Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
IN N0 36 87 /0 1 DIRITTE DI REPUBBLICA T ARG INA 3 . 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14225/99 REALE Presidente Dott. Pasquale Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Cron. 771.3 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1244 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 15/11/2000 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE MASON PAOLO, DE POL MASON ELDA, MASON I Ger diritti L. 6000MONICA 14. MAR. 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso IL CANCELLIE'RE l'avvocato GUIDO NINNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI MILNER, giusta procura CANCELLERIA in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
SPECIALTRANCIATI Snc, in persona del FALLIMENTO Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTRO PRETORIO 25, presso l'avvocato VINCENZO MESIANO, che 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE 2000 Richiesta copia studio dal Sig. PACHNI DALLA SANTA, giusta mandato 2120 a margine del 6000per digit MAG: 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorso;
dal Sig. SANO per diritti 6000 controricorrente il 30 MAG. 2001 avverso la sentenza n. 166/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE VENEZIA, depositata il 19/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Milner, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo ( si ricava dalla sentenza impugnata che ) Con ci- tazione notificata il 24.2.1987, la curatela del falli- mento della S.n.c. Specialtranciati convenne in giudi- zio LO MA, Elda Dal Pol MA e Monica MA per sentir revocare la compravendita immobiliare, in- tervenuta tra la fallita ed i convenuti in data 8.7.1982 e avente ad oggetto un terreno sito nella zo- na industriale di Marcon ed esteso are 33.15 ' per il prezzo di lire 30.000.000 LIRE 2000 I convenuti resistettero alla domanda, chiedendone CANCELLERIA il rigetto. Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data BB:01860 BB:01853 2 BB101858 "17.11.1994, accogliendo la domanda della curatela re- vocò ai sensi dell'art.67 comma 2° 1.f. la compravendi- ta in questione e condannò convenuti in solido al pagamento (giacché il terreno era stato rivenduto a terzi) della somma di lire 30.000.000 con rivalutazio- ne monetaria secondo indici Istat dal 24.2.1987 al 6.10.1994 e con interessi legali sulla somma rivalutata dal 24.2.1987 al saldo ". Proposero appello i convenuti e la Corte territo- riale accolse il gravame solo in relazione al riferi- 11 "1mento degli interessi al capitale originario e al- la decorrenza degli stessi, ritenendo infondati i mo- tivi riguardanti il vizio di extrapetizione, che gli appellanti avevano dedotto in relazione alle ipotesi di revocatoria di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 67 l.f., la sussistenza del requisito della scientia decoctio- nis;
restarono assorbiti in tale pronuncia i motivi di gravame collegati all'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 67 l.f. (la sproporzione tra le prestazioni). Avverso tale sentenza i suddetti convenuti ed ap- pellanti hanno proposto ricorso per cassazione, illu- strandolo poi con memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.C. Resiste la curatela del fallimento, costitui- tasi con controricorso. 3 Motivi della decisione Il ricorso è articolato in quattro motivi per mezzo dei quali i ricorrenti denunciano, rispettivamente: 1°) la violazione dell'art. 112 c.p.C. e il vizio nonché la falsa applicazione di extrapetizione, dell'art. 67 l.f. La censura investe la reiezione dell'analogo moti- vo di gravame ed è svolta come segue: la citazione in- troduttiva della curatela inequivocabilmente confermava che l'azione revocatoria era stata proposta sul sproporzione notevole fra il valo- presupposto della "1 re del bene ceduto e il prezzo di lire 30 milioni di- chiarato nel rogito notarile e dunque con riferimen- to al disposto dell'art. 67 comma 1° l.f. ; se ne aveva conferma dalla comparsa di costituzione della curatela in grado di appello nella parte in cui la curatela stessa aveva ammesso di " aver coltivato l'azione ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f. avendo rite- nuto di non poter provare la sproporzione tra le pre- stazioni Il Tribunale, invece, aveva accolto la revocatoria stessa ai sensi del comma 2° dell'art. 67, sicché il vi- zio di extrapetizione risultava evidente sul presup- posto della inammissibilità del passaggio, in corso di causa, dall'una all'altra ipotesi di revocatoria e 4 la Corte di Appello aveva errato nel ritenerlo insussi- stente, respingendo il motivo di gravame sul punto. 