Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 14-04-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6601 dell'anno 2020
OGGETTO
Riconoscimento trattamento pensionistico di reversibilità
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv.to
Giovanni de Filippo, C.F. , presso il cui studio elett.te C.F._2
domicilia. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale in atti. resistente
CONCLUSIONI
CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-12-2020, il ricorrente in epigrafe indicato incollocabile al lavoro, esponeva che con sentenza n. 1744/2015 emessa da questo Tribunale in data 20.04.2015, era stato riconosciuto totalmente inabile
(L. 222/84) a far data dal mese di maggio 2008 (cioè quando era ancora minorenne), pertanto, essendo in possesso dei requisiti sanitari e reddituali necessari per l'ottenimento della pensione indiretta del defunto genitore, sig.ra in Persona_1
CP_ data 04.11.2019, presentava domanda di Pensione indiretta autocertificando di essere rimasto a carico del de cuius fino alla data del decesso avvenuto il 19.08.1995; di
1
rimasto senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto al
CP_ conseguimento della pensione indiretta con decorrenza dal 01.09.95, mese successivo alla data del decesso della madre, e del riconoscimento Persona_1 dello status di Inabile al 100% a far data dal 01.06.08; per l'effetto, la condanna CP_ dell' alla liquidazione del predetto trattamento pensionistico oltre accessori.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata ctu, a seguito del trasferimento del Giudice originario assegnatario del procedimento, questo Presidente disponeva l'assegnazione a sé del presente giudizio. All'odierna udienza, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art.13 della L.n.636/1939 dispone che Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Dunque il trattamento pensionistico di reversibilità è riconosciuto anche ai figli maggiorenni che, al momento del decesso del loro genitore, siano riconosciuti inabili al lavoro.
La norma in esame, come interpretata dalla S.C. al cui orientamento questo Giudice presta la propria convinta adesione, dispone che in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di
2 presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio
(Cass. ord. 05-09-2011, n.18241; n.721/1997).
La ctu espletata in corso di causa, ha accertato che il , alla data della morte Pt_1
del dante causa avvenuta nel Marzo 2011, si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Poiché risultano altresì documentati i requisiti della vivenza a carico e del decesso del dante causa, deve essere riconosciuto al il trattamento di reversibilità a far Pt_1
CP_ data dal Marzo 2011 e per l'effetto l' va condannato al pagamento del relativo beneficio economico in favore del ricorrente, oltre agli interessi legali dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al saldo.
Il parziale accoglimento della domanda – il ricorrente aveva chiesto la decorrenza della prestazione dal 1995 - comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendosi la quota residua a carico dell' CP_1
liquidandosi quest'ultima come da dispositivo con attribuzione.
Le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 18-12-2020, Parte_1
così provvede:
• Dichiara il diritto di trattamento pensionistico di reversibilità a Parte_1
far data dal Marzo 2011;
CP_
• Per l'effetto, condanna l' al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità in favore di oltre agli interessi legali dal 121° Parte_1
giorno dalla maturazione del diritto al saldo;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo CP_ la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi
€.600,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Giovanni De Filippo dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere 14-04-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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