Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1104
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza funzionale del Centro Operativo di Pescara

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Centro Operativo di Pescara, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che afferma che tale centro ha solo poteri di istruttoria e controllo, non impositivi, essendo riservata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'adozione degli atti impositivi. L'atto è stato emesso da un organo funzionalmente incompetente, determinando la nullità insanabile dell'avviso di accertamento presupposto e, di conseguenza, dell'intimazione di pagamento.

  • Altro
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    L'eccezione è assorbita dalla fondatezza della questione di incompetenza funzionale.

  • Altro
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    L'eccezione è assorbita dalla fondatezza della questione di incompetenza funzionale.

  • Altro
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    L'eccezione è assorbita dalla fondatezza della questione di incompetenza funzionale.

  • Altro
    Prescrizione delle somme richieste

    L'eccezione è assorbita dalla fondatezza della questione di incompetenza funzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1104
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo