27).
L’errore revocatorio è infatti un errore di fatto che determina, come sua conseguenza, un errore di giudizio e non deve essere confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo esso il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi.
L’errore di fatto revocatorio, pertanto, è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al giudizio, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di valutazione ai fini della formazione del convincimento, che concerne la risoluzione della controversia sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, il quale può dar luogo, se mai, ad un errore di giudizio, non censurabile tramite la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen. 10 gennaio 2013, n. 1).
12. Alla luce di tali chiare e consolidate coordinate ermeneutiche, è evidente l’insussistenza del vizio revocatorio lamentato dalla ricorrente, che ha chiaramente censurato una questione di interpretazione e valutazione, da parte del giudicante, degli atti del processo, il che non può integrare un errore revocatorio (cd. “ abbaglio dei sensi ”) ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
13. Nella prospettazione attorea, il detto errore consisterebbe nel non avere il Collegio percepito l’insussistenza - nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti di prime cure - di fatti o elementi nuovi, successivi al controllo giudiziario sostenuto con esito favorevole dalla società istante, diversi dagli elementi indiziari già considerati nell’originaria informativa interdittiva, risultando il provvedimento di conferma basato sui medesimi fatti originari, con l’unica novità costituita dalla perdurante operatività del gruppo criminale -OMISSIS- e senza nuove circostanze specificamente riferibili all’impresa.
14. Tale prospettazione non può essere condivisa.
15. La questione della mancata considerazione, da parte della Prefettura, degli elementi sopravvenuti, conseguenti all’amissione della società al controllo giudiziario ed alla positiva conclusione dello stesso, costituiscono esattamente il thema decidendum introdotto con il ricorso per motivi aggiunti in primo grado, ciò che, di per sé, è già sufficiente ad escludere la possibile rilevanza revocatoria della questione, trattandosi di un punto controverso (e decisivo) della causa, ed essendosi su di esso pronunciati sia il primo giudice che il Collegio in grado d’appello, condividendone le valutazioni in parte qua . Entrambe le decisioni di primo e secondo grado hanno infatti richiamato i noti e consolidati indirizzi giurisprudenziali secondo cui il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro ai fini del venir meno della prognosi infiltrativa originaria. Conseguentemente, in sede di aggiornamento non è il Prefetto a dover evidenziare fatti nuovi significativi che “attualizzino” il pericolo di condizionamento, ma – al contrario – è onere dell’impresa allegare e documentare le circostanze nuove che consentano di escluderlo.
16. Sul punto, la sentenza impugnata con il ricorso per revocazione ha ritenuto che nella specie ciò non fosse avvenuto, con valutazione espressa e motivata la quale non può essere “rivisitata” in sede di revocazione. Lo stesso esito favorevole del controllo giudiziario, pur costituendo una rilevante circostanza nuova, non preclude al Prefetto in sede di aggiornamento di ribadire la persistenza del pericolo di condizionamento, purché la decisione sia adeguatamente motivata in tal senso, cosa che è puntualmente avvenuta, avendo il Prefetto fatto esplicito riferimento al contesto territoriale in cui opera il clan-OMISSIS- - cui l’amministratore della società ed i proprietari della stessa sono risultati legati - nella zona garganica.
17. Il Collegio ha pertanto dato compiutamente atto della circostanza che l’aggiornamento dell’interdittiva non si è basato soltanto sugli elementi posti a fondamento del primo provvedimento (occultamento dell’arsenale appartenente al clan presso la cava utilizzata dalla società ricorrente, utilizzo di automezzi della stessa da parte di un appartenente al clan, titolarità del casolare cha ha ospitato un summit mafioso in capo ad -OMISSIS-, rapporti parentali dei soci), ma si è fondato anche sulla perdurante condizione di predominio criminale del sodalizio “-OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-” nel territorio di riferimento, rispetto al quale sono rimasti espressivi di un pericolo di condizionamento i rapporti di frequentazione dei titoli dell’impresa proprio con esponenti di vertice del clan “-OMISSIS-”.
18. Quanto alla mancata concessione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, la sentenza impugnata ha espressamente statuito che la partecipazione della società al procedimento è stata garantita con tutti gli strumenti consentiti, ossia mediante la presentazione di memorie e l’audizione. Tale istruttoria, peraltro, ha confermato la sufficienza del compendio indiziario, come richiamato dal Prefetto, a ritenere la gestione dell’impresa non bonificata all’esito del periodo di controllo giudiziario, poiché l’ “occasionalità” delle situazioni di agevolazione deve ritenersi logicamente esclusa dagli accertamenti già consacrati e storicizzati nella precedente interdittiva, che hanno trovato rinnovata conferma in ulteriori elementi in linea di continuità temporale, perciò escludendo in radice ogni connotazione di “casualità” o “saltuarietà” del fenomeno infiltrativo.
19. Non sussiste, pertanto, il lamentato errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la ricorrente censurato l’esito dell’attività di interpretazione e valutazione dei fatti e delle prove, ovverosia quello che potrebbe essere ipoteticamente ritenuto un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio non previsto dall’ordinamento (Cons. St., sez. III, 2 ottobre 2023, n. 8618; Cons. St., sez. III, 26 settembre 2023, n. 8457).
20. Per tutte queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, non potendosi procedere al rinnovato esame delle censure riproposte in sede rescissoria.
21. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, e le liquida nella somma complessiva di € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed ogni altro soggetto nominativamente indicato nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE GR, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
AF CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF CA | LE GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.