Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B779F17AC6 da OG Impianti UP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Alfredo Cincotti, e Ylenia Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. - Ge.S.A.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, e Cristiano Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Item s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la mandante DO EC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, e AB Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a) del provvedimento con cui la GE.S.A.C. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. ha disposto, in favore del raggruppamento avente come mandataria la Item s.r.l., l’affidamento “ della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del campo fotovoltaico denominato ‘prova motori’ ubicato all’interno del sedime aeroportuale in air side presso l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino ” (C.I.G. B779F17AC6);
b) della comunicazione di aggiudicazione, trasmessa in data 3 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, con cui l’odierna ricorrente è stata informata dell’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore della controinteressata;
c) dei verbali delle sedute di gara dell’11 novembre 2025 e del 20 novembre 2025, nell’ambito delle quali il seggio di gara, dopo aver rilevato la mancata indicazione ad opera dello staff di progettazione dell’aggiudicatario delle esperienze necessarie per integrare il requisito di cui all’art. 6.1.7., lettera b), del disciplinare di gara, ha attivato il soccorso istruttorio, per poi valutare positivamente il riscontro fornito dall’aggiudicatario stesso in data 17 novembre 2025;
d) dei verbali di gara di tutte le sedute riservate per la disamina delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi, con particolare riguardo al verbale della seduta del 22.09.2025, nel cui ambito la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione e all’attribuzione del punteggio per il criterio qualitativo a) “affinità lavori svolti”, beneficiando il raggruppamento aggiudicatario con il massimo del punteggio attribuibile (20 punti);
e) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, con particolare riguardo alla parte in cui prevedono l’attribuzione di complessivi venti punti premiali per il criterio “Affinità lavori svolti”, ove interpretati nel senso di ammettere l’attribuzione di tale punteggio, anche nel suo livello massimo, in favore di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (i.e raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie e similari) in cui solo alcuni dei componenti – e peraltro con un limitato apporto in termini di realizzazione dell’intervento - sia in possesso e dimostri le referenze presupposte alla valutazione della proposta;
f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ancorché non conosciuto, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi tutti gli altri verbali di gara e gli altri atti emanati dalle amministrazioni resistenti;
nonché per la declaratoria
della inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato tra l’ente aggiudicatore e il raggruppamento temporaneo aggiudicatario.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Item s.r.l. il 16\3\2026
per l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Item s.r.l. e della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. - Ge.S.A.C. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AB Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso principale la OG Impianti UP s.r.l., premettendo di essere seconda graduata alle spalle del raggruppamento guidato dalla mandataria Item s.r.l., ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento con cui la GE.S.A.C. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. ha disposto in favore di tale raggruppamento l’affidamento “ della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del campo fotovoltaico denominato ‘prova motori’ ubicato all’interno del sedime aeroportuale in air side presso l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino ” (C.I.G. B779F17AC6).
La ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per la mancata esclusione della aggiudicataria dalla procedura.
Si è costituita l’intimata GE.S.A.C. s.p.a. per resistere al ricorso.
Si è costituita, altresì, la Item s.r.l., deducendo del pari l’infondatezza del ricorso principale.
Con ordinanza n. 320 del 29.1.2026 il Collegio ha accolto la domanda cautelare della ricorrente principale, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati, sulla base della seguente motivazione: « Ritenuto che, sulla base della cognizione sommaria della fase cautelare, sussista il requisito del fumus boni juris del ricorso, in particolare, per non avere la aggiudicataria apparentemente dimostrato di “aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 2 contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, in ognuna”;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in ragione del pregiudizio che subirebbe parte ricorrente, che ha chiesto di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto, dalla stipula del contratto e dall’avanzamento dei lavori da parte della parte controinteressata ».
La Item s.r.l. ha anche proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione del OG Impianti UP s.r.l.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 15.4.2026 il Collegio ha deliberato la propria decisione.
2. Occorre individuare l’ordine di decisione del ricorso principale ed incidentale, entrambi escludenti. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che « l' ordo quaestionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2020 n. 4431). Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità ( rectius : sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale » (Cons Stato, IV, 13 ottobre 2020, n. 6151 -rispetto a tale sentenza, si pone in dichiarata linea di continuità la ulteriore decisione del Cons. Stato, sez. V, 03/03/2022, n. 1536, a sua volta richiamata in termini adesivi da Cons. Stato, sez. V, 08/05/2024, n. 4138).
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio esaminerà quindi in via prioritaria il ricorso principale.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha lamentato il seguente vizio: « violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 - violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1.7., lettera b), del disciplinare di gara - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ».
In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- trattandosi di procedura di affidamento finalizzata all’aggiudicazione di un appalto integrato, il disciplinare di gara richiedeva, ai fini della relativa ammissione, il possesso in capo al soggetto incaricato della progettazione (interno o esterno all’operatore economico) del requisito di capacità tecnico-professionale [art. 6.1.7., lettera b), del disciplinare] consistente nel “ aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 2 contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, in ognuna ” delle categorie e per gli importi di seguito indicati per servizi di progettazione, dovendosi cioè dimostrare, per la categoria di opere “ Strutture, opere infrastrutturali puntuali ” ID. S.03, l’importo minimo di euro 201.692,50, e per la categoria di opere “ Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota ” ID. IA.03 l’importo minimo di euro 1.139.151,50;
- l’ammissione dei concorrenti era quindi subordinata alla maturazione di un’esperienza molto specifica, da dimostrare dichiarando, e poi documentando, l’avvenuta esecuzione, ad opera del progettista di riferimento, di due servizi di progettazione nell’ambito di altrettanti contratti d’appalto relativi a lavori aventi caratteristiche, per tipologia ed importi, conformi a quanto indicato nel punto 6.1.7 lett. b) del disciplinare e sopra riportato;
- la controinteressata, al fine di dimostrare il possesso del requisito in discussione, ha allegato le seguenti esperienze pregresse: “ 1) realizzazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico su pensiline auto della potenza di 5.604 kwp presso parcheggi a lunga sosta dell'aeroporto internazionale "L. Da Vinci" Roma Fiumicino; 2) realizzazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico su pensiline auto e a terra della potenza di 8.689,68 kwp presso stabilimento industriale Ontex Manufactoring Italy s.r.l.; 3) realizzazione "chiavi in mano" di un impianto di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica connesso alla rete elettrica nazionale – potenza nominale di 233 kwp presso hangar dei voli di stato aeroporto di Roma – Ciampino ”;
- in capo all’aggiudicataria difetterebbe, tuttavia, lo svolgimento di almeno due contratti analoghi a quello oggetto di gara, in quanto, a parte il contratto sub 2) stipulato con Ontex Manufactoring Italy s.r.l., l’appalto commissionato dalla Aeroporti di Roma s.p.a. prevedeva la sola esecuzione di lavori, in assenza dello svolgimento dell’attività di progettazione, la quale sola avrebbe consentito di maturare l’esperienza richiesta (il certificato di esecuzione lavori presente all’interno del relativo fascicolo attesta infatti l’affidamento di una prestazione costituita dalla sola esecuzione di lavori, variamente distribuiti tra le categorie OG1, OG3, OS30, OS18-A ed OG9); quanto all’appalto commissionato dalla Compagnia Aeronautica Italiana s.p.a., esso sarebbe di importo notevolmente inferiore a quello preteso dalla legge di gara (l’importo complessivo di tale affidamento, come ricavabile dai moduli di commessa lavori presenti all’interno del relativo fascicolo, è pari a circa € 360.000, laddove quello richiesto ai fini dell’integrazione del requisito in discussione è notevolmente più elevato);
- da qui la conclusione del ricorso principale la controinteressata ha preso parte alla procedura di gara pur non essendo in possesso di tutti requisiti speciali necessari esplicitamente richiesti dalla lex specialis , dovendo pertanto essere esclusa.
L’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno replicato al motivo sostenendo che è comprovata, da parte della seconda, l’esecuzione di almeno due contratti analoghi a quello oggetto di gara, anche considerando che l’intervento svolto nell’aeroporto di Fiumicino ha comportato sia l’attività di progettazione sia quella di esecuzione, giacché rientrerebbero nella prima, tra l’altro, la progettazione esecutiva, i calcoli strutturali delle pensiline e fondazioni, nonché lo “ studio aeronautico sugli abbagliamenti ”.