2°) Erronea applicazione dell'art. 67 comma 1°. Omessa e contraddittoria motivazione. "}La censura attiene al requisito della sproporzio- di cui al richiamato comma 1° dell'art. 67 l.f. ne Si deduce che la stessa non sussisteva. 3°) Errata applicazione dell'art. 67. Omessa moti- vazione sul requisito della scientia EC . Di tale requisito i ricorrenti contestano la sus- sistenza in concreto e addebitano alla sentenza impu- gnata la carenza di motivazione e la contraddittorietà della stessa rispetto ai principi di diritto ri- chiamati "1 4° ) violazione dell'art. 67 comma 2° l.f. omessa e contraddittoria motivazione. I ricorrenti contestano che sussistesse "un nego- zio solutorio revocabile ai sensi di tale norma " Il primo motivo di ricorso denuncia, come dinanzi precisato, un vizio di extrapetizione della sentenza di primo grado, vizio che erroneamente secondo - i giudici dell'appello la tesi svolta dai ricorrenti avrebbero Trattasi (della de-ritenuto insussistente. nuncia) di un error in procedendo per l'individuazione del quale, secondo un consolidato principio di dirit- 5 to, il giudice di legittimità può direttamente esaminare ed interpretare le domande proposte nel quali risul- caso di specie, dalla curatela attrice tano dagli atti processuali. Nel caso di specie, l'esame degli atti dev'essere compiuto anche in funzione della eventuale applicazione del principio di diritto, ora richiamato dai ricor- renti, secondo il quale il passaggio in corso di causa dall'una all'altra delle ipotesi di revocatoria previste dall'art. 67 1.f. è inammissibile, onde il cu- ratore, non può, salva l'accettazione del contradditto- rio da parte del convenuto, mutare nel corso del giu- dizio la domanda e chiedere la revocatoria di un atto per un titolo diverso da quello indicato con l'atto di citazione 1 V. ex multis, Cass. 12533 del 1991, Cass. specificamente per 395 del 1986, Cass. 9603 del 1991 il principio che costituisce domanda nuova, sotto il profilo del mutamento della. causa petendi il passag- 1 gio dalle ipotesi di revocatoria di cui al comma ° dell'art.67 alle ipotesi di cui al comma 2° dello stesso art. 67, e viceversa ). Il motivo è infondato La citazione introduttiva della curatela pone in rilievo, in relazione all'atto revocando, che la ven- dita in questione era stata disposta ed eseguita otto 6 mesi prima della dichiarazione di fallimento della SO- cietà venditrice e che già alla data della vendita la società stessa versava in stato di insolvenza, situa- zione questa che doveva esser nota al MA, uscito dalla società appena diciotto mesi prima. L'enunciazione di tali elementi e la rilevanza che agli stessi segnatamente a quello relativo al tempo trascorso dalla vendita alla dichiarazione di fallimen- to così come all'altro della situazione personale dell'acquirente MA LO in relazione alla sua l'esponente curatore inten- scientia EC rende del tutto evidente, secon- deva assegnare, la costruzione logico-giuridica dell' esposizione, do che la revocabilità della compravendita era pro- spettata con riferimento al disposto del comma 2° dell'art.67 1.f.. Se ne trae conferma dall'ulteriore rilievo che la prospettazione della revocabilità dell'atto ai sensi del comma 1° dello stesso art. 67 l.f. è svolta in un passaggio argomentativo successivo e significativa- mente preceduta dall'enunciazione che "comunque, vi era sproporzione notevole tra il valore del bene ceduto e il prezzo dichiarato nell'atto". La connessione lo- gica tra le due diverse prospettazioni della domanda revocatoria è ben espressa, nel senso della revoca- 7 bilità in ogni caso, a termini del comma 2° ovvero del comma 