Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10390 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Noschese e Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco 1/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 gennaio 2022 e depositato in data 7 febbraio 2022, parte ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1 Il provvedimento di rigetto è stato adottato sulla base, oltre che della ritenuta insufficienza reddituale dell’istante, delle seguenti circostanze: a) sussistenza a carico della ricorrente di una notizia di reato del -OMISSIS- per contraffazione del permesso/carta di soggiorno cui è seguito un procedimento penale innanzi al Tribunale di Brescia, archiviato ai sensi art. 411 c.p.p. in data -OMISSIS-; b) sussistenza a carico del coniuge dei seguenti pregiudizi penali: - provvedimento del -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, per arresto su mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità albanesi in data -OMISSIS- a cagione dell’incriminazione operata dal Tribunale di primo grado per i reati gravi di Tirana per tentata esportazione in Italia di 300 kg di cannabis dal porto di ZO (sentenza di condanna ad anni 8 di reclusione); - arresti domiciliari a seguito di ordinanza di applicazione di misura cautelare n. -OMISSIS- emessa dal GIP presso il Tribunale di Brescia per i reati di truffa aggravata, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e indebita compensazione aggravata e in concorso art. 640 c.p. e artt. 5, 10, 10 quater del D.lgs. n. 74/2000; - sentenza del -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Genova, irrevocabile il -OMISSIS-, per resistenza a un pubblico ufficiale in concorso ex artt. 110 e 337 c.p. e per il reato di lesione personale ex art. 582 c.p..
2. In data 18 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto formale, depositando relazione e documenti. In data 11 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
4. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto che possono essere congiuntamente scrutinati alla luce della loro connessione.
- “ 1) Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/90, dell’art. 3, comma 2, del D.L. 25.11.1989, n. 382, e dell’art. 2, comma 15, della Legge 28.12.1995, n. 549 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente attività istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti ”.
In relazione all’arresto disposto dal Tribunale di primo grado per i reati gravi di Tirana, il marito della ricorrente è stato assolto per il reato di traffico di stupefacenti, giusta sentenza definitiva della Corte d’Appello di ZO del -OMISSIS-. Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è stato annullato dal TAR per la Lombardia con sentenza n. -OMISSIS-, definitiva. In relazione al procedimento n. -OMISSIS-, il coniuge è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il -OMISSIS-. In relazione alla sentenza del -OMISSIS-, resa dal Tribunale di Genova, essa non sarebbe riferibile al marito della ricorrente.
Anche il richiamo alla notizia di reato per contraffazione del permesso/carta di soggiorno del -OMISSIS-, ascritta alla ricorrente, sarebbe frutto di un errore dell’attività istruttoria compiuta, in quanto in data -OMISSIS- la Questura di Brescia ha rilasciato alla ricorrente regolare permesso di soggiorno. Peraltro, il procedimento penale scaturito da tale notizia di reato è stato archiviato ex art. 411 c.p.p..
Con riferimento al requisito reddituale, la ricorrente ha specificato nella domanda di essere fiscalmente a carico del marito, ma che anche il figlio concorre al reddito famigliare, cosicché “la famiglia anagrafica” dichiarata in sede di istanza risulta avere redditi superiori a quelli minimi previsti dalla normativa, posto che per il 2013 sono stati dichiarati complessivamente euro 24.519, per il 2014 euro 63.021 e per il 2015 euro 44.412.
- “ 2) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente attività istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti ”.
Il provvedimento sarebbe comunque illegittimo anche in quanto, in maniera immotivata, giunge a ritenere, senza darne contezza, che i reati addebitati all’istante e al coniuge siano idonei ex se a generare dubbi circa l’integrazione della richiedente nel tessuto sociale italiano.
5. L’Amministrazione, nella relazione agli atti di causa, ha ribadito che la domanda dell’interessata è stata respinta per la presenza di pregiudizi di carattere penale in capo alla stessa (per violazione delle norme sulla immigrazione) e del coniuge.
Oltre a quanto sopra, il diniego si giustifica anche in ragione della omessa dichiarazione dei precedenti penali della richiedente.
In relazione alla archiviazione del procedimento a carico della ricorrente, la richiesta (all. 6) è stata formulata per prescrizione e l’archiviazione per prescrizione non è idonea ad elidere il fatto reato nella sua consistenza storica.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1 Nei procedimenti quali quello oggetto di causa, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Quanto sopra chiarito in punto di principi che permeano la materia, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
6.2 Con riferimento al pregiudizio penale ascritto alla ricorrente, il provvedimento di diniego oggetto di giudizio non risulta inficiato dai vizi prospettati nel ricorso in quanto non può valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta archiviazione del procedimento essendo questa peraltro dipesa dalla prescrizione del reato, come asserito (e documentato) dalla parte resistente e non contestato dalla parte ricorrente.
Il comportamento addebitato all’istante rimane, infatti, valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V bis , sent. n. 13910/2022).
Nessuna rilevanza può assumere la dedotta archiviazione in ordine alla notizia di reato ascritta alla ricorrente, poiché la verifica dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, ben potendo “ il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico…, essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana, in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1057/2022), nell’ambito delle quali è assegnata centralità alla prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3121/2019).
Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
“ Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
6.2.1 Oltre alla condotta per cui parte ricorrente ha riportato denuncia durante la sua permanenza sul territorio nazionale, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la pendenza di procedimenti penali (v. pag. 11 del modulo di domanda, doc. 2) integra, ove non un falso penalmente rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
Ogni eventuale ulteriore circostanza, rilevante in sede penale in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito del D.P.R. n. 445/2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1933/2013).
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco. L'omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l'Amministrazione ( ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025).
6.3 Con riferimento ai reati ascritti al coniuge dell’istante, ricorda il Collegio che secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR, “ non può assumere rilievo dirimente il fatto che i suddetti precedenti penali siano emersi soltanto con riferimento alla persona del coniuge dell’istante, atteso che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente, giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 23895/2024).
Non si tratta, quindi, di estendere la responsabilità penale dei familiari all’interessato, ma di preservare la comunità nazionale dal danno che si determinerebbe per effetto dell’applicazione a costoro della disciplina relativa ai parenti del cittadino italiano (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. I ter , sent. n. 2478/2021).
Anche sotto questo profilo, ricorda il Collegio che “l 'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. n. 5565/2013).
6.4 Con riferimento alla ritenuta insufficienza reddituale, ricorda il Collegio che la congruità dei redditi dell'istante deve essere tale da garantirne l'autosufficienza economica e la valutazione dell’Amministrazione “ nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana, può essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del decreto legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale. Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea "ex se" a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno (cfr. Tar Lazio II quater 4959 del 2014; n. 4189 del 2012) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. n. 1833/2015).
A fronte di quanto sopra, la parte ricorrente ha circoscritto le proprie argomentazioni ai soli redditi degli anni 2013, 2014 e 2015.
Secondo consolidata giurisprudenza, tuttavia, la valutazione del requisito reddituale deve essere effettuata tenendo conto del periodo maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (avvenuta, nel caso di specie, nel 2017) e di quello successivo, dovendo lo straniero dimostrare di possedere stabilità e continuità economica nel tempo (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, Roma, sez. V bis , n. 1724/2022; sez. I ter , n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; sez. II quater n. 1833/2015; n. 4959/2014, n. 2450/2014, n. 1956/2014; n. 10647/2013; n. 8226/2008).
6.5 Ricorda, infine, il Collegio che l’atto impugnato è un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna delle quali autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, Sez. IV, sentt. nn. 6470/2021; 6115/2021; 5018/2021).
7. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
8. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e i soggetti terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.