3.2. Il Collegio ritiene che la censura in esame sia fondata.
L’art. 6.1.7 lett. B del disciplinare prevede, tra i requisiti, quello di « aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 2 contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, in ognuna nelle categorie e negli importi di seguito indicati per servizi di progettazione », dovendo quindi l’operatore dimostrare, per la categoria di opere “ Strutture, opere infrastrutturali puntuali ” ID. S.03, l’importo minimo di euro 201.692,50, e per la categoria di opere “ Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota ” ID. IA.03 l’importo minimo di euro 1.139.151,50. E deve rimarcarsi che tali importi minimi, in base alla citata disposizione del disciplinare, devono essere dimostrati « in ognuna nelle categorie e negli importi di seguito indicati per servizi di progettazione », assumendo quindi rilievo dirimente l’ an, l’oggetto e il quantum di ciascuna attività di progettazione prestata.
Orbene, è pacifico tra le parti che possa concorrere, ai fini della dimostrazione del requisito minimo in discorso, il contratto, allegato dalla controinteressata, relativo alla realizzazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico su pensiline auto e a terra della potenza di 8.689,68 kwp presso lo stabilimento industriale Ontex Manufactoring Italy s.r.l.
Resta tuttavia da verificare se, ai fini del possesso, da parte della controinteressata, del requisito prescritto dal citato art. 6.1.7 lett. B del disciplinare, sussista anche un secondo contratto analogo per oggetto e importo minimo a quello su cui verte la gara.
Ora, certamente non rispetta tale requisito minimo il contratto, pure allegato dalla controinteressata, relativo alla realizzazione "chiavi in mano" di un impianto di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica connesso alla rete elettrica nazionale – potenza nominale di 233 kwp presso l’hangar dei voli di stato presso l’aeroporto di Roma Ciampino. Infatti, in disparte il rilievo che parte ricorrente ha contestato anche che non si tratti di un appalto di lavori, ma di mera fornitura, con l’accessione della posa in opera e installazione dei beni oggetto di vendita, va evidenziato soprattutto che l’importo complessivo di tale affidamento, come ricavabile dai moduli di commessa lavori presenti all’interno del relativo fascicolo, è pari a circa € 360.000, laddove quello richiesto ai fini dell’integrazione del requisito in esame è notevolmente più elevato.
Non rispetta però il citato requisito previsto dal disciplinare neppure il contratto allegato dalla controinteressata relativo alla realizzazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico su pensiline auto della potenza di 5.604 kwp presso i parcheggi a lunga sosta dell'aeroporto internazionale "L. Da Vinci" Roma Fiumicino.
A fronte della contestazione della ricorrente principale secondo cui in relazione a tale contratto non sarebbe dimostrata l’attività di progettazione, ma solo quella di esecuzione dei lavori, la controinteressata ha replicato che tale contratto avrebbe contemplato anche l’esecuzione di servizi di progettazione, come risulterebbe dalla certificazione rilasciata dalla Stazione appaltante, prot. n.1222.U del 21.1.2026 (all.1 della controinteressata), attestante che “ nella fase propedeutica all’avvio dei lavori in epigrafe (novembre 2023), vista la necessità di procedere alla rielaborazione progettuale dell’appalto (elettrico, architettonico e civile), volta a garantire la piena funzionalità dell’opera nonché integrare all’interno del Progetto le migliorie tecniche offerte dall’Appaltatore in fase di gara, la DO EC RL … attraverso il proprio ufficio di Engineering Procurement & Construction (EPC), coordinato dall’Ing. AB Porreca, Responsabile Tecnico e Progettista Specialistico, si è fatta carico di elaborare le integrazioni alla progettazione esecutiva necessarie per la realizzazione dell’opera integrando all’interno del PE le migliorie offerte in fase di gara sia di carattere civile che impiantistiche oltre ad ottimizzare scelte tecniche presenti negli elaborati di progetto ”.
Il Collegio deve tuttavia osservare che da tale certificazione, pur richiamata dalla controinteressata, risulta che nella relativa vicenda vi era un progetto a base di gara, predisposto però dalla stazione appaltante (o comunque da terzi), laddove l’attività di progettazione dell’appaltatore (qui controinteressato) si è limitata a ben più circoscritte attività tecniche, consistenti unicamente nell’ “ elaborare le integrazioni alla progettazione esecutiva necessarie per la realizzazione dell’opera integrando all’interno del PE le migliorie offerte in fase di gara sia di carattere civile che impiantistiche oltre ad ottimizzare scelte tecniche presenti negli elaborati di progetto ”.
