TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
681/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. G. De Vincentiis (C.F.: ) e A. Orlando (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._4 C.F._5
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
CP_ persona del Contezioso Abruzzo rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
W. Gibellieri (C.F.: ) C.F._6 Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , l e l , al CP_1 Controparte_2 CP_5
fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03220249005876419/000 notificatole da in data 25.10.2024, per un importo CP_6
complessivo pari ad € 278.519,20, a titolo di contributi IVS, e limitatamente alla parte di debito per un ammontare di € 230.255,82, a sua volta derivante da crediti recati da prodromici cartelle di pagamento e avvisi di addebito di spettanza degli enti impositori e , deducendo la non debenza del prefato debito in ragione CP_5 CP_1
dell'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche con riguardo alla parte relativa a sanzioni e interessi, nonché la nullità del provvedimento per mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi e, da ultimo, per l'intervenuta pace fiscale. Quindi, previa istanza di sospensione dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare NULLA l'intimazione di pagamento n.
03220249005876419/000 per la parte di credito di competenza del Tribunale del lavoro e previdenza per i motivi enunciati;
accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96
c.p.c. con ogni conseguenza di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem con riferimento a taluni avvisi di addebito espressamente indicati in memoria, e, nel merito, il rigetto del
Pag. 2 di 13 ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio o, in subordine, l'esonero dal pagamento delle stesse, in considerazione della ripartizione di responsabilità con gli enti impositori.
Costituitasi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_6
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, o, in subordine, con esonero dal pagamento delle stesse, in considerazione della ripartizione di responsabilità con gli enti impositori.
Rigettata l'istanza cautelare – anche inaudita altera parte – volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché pronunciata l'incompetenza territoriale del Giudice adito limitatamente ai crediti di spettanza di cui alle rispettive cartelle di pagamento indicate nell'impugnata CP_5
intimazione di pagamento con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.03.2025 – svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. -, è stata disposta la prosecuzione del giudizio con riguardo unicamente ai crediti di spettanza di cui alle rispettive cartelle di pagamento ed avvisi di CP_1
addebito recate dal medesimo provvedimento impugnato, sicché, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e, quindi, matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza del 21.05.2025,
a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata così decisa.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Primariamente, in virtù della pronuncia di incompetenza innanzi richiamata, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio unicamente alla pretesa
Pag. 3 di 13 creditoria di cui agli impugnati atti di pignoramento presso terzi, relativamente ai seguenti atti prodromici di spettanza dell'ente impositore . CP_1
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato inammissibile il ricorso con riguardo a taluni degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento impugnata, atteso che gli stessi sono stati già oggetto di impugnazione giudiziaria da parte del ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vasto recante n.R.G. 359/2024, già scrutinato e conclusosi con sentenza n. 9/2025 del 19.02.2025, di talché, con riguardo ai crediti di cui ai prefati avvisi di addebito, sussiste una ipotesi di bis in idem. Nello specifico, gli avvisi di addebito per cui l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile sono i seguenti:
- avviso di addebito n. 33220140001555940000;
- avviso di addebito n. 3320160000135127000;
- avviso di addebito n. 3320160001152867000;
- avviso di addebito n. 33220160002020603000;
- avviso di addebito n. 33220160002115522000;
- avviso di addebito n. 33220170000864550000;
- avviso di addebito n. 33220180000369411000;
- avviso di addebito n. 33220180001681115000;
- avviso di addebito n. 33220190000295289000;
- avviso di addebito n. 33220190001832928000;
- avviso di addebito n. 33220210000366524000;
- avviso di addebito n. 33220220000564029000;
- avviso di addebito n. 33220230000098911000.
Pag. 4 di 13 Tanto premesso – e posta la inammissibilità del ricorso con riguardo ai suddetti avvisi di addebito, per le ragioni sopra esposte (nonché la già menzionata declaratoria di incompetenza territoriale con riguardo ai crediti di spettanza ) – il presente CP_5
giudizio non può che vertere unicamente sui restanti avvisi adi addebito, come di seguito indicati:
- avviso di addebito n. 33220220001103126000, asseritamente notificato il
05.10.2022;
- avviso di addebito n. 33220220001712979000, asseritamente notificato il
30.12.2022.
