Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4310/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Epicoco, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo CP_1 C.F._2
Maria Punzi, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.11.2024. Con ricorso depositato il 22.06.2024 chiedeva modificarsi il Parte_1 decreto di omologa della separazione (decreto del Tribunale di Brindisi n. 18437/2023 del 28.09.2023) con riguardo alla conferma in suo favore dell'assegnazione della casa coniugale anche per il periodo successivo al 30.06.2024, all'obbligo di adempimento per l' circa il pagamento immediato degli importi indicati nel suddetto decreto di CP_1 omologa, nonché al divieto per lo stesso di procedere a conguagli sull'assegno di mantenimento per spese straordinarie senza il suo consenso. Chiedeva, altresì, l'applicazione di misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. ai sensi dell'art. 473- bis. 39, comma 1, c.p.c., oltre al risarcimento previsto dal comma 2 della medesima disposizione. A tal fine rappresentava l'inadempimento di parte resistente agli accordi raggiunti in sede di separazione, in particolare: - il mancato pagamento sia degli importi di cui si era riconosciuto debitore, sia delle spese straordinarie;
- l'autonoma decisione presa dallo stesso di detrarre dal contributo di mantenimento la quota pari al 30% degli oneri locativi per la figlia, studentessa universitaria a Roma, quali spese straordinarie;
- il mancato pagamento degli oneri dell'energia elettrica che comportava l'interruzione della fornitura dal 9 aprile all'11 maggio. Con decreto del 01.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa depositata in data 11.10.2024 si costituiva il quale, CP_1 opponendosi al ricorso introduttivo, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dello stesso con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, nonché ordinare a parte ricorrente l'immediato rilascio della casa coniugale, non avendo la stessa adempiuto a tale obbligo
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- che la figlia si era trasferita a Roma e che, pertanto, era venuto meno quel legame con l'abitazione familiare;
- che appena veniva a conoscenza dell'interruzione dell'energia elettrica provvedeva subito al relativo pagamento;
- che anche la richiesta di pagamento dei debiti riconosciuti in sede di separazione era inammissibile, costituendo il decreto di omologa titolo provvisoriamente esecutivo per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica. All'udienza dell'11.11.2024 le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il giudice riservava di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di separazione disciplinate dal decreto di omologa del Tribunale di Brindisi n. 18437/2023 pubblicato il 28.09.2023. La domanda di parte ricorrente non è fondata e pertanto non merita accoglimento. A norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Premesso ciò, il presupposto indefettibile per la modifica di tali provvedimenti è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Infatti, la norma in esame esprime un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione.
Nel caso di specie, parte ricorrente, nel chiedere la modifica delle condizioni della separazione, rappresenta il solo inadempimento del resistente agli obblighi assunti nel giudizio separativo. Ora, tale circostanza, non costituendo un fatto nuovo sopravvenuto, bensì un mero inadempimento, non può ritenersi idonea a modificare il decreto di omologa.
Tale inadempimento, infatti, non alterando lo stato fattuale sul quale sono state concordate le condizioni della separazione, può essere eventualmente oggetto di un autonomo e separato giudizio.
Quanto detto impone pertanto il rigetto della domanda. Analogamente, non può ordinarsi in questo giudizio alla l'immediato rilascio della casa coniugale così come Parte_1 richiesto dall' CP_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, così provvede:
- Rigetta le domande di parte ricorrente;
- Rigetta la domanda di immediato rilascio della casa coniugale formulata da parte resistente;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
2 Lecce, 06.06.2025
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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