1° dell'art.67 l.f., dall'avverbio "comunque" Ne discende che correttamente la Corte di merito ha ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione, atteso che il tribunale aveva accolto la prima pro- spettazione della revocatoria, con assorbimento dell'altra. Consegue l'inammissibilità del secondo motivo di la sproporzionericorso che attiene ad un elemento tra le prestazioni, che fonda la revocabilità dell'atto di disposizione a termini del comma primo n.1 dell'art. 67 l.f. - del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza ora impugnata. Infondato è il terzo motivo di ricorso. La censura, che attiene al tema della scien- tia EC, è svolta, invero, sul piano della rivalutazione degli elementi di prova già considerati dalla Corte di merito (insussistenza dello stato di in- solvenza all'epoca del recesso del MA, insussistenza di fatti oggettivamente rilevabili in tal senso nei me- si successivi al febbraio 1982, insignificanza della debitoria fiscale, floridità economica della società, come esposta dal bilancio relativo all'anno 1981) e per tale aspetto essa non può essere disaminata. Non 8 può, infatti, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. essere utilizzato per richiedere alla Cor- te di cassazione il riesame del merito della causa, spettando alla Corte, funzionalmente, " soltanto di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni che, sull'indicato punto decisivo della controversia, ha svolto il giudice del merito, giacché a questo soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le ri- sultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a di- mostrare fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova " (v. ex multis, Cass. n. 3205 del 1995 ). Sotto l'indicato profilo della correttezza logico- dal giuridica, la sentenza ora impugnata è immune denunciato. La motivazione della sentenza dà vizio conto, infatti, tanto della valutazione unitaria di tutti gli elementi acquisiti, nel significato comples- sivo quale risultava dalla loro connessione e dall'inferenza logica dell'uno rispetto all'altro (segnatamente il rapporto societario che aveva lega- to il MA alla società fallita sino all'ottobre del 1981 e l'esistenza della crisi di solvibilità 9 dell'inconcludenza, al momento del suo recesso) tanto in senso contrario, degli elementi sui quali gli ap- E dunque, alla stregua dei pellanti facevano leva. revocatoria principi giuridici che, in tema di dell'accertamento della fallimentare e sul punto guidano la ricerca e la valuta- scientia EC, zione della prova (legittimità del ricorso alla prova presuntiva nel senso di cui all'art. 2729 c.c.; desu- mibilità della s.d. dai bilanci della società, in rela- zione ad una posizione particolare dell' accipiens che ne implichi la conoscenza) la motivazione della sentenza risulta del tutto corretta. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso. Si deduce che nel caso di specie non sus- sistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui al secondo comma dell'art. 67 1. f. "1 perché nessun negozio solutorio era stato posto in essere dall'azienda poi dichiarata fallita, in favo- re di essi ricorrenti". Ma la vendita in questione è stata revocata non certamente quale atto solutorio, bensì in quanto una compravendita, appunto "atto a titolo oneroso" compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 67 comma 2° l.f.). Il ricorso va dunque rigettato e le spese del pre- 10 sente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudi- zio di cassazione, liquidate in lire. 194.000 oltre lire 3.000.000 ( tre milioni ) per onorario. Così deciso addì 15 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Walter Celetano 2001 IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN AR Di UZ E R Marie Di IE LL Di UZ E C uor N ggi, A aria C O IL N M Do W 2 A A 4 M N 1 O O ATE R 0 R 60000 0 E C 2 T 0 A 0 . 0 R R . T 310000 0 P N 1 E A a i 3 r j a z . i i i E z v i L S r d 2 m O L e u i i P e S E G P c t i I a t D t L d e a e I r E A s F r a A N O d e n o t I I i v o n t e C o t a g I C n i M r C a F i r e a A F t D s R s s c i ! . n t t o g e . p o r e p s D t e ( R R e r i l ( 11