Così perimetrato il thema decidendum del presente giudizio, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore tanto dell'ente della CP_1
riscossione . Controparte_2
Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa facendo valere la maturata prescrizione del credito - a cagione tanto dell'omessa notifica degli atti prodromici, quanto - per il caso di comprovata notificazione degli stessi - dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione nelle more tra la notifica di detti atti e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione -, per
Pag. 5 di 13 intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi indicati, per vizio di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi, nonché per violazione delle disposizioni concernenti la c.d. “pace fiscale”. Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito della pretesa creditoria, nonché attinenti sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente impositore (omessa notifica degli atti prodromici), sia ad omissioni e violazioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione
(omessa notifica di atti interruttivi tra gli atti prodromici e l'intimazione di pagamento impugnata, nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi), con la conseguenza che deve ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti resistenti, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre anzitutto qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Pt_2
Pag. 6 di 13 Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla
Pag. 7 di 13 notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente deduce, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, pacificamente individuabili, in astratto, come i primi atti con cui sarebbe venuto a conoscenza della pretesa medesima - ancorché se ne deduca l'omessa notifica -, di talché, in parte qua, l'azione ricade nell'alveo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (ipotesi sub. 1), con la conseguenza che il relativo vizio di merito (intervenuta prescrizione) avrebbe dovuto essere fatto valer entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica, se regolarmente avvenuta.
Orbene, l' ha dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi (cfr. doc. nn. 3 - 25, 26, 27, 28, 29 e 30 fascicolo ), in quanto avvenute a CP_1
mezzo PEC regolarmente inviata all'indirizzo dalla impresa gestita dal contribuente.
Pag. 8 di 13 Più nello specifico, per quanto concerne le notifiche degli avvisi di addebito avvenute a mezzo PEC, si è dato prova che, come risulta dal registro delle imprese ed anche dalla visura della CCIAA della impresa facente capo al contribuente, sino al mese di luglio 2023, l'indirizzo PEC in uso all'impresa era proprio quello ove sono stati trasmessi gli avvisi di addebito in trattazione (cfr. doc. n. 6 fascicolo ). E tali atti CP_1
di notifica risultano regolari, in quanto posti in essere nel rispetto delle regole ordinarie che disciplinano le notifiche a mezzo a mezzo PEC, valevoli anche per gli atti di natura tributaria/esattoriale, attenendo ancora ad una fase stragiudiziale, per la quale, dunque, non vi è necessità di apposite relate di notifica o altre formule espressamente previste per le notifiche a mezzo PEC degli atti giudiziari (Cass. n.
17346/2019).
Ciò premesso, la notifica dell'avviso di addebito n. 33220220001103126000 si è perfezionata per consegna a mezzo PEC in data 05.10.2022; la notifica dell'avviso di addebito n. 33220220001712979000 si è perfezionata per consegna a mezzo PEC in data 30.12.2022.
Posta, dunque, l'acclarata notifica degli avvisi di addebito prodromici in trattazione nelle date sopra indicate, gli stessi non sono stati impugnati per vizi di merito nel predetto termine di 40 giorni, di talché parte ricorrente è incorsa nella decadenza di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione del diritto.
Per gli stessi motivi, inconferenti appaiono le doglianze della ricorrente in merito alla nullità del conseguente procedimento di riscossione successivo alla notifica, regolarmente avvenuta, degli avvisi di addebito.
Pag. 9 di 13 Del pari, anche la censura afferente all'intervenuta pace fiscale per talune cartelle è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, atteso che anch'essa costituisce vizio di merito afferente alla sussistenza del debito che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere fatti valere entro i 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito recanti il prefato debito.
