Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5398/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2839/2019, resa dal Tribunale di AN IA AP ET nel procedimento n. 6224/2016 in materia di: arricchimento senza causa, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dagli avvocati IA Orlando e Renato Gravante, presso i quali è
elettivamente domiciliato in Caserta al Viale Lincoln n.170/172
APPELLANTE
contro 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...]
Parte_2
APPELLATA - NON COSTITUITA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2839/2019, depositata il 05.11.2019 - con la quale il Tribunale di
AN IA AP ET aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa spiegata dall'attore , condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
, ha interposto appello , deducendo a sostegno tre motivi.
[...] Parte_1
2. Sebbene l'atto di appello sia stato ritualmente notificato, l'appellata non si è Parte_2
costituita in giudizio.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 05.11.2019;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 05.12.2019 a Parte_2
mediante invio di pec all'avv. Gaetano La Milza, procuratore costituito nel giudizio di
[...]
primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2016 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 07.07.2016 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di AN IA AP ET;
nell'atto introduttivo del giudizio, Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio con la convenuta e di aver fissato la casa coniugale nell'immobile in Teano al Vico San Benedetto n. 8 di sua proprietà esclusiva, l'attore affermava di essere stato cacciato di casa dalla moglie all'esito di un violento litigio.
Aggiungeva inoltre che, per poter usufruire di un alloggio provvisorio, per il periodo ricompreso tra il Febbraio 2010 ed il Settembre 2011 aveva dovuto fare ricorso all'ospitalità
di amici e parenti precisando che, pur essendo la casa coniugale rimasta nella disponibilità
esclusiva della convenuta e della di lei madre a nome , aveva Controparte_1
comunque dovuto provvedere al pagamento delle bollette di acqua, luce, gas, telefono, canone
TV e ICI, trattandosi di utenze al medesimo intestate, sborsando complessivamente €.
6.075,70 per i consumi effettuati dalla due occupanti dell'appartamento.
L'attore aggiungeva infine di aver più volte sollecitato la moglie alla restituzione di quanto dovutogli per i consumi relativi al periodo di occupazione esclusiva dell'immobile senza tuttavia alcun successo, ragion per cui si era visto costretto a richiedere al Tribunale adito la condanna della convenuta al rimborso della somma richiesta, nonché al pagamento delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto affermando di non aver mai escluso il marito dal possesso della casa coniugale e sostenendo che, in ogni caso,
nel pagamento delle utenze si concretava il dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 cc, ragion per cui chiedeva il rigetto delle avverse domande.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – BROCCOLI / Pt_1 Parte_2
[...] Istruita la causa con la sola produzione documentale, il Tribunale rigettava infine la domanda dell'attore, affermando che la richiesta di pagamento avente ad oggetto il periodo tra gli anni
2010-2011 era riferita ad un periodo in cui l'attore godeva ancora del possesso dell'abitazione,
non essendo all'epoca ancora avvenuta la separazione pronunciata nel 2013, sicchè l'attore avrebbe ben potuto richiedere disdetta delle utenze, invece che pagare;
al rigetto della domanda dell'attore, conseguiva la condanna del alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di . Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio dispositivo di cui all'art. 112 cpc, dolendosi della errata qualificazione giuridica della domanda, della omessa pronuncia sulla domanda realmente proposta e della ultrapetizione.
Più in particolare, pur consapevole che la qualificazione giuridica della domanda sia compito riservato al giudicante, l'appellante lamenta che nel caso di specie il giudice di prime cure abbia giudicato in maniera evidentemente errata, qualificando come “risarcimento danni da
mancato utilizzo dell'immobile” la domanda proposta invece a titolo di “ingiustificato arricchimento”. A sostegno della sua doglianza, ovvero al fine di dimostrare che le somme sborsate per le utenze non fossero riferite ad un periodo di convivenza tra i coniugi,
l'appellante richiama l'ordinanza di reintegra nel possesso dell'immobile resa in suo favore dal Tribunale di AN IA AP ET il 15.04.2011, precisando inoltre che, pur essendo la sentenza di separazione risalente all'anno 2013, il ricorso introduttivo era stato depositato in cancelleria già in data 12.04.2010.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la motivazione della sentenza sia illogica e contraddittoria, avendo lo stesso giudice dapprima affermato che l'attore non abbia avuto il
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] possesso dell'abitazione dal Febbraio 2010 al Settembre 2011, come confermato dall'ordinanza di reintegra nel possesso del 15.04.2011, dall'attestazione della mancata abitazione del rilasciata dal Comune di Teano il 28.10.2011 e dalla sentenza penale Pt_1
n. 596/2017 e poi successivamente rigettato la domanda sul presupposto della sussistenza di una situazione di compossesso tra i coniugi.
L'appellante si duole inoltre che il Tribunale abbia anche ipotizzato la soluzione alternativa del distacco delle utenze, laddove la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che un siffatto comportamento posto in essere da un coniuge a danno dell'altro configuri esercizio abusivo delle proprie ragioni e dunque una fattispecie di reato.
