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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3999/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000516702000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1 con ricorso ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, notificata in data 24/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-SC richiedeva il pagamento della somma di € 2.532,60, in forza, per quanto di interesse in questa sede, dell'avviso di accertamento n.
250TXM000548, relativo a IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'annualità 2016.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la prescrizione delle somme richieste e, infine, la nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza del Centro Operativo di Pescara ad emettere atti impositivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC con atto di "controdeduzioni", chiedendo il rigetto del ricorso per le questioni di propria competenza e rimettendosi alle difese dell'ente impositore per i vizi dell'atto presupposto.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per definitività dell'atto presupposto, che assumeva regolarmente notificato in data 25/06/2022, come da documentazione allegata;
nel merito, contestava la prescrizione e difendeva la propria competenza ad emettere l'atto impositivo ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 78/2010.
Con memoria, la parte ricorrente insisteva nelle proprie difese, ribadendo con forza l'eccezione di incompetenza del Centro Operativo di Pescara, supportata da una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (ord. n. 34444/2025, come da documento, e contestando la ritualità della produzione documentale avversaria.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Tra i molteplici motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, assume carattere pregiudiziale e assorbente quello relativo all'incompetenza del Centro Operativo di Pescara (d'ora in avanti, COP) all'emissione dell'avviso di accertamento n. 250TXM000548, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Il ricorrente, sia nell'atto introduttivo che nella successiva memoria illustrativa, ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso da un organo, il COP, privo di potestà impositiva. A sostegno di tale tesi, ha prodotto una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34444 del 28/12/2025) che ha enunciato un chiaro principio di diritto in materia.
L'Agenzia delle Entrate, COP, ha difeso la propria legittimazione ad agire sulla base dell'art. 28, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e dei successivi atti di organizzazione interna, i quali avrebbero attribuito al Centro la competenza per i controlli e gli accertamenti di massa automatizzati su tutto il territorio nazionale. L'eccezione del ricorrente è fondata. La questione della competenza del COP è stata risolta dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 34444 del 28/12/2025, prodotta in atti dal ricorrente, la quale, decidendo su un caso analogo, ha affermato il seguente principio di diritto:
«ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'adozione degli atti impositivi».
La Corte di Cassazione, nella citata pronuncia, ha chiarito che, sebbene l'Agenzia delle Entrate possa avvalersi della competenza tecnica del COP per attività di controllo e istruttoria, la titolarità del potere impositivo, e quindi la legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento, resta radicata presso l'ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.
600/1973. Una diversa interpretazione, come precisato dai Giudici di legittimità, comporterebbe un'indebita deroga alla regola generale del domicilio fiscale con un conseguente "vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa" del contribuente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. 250TXM000548, come si evince dalla sua stessa intestazione,
è stato emesso dal "CENTRO OPERATIVO DI PESCARA" nei confronti del Sig. Ricorrente_1, avente domicilio fiscale in Montagnareale (ME), e quindi rientrante nella competenza territoriale della Direzione Provinciale di Messina. Ne consegue che l'atto è stato emesso da un organo funzionalmente incompetente.
La riscontrata incompetenza funzionale del COP determina la nullità insanabile dell'avviso di accertamento presupposto. Tale nullità, a sua volta, travolge l'atto consequenziale impugnato, ovvero l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, che viene a perdere il suo fondamento giuridico.
L'accoglimento del ricorso per il suesposto motivo, di carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, quali l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione e il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido e, stante la richiesta del difensore del ricorrente, vanno distratte in suo favore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, in composizonemonocratica, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, limitatamente alla pretesa derivante dall'avviso di accertamento n. 250TXM000548. Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e l'Agenzia delle Entrate, Centro
Operativo di Pescara, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, in data 30.01.2026.
Il Giudice
IC NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3999/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000516702000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1 con ricorso ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, notificata in data 24/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-SC richiedeva il pagamento della somma di € 2.532,60, in forza, per quanto di interesse in questa sede, dell'avviso di accertamento n.
250TXM000548, relativo a IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'annualità 2016.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la prescrizione delle somme richieste e, infine, la nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza del Centro Operativo di Pescara ad emettere atti impositivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC con atto di "controdeduzioni", chiedendo il rigetto del ricorso per le questioni di propria competenza e rimettendosi alle difese dell'ente impositore per i vizi dell'atto presupposto.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per definitività dell'atto presupposto, che assumeva regolarmente notificato in data 25/06/2022, come da documentazione allegata;
nel merito, contestava la prescrizione e difendeva la propria competenza ad emettere l'atto impositivo ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 78/2010.
Con memoria, la parte ricorrente insisteva nelle proprie difese, ribadendo con forza l'eccezione di incompetenza del Centro Operativo di Pescara, supportata da una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (ord. n. 34444/2025, come da documento, e contestando la ritualità della produzione documentale avversaria.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Tra i molteplici motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, assume carattere pregiudiziale e assorbente quello relativo all'incompetenza del Centro Operativo di Pescara (d'ora in avanti, COP) all'emissione dell'avviso di accertamento n. 250TXM000548, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Il ricorrente, sia nell'atto introduttivo che nella successiva memoria illustrativa, ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso da un organo, il COP, privo di potestà impositiva. A sostegno di tale tesi, ha prodotto una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34444 del 28/12/2025) che ha enunciato un chiaro principio di diritto in materia.
L'Agenzia delle Entrate, COP, ha difeso la propria legittimazione ad agire sulla base dell'art. 28, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e dei successivi atti di organizzazione interna, i quali avrebbero attribuito al Centro la competenza per i controlli e gli accertamenti di massa automatizzati su tutto il territorio nazionale. L'eccezione del ricorrente è fondata. La questione della competenza del COP è stata risolta dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 34444 del 28/12/2025, prodotta in atti dal ricorrente, la quale, decidendo su un caso analogo, ha affermato il seguente principio di diritto:
«ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'adozione degli atti impositivi».
La Corte di Cassazione, nella citata pronuncia, ha chiarito che, sebbene l'Agenzia delle Entrate possa avvalersi della competenza tecnica del COP per attività di controllo e istruttoria, la titolarità del potere impositivo, e quindi la legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento, resta radicata presso l'ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.
600/1973. Una diversa interpretazione, come precisato dai Giudici di legittimità, comporterebbe un'indebita deroga alla regola generale del domicilio fiscale con un conseguente "vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa" del contribuente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. 250TXM000548, come si evince dalla sua stessa intestazione,
è stato emesso dal "CENTRO OPERATIVO DI PESCARA" nei confronti del Sig. Ricorrente_1, avente domicilio fiscale in Montagnareale (ME), e quindi rientrante nella competenza territoriale della Direzione Provinciale di Messina. Ne consegue che l'atto è stato emesso da un organo funzionalmente incompetente.
La riscontrata incompetenza funzionale del COP determina la nullità insanabile dell'avviso di accertamento presupposto. Tale nullità, a sua volta, travolge l'atto consequenziale impugnato, ovvero l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, che viene a perdere il suo fondamento giuridico.
L'accoglimento del ricorso per il suesposto motivo, di carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, quali l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione e il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido e, stante la richiesta del difensore del ricorrente, vanno distratte in suo favore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, in composizonemonocratica, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520259000516702000, limitatamente alla pretesa derivante dall'avviso di accertamento n. 250TXM000548. Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC e l'Agenzia delle Entrate, Centro
Operativo di Pescara, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, in data 30.01.2026.
Il Giudice
IC NI