Venendo, ora, all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e la notifica dell'intimazione di CP_1
pgamento, l'azione in parte qua, è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis (ipotesi sub. 2). Invero, oggetto di valutazione non è più la prescrizione del diritto di credito (già innanzi analizzata), bensì la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
A tal riguardo, deve premettersi che alcuna prescrizione può dirsi maturata in ordine agli avvisi di addebito in trattazione, atteso che la resistente Controparte_2
ha compiutamente dimostrato in via documentale di aver notificato al
[...]
contribuente una serie di atti interruttivi della prescrizione nel corso degli anni recanti proprio gli avvisi di addebito in trattazione, a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi (cfr. doc. da 13 a 24 fascicolo . Pertanto, anche considerando il CP_6
periodo di sospensione COVID di cui alla normativa speciale emergenziale, non può dirsi maturata alcuna prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito per cui è processo e la notifica degli atti di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.
Infine, con riguardo alle censure afferenti alla nullità dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei criteri di computo
Pag. 10 di 13 degli interessi, l'azione, in parte qua, va qualificata correttamente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che ciò che viene ad essere contestato è il quomodo della procedura esecutiva (ipotesi sub. 3), con specifico riguardo al contenuto degli atti di pignoramento impugnati, ossia la motivazione e i limiti di pignorabilità.
Orbene, come correttamente sostenuto dalla resistente Controparte_2
, dette censure, in applicazione dell'art. 617 c.p.c., avrebbero dovute
[...]
essere fatte valere entro 20 giorni dalla notifica degli atti di pignoramento
(pacificamente avvenuta in data 25.10.2024), ove il ricorso introitato innanzi al
Tribunale di Vasto reca data 09.12.2024, dunque oltre i 20 giorni prescritti dalla legge per la tipologia di opposizione in trattazione.
Pertanto, a parte ricorrente resta precluso far valere tali ultimi vizi, essendo ormai decorso il termine di legge a tale scopo.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 11 di 13 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente , che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge, nonché in favore di parte resistente Controparte_2
, che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
681/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. G. De Vincentiis (C.F.: ) e A. Orlando (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._4 C.F._5
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
CP_ persona del Contezioso Abruzzo rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
W. Gibellieri (C.F.: ) C.F._6 Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , l e l , al CP_1 Controparte_2 CP_5
fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03220249005876419/000 notificatole da in data 25.10.2024, per un importo CP_6
complessivo pari ad € 278.519,20, a titolo di contributi IVS, e limitatamente alla parte di debito per un ammontare di € 230.255,82, a sua volta derivante da crediti recati da prodromici cartelle di pagamento e avvisi di addebito di spettanza degli enti impositori e , deducendo la non debenza del prefato debito in ragione CP_5 CP_1
dell'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche con riguardo alla parte relativa a sanzioni e interessi, nonché la nullità del provvedimento per mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi e, da ultimo, per l'intervenuta pace fiscale. Quindi, previa istanza di sospensione dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare NULLA l'intimazione di pagamento n.
03220249005876419/000 per la parte di credito di competenza del Tribunale del lavoro e previdenza per i motivi enunciati;
accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96
c.p.c. con ogni conseguenza di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem con riferimento a taluni avvisi di addebito espressamente indicati in memoria, e, nel merito, il rigetto del
Pag. 2 di 13 ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio o, in subordine, l'esonero dal pagamento delle stesse, in considerazione della ripartizione di responsabilità con gli enti impositori.
Costituitasi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_6
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, o, in subordine, con esonero dal pagamento delle stesse, in considerazione della ripartizione di responsabilità con gli enti impositori.
