Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1809 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Atzori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palmas Arborea.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/08/2009 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Palmas Arborea, anno 2009, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori ed avranno il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
I minori continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Pag. 2 di 4 rapporti significativi;
i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
3) potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo Controparte_1 congruo preavviso di almeno 24 ore alla madre, ed in ogni caso, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenuto conto dell'eventuale distanza geografica e degli impegni della IG.ra . Pt_1
a) Per due fine settimana consecutivi, dalle 18.30 del venerdì (qualora i minori non andassero a scuola il sabato) alle 20.00 della domenica (22.00 nella stagione estiva), cui seguirà un fine settimana con la madre e, così, a seguire.
Nell'ipotesi in cui terrà i minori oltre le 20.30, sarà cura del padre occuparsi della cena.
b) Per quanto attiene al periodo estivo, dal termine delle lezioni, i minori, salvo diverso accordo ed in ragione di sopravvenute esigenze dei genitori o dei figli, trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, sette giorni consecutivi, secondo un calendario concordato entro il 5 giugno di ogni anno, così come programmato per l'estate 2023 (come da prospetto allegato).
c) Quanto alle principali festività, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le feste natalizie nel senso che, l'anno in cui avranno trascorso la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con il padre, trascorreranno il 25 ed il 31 dicembre con la madre e viceversa nell'anno successivo.
I minori trascorreranno, inoltre, con la madre la Pasqua o la Pasquetta, ad anni alterni.
d) I genitori si alterneranno nel prendere e riportare i figli nel senso che se sarà la madre a prenderli dal domicilio paterno e sarà poi il padre a riaccompagnarli dalla madre;
viceversa, quando sarà il padre ad accompagnare i figli presso la madre, sarà quest'ultima a riaccompagnarli presso il domicilio paterno.
e) In ipotesi di impiego all'estero per motivi di lavoro del IG. per CP_1 periodi pari o superiori a 6 mesi, lo stesso, al rientro in Italia, avrà cura
Pag. 3 di 4 di tenere i minori con sé per un periodo pari o superiore a 30 giorni, da concordarsi anticipatamente con la IG.ra . Pt_1
Da parte sua la avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli quando Pt_1 lo vorrà, previo congruo preavviso di almeno 24 ore, ed in ogni caso, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenuto conto della distanza geografica.
4) corrisponderà ad , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei minori, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), entro il 24 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e sanitarie, come meglio specificate e regolamentate nelle Linee Guida del CNF.
L'Assegno Unico Universale INPS sarà percepito integralmente dalla madre, impegnandosi il padre a formalizzare la rinuncia presso il competente Ufficio, se necessario.
5) In ipotesi di impiego all'estero superiore a 30 giorni, il IG. CP_1 corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, in ragione dell'assenza prolungata e dei maggiori oneri materni, l'importo aggiuntivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) per l'intera durata della missione.
6) Il IG. continuerà a provvedere al pagamento, in modo esclusivo e CP_1 sino all'estinzione, dei debiti contratti in costanza di matrimonio ovvero delle rate relative ai finanziamenti rispettivamente di € 351,00 e di € Parte_2
349,00 mensili e di quelle relative al pregresso debito INPS, dell'importo di €
148,00 mensili.
7) I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni e qualsiasi rapporto personale ed economico dipendente dal matrimonio e dalla comunione legale e di non aver null'altro da pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
8) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto in favore dei figli minori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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