A fronte, pertanto, del carattere così circoscritto e limitato dell’attività di progettazione dispiegata nella relativa vicenda, sarebbe stato onere tassativo della controinteressata dimostrare puntualmente effettività e importi dell’attività di progettazione allora prestata, attività che non sarebbe certo confondibile con la ben diversa e più ampia attività di esecuzione dei lavori.
Sotto tale ultimo profilo, l’importo corrispondente all’attività di progettazione non è stato però indicato in nessuno dei documenti richiamati dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata: né nel doc. 1 di parte controinteressata, ad oggetto “ Lettera di referenze e attestazione professionale ”, né nel doc. 2 della medesima (prodotto anche dall’Amministrazione resistente sub doc. 17), intitolato “ schema certificato esecuzione lavori ” nel quale è indicato globalmente il valore del contratto e il valore delle singole lavorazioni, ma in nessun punto l’importo delle specifiche attività che avrebbero formato il contenuto della progettazione, né, infine, nel doc. 12 prodotto dall’Amministrazione resistente, affoliato come “ referenze dell’offerta tecnica RTI ITEM ”, nel quale, del pari, non è indicato alcun importo.
Ne risulta, in definitiva, che la controinteressata non ha dimostrato il possesso del requisito previsto nell’art. 6.1.7 lett. b) del disciplinare, pur previsto a pena di esclusione (cfr. art. 6 del disciplinare), avendo documentato un solo contratto realmente analogo a quello oggetto di gara, e non invece due, come preteso dalla lex specialis .
Il primo motivo del ricorso principale è pertanto fondato.
4. Con il secondo motivo del ricorso principale OG Impianti UP s.r.l. ha lamentato una presunta sopravvalutazione dell’offerta tecnica presentata dal raggruppamento aggiudicatario, che non avrebbe meritato l’elevato punteggio di venti punti assegnatole.
La ricorrente principale, segnatamente, ha contestato l’attribuzione del punteggio in favore della controinteressata con specifico riguardo al criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo all’affinità dei lavori svolti, per il quale il bando di gara prevedeva un punteggio massimo di 20 punti: in base al metodo del “confronto a coppie”, la ricorrente principale ha qui ottenuto 12,381 punti, mentre la controinteressata ha conseguito il punteggio massimo di 20 punti.
4.1. Il Collegio ritiene che questa doglianza non possa trovare adesione.
In primo luogo, la censura è generica e non circostanziata, in quanto la ricorrente lamenta la sopravvalutazione dell’offerta della parte controinteressata senza però indicare le specifiche ragioni per le quali il punteggio della medesima avrebbe dovuto essere inferiore, né il punteggio che invece sarebbe stato asseritamente corretto, e, infine, senza fornire un’adeguata prova di resistenza.
In secondo luogo, la censura è infondata anche perché non ha tenuto conto della circostanza che la stazione appaltante ha applicato qui il metodo del “confronto a coppie”, con la conseguenza che la Commissione non ha attribuito direttamente a ciascun concorrente un determinato punteggio per ogni sub-criterio, in quanto il punteggio assegnato è stato invece il risultato delle preferenze espresse nei vari confronti tra le offerte, da ciò derivando, contrariamente alla ricostruzione della ricorrente principale, che l’attività valutativa della Commissione non può essere ridotta a una semplice comparazione dei punteggi finali relativi al criterio in questione.
Considerate, quindi, le caratteristiche specifiche proprie del metodo del “confronto a coppie”, non risulta in alcun modo praticabile un intervento analitico e frammentato sulla singola valutazione effettuata dalla Commissione di gara, come invece presupposto dal motivo di ricorso in esame. E sul punto mette conto richiamare la giurisprudenza secondo cui “ sono inammissibili le censure relative ai punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti fra gli elementi omogenei contenute nelle altre offerte ” (Cons. Stato, sez.VI, 19.06.2017, n. 2969; conf . Cons. Stato. Sez.V, 17.9.2010, n. 6965).