Rigettata l'istanza cautelare – anche inaudita altera parte – volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché pronunciata l'incompetenza territoriale del Giudice adito limitatamente ai crediti di spettanza di cui alle rispettive cartelle di pagamento indicate nell'impugnata CP_5
intimazione di pagamento con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.03.2025 – svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. -, è stata disposta la prosecuzione del giudizio con riguardo unicamente ai crediti di spettanza di cui alle rispettive cartelle di pagamento ed avvisi di CP_1
addebito recate dal medesimo provvedimento impugnato, sicché, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e, quindi, matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza del 21.05.2025,
a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata così decisa.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Primariamente, in virtù della pronuncia di incompetenza innanzi richiamata, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio unicamente alla pretesa
Pag. 3 di 13 creditoria di cui agli impugnati atti di pignoramento presso terzi, relativamente ai seguenti atti prodromici di spettanza dell'ente impositore . CP_1
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato inammissibile il ricorso con riguardo a taluni degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento impugnata, atteso che gli stessi sono stati già oggetto di impugnazione giudiziaria da parte del ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vasto recante n.R.G. 359/2024, già scrutinato e conclusosi con sentenza n. 9/2025 del 19.02.2025, di talché, con riguardo ai crediti di cui ai prefati avvisi di addebito, sussiste una ipotesi di bis in idem. Nello specifico, gli avvisi di addebito per cui l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile sono i seguenti:
- avviso di addebito n. 33220140001555940000;
- avviso di addebito n. 3320160000135127000;
- avviso di addebito n. 3320160001152867000;
- avviso di addebito n. 33220160002020603000;
- avviso di addebito n. 33220160002115522000;
- avviso di addebito n. 33220170000864550000;
- avviso di addebito n. 33220180000369411000;
- avviso di addebito n. 33220180001681115000;
- avviso di addebito n. 33220190000295289000;
- avviso di addebito n. 33220190001832928000;
- avviso di addebito n. 33220210000366524000;
- avviso di addebito n. 33220220000564029000;
- avviso di addebito n. 33220230000098911000.
Pag. 4 di 13 Tanto premesso – e posta la inammissibilità del ricorso con riguardo ai suddetti avvisi di addebito, per le ragioni sopra esposte (nonché la già menzionata declaratoria di incompetenza territoriale con riguardo ai crediti di spettanza ) – il presente CP_5
giudizio non può che vertere unicamente sui restanti avvisi adi addebito, come di seguito indicati:
- avviso di addebito n. 33220220001103126000, asseritamente notificato il
05.10.2022;
- avviso di addebito n. 33220220001712979000, asseritamente notificato il
30.12.2022.
Così perimetrato il thema decidendum del presente giudizio, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore tanto dell'ente della CP_1
riscossione . Controparte_2
Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa facendo valere la maturata prescrizione del credito - a cagione tanto dell'omessa notifica degli atti prodromici, quanto - per il caso di comprovata notificazione degli stessi - dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione nelle more tra la notifica di detti atti e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione -, per
Pag. 5 di 13 intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi indicati, per vizio di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi, nonché per violazione delle disposizioni concernenti la c.d. “pace fiscale”. Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito della pretesa creditoria, nonché attinenti sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente impositore (omessa notifica degli atti prodromici), sia ad omissioni e violazioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione
(omessa notifica di atti interruttivi tra gli atti prodromici e l'intimazione di pagamento impugnata, nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi), con la conseguenza che deve ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti resistenti, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre anzitutto qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Pt_2
Pag. 6 di 13 Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla
Pag. 7 di 13 notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente deduce, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, pacificamente individuabili, in astratto, come i primi atti con cui sarebbe venuto a conoscenza della pretesa medesima - ancorché se ne deduca l'omessa notifica -, di talché, in parte qua, l'azione ricade nell'alveo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (ipotesi sub. 1), con la conseguenza che il relativo vizio di merito (intervenuta prescrizione) avrebbe dovuto essere fatto valer entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica, se regolarmente avvenuta.
Orbene, l' ha dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi (cfr. doc. nn. 3 - 25, 26, 27, 28, 29 e 30 fascicolo ), in quanto avvenute a CP_1
mezzo PEC regolarmente inviata all'indirizzo dalla impresa gestita dal contribuente.
