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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 25006/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Paola Vilardi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
E da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Nunzia Giancaspro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.6.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“A. La casa familiare sita in Nave (BS), via Montegrappa n.16, di esclusiva proprietà della signora dal 12.07.2024, viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e i coarredi che la compongono, Pt_1 affinché la abiti con il figlio minore.
B. Il figlio, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_1 continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute e avrà collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
C. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
D. Le frequentazioni padre-figlio si svolgeranno con le seguenti cadenze:
ogni martedì dalle 18 alle 21, con prelievo di presso la scuola calcio;
Per_1
ogni mercoledì dalle 18 alle 21, con prelievo di presso l'abitazione materna;
Per_1
ogni fine settimana del mese per un intero giorno con pernottamento e, quindi, dal venerdì pomeriggio, alla fine delle lezioni scolastiche (ore 18,00) durante il periodo di apertura delle scuole e dalle ore 18,00 durante il periodo natalizio/pasquale/estivo, salva frequentazione del Grest estivo.
In tal caso, verrà prelevato dal padre alla fine della giornata presso la sede del volta Per_1 Pt_3 per volta scelto dai genitori. In entrambi i periodi, verrà riaccompagnato il giorno dopo Per_1
(sabato) alle ore 19,00 presso l'abitazione materna;
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con preavviso entro il 15 maggio di ogni anno, a fini programmativi;
il minore trascorrerà i giorni della Vigilia di Natale, di Natale e Santo Stefano, del 31 dicembre, del primo dell'anno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Resta inteso che il minore trascorrerà siffatti giorni con il genitore nella loro interezza e, quindi, il padre preleverà dall'abitazione materna alle ore 09,00 e lo riaccompagnerà alle Per_1 ore 19,00. Fatta eccezione per l'anno in cui la Vigilia di Natale sarà di spettanza del padre. In tale ultimo caso, il padre preleverà il minore alle 15 dall'abitazione materna e ve lo riaccompagnerà dopo cena alle ore 22,00;
ulteriori festività saranno trascorse in base al criterio di frequentazione ordinaria, e pertanto, se il 25 aprile cade di martedì, mercoledì o venerdì e, quindi, di spettanza del padre, il figlio starà con quest'ultimo, così vale anche per 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 08 dicembre. Resta inteso che il minore trascorrerà siffatti giorni con il genitore nella loro interezza e, quindi, nelle festività di sua spettanza, il padre preleverà dall'abitazione materna alle ore 09,00 e lo Per_1 riaccompagnerà alle ore 19,00;
nei giorni della "festa della mamma" e del di lei compleanno, così come analogamente nei giorni della "festa del papà" e del suo compleanno, il figlio starà rispettivamente con la madre e con il padre, seguendo gli orari della frequentazione ordinaria. Mentre, nel giorno del compleanno di
, trattandosi di giorno di frequentazione scolastica (16 febbraio), i genitori lo trascorrano con Per_1 il figlio ad anni alterni, ferma la possibilità che il genitore che non trascorre il compleanno del bambino con quest'ultimo, possa trascorrere il giorno dopo con lo stesso, anche al fine di rendere effettiva la frequentazione, in tale particolare occasione, con entrambi i rami parentali. Resta inteso che, ferma l'alternanza di cui sopra, qualora siffatte festività (festa della mamma o compleanno della stessa, del papà o compleanno dello stesso e compleanno di , dovessero cadere in un giorno Per_1 in cui non c'è frequentazione scolastica, il minore trascorrerà l'intero giorno con il genitore festeggiato;
si precisa che, per le festività di cui al punto che precede, non sono previsti cc.dd. “giorni di recupero” per nessuno dei genitori e, tanto, anche per le settimane di vacanze estive;
si precisa, altresì, che, durante il periodo scolastico, nelle frequentazioni infrasettimanali, nell'eventualità in cui il minore debba svolgere dei compiti, il padre verificherà che i compiti siano stati svolti;
resta inteso che il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna alla fine del periodo di frequentazione, sia per quello nel fine settimana, che per quello infrasettimanale, rispettando gli orari stabiliti e senza entrare nell'abitazione materna. La madre curerà di accogliere il minore sulla soglia della predetta abitazione all'orario stabilito;
E. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
F. I genitori si impegnano a far sì che conservi e coltivi rapporti significativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod. civ.
G. Considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza dei genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, gli impegni economici oggi in essere in capo alle parti, i ricorrenti concordano che il padre versi mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 450,00 mensili. Tanto, per 12 mensilità anche nel mese estivo in cui il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive.
La somma andrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) a partire dal mese di ottobre 2025; il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note, sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente.
H. I genitori concordano che le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi in ragione del 50%
e che l'assegno unico universale verrà interamente dalla madre.
I. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio, per come indicate nel protocollo in uso all'intestato Tribunale e di seguito trascritte, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%: “Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta". Resta inteso che le spese per la mensa scolastica rientrano nell'importo di cui al punto H e non sono considerate spese straordinarie.
J. I genitori si rilasciano, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio e sul quale risulti il nominativo di entrambi i genitori. I ricorrenti si rilasciano, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
K. Le spese legali della presente procedura si intendono tra le parti compensate con contestuale rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art. 13 L.P.””. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2017, dalla quale è nato il figlio il 16.2.2017, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Persona_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 25006/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Paola Vilardi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
E da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Nunzia Giancaspro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.6.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“A. La casa familiare sita in Nave (BS), via Montegrappa n.16, di esclusiva proprietà della signora dal 12.07.2024, viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e i coarredi che la compongono, Pt_1 affinché la abiti con il figlio minore.