8. Con il terzo motivo l'appellante sostiene infine che il giudice di prime cure abbia ingiustamente disposto la condanna alle spese di lite in suo danno, nonostante la fondatezza della domanda e senza tenere conto della materia del contendere (famiglia), che avrebbe - più
correttamente - dovuto indurre il giudice alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appellante chiede, pertanto che, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza nel merito, venga riformata almeno la regolamentazione delle spese di lite, prevedendo la compensazione delle stesse tra le parti.
9. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione
in fatto e diritto, sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, a seguito del giudizio possessorio intentato da , residente nell'immobile in Teano al Vico San Benedetto n. 8 de quo sin Parte_1
dalla nascita e divenutone poi proprietario esclusivo, costui sia stato reintegrato nel
“compossesso” della casa coniugale, del quale era stato violentemente privato dopo un litigio dalla consorte;
con ordinanza del 15.04.2011 il Tribunale di Carinola aveva Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] infatti accertato la privazione del ricorrente nel compossesso della casa coniugale da Febbraio
2010 a Settembre 2011, disponendo l'immediata reintegra in suo favore.
In tale ordinanza il Tribunale aveva chiarito che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto della tutela possessoria in tutti i casi in cui uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso ed in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa, o modificando o turbando in maniera apprezzabile il suo esercizio.
Il decisum di cui all'ordinanza di reintegra aveva trovato ulteriore conferma nella certificazione di mancata abitazione rilasciata dal Comune di Teano il 28.10.2011 e nella sentenza penale n. 596/2017 con la quale era stata condannata per aver Parte_2
commesso il reato di cui all'art. 388 comma 2 cp in quanto, pur avendo l'Ufficiale Giudiziario
nuovamente immesso il nel compossesso della casa coniugale, la aveva Pt_1 Pt_2
apposto una sbarra di ferro dietro la porta per impedirgli l'accesso all'immobile.
Tanto ricostruito in fatto, richiamando i principi di diritto applicabili nella fase successiva alla tutela possessoria si osserva che, qualora il soggetto leso e reintegrato nel suo possesso intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche per il risarcimento dei danni conseguenti alla lesioni di altri diritti, risulta necessaria la richiesta al giudice della fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero la proposizione di un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nei giudizi a cognizione piena (così Cass. 30.09.2014 n. 20635).
Conformemente a quanto innanzi detto, dopo la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi dell'8.04.2013, pronunciata con addebito a carico della moglie , con atto di Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] citazione del Luglio 2016 ha quindi convenuto in giudizio la Parte_1 Pt_2
chiedendo a titolo di “ingiustificato arricchimento” il rimborso delle somme pagate per i consumi (bollette luce, gas, acqua, ecc) effettuati nel periodo di occupazione della casa coniugale da parte dell'altro compossessore;
somme pari ad €. 6.075,70 ritualmente documentate in atti.
Tuttavia il Tribunale adito, riqualificata l'azione di indebito arricchimento proposta dal come azione risarcitoria, ha rigettato la domanda dell'attore ritenendo le richiesta di Pt_1
rimborso spese per gli anni 2010/2011 relative ad un periodo di compossesso, poiché riferite ad un periodo precedente alla separazione pronunciata nel 2013.
Ora, a proposito della qualificazione giuridica della domanda da parte del giudicante, giova precisare quanto appresso.
Per pacifica giurisprudenza, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti;
pertanto, il giudice incorre nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero ecceda dai limiti della domanda medesima, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
in fatto non dedotta o allegata in giudizio (così Cass. ord. 19.03.2020 n. 7467; Cass. ord.
21.02.2019 n. 5153).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il giudice di prime cure, rifacendosi al medesimo fatto storico allegato dal e senza modificare gli elementi essenziali della domanda stessa, Pt_1
ne ha offerto una diversa e più corretta qualificazione giuridica, affermando che la domanda attorea avesse ad oggetto un'azione tipica di risarcimento dei danni e non invece un'azione
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] residuale di indebita locupletazione in danno altrui, come indicato dall'attore in primo grado.
Nel caso di specie non è pertanto ravvisabile il lamentato vizio di extrapetizione di cui alla prima doglianza, in difetto di una pronuncia resa in violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice di prime cure provveduto, come per legge,
alla preventiva interpretazione della domanda diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali usate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'attore.
Ciò posto, se il primo motivo di gravame va disatteso per quanto innanzi detto, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la seconda doglianza, nella quale l'appellante ha contestato la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione.
La semplice lettura del provvedimento impugnato consente infatti di rilevare contraddizioni talmente evidenti, da rendere la parte dispositiva incoerente con le premesse logico giuridiche sulle quali è fondato l'intero impianto della sentenza.