Pag. 8 di 13 Più nello specifico, per quanto concerne le notifiche degli avvisi di addebito avvenute a mezzo PEC, si è dato prova che, come risulta dal registro delle imprese ed anche dalla visura della CCIAA della impresa facente capo al contribuente, sino al mese di luglio 2023, l'indirizzo PEC in uso all'impresa era proprio quello ove sono stati trasmessi gli avvisi di addebito in trattazione (cfr. doc. n. 6 fascicolo ). E tali atti CP_1
di notifica risultano regolari, in quanto posti in essere nel rispetto delle regole ordinarie che disciplinano le notifiche a mezzo a mezzo PEC, valevoli anche per gli atti di natura tributaria/esattoriale, attenendo ancora ad una fase stragiudiziale, per la quale, dunque, non vi è necessità di apposite relate di notifica o altre formule espressamente previste per le notifiche a mezzo PEC degli atti giudiziari (Cass. n.
17346/2019).
Ciò premesso, la notifica dell'avviso di addebito n. 33220220001103126000 si è perfezionata per consegna a mezzo PEC in data 05.10.2022; la notifica dell'avviso di addebito n. 33220220001712979000 si è perfezionata per consegna a mezzo PEC in data 30.12.2022.
Posta, dunque, l'acclarata notifica degli avvisi di addebito prodromici in trattazione nelle date sopra indicate, gli stessi non sono stati impugnati per vizi di merito nel predetto termine di 40 giorni, di talché parte ricorrente è incorsa nella decadenza di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione del diritto.
Per gli stessi motivi, inconferenti appaiono le doglianze della ricorrente in merito alla nullità del conseguente procedimento di riscossione successivo alla notifica, regolarmente avvenuta, degli avvisi di addebito.
Pag. 9 di 13 Del pari, anche la censura afferente all'intervenuta pace fiscale per talune cartelle è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, atteso che anch'essa costituisce vizio di merito afferente alla sussistenza del debito che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere fatti valere entro i 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito recanti il prefato debito.
Venendo, ora, all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e la notifica dell'intimazione di CP_1
pgamento, l'azione in parte qua, è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis (ipotesi sub. 2). Invero, oggetto di valutazione non è più la prescrizione del diritto di credito (già innanzi analizzata), bensì la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
A tal riguardo, deve premettersi che alcuna prescrizione può dirsi maturata in ordine agli avvisi di addebito in trattazione, atteso che la resistente Controparte_2
ha compiutamente dimostrato in via documentale di aver notificato al
[...]
contribuente una serie di atti interruttivi della prescrizione nel corso degli anni recanti proprio gli avvisi di addebito in trattazione, a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi (cfr. doc. da 13 a 24 fascicolo . Pertanto, anche considerando il CP_6
periodo di sospensione COVID di cui alla normativa speciale emergenziale, non può dirsi maturata alcuna prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito per cui è processo e la notifica degli atti di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.
Infine, con riguardo alle censure afferenti alla nullità dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei criteri di computo
Pag. 10 di 13 degli interessi, l'azione, in parte qua, va qualificata correttamente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che ciò che viene ad essere contestato è il quomodo della procedura esecutiva (ipotesi sub. 3), con specifico riguardo al contenuto degli atti di pignoramento impugnati, ossia la motivazione e i limiti di pignorabilità.
Orbene, come correttamente sostenuto dalla resistente Controparte_2
, dette censure, in applicazione dell'art. 617 c.p.c., avrebbero dovute
[...]
essere fatte valere entro 20 giorni dalla notifica degli atti di pignoramento
(pacificamente avvenuta in data 25.10.2024), ove il ricorso introitato innanzi al
Tribunale di Vasto reca data 09.12.2024, dunque oltre i 20 giorni prescritti dalla legge per la tipologia di opposizione in trattazione.
Pertanto, a parte ricorrente resta precluso far valere tali ultimi vizi, essendo ormai decorso il termine di legge a tale scopo.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 11 di 13 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente , che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge, nonché in favore di parte resistente Controparte_2
, che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13