In terzo luogo, infine, la censura della ricorrente muove una contestazione all’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione senza, però, che sia stato in alcun modo dimostrato un eventuale difetto di motivazione, o illogicità manifesta, o la erroneità dei presupposti di fatto, o la incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
Il secondo motivo del ricorso principale, diversamente dal primo, è pertanto infondato.
5. La riscontrata fondatezza del primo motivo (escludente) del ricorso principale è però già sufficiente a comportare l’accoglimento dell’azione di annullamento veicolata dal ricorso principale.
6. Il Tribunale deve procedere, a questo punto, all’esame del ricorso incidentale escludente proposto dalla parte controinteressata.
Con il relativo gravame quest’ultima ha lamentato la mancata esclusione della ricorrente principale, la quale sarebbe priva di requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dal disciplinare.
6.1. La ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale in quanto « la pronuncia giudiziale richiesta dal ricorrente incidentale, ove fondato (come è alquanto evidente) anche il ricorso principale, finirebbe per dare ragione ad un terzo, contraddicendo l’indole del processo amministrativo che mira, sulla base delle posizioni giuridiche soggettive azionate, a tutelare una delle parti, non un terzo estraneo ».
Il Collegio ritiene di prescindere da tale eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso incidentale è comunque infondato nel merito.
6.2. Con il primo motivo del gravame incidentale è lamentato che la ricorrente principale non abbia fornito prova del possesso del già citato requisito, previsto dall’art. 6.1.7, lett. b) del disciplinare di gara, di una pluralità di certificati di esecuzione di attività di progettazione.
In particolare, con riferimento alle lavorazioni relative a “ Strutture, opere infrastrutturali puntuali ” ID S.03, per le quali l’operatore deve dimostrare l’importo minimo di euro 201.692,50, la ricorrente principale avrebbe documentato un unico contratto, e non già i due “contratti analoghi” richiesti dalla lex specialis di gara, in grado di concorrere al raggiungimento dell’importo minimo da dimostrare. Infatti, secondo la controinteressata, la ricorrente principale avrebbe documentato solo due attestati, afferenti ai servizi di progettazione riconducibili alla categoria ID. S03, in capo al coprogettista ing. Salvatore Petriccione, e cioè: 1. Dichiarazione rilasciata dalla G.M. Immobiliare s.r.l. in data 13.11.2024, all’ing. Salvatore Petriccione, attestante l’esecuzione di un “ incarico di progettazione strutturale per le opere di recupero del fabbricato ubicato in Via Palmieri a San Sebastiano al Vesuvio (Na), … per un importo totale di 566.541,07 € appartenenti alla categoria di lavori I/G (l.143/49) corrispondente ID. S03 ”; 2. Dichiarazione rilasciata dalla Energenia S.r.l., all’ing. Salvatore Petriccione, attestante l’esecuzione di un “ incarico di progettazione strutturale per le opere finalizzate alla realizzazione delle strutture dell’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Cellole (CE), … per un importo totale di 900.000,00 € appartenenti alla categoria di lavori I/G (l.143/49) corrispondente ID. S03 ”.
La prima di tali due attestazioni, tuttavia, e cioè l’attestazione sub.1), riguarderebbe un incarico non realmente “analogo” a quello in affidamento, trattandosi “ di progettazione strutturale per le opere di recupero del fabbricato ”, difettando così la prova di almeno due contratti analoghi a quello oggetto di gara.
6.3. La doglianza è infondata.
Al riguardo risulta difatti convincente, ad avviso del Collegio, il rilievo della ricorrente principale che a tali contratti bisogna anche aggiungere l’ulteriore contratto che era stato indicato in sede di gara, e cioè la dichiarazione rilasciata dalla Parad Immobiliare s.r.l. e attestante l’esecuzione, da parte dell’Ing. Salvatore Petriccione, di un “ progettazione strutturale per le opere di realizzazione delle strutture del Parco Commerciale ubicato in San Giorgio a Cremano (NA) ” per un importo totale di € 4.500.000,00, prestazione ampiamente superiore a quanto richiesto dal requisito in esame (doc. 21 della ricorrente principale).
E tuttavia è individuabile anche un ulteriore contratto analogo a quello oggetto di gara, al fine del possesso del requisito previsto dall’art. 6.1.7 lett. b) del disciplinare.