Ed infatti, pur avendo qualificato correttamente la domanda proposta dal come Pt_1
azione risarcitoria per mancato utilizzo della casa coniugale in qualità di compossessore, il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto provato lo spossessamento del dal Pt_1
godimento dell'immobile in Teano adibito a casa coniugale, come confermato dall'ordinanza di reintegra nel possesso;
successivamente, ha preso atto della prova documentale dell'avvenuto pagamento delle bollette relative alle utenze della casa coniugale;
da ultimo,
nonostante le suddette premesse in fatto, ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento delle bollette fosse riferito ad un periodo precedente alla separazione e dunque ad un periodo nel quale era ancora ravvisabile il compossesso dell'abitazione in capo alle parti in causa,
precisando altresì che gli esborsi sostenuti dal non avrebbero potuto essere Pt_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] considerati “danni” da mancato utilizzo dell'immobile, trattandosi di utenze intestate al medesimo attore e dunque di somme che avrebbe dovuto versare comunque, anche a prescindere dall'utilizzo o meno dell'immobile.
Invero, le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure non possono condividersi.
Appare infatti innegabile l'evidente contraddizione della motivazione, laddove in un primo momento riconosce al l'avvenuta perdita del possesso dell'immobile a causa Pt_1
dell'illegittimo comportamento della convenuta nel periodo Febbraio 2010 - Settembre 2011
e successivamente riconosce la permanenza del compossesso in capo al medesimo attore fino alla pronuncia della separazione intervenuta nell'anno 2013.
A tale proposito, giova infatti rilevare che allo spossessamento dell'immobile avvenuto nel
Febbraio 2010 è seguito il deposito del ricorso per separazione giudiziale in data 12.04.2010
ad opera del con la conseguenza che, sebbene la sentenza sia stata pronunciata nel Pt_1
2013, non può dubitarsi che la convivenza tra i coniugi fosse venuta meno già nel Febbraio o al più nel mese di Aprile 2010.
Va altresì considerato che, in occasione dell'udienza presidenziale della separazione, non era stato adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente rispetto alla casa coniugale per l'assenza di figli della coppia, sicchè il godimento in via esclusiva della casa coniugale da parte dell'altro coniuge - non assegnatario dell'immobile e responsabile dello spoglio in danno dell'altro compossessore proprietario esclusivo del bene - non può costituire nel caso di specie una circostanza del tutto irrilevante.
Tanto precisato, appare innegabile che le somme sborsate dal per il pagamento delle Pt_1
utenze, di cui ha usufruito in via esclusiva l'altro compossessore dopo averlo illegittimamente spogliato del pari diritto sull'immobile, costituiscano veri e propri danni, come pacificamente
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, pronunciandosi di recente sulla domanda proposta da un coniuge illegittimamente privato dal consorte del possesso dell'immobile destinato a casa coniugale, la Suprema Corte
ha identificato l'origine del pregiudizio subito dal soggetto spogliato nella limitazione relativa alla disponibilità del bene immobile, riconoscendo in favore dello spogliato il pieno diritto al risarcimento sul presupposto che: “in tema di possesso, ove sia accertato con sentenza passata
in giudicato, l'illecito consistente nell'illegittima privazione del possesso, tale limitazione si
traduce in un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale, perdurante fino al ripristino
dello status quo ante” (Cass. ord. 04.12.2018 n. 31353).
Considerate le circostanze di fatto della presente controversia e tenuto conto dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, deve quindi ritenersi acclarata la fondatezza sull'an della domanda risarcitoria del Pt_1
Analogamente, in relazione al quantum dell'importo richiesto, documentato in atti con il deposito di bollette e ricevute, deve rilevarsi che sul punto non sono mai state sollevate contestazioni da parte della , ragion per cui le somme richieste dall'appellante Pt_2
possono essere integralmente riconosciute in suo favore.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, avente ad oggetto l'illegittima condanna alle spese e competenze di lite ex art. 91 e 92 cpc, si osserva che l'accoglimento del gravame consente di ritenere la doglianza superata ed assorbita, stante la necessità di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite, con la
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[...] condanna dell'appellata al pagamento delle spese dell'intero giudizio in favore dell'appellante; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., nella fascia di valore dello scaglione fino ad €. 26.000,00 e in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e del comportamento processuale della controparte, con applicazione dei valori minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado, nonché per le fasi studio,
introduttiva e decisionale del presente grado, da distrarre in favore degli avvocati IA
Orlando e Renato Gravante, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2839/2019 resa dal Tribunale di Sanata IA AP ET tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna al Parte_2
pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 6.075,70, oltre accessori come per legge;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in €. 237,00 per spese ed €. 2.540,00
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, e per il presente grado in €. 355,50 per spese ed €. 1.984,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore degli avvocati
IA Orlando e Renato Gravante, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli, il 29.01.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] avv. Daniela Gesmundo dott.ssa IA Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5398/2019 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...]