B. Il figlio, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_1 continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute e avrà collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
C. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
D. Le frequentazioni padre-figlio si svolgeranno con le seguenti cadenze:
ogni martedì dalle 18 alle 21, con prelievo di presso la scuola calcio;
Per_1
ogni mercoledì dalle 18 alle 21, con prelievo di presso l'abitazione materna;
Per_1
ogni fine settimana del mese per un intero giorno con pernottamento e, quindi, dal venerdì pomeriggio, alla fine delle lezioni scolastiche (ore 18,00) durante il periodo di apertura delle scuole e dalle ore 18,00 durante il periodo natalizio/pasquale/estivo, salva frequentazione del Grest estivo.
In tal caso, verrà prelevato dal padre alla fine della giornata presso la sede del volta Per_1 Pt_3 per volta scelto dai genitori. In entrambi i periodi, verrà riaccompagnato il giorno dopo Per_1
(sabato) alle ore 19,00 presso l'abitazione materna;
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con preavviso entro il 15 maggio di ogni anno, a fini programmativi;
il minore trascorrerà i giorni della Vigilia di Natale, di Natale e Santo Stefano, del 31 dicembre, del primo dell'anno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Resta inteso che il minore trascorrerà siffatti giorni con il genitore nella loro interezza e, quindi, il padre preleverà dall'abitazione materna alle ore 09,00 e lo riaccompagnerà alle Per_1 ore 19,00. Fatta eccezione per l'anno in cui la Vigilia di Natale sarà di spettanza del padre. In tale ultimo caso, il padre preleverà il minore alle 15 dall'abitazione materna e ve lo riaccompagnerà dopo cena alle ore 22,00;
ulteriori festività saranno trascorse in base al criterio di frequentazione ordinaria, e pertanto, se il 25 aprile cade di martedì, mercoledì o venerdì e, quindi, di spettanza del padre, il figlio starà con quest'ultimo, così vale anche per 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 08 dicembre. Resta inteso che il minore trascorrerà siffatti giorni con il genitore nella loro interezza e, quindi, nelle festività di sua spettanza, il padre preleverà dall'abitazione materna alle ore 09,00 e lo Per_1 riaccompagnerà alle ore 19,00;
nei giorni della "festa della mamma" e del di lei compleanno, così come analogamente nei giorni della "festa del papà" e del suo compleanno, il figlio starà rispettivamente con la madre e con il padre, seguendo gli orari della frequentazione ordinaria. Mentre, nel giorno del compleanno di
, trattandosi di giorno di frequentazione scolastica (16 febbraio), i genitori lo trascorrano con Per_1 il figlio ad anni alterni, ferma la possibilità che il genitore che non trascorre il compleanno del bambino con quest'ultimo, possa trascorrere il giorno dopo con lo stesso, anche al fine di rendere effettiva la frequentazione, in tale particolare occasione, con entrambi i rami parentali. Resta inteso che, ferma l'alternanza di cui sopra, qualora siffatte festività (festa della mamma o compleanno della stessa, del papà o compleanno dello stesso e compleanno di , dovessero cadere in un giorno Per_1 in cui non c'è frequentazione scolastica, il minore trascorrerà l'intero giorno con il genitore festeggiato;
si precisa che, per le festività di cui al punto che precede, non sono previsti cc.dd. “giorni di recupero” per nessuno dei genitori e, tanto, anche per le settimane di vacanze estive;
si precisa, altresì, che, durante il periodo scolastico, nelle frequentazioni infrasettimanali, nell'eventualità in cui il minore debba svolgere dei compiti, il padre verificherà che i compiti siano stati svolti;
resta inteso che il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna alla fine del periodo di frequentazione, sia per quello nel fine settimana, che per quello infrasettimanale, rispettando gli orari stabiliti e senza entrare nell'abitazione materna. La madre curerà di accogliere il minore sulla soglia della predetta abitazione all'orario stabilito;
E. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
F. I genitori si impegnano a far sì che conservi e coltivi rapporti significativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod. civ.
G. Considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza dei genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, gli impegni economici oggi in essere in capo alle parti, i ricorrenti concordano che il padre versi mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 450,00 mensili. Tanto, per 12 mensilità anche nel mese estivo in cui il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive.
La somma andrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) a partire dal mese di ottobre 2025; il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note, sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente.
H. I genitori concordano che le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi in ragione del 50%
e che l'assegno unico universale verrà interamente dalla madre.
I. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio, per come indicate nel protocollo in uso all'intestato Tribunale e di seguito trascritte, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%: “Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta". Resta inteso che le spese per la mensa scolastica rientrano nell'importo di cui al punto H e non sono considerate spese straordinarie.
J. I genitori si rilasciano, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio e sul quale risulti il nominativo di entrambi i genitori. I ricorrenti si rilasciano, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
K. Le spese legali della presente procedura si intendono tra le parti compensate con contestuale rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art. 13 L.P.””. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2017, dalla quale è nato il figlio il 16.2.2017, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Persona_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209