Infatti non è condivisibile l’assunto della controinteressata che il contratto relativo alla dichiarazione rilasciata dalla G.M. Immobiliare s.r.l. in data 13.11.2024, pur riguardando la “progettazione strutturale”, non potrebbe essere utilizzato per dimostrare il possesso del requisito di cui si tratta, in quanto riferito a interventi di recupero di un edificio.
In sostanza, la ricorrente incidentale sostiene che la progettazione finalizzata al recupero di un immobile, sebbene riguardante opere di natura strutturale, non sarebbe idonea a dimostrare il possesso del requisito, poiché mancherebbero elementi significativi di affinità con la progettazione di strutture destinate a un impianto fotovoltaico.
Le argomentazioni della ricorrente incidentale non possono essere condivise. L’esperienza fatta valere dalla ricorrente principale con il contratto in esame riguarda, infatti, la progettazione di “strutture”, e cioè esattamente l’attività richiesta dal disciplinare di gara, il quale appunto, nel definire il requisito in esame, richiedeva di dimostrare lo svolgimento, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di almeno due contratti analoghi a quelli da affidare, nelle categorie e per gli importi indicati, relativi a servizi di progettazione, e specificava che tale esperienza avrebbe dovuto riguardare la progettazione di “ strutture, opere infrastrutturali puntuali ”.
Ne consegue che la ricorrente principale ha dimostrato un’esperienza coincidente con quella richiesta dalla lex specialis , ossia la progettazione di strutture.
Peraltro, anche se, per ipotesi dialettica, le due attività non dovessero essere considerate identiche, le medesime sarebbero comunque analoghe, ciò bastando per ritenere maturato il requisito esperienziale in esame alla luce della giurisprudenza secondo cui la “ nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori ” (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345).
Il requisito esperienziale in discussione previsto dalla lex specialis deve allora essere interpretato non in senso restrittivo e anticoncorrenziale (come invece sostenuto dalla ricorrente incidentale, secondo la quale la partecipazione alla gara avrebbe dovuto essere limitata ai soli soggetti con esperienza specifica nella progettazione di strutture al servizio di impianti fotovoltaici), bensì in chiave proconcorrenziale; ciò con l’effetto di ammettere alla procedura anche operatori che, come la ricorrente principale, abbiano acquisito esperienze nella progettazione di strutture quantomeno analoghe a quelle destinate a sostenere il parco fotovoltaico oggetto di gara.
Deve infine aggiungersi che la controinteressata non ha punto dimostrato le ragioni per cui non vi sarebbero analogie tra l’esperienza nella progettazione strutturale relativa a interventi di recupero di un fabbricato e quella concernente le opere di sostegno di un impianto fotovoltaico. Laddove non pare dubbio che la progettazione strutturale di un intero edificio presenta un grado di complessità e richiede un impegno ben superiori rispetto alla mera progettazione delle strutture di supporto di un campo fotovoltaico, le quali si concretizzano generalmente in semplici strutture in carpenteria metallica su un unico livello, sulle quali vengono poi installati i pannelli fotovoltaici.
Quindi deve confermarsi che, anche qualora si volesse ritenere che il contratto in esame abbia un oggetto non identico a quello oggetto di gara, sussisterebbe comunque una analogia degli oggetti dei contratti, per cui la ricorrente principale avrebbe comunque dimostrato il proprio possesso del requisito esperienziale più volte detto.
6.4. Con la seconda censura contenuta nei motivi aggiunti è lamentato che la ricorrente principale non abbia fornito prova del possesso del citato requisito previsto dall’art. 6.1.7, lett. b), del disciplinare, mediante una pluralità di certificati di esecuzione di attività di progettazione. In particolare, con riferimento alle lavorazioni relative a opere “ Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota ” ID. IA.03 per l’importo minimo di euro 1.139.151,50, la ricorrente principale avrebbe documentato un unico contratto, e non già due “contratti analoghi” richiesti dalla lex specialis di gara e in grado di concorrere al raggiungimento dell’importo da dimostrare. La ricorrente incidentale sostiene che l’unico contratto avversario analogo per oggetto e importo a quello oggetto di gara, per la categoria in esame, sarebbe quello riconducibile al Certificato di regolare esecuzione prot. n.TEC/138/24, rilasciato dalla Gesac S.p.A. al Dr. Per. Ind. Giovanni Capaldo, attestante l’esecuzione di un incarico di progettazione esecutiva dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’aeroporto di Napoli Capodichino, rientrante nella categoria ID. IA04, per la quota di competenza lavori pari a €.1.256.758,98. Non sarebbero invece idonei, in quanto di importo inferiore al contratto oggetto di gara, i seguenti tre contratti relativi a:
- Dichiarazione rilasciata dal Centro di Riabilitazione LARS S.r.l. in data 28.1.2025, al Dr. Per.Ind. Giovanni Capaldo, attestante l’esecuzione di un incarico di progettazione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici a servizio della sede di Sarno, rientrante nella categoria ID. IA04, per un importo di €.592.800,00; e di un incarico di progettazione degli impianti;
- Dichiarazione rilasciata dalla Euronut S.p.A., al Dr. Per.Ind. Giovanni Capaldo, attestante l’esecuzione di un incarico di progettazione dell’impianto fotovoltaico 334,320 Kwp nell’opificio della società, rientrante nella categoria ID. IA03, per un importo di €.393.500,00;
- Dichiarazione rilasciata dalla Palucart di CO UI al Dr. Per.Ind. Giovanni Capaldo, attestante l’esecuzione di un incarico di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici a servizio della sede operativa in Fisciano (SA) Area Industriale, rientrante nella categoria ID. IA04, per un importo di €.415.814,02.
Secondo la ricorrente incidentale, più in particolare, l’attestazione rilasciata dal Centro di Riabilitazione LARS s.r.l. sarebbe relativa all’esecuzione di due distinti incarichi di progettazione di impianti elettrici, speciali e fotovoltaici, i quali, pur rientranti nella categoria corretta (IA.04), sarebbero uno di importo pari ad € 592.800,00 e l’altro di importo pari ad € 622.900,00, entrambi quindi inutilizzabili per integrare il requisito in esame, in quanto inferiori alla soglia fissata dal disciplinare di gara (i.e. € 1.139.151,50).
6.5. Il Collegio ritiene che la ricostruzione della ricorrente incidentale non sia condivisibile nemmeno sotto questo profilo.
Dalla attestazione in esame (doc. 23 della ricorrente principale) emerge che i lavori affidati dal Centro di Riabilitazione LARS s.r.l. costituiscono un incarico unitario di progettazione impiantistica, pienamente conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, e finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici presso tutte le sedi della società committente. Il valore complessivo delle opere, pur riferito a sedi ubicate in due diversi comuni, è stato suddiviso tra queste ultime solo ai fini contabili, ma la commessa era unica, essendo unico il committente e unico l’appaltatore, per il medesimo tipo di prestazione. Resta quindi unitario il carattere della commessa, anche sotto il profilo progettuale, tanto che il relativo certificato di esecuzione indica infatti espressamente un unitario importo complessivo delle opere pari a 1.215.700,00 euro, cioè un importo ampiamente superiore al minimo indicato nel requisito in esame previsto nel disciplinare.
Tale contratto quindi, unitamente a quello sopra citato relativo al Certificato di regolare esecuzione prot. n.TEC/138/24, rilasciato dalla Gesac S.p.A. al Dr. Giovanni Capaldo, attestante l’esecuzione di un incarico di progettazione esecutiva dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’aeroporto di Napoli Capodichino, soddisfa il requisito della sussistenza di almeno due contratti analoghi a quello oggetto di gara relativamente alla categoria IA03.
6.6. Quindi il ricorso incidentale è infondato.
7. In conclusione, il Tribunale deve accogliere il ricorso principale ma respingere quello incidentale.
Ne deriva che va annullata impugnata l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata, e dichiarato il diritto della ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato dalla controinteressata con l’Amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
2) per l’effetto, annulla l’aggiudicazione impugnata con il ricorso principale, e dichiara il diritto della ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato dalla controinteressata con l’Amministrazione resistente;
3) condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente principale, liquidandole nella complessiva somma di euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso in solido del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO GA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
AB Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AB Di NZ | CO GA |
IL SEGRETARIO